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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA N. 11 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BRANDONE
GLAUCO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE VINCENZO CINZIA ( ) VIA MARIA TERESA, 11 C.F._2
20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in viale Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Battisti 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. ARDISSONE ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 5 APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- riformare integralmente la sentenza n. 1213/24, emessa e pubblicata in data 30 luglio 2024 dal
Tribunale di Pavia nella persona del dr. Luciano Arcudi, resa al termine del giudizio rubricato con R.G. 5818/2022, notificata in pari data, previo
- accoglimento dell'istanza istruttoria – avanzata nella memoria istruttoria ex art. 183, comma IV, c.p.c. n. 2 e reiterata dalla difesa di parte Attrice anche all'udienza di precisazione delle conclusioni nel procedimento di primo grado - affinché venga disposta CTU medica al fine della valutazione dei danni fisici subiti dall'Attore in conseguenza del sinistro e, all'esito e per l'effetto:
- accogliere integralmente le ragioni dell'odierno appellante già rassegnate in primo grado, che di seguito si ritrascrivono:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare l'entità di tutti i danni subiti dall'Attore a causa del sinistro in oggetto, nonché dichiarare la responsabilità dello stesso in capo alla Convenuta, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto:
- condannare la Convenuta al pagamento, in favore dell'Attore, della somma di Euro 26.548,90, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa - a titolo di risarcimento per il danno subito;
- condannare la Convenuta al pagamento, in favore dell'Attore, della somma di Euro 2.205,00, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa - a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute.
Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare l'appello ex adverso proposto nei confronti della Sentenza n.1213/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e onorari professionali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
pagina 2 di 5
- Con rigetto di ogni ulteriore istanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio la , chiedendo il risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1 subiti per effetto del sinistro occorso il 3 giugno 2021 presso il campo sportivo di Siziano (PV)
Il medesimo deduceva di aver disputato, come calciatore dilettante, un match in data 3 giugno 2021 presso il citato campo sportivo, in gestione alla convenuta Durante l'incontro Controparte_1 deduceva di aver subito un infortunio al ginocchio destro, causato da una sconnessione Parte_1 nel terreno di gioco: in particolare, lo stesso riferiva che, all'epoca dei fatti, “mancavano diverse zolle in erba che lo rendevano inadatto alla pratica sportiva”. In seguito all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il fatto costitutivo del danno veniva così specificato dall'attore: “al momento dell'incidente, il signor , che riveste in campo il ruolo di Parte_1 terzino destro, stava impostando l'azione dalla difesa, allorché h re con la palla e ha inciampato sul dislivello causato da una zolla sconnessa di erba molto alta e di conseguenza ha perso l'equilibrio ed è caduto roteando il ginocchio”. Lo stesso precisava inoltre che “l'incidente si è verificato più o meno a tre quarti di campo, vicino alla linea laterale destra, tra l'area di rigore e il centrocampo, a poca distanza dalle panchine”.
2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1213/2024 pubblicata il
30.7.2024, ha rigettato la domanda, in quanto: i) le foto del campo da gioco prodotte dalla convenuta, coeve al fatto e confermate anche dal teste cugino dell'attore, non evidenziavano un campo Tes_1 dissestato;
ii) nessuno dei testi escussi aveva confermato la presenza di “una zolla di erba molto alta” che avrebbe causato la caduta;
iii) i testi escussi avevano dichiarato che prima della caduta vi era stato un contrasto di gioco con un altro giocatore che aveva indotto l'attore a compiere un movimento innaturale con il ginocchio, sicchè non vi era prova che la caduta fosse stata causata dal dislivello del terreno e non dal movimento indotto dal precedente contrasto.
3. ha proposto appello connotato da un unico articolato motivo con il quale ha dedotto quanto Pt_1 segue: i) diversamente da quanto ritenuto dal tribunale era provato il dissesto del campo così inteso:
“per sconnesso intendo che alcune zone erano prive di erba e in altre c'era: lui era in una zona “mista”; era sconnesso nel senso che non c'era una copertura omogenea (...) c'era un dislivello tra la parte senza erba e quella con l'erba” ii) era provato che l'appellante era caduto a causa del descritto CP_2 Tes_1 dissesto del terreno: “ to il piede sul terreno sconnesso e il ginocchio ha fatto un movimento non naturale”; iii) non vi era stato alcun pregresso contrasto di gioco e se il movimento innaturale fosse stato causa della lesione, lo stesso avrebbe provocato una lesione al ginocchio sinistro e non al ginocchio destro, in quanto essendo l'appellante un terzino destro controllava la palla con il piede destro e il movimento rotatorio sarebbe avvenuto facendo perno sul ginocchio sinistro.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1In primo luogo, difetta la prova dell'insidiosità della cosa -terreno di gioco-.
pagina 3 di 5 Sul punto l'appello, incentrato sulle sole dichiarazioni del teste trascura il fatto che le foto Tes_1 del campo gioco nel mese di giugno 2021, coeve al fatto, evidenziano un manto erboso tendenzialmente uniforme e, sebbene non perfettamente livellato come quello di un campo professionistico, comunque privo di apprezzabili dislivelli e sconnessioni. L'appello, inoltre, non considera il fatto che tutti i testi, presa visione delle foto del campo, confermavano che quelle erano le condizioni del campo di gioco quando si era disputata la partita in cui si era verificato l'infortunio di Tes_
- teste (prova diretta): “è vero”; teste (prova diretta): “il 3.6.2021 ho visto il campo e posso Pt_1 Tes_2 are ch me nelle foto”; teste ova contraria): “E' vero”. Lo stesso teste di parte Tes_4 appellante presa visione delle foto del campo di gioco, dichiarava: “Il campo più o meno era in Tes_1 quelle cond Inoltre, lo stesso teste dichiarava di non aver visto zolle di erba o di terra: : “buche non ce Tes_1
n'erano, almeno non le h n posso dire di avere visto in particolare una zolla rialzata”. Infine, la deposizione del teste riportata nel motivo di appello che ravvisa un dislivello fra la Tes_1 parte con l'erba e senza l'erba, oltre ad essere smentita dalle evidenze documentali costituite dalle foto Tes_ prodotte, è in contrasto con la deposizione del teste -da ritenersi più attendibile in quanto documentalmente riscontrata- che dichiarava: “ il campo era in condizioni normali, come è sempre stato;
sulle fasce laterali c'era sicuramente l'erba e non c'erano dislivelli particolari”.
1.2 Infine, in merito alla dinamica della caduta si osserva quanto segue. In primo luogo, la deposizione del teste riportata nel motivo di appello secondo cui “lì Tes_1 Pt_1 ha appoggiato il piede sul terreno sconnesso e il ginocchio ha fatto un movimento non naturale” è inattendibile, sia per l'assenza di sconnessioni rilevanti nel terreno di gioco, sia per la distanza in cui si trovava il teste dal luogo del fatto -quantificata dal medesimo in circa 70 metri - che gli impediva di avere una visione nitida di quanto accaduto.
Inoltre, al di là del fatto che vi sia stato o meno un contrasto con un altro giocatori, i testi sono concordi nell'affermare che la caduta si è verificata subito dopo un movimento posto in essere per dribblare un giocatore avversario, sicchè, stante l'assenza di dislivelli nel terreno di gioco, la caduta deve ritenersi una conseguenza dell'azione di gioco – ex plurimis, Cass. n.3997 del 18.2.2020 in tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media-.
2. Stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese del presente grado di giudizio Pt_1
a liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le Controparte_1 cause di valore compreso fra 26.000 € e 52.000 €, secondo il disputatum, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e per l'effetto
2. conferma la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1213/2024 pubblicata il 30.7.2024;
pagina 4 di 5
3. condanna a pagare a le spese del presente grado che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 30.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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