Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 00584/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Flavia Sandoni, Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto prot. n. -OMISSIS-, della istanza di emersione domestici presentata in data 2/8/20 dai ricorrenti alla Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione, ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, emesso in data 3/5/22 dal Dirigente dell’Ufficio ed inviato tramite raccomandata A/R al ricorrente e da questi ricevuta in data 19/5/22,
nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.- In relazione all’istanza di emersione lavoro irregolare presentata in favore del cittadino pakistano -OMISSIS-ai sensi dell’art. 103 comma 1 della legge n. 34/2020, la Prefettura di Modena – Ufficio Unico per l’Immigrazione - faceva rilevare che il documento prodotto a comprova della presenza in Italia di detto cittadino extracomunitario, costituito da un referto medico rilasciato dal dr.-OMISSIS- della AUSL di Modena in data 29/ 1/20 21 ( o 2020 ) fosse non autentico e inidoneo a comprovare detta presenza sul territorio italiano,
Sicchè l’autorità prefettizia si determinava con provvedimento datato 3/5/2022 a rigettare la suindicata istanza di emersione .
L’interessato unitamente al cittadino nigeriano datore di lavoro che aveva avanzato richiesta di concessione del titolo de quo, ha impugnato il suindicato diniego della Prefettura di Modena deducendone la illegittimità per i seguenti motivi :
Illegittimità per carenza di istruttoria ed omessa motivazione ; violazione di legge ;
Eccesso di potere ; violazione del principio di proporzionalità ;
disparità di trattamento..
Questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-assunta nella camera di consiglio del 7 settembre 2022 ha accolto l’istanza di sospensiva , “con il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’ Amministrazione”.
La Prefettura di Modena, costituitasi in precedenza in giudizio, facendo espresso riferimento all’ordinanza con cui il TAR ha ordinato il riesame della posizione del cittadino pakistano ha adottato l’atto datato 22/12/2022 con cui ha confermato il rigetto della istanza di emersione in premessa, depositando detto documento agli atti di causa in data 29/12/2022.
Parte ricorrente ha quindi prodotto in data 4 luglio 2023 memoria difensiva , notificata in pari data alla parte resistente con cui ha ribadito ed ulteriormente illustrato le censure già formulate col ricorso in ordine alla autenticità e veridicità del referto sanitario in parola , con la precisazione che la stessa memoria avrebbe potuto essere qualificata come atto di motivi aggiunti, ma solo in via del tutto subordinata, attesa la natura meramente confermativa dell’atto prefettizio datato 22/12/2022.
All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
II - Ritiene il Collegio che il ricorso all’esame deve considerarsi improcedibile in ragione della mancata e/o comunque tardiva impugnazione del “ nuovo” atto di rigetto , assunto dall’ Amministrazione competente in esecuzione dell’ordine di riesame impartito da questa Sezione con la citata ordinanza n. 455/ 2022.
E dunque il punto dirimente della controversia dal punto di vista processuale è costituito dalla verifica se il “ nuovo” rigetto della Prefettura sia un atto meramente confermativo oppure un atto di conferma adottato a seguito di un riesame supportato da specifica attività istruttoria .
Ebbene vi sono ragioni per propendere per la seconda ipotesi sopra accennata .
Questo non tanto perché la Prefettura dà atto della ordinanza cautelare TAR , come momento presupposto del suo agire, ma perché in concreto procede a riesaminare tutta la documentazione presente nel fascicolo e in particolare quella che connota la vicenda e cioè la certezza della data della certificazione sanitaria rilasciata dal dr.-OMISSIS-e la provenienza dell’organismo da cui trae origine detto documento.
L’Amministrazione così mette in evidenza alcuni elementi di fatto e di diritto, ulteriori rispetto a quelli citati nella precedente determinazione di rigetto che a suo dire supportano il convincimento circa la non validità del referto sanitario ai fini della utile comprova della presenza del cittadino pakistano in territorio italiano in data anteriore all’8 marzo 2020, con conseguente conferma dell’originario diniego.
Ebbene, i rilievi mossi dalla Prefettura come esposti sono idonei a qualificare il provvedimento reso dalla Prefettura successivamente all’intervento cautelare di questa Sezione, come un atto di conferma e precisamente un atto di riesame, a contenuto sfavorevole per la parte ricorrente che , come tale avrebbe potuto e dovuto essere impugnato con rimedio giurisdizionale aggiuntivo nei termini processuali, così come pacificamente puntualizzato dalla giurisprudenza .
Parte ricorrente nega in primo luogo la natura di provvedimento di conferma dell’atto de quo e si limita a contestarne le osservazioni e conclusioni unicamente con memoria difensiva. Nondimeno anche a volere qualificare come motivi aggiunti detta memoria, essa è stata notificata solamente in data 4 luglio 2023 e cioè a distanza di oltre sei mesi dall’avvenuto deposito e quindi dalla intervenuta conoscenza legale dell’atto in questione, in una data che va ben oltre il termine decadenziale di impugnativa .
Questo sta a significare che il ricorso in epigrafe deve considerarsi improcedibile per mancata o comunque tardiva impugnazione del provvedimento sostitutivo con cui l’Amministrazione ha ribadito il proprio precedente diniego e ciò a seguito di un attività di riesame che ha dato luogo ad una “nuova” negativa determinazione autonomamente impugnabile, perché concretamente lesiva della posizione giuridica soggettiva della parte interessata
III.- Tenuto conto della peculiarità della vicenda sussistono altresì giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di causa
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativi.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.