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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32297 anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Piergiorgio De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n.140
- p a
r t
e a t
t r
i c e
–
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo, domiciliata in Via Claudio Monteverdi n. 16 – ROMA
- Parte convenuta - e
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: trattenuta in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, su conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
. Controparte_2
Esponeva parte attrice che: “ il 27/09/2016, alle ore 06:50 circa, il Sig. si trovava ad Parte_1 attraversare a piedi e con andatura regolare la carreggiata di Via di Tor Bella Monaca, in Roma, con direzione G.R.A., all'altezza dell'intersezione semaforica con Viale Pierferdinando Quaglia…attraversava la strada da destra verso sinistra, secondo il senso di marcia, camminando sulle strisce pedonali e con il semaforo segnante luce verde per i pedoni e luce rossa per le autovetture;
giunto in corrispondenza del margine sinistro della strada, il Sig. mentre Parte_1 stava ultimando l'attraversamento, veniva investito dall'autovettura VW Passat tg. DP471YV, di proprietà e condotta dal Sig. ed assicurata per la presso la Controparte_2 CP_3 [...]
la quale percorreva, ad elevata velocità, Via Di Tor Bella Monaca, con Controparte_1 direzione G.R.A; per effetto dell'urto con la predetta autovettura, il Sig. rovinava a Parte_1 terra riportando lesioni fisiche per cui veniva trasportato, con ambulanza del 118, presso il reparto di primo soccorso dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, dal quale veniva successivamente dimesso con diagnosi di “sospetta tbc in paziente con politrauma da investimento, ematoma subdurale e frattura composta del radio e persone dx in trattamento conservativo” e prognosi di “30 gg. S.C.”…sul posto, interveniva la Polizia Locale di Roma Capitale,
[...]
, la quale redigeva il rispettivo rapporto di incidente…con diffida Controparte_4 stragiudiziale ex art.148 C.d.A., il Sig. richiedeva alla in Parte_1 Controparte_1 veste di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, di proprietà del Sig. , soggetto civilmente responsabile, l'integrale risarcimento del danno CP_2 non patrimoniale patito e patendo per effetto delle ingenti lesioni fisiche riportate in occasione dell'incidente per cui è causa;
tale missiva rimaneva tuttavia lettera morta, al pari del successivo invito alla negoziazione assistita…”
Concludeva: “…accertare e dichiarare…l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
, nella rispettiva qualità di proprietario e conducente dell'autovettura VW Passat tg.
[...] DP471YV, nella determinazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. e la in persona del l.r.p.t., nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1 qualità di proprietario e di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, in solido o, alternativamente, o l'uno o l'altro, come per legge, alla corresponsione, in favore del Sig. , dell'importo di Euro 87.726,00, o della Parte_2 maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme ad equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'equo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo dall'attore per effetto delle lesioni fisiche subite in conseguenza dell'incidente per cui è causa…nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le causali indicate in premessa, la concorsuale responsabilità del Sig. , nella rispettiva qualità di proprietario Controparte_2 e conducente dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, e del Sig. , in veste di Parte_2 pedone, nella causazione del sinistro descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Sig.
e la in persona del l.r.p.t., nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1 qualità di proprietario e di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, in solido o, alternativamente, o l'uno o l'altro, come per legge, alla corresponsione, in favore del Sig. , dell'importo di Euro 87.726,00, o della Parte_2 maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme ad equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'equo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo dall'attore per effetto delle lesioni fisiche subite in conseguenza dell'incidente per cui è causa, con riduzione dell'importo liquidato in maniera proporzionale alla percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro che dovesse essere ravvisata in capo al Sig. all'esito del processo…con vittoria di spese Parte_2
e competenze di causa.”
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 concludendo: “ …addebitare, in via autonoma ed esclusiva la responsabilità della verificazione del sinistro de quo, in capo alla medesima parte attrice dichiarando come fosse stata proprio la condotta osservata dal Sig. qualificabile come azzardata, imprevista ed imprudente, a Parte_1 causare il sinistro oggetto di Giudizio e, di conseguenza, respingere integralmente ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del solo danno che risulterà in effettiva connessione causale con l'evento de quo e in misura proporzionale al grado di concorsualità nell'evento…Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. “
Non si costituiva , ritualmente citato, che rimaneva contumace. Controparte_2
Vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, interpello parte convenuta-contumace ed espletata CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 1 ottobre
2024, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta provata la eventuale responsabilità di parte convenuta. Esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale, giunti sul luogo dopo circa 40 minuti dopo l'incidente.
In sede di interrogatorio formale parte convenuta dichiara di non aver potuto evitare l'impatto, ed infatti “ …non procedeva ad andatura regolare, ma correva…il semaforo era già da un po' verde per me in auto…è una strada con molto traffico e per quanto la velocità possa essere elevata, ci sono auto in coda.Io percorrevo la terza corsia di sinistra e l'investimento è avvenuto appena il sig.
è arrivato sulla mia corsia, all'improvviso. Non ho potuto evitarlo…” Parte_1
Unica testimonianza a cui ci si potrebbe affidare è quella dagli agenti di Polizia Roma Capitale in sede di incidente. Come resa non descrive in modo inequivocabile il verificarsi dei fatti. Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta.
Con sentenza Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027, (sent. n. 4551/2017, conforme a Cass.
24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass. 3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass.
2173/2016), è stato chiarito che, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”; in particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento di parte attrice, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento. Non potendosi muovere alcun addebito alla condotta dell'automobilista, che ha provato ai sensi dell'art. 2054 c.c. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che questo è dipeso dalla condotta del danneggiato.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e . Controparte_2 - rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio
Così deciso in Roma in data 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32297 anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Piergiorgio De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n.140
- p a
r t
e a t
t r
i c e
–
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo, domiciliata in Via Claudio Monteverdi n. 16 – ROMA
- Parte convenuta - e
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: trattenuta in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, su conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
. Controparte_2
Esponeva parte attrice che: “ il 27/09/2016, alle ore 06:50 circa, il Sig. si trovava ad Parte_1 attraversare a piedi e con andatura regolare la carreggiata di Via di Tor Bella Monaca, in Roma, con direzione G.R.A., all'altezza dell'intersezione semaforica con Viale Pierferdinando Quaglia…attraversava la strada da destra verso sinistra, secondo il senso di marcia, camminando sulle strisce pedonali e con il semaforo segnante luce verde per i pedoni e luce rossa per le autovetture;
giunto in corrispondenza del margine sinistro della strada, il Sig. mentre Parte_1 stava ultimando l'attraversamento, veniva investito dall'autovettura VW Passat tg. DP471YV, di proprietà e condotta dal Sig. ed assicurata per la presso la Controparte_2 CP_3 [...]
la quale percorreva, ad elevata velocità, Via Di Tor Bella Monaca, con Controparte_1 direzione G.R.A; per effetto dell'urto con la predetta autovettura, il Sig. rovinava a Parte_1 terra riportando lesioni fisiche per cui veniva trasportato, con ambulanza del 118, presso il reparto di primo soccorso dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, dal quale veniva successivamente dimesso con diagnosi di “sospetta tbc in paziente con politrauma da investimento, ematoma subdurale e frattura composta del radio e persone dx in trattamento conservativo” e prognosi di “30 gg. S.C.”…sul posto, interveniva la Polizia Locale di Roma Capitale,
[...]
, la quale redigeva il rispettivo rapporto di incidente…con diffida Controparte_4 stragiudiziale ex art.148 C.d.A., il Sig. richiedeva alla in Parte_1 Controparte_1 veste di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, di proprietà del Sig. , soggetto civilmente responsabile, l'integrale risarcimento del danno CP_2 non patrimoniale patito e patendo per effetto delle ingenti lesioni fisiche riportate in occasione dell'incidente per cui è causa;
tale missiva rimaneva tuttavia lettera morta, al pari del successivo invito alla negoziazione assistita…”
Concludeva: “…accertare e dichiarare…l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
, nella rispettiva qualità di proprietario e conducente dell'autovettura VW Passat tg.
[...] DP471YV, nella determinazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. e la in persona del l.r.p.t., nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1 qualità di proprietario e di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, in solido o, alternativamente, o l'uno o l'altro, come per legge, alla corresponsione, in favore del Sig. , dell'importo di Euro 87.726,00, o della Parte_2 maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme ad equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'equo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo dall'attore per effetto delle lesioni fisiche subite in conseguenza dell'incidente per cui è causa…nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le causali indicate in premessa, la concorsuale responsabilità del Sig. , nella rispettiva qualità di proprietario Controparte_2 e conducente dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, e del Sig. , in veste di Parte_2 pedone, nella causazione del sinistro descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Sig.
e la in persona del l.r.p.t., nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1 qualità di proprietario e di impresa di Assicurazioni garante per la R.C.A. dell'autovettura VW Passat tg. DP471YV, in solido o, alternativamente, o l'uno o l'altro, come per legge, alla corresponsione, in favore del Sig. , dell'importo di Euro 87.726,00, o della Parte_2 maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme ad equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'equo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo dall'attore per effetto delle lesioni fisiche subite in conseguenza dell'incidente per cui è causa, con riduzione dell'importo liquidato in maniera proporzionale alla percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro che dovesse essere ravvisata in capo al Sig. all'esito del processo…con vittoria di spese Parte_2
e competenze di causa.”
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 concludendo: “ …addebitare, in via autonoma ed esclusiva la responsabilità della verificazione del sinistro de quo, in capo alla medesima parte attrice dichiarando come fosse stata proprio la condotta osservata dal Sig. qualificabile come azzardata, imprevista ed imprudente, a Parte_1 causare il sinistro oggetto di Giudizio e, di conseguenza, respingere integralmente ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del solo danno che risulterà in effettiva connessione causale con l'evento de quo e in misura proporzionale al grado di concorsualità nell'evento…Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. “
Non si costituiva , ritualmente citato, che rimaneva contumace. Controparte_2
Vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, interpello parte convenuta-contumace ed espletata CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 1 ottobre
2024, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta provata la eventuale responsabilità di parte convenuta. Esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale, giunti sul luogo dopo circa 40 minuti dopo l'incidente.
In sede di interrogatorio formale parte convenuta dichiara di non aver potuto evitare l'impatto, ed infatti “ …non procedeva ad andatura regolare, ma correva…il semaforo era già da un po' verde per me in auto…è una strada con molto traffico e per quanto la velocità possa essere elevata, ci sono auto in coda.Io percorrevo la terza corsia di sinistra e l'investimento è avvenuto appena il sig.
è arrivato sulla mia corsia, all'improvviso. Non ho potuto evitarlo…” Parte_1
Unica testimonianza a cui ci si potrebbe affidare è quella dagli agenti di Polizia Roma Capitale in sede di incidente. Come resa non descrive in modo inequivocabile il verificarsi dei fatti. Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta.
Con sentenza Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027, (sent. n. 4551/2017, conforme a Cass.
24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass. 3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass.
2173/2016), è stato chiarito che, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”; in particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento di parte attrice, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento. Non potendosi muovere alcun addebito alla condotta dell'automobilista, che ha provato ai sensi dell'art. 2054 c.c. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che questo è dipeso dalla condotta del danneggiato.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e . Controparte_2 - rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio
Così deciso in Roma in data 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso