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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6319/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Roberto Fabiano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: recupero indebito NASpI.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze di fino al 30 giugno 2021, data di cessazione Controparte_2
del rapporto per risoluzione consensuale a seguito di adesione, con verbale di conciliazione dell'11 giugno
2021, all'accordo collettivo aziendale dell'8 marzo 2019 di incentivo alla risoluzione, deduceva di aver presentato in data 2 luglio 2021 domanda all' di corresponsione dell'indennità NASpI, accolta CP_1 dall'Istituto con conseguente riconoscimento della relativa prestazione per il periodo 8 luglio 2021 – 18 maggio 2023. Lamentava, però, che con successivo provvedimento del 7 luglio 2023, l' gli aveva CP_1
contestato l'assenza dei requisiti di legge per l'anzidetto riconoscimento, provvedendo al recupero del relativo indebito per la somma complessiva di 19.573,87 euro. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto alla NASpI per il periodo suddetto e la conseguente illegittimità del provvedimento di indebito del 7 luglio 2023.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Si premette che la è Controparte_3 un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ex art. 1 d.lgs. n. 22/2015 a decorrere dal 1 maggio 2015, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 3 (“a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano, per gli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1 gennaio 2022, far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”).
Ai sensi del secondo comma del citato art. 3 essa è riconosciuta, inoltre, in favore dei “lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
A queste ipotesi l'art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 126/2020, emanato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha aggiunto quella di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo, avvenuta in applicazione di accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e limitatamente ai lavoratori che hanno prestato adesione a tali accordi.
La medesima previsione è contenuta, altresì, nell'art. 1, comma 311, l. n. 178/2020, nonché nei successivi decreti connessi alla proroga dello stato emergenziale (tra gli altri, art. 8, comma 11, d.l. n.
41/2021).
Con circolari n. 111/2020 e n. 180/2021 e messaggi n. 4464/2020, n. 528/2021 e n. 689/2021 (in atti)
l' ha poi fornito le indicazioni tecniche per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, CP_1
stabilendo: - che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda, ad allegare l'accordo collettivo aziendale, nonché, qualora l'adesione del lavoratore non si evinca dall'accordo medesimo ma sia contenuta in altro e diverso documento, la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo, - che ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale non rileva la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma è sufficiente che esso sia sottoscritto anche da una soltanto di esse;
- che a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15 agosto 2020) le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere inserite all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di
“interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”, con indicazione ai datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice diverso di procedere alle necessarie correzioni secondo le consuete modalità.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che in data 8 marzo 2019 è stato siglato un accordo collettivo tra e , , , Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
elativo al periodo 2019-2021 con il quale sono stati previsti “esodi CP_8 CP_9 volontari incentivati” con impegno della società a riconoscere un trattamento economico di incentivo economico alle lavoratrici e ai lavoratori, appartenenti alle strutture centrali e territoriali di staff di qualsiasi livello di inquadramento, che si avvalgono della facoltà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro.
L'adesione a tale accordo da parte del risulta dal successivo verbale di conciliazione in sede Pt_1
sindacale dell'11 giugno 2021, con il quale il lavoratore ha accettato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro allo scadere del 30 giugno 2021, a fronte dell'impegno da parte della società a corrispondergli “al fine di incentivare l'esodo, la somma di €. 93.650,00”.
Dall'esame dell'estratto contributivo in atti risulta poi che egli, alla data del 2 luglio 2021 (epoca di presentazione della richiesta di corresponsione della NASpI), era in stato di disoccupazione e poteva far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti.
La domanda è stata, inoltre, presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 22/2015.
Sussistevano, pertanto, a tale data tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in favore del Pt_1
del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI.
In definitiva, richiamando il precedente già reso da questo ufficio in un caso analogo (cfr. sent. n.
1200/2024), va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito contestato, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo, con gli interessi legali ma senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
3.- La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, considerati il valore e l'attività svolta, applicati i minimi, in 1.797 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara illegittima la pretesa avanzata dall' con il provvedimento del 7 luglio 2023 e lo CP_1
condanna alla restituzione in favore di di quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo, oltre Parte_1
accessori; 2) condanna altresì il resistete al pagamento di 2/3 delle spese processuali, liquidati in 1.797 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensandole per il resto.
Messina, 13.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro