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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: ANALISIStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 8 aprile 2026
Il concetto di “diligenza del buon padre di famiglia” rappresenta una delle clausole generali più significative e pervasive dell'ordinamento giuridico italiano, fungendo da parametro fondamentale per la valutazione del comportamento del debitore nell'adempimento delle obbligazioni. La sua disciplina principale è contenuta nell'articolo 1176 del Codice Civile, che ne delinea una duplice accezione: una di carattere generale e una specifica per le attività professionali [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. DILIGENZA GENERALE: CRITERIO DEL “BUON PADRE DI FAMIGLIA” Il primo comma dell'art. 1176 c.c. statuisce: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2845/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2845/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051
– 2052 cc,
TRA
nella qualità di amministratrice di sostegno p.t. di , Parte_1 Controparte_1
quale erede di , elettivamente domiciliata in Benevento alla via XXIV Maggio n.5, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Maria De Chiara, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato come in atti, evocava in giudizio l'azienda Persona_1
ospedaliera, al fine di vedersi risarcire tutti i danni subiti a causa del comportamento negligente tenuto dai medici in occasione di una colonscopia eseguita in data 27.6.2015.
In particolare deduceva che successivamente all'esame, a causa di dolori alla zona pelvica, veniva trasportato al pronto soccorso e, dopo il ricovero in Urologia, gli veniva diagnosticata la Gangrena di
Foumier derivata sicuramente da una infezione contratta durante l'esame di colonscopia e per la quale subiva un lungo iter riabilitativo, con diverse visite specialistiche.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto con provvedimento del 2 dicembre 2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa del 14.1.2022 inteveniva in giudizio l'erede dell'attore, nelle more deceduto, in persona dell'ads.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, secondo una costante giurisprudenza consolidatasi prima dell'entrata in vigore della L.
24/2017, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (SS.UU. 1/7/2002 n. 9556 e 11/1/2008 n. 577), in quanto il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n.
8826) - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto 'Balduzzi' e della legge 'Gelli-Bianco' è stato delineato il c.d. doppio binario della responsabilità medico-sanitaria, incombendo sulla struttura ospedaliera una responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero nonché del medico, ove la struttura si avvalga pagina 2 di 5 dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa), e rispondendo invece per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero il libero professionista, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L'adempimento della obbligazione che il professionista assume, allorché si impegna a prestare la propria opera, deve essere valutato non alla stregua del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì del parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
In altri termini, sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo.
Ciò comporta che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera.
A norma dell'art. 2236 c.c., poi, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. (cfr. Cass.
16/02/2001, n. 2335; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio nei termini esposti deriva, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che è a carico del danneggiato la dimostrazione dell'esistenza del contratto o del contatto sociale nonché della derivazione di un danno in eziologica connessione con la condotta attiva o omissiva del sanitario, laddove incombe a quest'ultimo provare l'assenza di colpa, vale a dire che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo pagina 3 di 5 diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
11.11.2005 n. 22894).
In particolare, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo cui quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie o del mancato miglioramento che era ragionevoli attendersi ( Cass. sez. 3, sentenza n. 17143 del 09/10/2012)
è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass.
21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spetta provare che la prestazione è di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre
1988, n. 6220; altre).
Ciò premesso in punto di diritto, tornando all'esame delle circostanze del caso concreto, occorre sottolineare come all'esito della consulenza tecnica espletata - da intendersi richiamata nella presente pronuncia- fondata su criteri logici e sufficientemente motivata, le cui conclusioni pertanto ben possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sono da escludere profili di responsabilità professionale medica riconducibile a condotta colposa dei sanitari.
Ed invero, i consulenti nominati hanno rilevato l'assenza di elementi da cui evincere la riconducibilità della malattia riscontrata all'esame effettuato e quindi ad un errore sanitario da parte dei medici.
In particolare hanno evidenziato che, pur potendo la colonscopia, in quanto esame invasivo, essere gravata da complicanze anche molto serie, tuttavia non sono riportati nella letteratura internazionale casi di gangrena di riconducibili direttamente ad una colonscopia diagnostica, evidenziando Pt_2 che, nella specie, il lasso di tempo intercorso tra l'evento colonscopia ed il manifestarsi della malattia di (trascorrono ben 8 giorni) rende estremamente improbabile che l'esame endoscopico Pt_2
possa essere la causa diretta della fascite necrotizzante.
Hanno precisato che esiste una incidenza maggiore di tale patologia nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche del colon (RCU, Morbo di Crohn) e nei pazienti affetti da Insufficienza Renale
Cronica in fase avanzata, concludendo che la causa più probabile della grave lesione sofferta pagina 4 di 5 dall' siano le numerose e gravi patologie da cui lo stesso era affetto, non potendosi quindi CP_1
attribuire nessuna responsabilità all'esame colonscopico né all'operatore o alla struttura.
Alla luce di quanto innanzi detto e sulla scorta degli accertamenti che precedono, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
Restano a carico di parte attrice le spese della CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese;
3. pone le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2845/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051
– 2052 cc,
TRA
nella qualità di amministratrice di sostegno p.t. di , Parte_1 Controparte_1
quale erede di , elettivamente domiciliata in Benevento alla via XXIV Maggio n.5, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Maria De Chiara, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato come in atti, evocava in giudizio l'azienda Persona_1
ospedaliera, al fine di vedersi risarcire tutti i danni subiti a causa del comportamento negligente tenuto dai medici in occasione di una colonscopia eseguita in data 27.6.2015.
In particolare deduceva che successivamente all'esame, a causa di dolori alla zona pelvica, veniva trasportato al pronto soccorso e, dopo il ricovero in Urologia, gli veniva diagnosticata la Gangrena di
Foumier derivata sicuramente da una infezione contratta durante l'esame di colonscopia e per la quale subiva un lungo iter riabilitativo, con diverse visite specialistiche.
La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto con provvedimento del 2 dicembre 2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa del 14.1.2022 inteveniva in giudizio l'erede dell'attore, nelle more deceduto, in persona dell'ads.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, secondo una costante giurisprudenza consolidatasi prima dell'entrata in vigore della L.
24/2017, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (SS.UU. 1/7/2002 n. 9556 e 11/1/2008 n. 577), in quanto il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n.
8826) - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
In particolare, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto 'Balduzzi' e della legge 'Gelli-Bianco' è stato delineato il c.d. doppio binario della responsabilità medico-sanitaria, incombendo sulla struttura ospedaliera una responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero nonché del medico, ove la struttura si avvalga pagina 2 di 5 dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa), e rispondendo invece per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero il libero professionista, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L'adempimento della obbligazione che il professionista assume, allorché si impegna a prestare la propria opera, deve essere valutato non alla stregua del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì del parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
In altri termini, sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo.
Ciò comporta che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera.
A norma dell'art. 2236 c.c., poi, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. (cfr. Cass.
16/02/2001, n. 2335; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio nei termini esposti deriva, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che è a carico del danneggiato la dimostrazione dell'esistenza del contratto o del contatto sociale nonché della derivazione di un danno in eziologica connessione con la condotta attiva o omissiva del sanitario, laddove incombe a quest'ultimo provare l'assenza di colpa, vale a dire che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo pagina 3 di 5 diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
11.11.2005 n. 22894).
In particolare, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo cui quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie o del mancato miglioramento che era ragionevoli attendersi ( Cass. sez. 3, sentenza n. 17143 del 09/10/2012)
è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass.
21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spetta provare che la prestazione è di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (cfr. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre
1988, n. 6220; altre).
Ciò premesso in punto di diritto, tornando all'esame delle circostanze del caso concreto, occorre sottolineare come all'esito della consulenza tecnica espletata - da intendersi richiamata nella presente pronuncia- fondata su criteri logici e sufficientemente motivata, le cui conclusioni pertanto ben possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sono da escludere profili di responsabilità professionale medica riconducibile a condotta colposa dei sanitari.
Ed invero, i consulenti nominati hanno rilevato l'assenza di elementi da cui evincere la riconducibilità della malattia riscontrata all'esame effettuato e quindi ad un errore sanitario da parte dei medici.
In particolare hanno evidenziato che, pur potendo la colonscopia, in quanto esame invasivo, essere gravata da complicanze anche molto serie, tuttavia non sono riportati nella letteratura internazionale casi di gangrena di riconducibili direttamente ad una colonscopia diagnostica, evidenziando Pt_2 che, nella specie, il lasso di tempo intercorso tra l'evento colonscopia ed il manifestarsi della malattia di (trascorrono ben 8 giorni) rende estremamente improbabile che l'esame endoscopico Pt_2
possa essere la causa diretta della fascite necrotizzante.
Hanno precisato che esiste una incidenza maggiore di tale patologia nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche del colon (RCU, Morbo di Crohn) e nei pazienti affetti da Insufficienza Renale
Cronica in fase avanzata, concludendo che la causa più probabile della grave lesione sofferta pagina 4 di 5 dall' siano le numerose e gravi patologie da cui lo stesso era affetto, non potendosi quindi CP_1
attribuire nessuna responsabilità all'esame colonscopico né all'operatore o alla struttura.
Alla luce di quanto innanzi detto e sulla scorta degli accertamenti che precedono, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
Restano a carico di parte attrice le spese della CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese;
3. pone le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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