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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8650/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Raffaella Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.9.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulla CP_1
pensione di vecchiaia cat. Vo n. 10093607 in relazione al coniuge inabile
[...]
. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda per decadenza.
L'eccezione è fondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “posto che
l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della
gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, ad esso si applica il termine di
decadenza annuale di cui all'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come
sost. dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438; tale
termine decorre, in base a quanto disposto dal co. 2 del medesimo art. 47,
alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
amministrativo, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione”: cfr. Cass. 18.8.2003 n. 12073.
Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, la domanda amministrativa è stata presentata il 26.4.2022.
A norma dell'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come sost. dall'art. 4 d.l.
19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno
2 decorrente dalla scadenza dei complessivi termini di trecento giorni (di cui centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 co.
5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la decisione del medesimo ricorso ex
art. 46 co. 6 l. 88/89) prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e pertanto entro il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Ebbene, detto termine è scaduto in data 20.2.2024, e quindi in epoca anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
eseguito in data 13.9.2024.
Ad analoghe conclusioni si perviene ove si faccia decorrere la decadenza dalla vana scadenza del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 46 co. 5
l.
9.3.1989 n. 88 per la presentazione del ricorso amministrativo;
poiché la domanda amministrativa è stata rigettata dall con provvedimento del CP_1
9.8.2022 notificato il 5.9.2022, il detto termine di novanta giorni è infatti scaduto il 4.12.2022, così che il termine annuale di decadenza decorrente da quest'ultima data è vanamente spirato il 4.12.2023, rivelandosi pertanto anche in tal caso tardivo il deposito del ricorso giudiziale eseguito il 13.9.2024.
Né vale a rimettere in termini l'istante la tardiva presentazione del ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' nella specie risalente al CP_1
2.7.2024.
Deve infatti evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “in tema di
decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
3 previdenziali, l'art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 – come interpretato
autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103
conv. in l.
1.6.1991 n. 166 e dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l.
14.11.1992 n. 438 – individua nella 'scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia oltre la quale la
presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della
procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti
del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo
provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale
(nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che
aveva ritenuto decorso il termine di decadenza, considerando irrilevante il
tardivo provvedimento di rigetto dell' e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo)”: Cass. 20.2.2006 n. 3592.
Ed ancora: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione
previsto dall'art. 46 l. 88/89 per la conclusione del procedimento
amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del
provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso
dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7
l. 533/73, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni
concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi,
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.
98 co. 3 r.d.l. 1827/35 e art. 46 co. 6 l. 88/89); ma ha una durata inferiore
di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente
ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la
4 conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei
centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda,
oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei
centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della
scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e
intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei
novanta giorni”: Cass. 16.3.2006 n. 5790.
Più recentemente, la S.C. ha ribadito che sul decorso dei termini del procedimento amministrativo non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva: cfr.
Cass. Sez. Un. 29.5.2009; conformi Cass.
7.11.2024 n. 28671 e Cass.
30.8.2024 n. 23399.
Resta a questo punto da evidenziare che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la decadenza prevista dall'art. 47 d.p.r.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4 co. 1 d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992,
che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in
riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione
giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni
previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività
e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui
bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile
d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed
è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”: cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990; conforme Cass. 19.3.2014 n. 6331.
5 E' appena il caso di rammentare, infine, che, per insegnamento della S.C.,
la decadenza può essere evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non già dalla domanda amministrativa: cfr. Cass.
4.1.2022 n.
123 e Cass. 12.8.2021 n. 22820.
Conclusivamente, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8650/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Raffaella Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.9.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulla CP_1
pensione di vecchiaia cat. Vo n. 10093607 in relazione al coniuge inabile
[...]
. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda per decadenza.
L'eccezione è fondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “posto che
l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della
gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, ad esso si applica il termine di
decadenza annuale di cui all'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come
sost. dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438; tale
termine decorre, in base a quanto disposto dal co. 2 del medesimo art. 47,
alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
amministrativo, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione”: cfr. Cass. 18.8.2003 n. 12073.
Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione in atti, la domanda amministrativa è stata presentata il 26.4.2022.
A norma dell'art. 47 co. 3 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come sost. dall'art. 4 d.l.
19.9.1992 n. 384 conv. in l. 14.11.1992 n. 438, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno
2 decorrente dalla scadenza dei complessivi termini di trecento giorni (di cui centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 co.
5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la decisione del medesimo ricorso ex
art. 46 co. 6 l. 88/89) prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e pertanto entro il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Ebbene, detto termine è scaduto in data 20.2.2024, e quindi in epoca anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
eseguito in data 13.9.2024.
Ad analoghe conclusioni si perviene ove si faccia decorrere la decadenza dalla vana scadenza del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 46 co. 5
l.
9.3.1989 n. 88 per la presentazione del ricorso amministrativo;
poiché la domanda amministrativa è stata rigettata dall con provvedimento del CP_1
9.8.2022 notificato il 5.9.2022, il detto termine di novanta giorni è infatti scaduto il 4.12.2022, così che il termine annuale di decadenza decorrente da quest'ultima data è vanamente spirato il 4.12.2023, rivelandosi pertanto anche in tal caso tardivo il deposito del ricorso giudiziale eseguito il 13.9.2024.
Né vale a rimettere in termini l'istante la tardiva presentazione del ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' nella specie risalente al CP_1
2.7.2024.
Deve infatti evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “in tema di
decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
3 previdenziali, l'art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 – come interpretato
autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103
conv. in l.
1.6.1991 n. 166 e dall'art. 4 d.l. 19.9.1992 n. 384 conv. in l.
14.11.1992 n. 438 – individua nella 'scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia oltre la quale la
presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della
procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti
del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo
provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale
(nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che
aveva ritenuto decorso il termine di decadenza, considerando irrilevante il
tardivo provvedimento di rigetto dell' e il conseguente ricorso CP_1
amministrativo)”: Cass. 20.2.2006 n. 3592.
Ed ancora: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione
previsto dall'art. 46 l. 88/89 per la conclusione del procedimento
amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del
provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso
dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7
l. 533/73, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni
concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi,
ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.
98 co. 3 r.d.l. 1827/35 e art. 46 co. 6 l. 88/89); ma ha una durata inferiore
di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente
ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la
4 conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei
centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda,
oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei
centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della
scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e
intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei
novanta giorni”: Cass. 16.3.2006 n. 5790.
Più recentemente, la S.C. ha ribadito che sul decorso dei termini del procedimento amministrativo non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva: cfr.
Cass. Sez. Un. 29.5.2009; conformi Cass.
7.11.2024 n. 28671 e Cass.
30.8.2024 n. 23399.
Resta a questo punto da evidenziare che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la decadenza prevista dall'art. 47 d.p.r.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4 co. 1 d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992,
che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in
riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione
giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni
previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività
e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui
bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile
d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed
è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”: cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990; conforme Cass. 19.3.2014 n. 6331.
5 E' appena il caso di rammentare, infine, che, per insegnamento della S.C.,
la decadenza può essere evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non già dalla domanda amministrativa: cfr. Cass.
4.1.2022 n.
123 e Cass. 12.8.2021 n. 22820.
Conclusivamente, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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