Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4788 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), difesi dall'avv. Emilio Paolo
[...] CodiceFiscale_3
Sandulli, giusta procura in att
Attori in riassunzione
E
Controparte_1
Convenuta in riassunzione contumace
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 29.6.2005, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, , domandando Controparte_2
l'accertamento dell'usucapione (ordinaria ex art. 1158 c.c. o speciale ex art. 1159-bis c.c.) di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in Forino e identificato in catasto al foglio n.
2. Si costituiva . Controparte_2
Questi proponeva domanda riconvenzionale volta alla restituzione del fondo detenuto sine titulo e al risarcimento del danno, sostenendo che, fino al 1987, esso era stato gestito, su incarico dei propri avi residenti in [...], da tale , il quale poi, in virtù Persona_1
di una conciliazione giudiziale con i proprietari, ne aveva ricevuto due porzioni in proprietà, rilasciando la restante in loro favore. Dal 1987, invece, i terreni in discorso erano stati amministrati dal procuratore speciale del convenuto, , ciò che escludeva la Persona_2 possibilità di configurare un qualsivoglia possesso in capo all'attrice (la quale, da parte sua, aveva ricoperto la qualità di mera sub-affittuaria dal 1962, e successivamente, dal 1976, di affittuaria).
3. Con la memoria ex art. 183, V co., c.c., l'attrice proponeva reconventio reconventionis, volta alla condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate al fondo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
4. Con sentenza n. 1964, pubblicata il 9.12.2009, il tribunale di Avellino accoglieva la domanda di usucapione ex art. 1159-bis c.c., rigettando quella riconvenzionale.
5. , , Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di , interponevano Parte_3 Controparte_2
appello.
6. Con sentenza n. 3475, pubblicata il 29.9.2016 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello, sul presupposto che, quantomeno a partire dal 1987, la avesse l'animus CP_1
possidendi, dal momento che non aveva più corrisposto alcun canone ai proprietari, dopo che il procuratore di questi ultimi le aveva rimandato indietro un vaglia postale, con l'espressa motivazione che essi gli avevano comunicato di non aver mai dato in affitto i terreni. Almeno dal 1987, dunque, la aveva posseduto il bene, non CP_1 corrispondendo più alcunché ai proprietari a titolo di canone d'affitto, sicché “la conseguita consapevolezza dell'inesistenza di un titolo negoziale consente di ritenere che, quanto meno da quell'epoca, la donna abbia avuto l'animus possidendi” (pag. 10 della sentenza impugnata).
7. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, gli eredi di Controparte_2
deducono la violazione/falsa applicazione degli artt. 1141, comma 2, c.c. e 1158 ss. c.c., per avere il giudice di merito ritenuto integrata l'usucapione nonostante la mancata dimostrazione dell'interversio possessionis da parte dell'odierna controricorrente, alla quale competeva la qualità di mera detentrice dell'immobile. Secondo i ricorrenti, la prova dell'interversione non può ritenersi insita nel rifiuto dei proprietari, nel 1987, di ricevere il pagamento dell'affitto dal momento che, in mancanza di un atto di opposizione ai sensi dell'art. 1141 c.c., tale rifiuto valse unicamente a porre la nella condizione di CP_1 detentrice inadempiente “che, proprio per la fondata contestazione del proprietario del titolo della sua detenzione diretta – e non certo perché intendeva esercitare o esercitasse un possesso uti dominus – da quel momento in poi non ha più corrisposto al proprietario il canone d'affitto” (pag. 22 del ricorso). La circostanza del mancato pagamento del canone sarebbe, peraltro, smentita dalla testimonianza del teste che ha ricordato di avere Tes_1 assistito – nel 1999/2000 - a un incontro tra e la , nel quale il primo Persona_2 CP_1 le chiese un aumento del canone d'affitto.
8. Con ordinanza n. 30134/2022 la Corte di legittimità cassava la sentenza d'appello, con rinvio a quest'ultima affinché verificasse se, a prescindere dal rifiuto, da parte dei proprietari, dell'”estaglio” offerto dalla fosse configurabile, in capo a quest'ultima, CP_3 un atto di interversione avente le caratteristiche di cui all'art. 1141 c.c. (ovvero altro contegno idoneo all'apprensione del possesso del bene controverso).
Rimetteva alla Corte d'appello anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
9. , , Parte_1 Parte_2 [...]
hanno riassunto il giudizio ed hanno chiesto di: Parte_3
- rigettare la domanda principale di usucapione.
- in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dagli attori in riassunzione, condannare la convenuta in riassunzione al rilascio, sgombero da persone e cose, del fondo rustico controverso ed al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati ed arrecandi agli istanti da liquidarsi in via equitativa ragguagliando l'importo del corrispondente indennizzo a quello, opportunamente ed annualmente rivalutato, dell'estaglio annuo di £ 20.000 corrisposto nel 1987, oltre interessi legali a far data dalla scadenza di ciascuna annualità;
- condannare la convenuta in riassunzione all'integrale refusione delle spese e competenze dell'intero giudizio, ivi compreso il grado di legittimità, con le maggiorazioni di legge per rimborso di spese generali, iva e cpa, con distrazione.
10. Non si è costituita . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la Controparte_1 quale, benché raggiunta da corretta e tempestiva notifica dell'atto di riassunzione presso i suoi difensori, non ha inteso costituirsi.
2. La domanda di usucapione, formulata dalla , non è fondata. CP_1
2.1. Gli stessi attori in riassunzione hanno riconosciuto che il rapporto con la è CP_1
cominciato come subaffitto (nel 1962) e poi come affitto (dal 1976). Hanno dunque allegato che la abbia esercitato una detenzione, e non un possesso. CP_1
Anche la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 30134/2022, ha riconosciuto l'esistenza, in capo alla , di una detenzione, dato che ha rinviato a questa Corte affinché CP_1 verifichi l'esistenza di atti di interversione del possesso: e l'interversione può configurarsi solo se il presupposto sia l'esistenza di una detenzione.
Va chiarito che in ordine alla esistenza di una detenzione in capo alla non può più CP_1 discutersi, dopo l'emissione della ordinanza n. 30134/2022. Infatti, sul punto si è formato il giudicato interno.
Va infatti ricordato che il giudicato, a seguito di pronuncia di rinvio della Corte di cassazione, si forma non solo sulla statuizione emessa dalla Corte di legittimità, ma anche sui presupposti logico-giuridici necessari della pronuncia (cfr. Cass. 7091/20220, nella cui massima si legge: “in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa”; cfr. anche Cass. 20887/2018).
Nella specie, dato che la Corte di cassazione ha ritenuto necessario accertare se esistono atti di interversione del possesso posti in essere dalla , evidentemente ha dato per CP_1
accertato che questa esercitasse una detenzione e non un possesso.
2.2. Come già statuito dalla Corte di cassazione nella ordinanza di rinvio, non si rinvien un atto di interversione nel rifiuto, da parte del proprietario , del canone di affitto CP_2
(estaglio) corrisposto nel 1987 dalla , né da tale rifiuto può essere sorto, in capo CP_1
alla , la consapevolezza della inesistenza di alcun titolo negoziale (v. pg. 5 della CP_1
ordinanza 30134/2022).
2.3. Il mancato pagamento del canone, da parte della – pur ammettendo che tale CP_1
circostanza sia comprovata - a far data dal 1987, non integra una interversio possessionis, atteso che integra solo un inadempimento al contratto di affitto o subaffitto (cfr. Cass. n.
2392/2009; 6237/2010; 26327/2016).
2.4. Le attività poste in essere dalla negli anni in cui ha goduto del terreno – CP_1
secondo quanto dichiarato dai testimoni ascoltati nel corso del giudizio di primo grado
, , – sono consistite Controparte_4 Controparte_5 Testimone_2 Controparte_6
nel coltivare il fondo, venderne i frutti, impiantare o sostituire alberi.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la mera coltivazione di un fondo, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022; cfr. anche Cass. 6123/2020; 17376/2018).
Nella specie, la coltivava il fondo quale affittuaria;
dunque, esercitava, come detto, CP_1
una detenzione. Tutte le attività attestate dai testimoni rientrano tra quelle che un affittuario normalmente svolge, in quanto abilitato dal titolo negoziale: per cui dall'esercizio di tali attività non può desumersi alcuna interversione da detenzione a possesso uti dominus.
2.5. Dagli atti di causa non emergono altri comportamenti che possano comprovare che la
, da un certo momento in poi, non si sia più comportata come affittuaria, ma quale CP_1
proprietaria del fondo.
In assenza di prova della interversio possessionis, deve concludersi che manca la prova dell'elemento costitutivo dell'usucapione che è il possesso uti dominus.
Va pertanto rigettata la domanda di usucapione avanzata dalla . CP_1
3. Gli eredi di hanno avanzato domanda di condanna della al CP_2 CP_1
rilascio del fondo in quanto detenuto da questa sine titulo.
A supporto della domanda hanno allegato: “con la proposizione della domanda di usucapione l aveva esercitato l'interversio possessionis ed era, quindi, receduta CP_1
dal rapporto di affitto in corso (in quanto incompatibile con la sua iniziativa giudiziaria), donde la contestuale costituzione del suo obbligo di rilasciare il fondo e di versare
l'indennizzo per la sua detenzione senza titolo da liquidare in via presuntiva o equitativa mediante ragguaglio all'estaglio annuo di £ 20.000, corrisposto nel 1987, opportunamente rivalutato”.
La domanda non è fondata.
3.1. Preliminarmente, va chiarito che, nella specie, gli eredi non hanno esercitato CP_2
una azione di rivendica (ex art. 948 c.c.), atteso che essi non hanno mai invocato, a fondamento della domanda domanda, il titolo di proprietà
Nella specie, si tratta di domanda di restituzione.
Ove l'attore non ponga a fondamento della sua domanda il diritto di proprietà - e non ne chieda l'accertamento -, ma l'esistenza di un negozio in forza del quale il bene è stato consegnato al soggetto che lo detiene, non è onerato della prova del diritto di proprietà, ma deve dimostrare l'esistenza del titolo negoziale e che tale titolo è venuto meno (cfr. Cass.
4416/2007; 23121/2015)
Gli eredi , sull'allegato presupposto della esistenza di un rapporto di affitto con la CP_2
, hanno dedotto, a fondamento della domanda, che tale titolo è venuto meno in CP_1
forza della proposizione, da parte della , della domanda di usucapione. CP_1
L'evocazione della soluzione del rapporto intercorrente con la , in ragione dell'atto CP_1
compiuto da questa (proposizione della domanda di usucapione) attesta come gli eredi abbiano avanzato una domanda personale di restituzione. CP_2
3.2. La semplice proposizione della domanda di usucapione, da parte della , non CP_1
comporta ex se la risoluzione del contratto di affitto.
La proposizione della domanda di accertamento della usucapione non integra un atto di recesso;
ove possa integrare un atto di inadempimento al contratto, sarebbe stato necessario un provvedimento giudiziale che attestasse la risoluzione del contratto per inadempimento.
Ove la non abbia corrisposto per anni il canone e, dunque, sia configurabile un CP_1
grave inadempimento, sarebbe stato necessario un provvedimento giudiziale che accertasse il grave inadempimento e dichiarasse la risoluzione del contratto.
In sintesi, non vi è prova agli atti che in qualche modo sia stato risolto il rapporto di affitto che gli stessi hanno dichiarato essere sussistente con la . CP_2 CP_1
Ne consegue che non corrisponde al vero che la detenga il bene senza alcun CP_1
titolo, dato che il titolo che in origine giustificava la detenzione non appare essere stato risolto.
3.3. E' opportuno precisare che il rigetto della domanda di usucapione non comporta automaticamente l'accoglimento né della domanda di rivendica né della domanda di restituzione, dovendo l'attore in rivendica o in restituzione fornire la prova di cui è onerato.
3.4. Va dunque rigettata la domanda di restituzione del bene.
4. La domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo del fondo, pure avanzata dagli eredi , va rigettata, in forza del rigetto della presupposta CP_2 domanda di rilascio dell'immobile.
5. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese dell'intero giudizio.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. 29056/2024) ed anche che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. SSUU 32906/2022; 20289/2015).
6. Nella specie, le spese dell'intero giudizio possono essere del tutto compensate.
6.1. L'art. 92 cpc prevede che, in caso di soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate, in tutto o in parte.
Nella specie, la domanda di usucapione, proposta dalla , è stata rigettata;
anche CP_1
le domande di restituzione del fondo e di risarcimento dei danni, avanzate dagli eredi di
, sono state rigettate. CP_2
Esiste, dunque, una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta la domanda di usucapione avanzata da;
Controparte_1
b) rigetta la domanda di condanna di e la domanda di Controparte_1
risarcimento del danno avanzate da , Parte_1 Parte_2
, , quali eredi di;
[...] Parte_3 Controparte_2
c) compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini