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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2363/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
RT ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INAIL
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INPS 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INPS 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 TASSA AUTOMOBIL 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060038184229000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060111347733000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110013098703000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110095229932000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120065445449000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130153313549000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130337007553000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140070766631000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170064795366000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097758412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201 70141395325000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170165229306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170203382754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720221460002949001 notificata in data 27.12.2024, nonché le sottese cartelle di pagamento n. 09720060038184229000, n.
09720060111347733000, n. 09720110013098703000, n. 09720110095229932000, n. 09720120065445449000,
n. 09720130153313549000, n. 09720130337007553000, n. 09720140070766631000, n. 09720170064795366000,
n. 09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n.
09720170203382754000, aventi ad oggetto II DD. (Anno 2001 2002-2007), DI AL (Anni
2008-2009-2010). AP (Anno 2010), IR (Anno 2010), EG SS (Anno 2014) e AS
Automobilistica (Anni 2014-2015), il tutto per un importo complessivo di euro 111.537,92.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria per: - per omessa ovvero invalida notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria ed inibizione del reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa della parte;
-
l'inesistente notifica delle cartelle sottese;
- la prescrizione, la prescrizione anche in ordine alle sanzioni ed interessi;
- la carenza di motivazione e l'omessa indicazione della base di calcolo nonché l'illegittimità degli interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo:
- l'inammissibilità/ e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle n. 09720060038184229000, n.
09720060111347733000, n. 09720170064795366000, n. 09720170097758412000, n. 097201
70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 con precedente ricorso iscritto innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria sezione n 30 con numero di R.G. n. 2569/2024 definito con sentenza di rigetto n. 15837/2024 pronunciata in data 12.12.2024 e depositata in data 20.12.2024;
- l'inammissibilità/ e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle di pagamento n. 09720060038184229000,
n. 09720060111347733000, n. 09720110013098703000, n. 097201400707666310000, n. 09720170064795366000,
n. 09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n.
09720170203382754000, con precedente ricorso iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria adita sezione n 24 con numero di R.G. n. 5380/2024 definito con sentenza di rigetto n. 5373/2025 pronunciata in data 14.04.2025;
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente prima della notifica della Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720221460002949001, oggetto del presente ricorso, è stata ritualmente notificata in data
11/08/2023 la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria Documento 09776202200000165000, come si evince dalla documentazione in atti.
- ribadisce che tutte le cartelle sono state correttamente notificata come sono stati correttamente notificati e mai impugnati n. 8 intimazioni di pagamento nonché dei preavvisi di fermo amministrativi n.
09780201400130350000, e n. 09780201500037766000, . 09780202300076996000; tutti documenti depositati in atti e non opposti.
- nessuna decadenza e prescrizione si è realizzata considerato che le cartelle sono state regolarmente notificate e divenute inoppugnabili per il decorso dei termini di impugnazione e la prescrizione è stata interrotta anche dall'invio delle n.8 intimazioni di pagamento e dai preavvisi di fermo amministrativi;
- la comunicazione preventiva contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate alla contribuente: il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, ciò costituisce, per l'appunto, proprio la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi;
- quanto all'omessa indicazione del tasso di interesse applicato e l'illegittimità delle maggiorazioni e compensi per la riscossione, solleva la legittimazione passiva ma conferma che il tasso di interesse è determinato annualmente e conoscibile dalla parte, così come precisato dalla Corte di Cassazione con varia sentenze.
Si sono costituiti altresì:
-la Direzione Provinciale I di Roma, che conferma che le cartelle di propria competenza 1) n.
09720060038184229000 2) n. 09720060111347733000 3) n. 09720110013098703000 4) n.
09720130337007553000 5) n. 09720140070766631000 6) n. 097201 70141395325000 sono state tutte oggetto di sentenza favorevole all'amministrazione e quindi invoca la violazione del principio del ne bis in idem.
-la Camera di Commercio comunicando che le cartelle sono riferite al mancato pagamento del diritto annuale per gli anni 2008,2009 e 2010 quando il ricorrente è stato iscritto. Ribadisce in ogni caso come i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento indicate in oggetto siano divenuti esecutivi e comunque consegnati all'Agente della riscossione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione secondo quanto dispone l'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997 e che nessuna prescrizione
è maturata.
-la Regione Lazio conferma che le cartelle di propria competenza, n.09720170064795366000,
09720170097758412000, 09720170165229306000 e 09720170203382754000, relativa al mancato pagamento della tassa auto 2014 e 2015, sono state tutte correttamente notificata dall'AdER come rilevabile dagli atti rilevabile, non avendo provveduto ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento tali atti sono divenuti definitivi.
All'odierna udienza camerale la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente contesta senza fondamento l'iscrizione ipotecaria in oggetto.
Nel merito, il debitore in forma del tutto generica contesta la debenza delle somme poste a fondamento della misura de qua, riferendo di mancata notificazione degli atti presupposti, di nullità delle notificazioni medesime ovvero di intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti pretesi, non indicando specificamente i vizi e i loro profili in concreto, neanche individuate le diverse cartelle ovvero l'inesistenza dei crediti.
Priva di pregio è la richiesta di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa ovvero invalida notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, poiché contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato il preavviso è stato correttamente notificato in data 11/08/2023. Peraltro la Corte di Cassazione con ordinanza del 17.10.2024
n.27000 ha stabilito che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile
(l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 23528 del 2024 cit.).
L'Agenzia Entrate/Riscossione – su cui grava l'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. – ha fornito elementi idonei a dimostrare di aver notiziato la controparte, agendo con tempestività per il recupero degli importi, stante la rituale notifica delle cartelle esattoriali (vedi produzione in atti). Infatti dalla documentazione agli atti viene dimostrato in termini inoppugnabili che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata, nonché la medesima comunicazione, sono stati tutti regolarmente notificati alla società ricorrente ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Per le cartelle di pagamento, pertanto, risulta infruttuosamente decorso il termine perentorio di legge per la loro impugnazione (60 gg. dalla notifica), con la conseguenza che il credito in riscossione si è cristallizzato e l'atto riscossivo e la sua notificazione non possono essere più contestati. Peraltro, dagli atti, risulta che, l'Agenzia ha notificato la ricorrente ben n.8 intimazione di pagamento e n. 3 preavviso di fermo amministrativo.
Peraltro come fatto rilevare dalle resistenti Agenzie, il ricorso si appalesa altrettanto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle n. 09720060038184229000, n. 09720060111347733000, n. 09720170064795366000, n.
09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 e definito con sentenza di rigetto n. 15837/2024 pronunciata in data 12.12.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria adita sezione n 30. Lo stesso vale per le cartelle n. 09720060111347733000, n.
09720110013098703000, n. 097201400707666310000, n. 09720170064795366000, n. 09720170097758412000,
n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 all'Avi. n.
9720239081374423000, definite con sentenza di rigetto n 5373-2025 – della C.T.P. ROMA- sez 24.
Quanto agli interessi, gli stessi vengono calcolati secondo il tasso di interesse vigente di anno in anno ed è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dal resistente, limitandosi a contestazioni generiche. Deve, inoltre, rilevarsi che la mancata reazione processuale avverso gli avvisi di intimazione e avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i preavvisi di fermo amministrativo ritualmente notificati ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'ente della riscossione ha correttamente seguito l'iter procedimentale per l'iscrizione dell'ipoteca, nel rispetto dei tempi previsti per consentire al contribuente di effettuare il pagamento e/o di esercitare il proprio diritto di difesa , né risulta che la controparte abbia provato che l'atto impugnato non le fosse stato comunicato.
Ragione per cui le eccezioni della ricorrente risultano assolutamente infondate e vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuno dei convenuti costituiti
Roma li, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IL De EL NG NE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
RT ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INAIL
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INPS 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 INPS 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 TASSA AUTOMOBIL 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460002949001 IRAP 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060038184229000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060111347733000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110013098703000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110095229932000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120065445449000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130153313549000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130337007553000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140070766631000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170064795366000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170097758412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201 70141395325000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170165229306000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170203382754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720221460002949001 notificata in data 27.12.2024, nonché le sottese cartelle di pagamento n. 09720060038184229000, n.
09720060111347733000, n. 09720110013098703000, n. 09720110095229932000, n. 09720120065445449000,
n. 09720130153313549000, n. 09720130337007553000, n. 09720140070766631000, n. 09720170064795366000,
n. 09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n.
09720170203382754000, aventi ad oggetto II DD. (Anno 2001 2002-2007), DI AL (Anni
2008-2009-2010). AP (Anno 2010), IR (Anno 2010), EG SS (Anno 2014) e AS
Automobilistica (Anni 2014-2015), il tutto per un importo complessivo di euro 111.537,92.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria per: - per omessa ovvero invalida notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria ed inibizione del reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa della parte;
-
l'inesistente notifica delle cartelle sottese;
- la prescrizione, la prescrizione anche in ordine alle sanzioni ed interessi;
- la carenza di motivazione e l'omessa indicazione della base di calcolo nonché l'illegittimità degli interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo:
- l'inammissibilità/ e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle n. 09720060038184229000, n.
09720060111347733000, n. 09720170064795366000, n. 09720170097758412000, n. 097201
70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 con precedente ricorso iscritto innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria sezione n 30 con numero di R.G. n. 2569/2024 definito con sentenza di rigetto n. 15837/2024 pronunciata in data 12.12.2024 e depositata in data 20.12.2024;
- l'inammissibilità/ e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle di pagamento n. 09720060038184229000,
n. 09720060111347733000, n. 09720110013098703000, n. 097201400707666310000, n. 09720170064795366000,
n. 09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n.
09720170203382754000, con precedente ricorso iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria adita sezione n 24 con numero di R.G. n. 5380/2024 definito con sentenza di rigetto n. 5373/2025 pronunciata in data 14.04.2025;
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente prima della notifica della Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720221460002949001, oggetto del presente ricorso, è stata ritualmente notificata in data
11/08/2023 la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria Documento 09776202200000165000, come si evince dalla documentazione in atti.
- ribadisce che tutte le cartelle sono state correttamente notificata come sono stati correttamente notificati e mai impugnati n. 8 intimazioni di pagamento nonché dei preavvisi di fermo amministrativi n.
09780201400130350000, e n. 09780201500037766000, . 09780202300076996000; tutti documenti depositati in atti e non opposti.
- nessuna decadenza e prescrizione si è realizzata considerato che le cartelle sono state regolarmente notificate e divenute inoppugnabili per il decorso dei termini di impugnazione e la prescrizione è stata interrotta anche dall'invio delle n.8 intimazioni di pagamento e dai preavvisi di fermo amministrativi;
- la comunicazione preventiva contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate alla contribuente: il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, ciò costituisce, per l'appunto, proprio la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi;
- quanto all'omessa indicazione del tasso di interesse applicato e l'illegittimità delle maggiorazioni e compensi per la riscossione, solleva la legittimazione passiva ma conferma che il tasso di interesse è determinato annualmente e conoscibile dalla parte, così come precisato dalla Corte di Cassazione con varia sentenze.
Si sono costituiti altresì:
-la Direzione Provinciale I di Roma, che conferma che le cartelle di propria competenza 1) n.
09720060038184229000 2) n. 09720060111347733000 3) n. 09720110013098703000 4) n.
09720130337007553000 5) n. 09720140070766631000 6) n. 097201 70141395325000 sono state tutte oggetto di sentenza favorevole all'amministrazione e quindi invoca la violazione del principio del ne bis in idem.
-la Camera di Commercio comunicando che le cartelle sono riferite al mancato pagamento del diritto annuale per gli anni 2008,2009 e 2010 quando il ricorrente è stato iscritto. Ribadisce in ogni caso come i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento indicate in oggetto siano divenuti esecutivi e comunque consegnati all'Agente della riscossione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione secondo quanto dispone l'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997 e che nessuna prescrizione
è maturata.
-la Regione Lazio conferma che le cartelle di propria competenza, n.09720170064795366000,
09720170097758412000, 09720170165229306000 e 09720170203382754000, relativa al mancato pagamento della tassa auto 2014 e 2015, sono state tutte correttamente notificata dall'AdER come rilevabile dagli atti rilevabile, non avendo provveduto ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento tali atti sono divenuti definitivi.
All'odierna udienza camerale la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente contesta senza fondamento l'iscrizione ipotecaria in oggetto.
Nel merito, il debitore in forma del tutto generica contesta la debenza delle somme poste a fondamento della misura de qua, riferendo di mancata notificazione degli atti presupposti, di nullità delle notificazioni medesime ovvero di intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti pretesi, non indicando specificamente i vizi e i loro profili in concreto, neanche individuate le diverse cartelle ovvero l'inesistenza dei crediti.
Priva di pregio è la richiesta di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa ovvero invalida notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, poiché contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato il preavviso è stato correttamente notificato in data 11/08/2023. Peraltro la Corte di Cassazione con ordinanza del 17.10.2024
n.27000 ha stabilito che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile
(l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 23528 del 2024 cit.).
L'Agenzia Entrate/Riscossione – su cui grava l'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. – ha fornito elementi idonei a dimostrare di aver notiziato la controparte, agendo con tempestività per il recupero degli importi, stante la rituale notifica delle cartelle esattoriali (vedi produzione in atti). Infatti dalla documentazione agli atti viene dimostrato in termini inoppugnabili che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata, nonché la medesima comunicazione, sono stati tutti regolarmente notificati alla società ricorrente ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Per le cartelle di pagamento, pertanto, risulta infruttuosamente decorso il termine perentorio di legge per la loro impugnazione (60 gg. dalla notifica), con la conseguenza che il credito in riscossione si è cristallizzato e l'atto riscossivo e la sua notificazione non possono essere più contestati. Peraltro, dagli atti, risulta che, l'Agenzia ha notificato la ricorrente ben n.8 intimazione di pagamento e n. 3 preavviso di fermo amministrativo.
Peraltro come fatto rilevare dalle resistenti Agenzie, il ricorso si appalesa altrettanto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in quanto il ricorrente con il medesimo avvocato ha già impugnato le cartelle n. 09720060038184229000, n. 09720060111347733000, n. 09720170064795366000, n.
09720170097758412000, n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 e definito con sentenza di rigetto n. 15837/2024 pronunciata in data 12.12.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria adita sezione n 30. Lo stesso vale per le cartelle n. 09720060111347733000, n.
09720110013098703000, n. 097201400707666310000, n. 09720170064795366000, n. 09720170097758412000,
n. 097201 70141395325000, n. 09720170165229306000 e n. 09720170203382754000 all'Avi. n.
9720239081374423000, definite con sentenza di rigetto n 5373-2025 – della C.T.P. ROMA- sez 24.
Quanto agli interessi, gli stessi vengono calcolati secondo il tasso di interesse vigente di anno in anno ed è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dal resistente, limitandosi a contestazioni generiche. Deve, inoltre, rilevarsi che la mancata reazione processuale avverso gli avvisi di intimazione e avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i preavvisi di fermo amministrativo ritualmente notificati ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'ente della riscossione ha correttamente seguito l'iter procedimentale per l'iscrizione dell'ipoteca, nel rispetto dei tempi previsti per consentire al contribuente di effettuare il pagamento e/o di esercitare il proprio diritto di difesa , né risulta che la controparte abbia provato che l'atto impugnato non le fosse stato comunicato.
Ragione per cui le eccezioni della ricorrente risultano assolutamente infondate e vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuno dei convenuti costituiti
Roma li, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IL De EL NG NE