Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 24 aprile 2023
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2025REG.PROV.COLL.
N. 07335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7335 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 349 del 24 aprile 2023, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Giancarlo Migani, per delega dell’avvocato Francesco Oppedisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar della Calabria il provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Reggio Calabria che ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro signor -OMISSIS-. La domanda è stata respinta in quanto quest’ultimo è risultato un pluripregiudicato con un reddito percepito durante la detenzione.
2. Con ordinanza -OMISSIS- il Tar di Reggio Calabria ha respinto la domanda cautelare, mentre questa Sezione con ordinanza -OMISSIS- ha accolto l’appello cautelare in ragione dell’incongruità della motivazione posta a base del diniego.
3. Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha poi respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Secondo lo stesso giudice, sarebbe stata infondata la doglianza relativa alla mancata partecipazione procedimentale ed inoltre il fattore ostativo alla regolarizzazione, seppure esclusivamente ascrivibile al datore di lavoro, non avrebbe comunque consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (ciò in quanto la procedura di emersione negativa non sarebbe dipesa da un’interruzione del rapporto di lavoro, ma dall’impossibilità originaria di definirla positivamente).
4. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS- sulla base dei seguenti profili di censura:
i) pur essendo da diversi anni in Italia ed estraneo ai reati del datore di lavoro l’Amministrazione ha disposto il diniego con un provvedimento sorretto da una insufficiente motivazione;
ii) il difetto reddituale del datore di lavoro non avrebbe potuto portare ad una inammissibilità della domanda, ma alla possibilità di ottenere un premesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di trovare un nuovo datore di lavoro;
iii) l’appellante non essendo peraltro socialmente pericoloso avrebbe avuto il diritto di regolarizzare la sua posizione amministrativa.
5. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria si sono costituiti per resistere in giudizio il 17 ottobre 2023 ed hanno poi depositato la documentazione relativa al fascicolo di primo grado il 25 ottobre 2024.
6. Il 19 ottobre 2024 è stato depositato il decreto -OMISSIS- del 19 ottobre 2023 con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato non ha ammesso il ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al beneficio in quanto “ le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate ”.
7. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente all’appello, con la seguente motivazione: “ Rilevato che l’appellante è estraneo ai pregiudizi penali relativi al suo primo datore di lavoro; Considerato che al danno lamento può ovviarsi disponendo che l’Amministrazione appellata si ridetermini sulla domanda del ricorrente con adeguata motivazione, anche considerando l’eventuale adozione di un permesso di attesa occupazione ”.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
9. L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
10. Va preliminarmente rilevato che l’appellata Amministrazione non ha adempiuto alla richiesta di questa Sezione di riesame della domanda del ricorrente così come disposto dalla citata ordinanza cautelare -OMISSIS-.
11. Ciò premesso, anche sulla base di quanto rilevato nella precedente ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- (resa nella fase cautelare del primo grado di giudizio), che aveva rimarcato l’assoluta insufficienza motivazionale del diniego impugnato, non può essere condivisa la conclusione del Tar in ordine alla irrilevanza di tale inadeguatezza che secondo lo stesso giudice sarebbe derivata dalla circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto alcuna censura sul punto, limitandosi a lamentare la mancata concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e l’assenza di valutazione dell’imputabilità dei fatti contestati.
11.1. In realtà, nel secondo motivo del ricorso di primo grado, effettivamente dedicato al mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’istante aveva sostanzialmente lamentato il fatto che la carenza motivazionale de qua dimostrava che l’Amministrazione non aveva accertato, e non aveva nemmeno chiarito, se la mancata positiva definizione dell’istanza di emersione dipendesse da fatto imputabile al datore di lavoro, ciò che, ove riscontrato, avrebbe invece imposto il rilascio del predetto permesso di soggiorno giusta l’articolo 103, commi 2 e 16, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Pertanto, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione.
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
14. Quanto alla richiesta del ricorrente di gratuito patrocinio, con decreto -OMISSIS- del 2023 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato ha ritenuto, pur in presenza dei requisiti reddituali, le prospettazioni difensive dell’istante manifestamente infondate. Tuttavia all’esame del merito del ricorso lo stesso risulta fondato, cosicché la relativa domanda va accolta.
14.1. Le somme relative all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato saranno quindi liquidate con separato decreto, ai sensi dell’art. 82 del TU Spese di Giustizia, all’esito della presentazione della relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Accoglie la domanda per il gratuito patrocinio e rinvia ad un separato decreto la liquidazione delle relative spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti citate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.