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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2022 promossa da:
( ) in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTINI RANIERO CP_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellata e
( ) del presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. WALTER GIBELLIERI giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 341/2021 depositata in data 28/12/2021, non notificata, con cui la CP_2 Pt_1
è stata condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € 1.074,80 oltre accessori e
[...] CP_1
CP_ spese, per i danni subiti dalla signora alla propria autovettura – nell'occasione guidata da
[...]
- a seguito dello scontro con un animale selvatico. Per_1
L'appello era affidato a sei motivi per mezzo dei quali la criticava il percorso logico Pt_1
motivazionale condotto dal giudice di prime cure, ritenuto del tutto errato ed ingiusto.
Con il primo motivo di appello la rilevava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace per Pt_1
“mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 I c. c.c. – rigetto della domanda risarcitoria - presunzione di colpa del conducente”. In particolare, la sentenza di primo grado era pagina 1 di 8 criticata nella parte in cui non aveva tenuto conto della necessaria applicazione del I comma di cui all'art. 2054 c.c., non motivando in ordine al superamento della relativa presunzione e ricostruendo la fattispecie, a carico del proprietario dell'animale, in termini di responsabilità oggettiva.
Con il secondo motivo di impugnazione criticava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la
CP_ legittimazione passiva della nonostante, già dai fatti allegati dalla in primo grado, era Pt_1 evidente come quest'ultima lamentasse omissioni ascrivibili al proprietario della strada, ossia la
. CP_2
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza per “violazione dell'art. 2043 cc.c. – mancato accertamento della condotta omissiva colposa della – insussistenza della colpa – Parte_1 violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti – nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio”. Lamentava, altresì, con il quarto motivo di appello “l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e di nesso eziologico con il danno lamentato”, non essendo emersi elementi in ordine al fatto che l'animale non avrebbe potuto essere evitato e non essendo stato appurato che tutti i danni lamentati siano stati conseguenza immediata e diretta dell'asserito impatto. Con il quinto motivo di appello, lamentava l'“erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno lamentato”, non potendo assurgere la testimonianza del carrozziere a unica prova del quantum. Con il sesto motivo di appello, infine, affermava l'“erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. – omessa pronuncia ed erronea valutazione del concorso colposo del conducente”
Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
n. 341/2021 depositata in data 28/12/2021, con cui la è stata CP_2 Parte_1 condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € 1.074,80 oltre agli interessi legali dalla CP_1
data del sinistro fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: <<“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa PRELIMINARMENTE IN RITO: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della quale titolare delle funzioni in materia di tutela Parte_1
della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive specificamente allegate dall'attore attengono prevalentemente alle funzioni affidate all'ente proprietario della strada. NEL MERITO: Dichiarare la responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c. dato
pagina 2 di 8 che non ha in alcun modo provato “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria. Dichiarare assenza di responsabilità ex art. 2043 della Pt_1
quale titolare delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e
[...] caccia selettiva, in quanto le condotte omissive allegate dall'attore sono generiche, non corrispondenti al vero e comunque non provate. In ogni caso rigettare la domanda Dichiarare infondata e non provata nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della Con vittoria di spese e competenze di giudizio, Parte_1
comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CAP e dell'IVA.>>.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del CP_1 percorso logico motivazionale della sentenza di primo grado, avendo l'attrice pienamente assolto al proprio onere probatorio e concludeva chiedendo di “rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado n. 321/2021 emessa dal Giudice di Pace di pubbl. il 28/12/2021, nel CP_2 procedimento civile RG n. 1042/2021”. Si costituiva altresì la sostenendo anch'essa la piena CP_2
legittimità della pronuncia del giudice di pace laddove aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Pronuncia ed ascritto la responsabilità che ci occupa nell'alveo applicativo dell'art. 2043
c.c. Concludeva, così, chiedendo di “respingere l'appello proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza dell'8.3.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in quella sede, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio
pagina 3 di 8 indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3,
Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-
03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del
9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-
03-2024, n. 6539)
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico
pagina 4 di 8 del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024,
n. 6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n.
11107 che richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
30294 del 14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene altresì sottolineare, come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del
05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del
08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass. n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01) con la conseguenza che,
pagina 5 di 8 come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-
12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Principiando – in ordine logico - con il secondo motivo di appello, per mezzo del quale l'appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione della da Pt_1
quanto sopra richiamato può dirsi che il motivo si palesa infondato.
Ed infatti, l'esclusiva legittimazione passiva della a seguito dell'intervenuto scontro di un Pt_1
veicolo con un animale selvatico, andrà certamente riconosciuta con conseguente conferma, in parte qua, della sentenza impugnata.
Passando all'esame degli ulteriori motivi di appello, alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i motivi di appello primo, terzo, quarto e sesto possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Vi è subito da precisare come dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che, da un lato, non risulta specificamente contestata dalla in Pt_1
sede di comparsa avanti al Giudice di Pace e, dall'altro, risulta confermata dallo stesso verbale degli agenti intervenuti ove, nel descrivere le parti danneggiate del veicolo, rappresentavano dell'esistenza del “paraurti staccato con peli rimasti impigliati nel colpo” (cfr. all. 5 fascicolo appellante).
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, l'odierna attrice, proprietaria del veicolo, avrebbe dovuto fornire la prova, sulla stessa gravante, che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma I, c.c. e che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà ex art. 2054 c. III c.c.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass. Civ., III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Innanzitutto, non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto da . L'attrice ha infatti allegato di percorrere la strada ad una Parte_2 velocità “moderata”, aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come pagina 6 di 8 richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza dell'elevata possibilità di presenza di animali selvatici, dell'orario notturno (erano le 18.00 del 30 gennaio) e della tipologia di strada percorsa. Vi è da aggiungere, come emerge dal verbale degli operatori intervenuti - prova documentale privilegiata - che la strada era provvista di segnali di pericolo di attraversamento di animali, prova che, da un lato, non potrebbe essere superata dalle laconiche risposte date dai testi
(evidentemente inattendibili sul punto) e, dall'altro, costituente attestazione di una maggiore colpa del conducente che, nonostante il segnale di pericolo, non riusciva comunque ad evitare l'impatto.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe ritenersi Pt_1
integrato dalla negligente condotta di guida del conducente ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei caprioli, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671) la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50% e al conducente Pt_1
in misura dell'ulteriore 50%.
Infine, passando all'esame del quinto motivo di appello, relativo all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere provato il quantum del danno, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto.
Va chiarito come, invero, a supporto dello stesso, la proprietaria del veicolo – attrice in primo grado – produceva, innanzitutto, documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo (cfr. doc. atto di citazione in primo grado), documentazione che, in sede di primo grado, non era in alcun modo contestata dalla con la conseguenza che, correttamente, il giudice di pace, poneva la stessa a Pt_1
fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Allo stesso modo, alcuna specifica contestazione, in primo grado, muoveva la avverso la cifra riportata nel preventivo di riparazione che, Pt_1
comunque, era confermato in sede di prova testimoniale dal carrozziere. Pertanto, a fronte di un pagina 7 di 8 principio di prova fornito dalla parte attrice in primo grado ed in assenza di una specifica contestazione delle cifre riportate nel preventivo da parte della bene ha fatto il giudice di pace a porre a Pt_1
fondamento della domanda i fatti allegati dall'attrice e non specificamente contestati dalla Pt_1
In conclusione, confermata la legittimazione passiva della la sentenza di primo grado Parte_1
andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà Pt_1
CP_ condannata a risarcire alla la complessiva somma di euro 537,4, pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro 1074,8).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1019 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la legittimazione passiva della per i danni cagionati da fauna selvatica;
Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna la CP_ a risarcire alla la complessiva somma di euro 537,4 oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo;
- Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 18 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2022 promossa da:
( ) in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTINI RANIERO CP_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellata e
( ) del presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. WALTER GIBELLIERI giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 341/2021 depositata in data 28/12/2021, non notificata, con cui la CP_2 Pt_1
è stata condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € 1.074,80 oltre accessori e
[...] CP_1
CP_ spese, per i danni subiti dalla signora alla propria autovettura – nell'occasione guidata da
[...]
- a seguito dello scontro con un animale selvatico. Per_1
L'appello era affidato a sei motivi per mezzo dei quali la criticava il percorso logico Pt_1
motivazionale condotto dal giudice di prime cure, ritenuto del tutto errato ed ingiusto.
Con il primo motivo di appello la rilevava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace per Pt_1
“mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 I c. c.c. – rigetto della domanda risarcitoria - presunzione di colpa del conducente”. In particolare, la sentenza di primo grado era pagina 1 di 8 criticata nella parte in cui non aveva tenuto conto della necessaria applicazione del I comma di cui all'art. 2054 c.c., non motivando in ordine al superamento della relativa presunzione e ricostruendo la fattispecie, a carico del proprietario dell'animale, in termini di responsabilità oggettiva.
Con il secondo motivo di impugnazione criticava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la
CP_ legittimazione passiva della nonostante, già dai fatti allegati dalla in primo grado, era Pt_1 evidente come quest'ultima lamentasse omissioni ascrivibili al proprietario della strada, ossia la
. CP_2
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza per “violazione dell'art. 2043 cc.c. – mancato accertamento della condotta omissiva colposa della – insussistenza della colpa – Parte_1 violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti – nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio”. Lamentava, altresì, con il quarto motivo di appello “l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e di nesso eziologico con il danno lamentato”, non essendo emersi elementi in ordine al fatto che l'animale non avrebbe potuto essere evitato e non essendo stato appurato che tutti i danni lamentati siano stati conseguenza immediata e diretta dell'asserito impatto. Con il quinto motivo di appello, lamentava l'“erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno lamentato”, non potendo assurgere la testimonianza del carrozziere a unica prova del quantum. Con il sesto motivo di appello, infine, affermava l'“erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. – omessa pronuncia ed erronea valutazione del concorso colposo del conducente”
Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
n. 341/2021 depositata in data 28/12/2021, con cui la è stata CP_2 Parte_1 condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € 1.074,80 oltre agli interessi legali dalla CP_1
data del sinistro fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: <<“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa PRELIMINARMENTE IN RITO: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della quale titolare delle funzioni in materia di tutela Parte_1
della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive specificamente allegate dall'attore attengono prevalentemente alle funzioni affidate all'ente proprietario della strada. NEL MERITO: Dichiarare la responsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c. dato
pagina 2 di 8 che non ha in alcun modo provato “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria. Dichiarare assenza di responsabilità ex art. 2043 della Pt_1
quale titolare delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e
[...] caccia selettiva, in quanto le condotte omissive allegate dall'attore sono generiche, non corrispondenti al vero e comunque non provate. In ogni caso rigettare la domanda Dichiarare infondata e non provata nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della Con vittoria di spese e competenze di giudizio, Parte_1
comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, non essendo gli stessi soggetti al pagamento del CAP e dell'IVA.>>.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del CP_1 percorso logico motivazionale della sentenza di primo grado, avendo l'attrice pienamente assolto al proprio onere probatorio e concludeva chiedendo di “rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado n. 321/2021 emessa dal Giudice di Pace di pubbl. il 28/12/2021, nel CP_2 procedimento civile RG n. 1042/2021”. Si costituiva altresì la sostenendo anch'essa la piena CP_2
legittimità della pronuncia del giudice di pace laddove aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Pronuncia ed ascritto la responsabilità che ci occupa nell'alveo applicativo dell'art. 2043
c.c. Concludeva, così, chiedendo di “respingere l'appello proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza dell'8.3.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in quella sede, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio
pagina 3 di 8 indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3,
Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-
03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del
9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-
03-2024, n. 6539)
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico
pagina 4 di 8 del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024,
n. 6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n.
11107 che richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
30294 del 14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene altresì sottolineare, come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del
05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del
08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass. n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01) con la conseguenza che,
pagina 5 di 8 come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-
12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Principiando – in ordine logico - con il secondo motivo di appello, per mezzo del quale l'appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione della da Pt_1
quanto sopra richiamato può dirsi che il motivo si palesa infondato.
Ed infatti, l'esclusiva legittimazione passiva della a seguito dell'intervenuto scontro di un Pt_1
veicolo con un animale selvatico, andrà certamente riconosciuta con conseguente conferma, in parte qua, della sentenza impugnata.
Passando all'esame degli ulteriori motivi di appello, alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i motivi di appello primo, terzo, quarto e sesto possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Vi è subito da precisare come dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che, da un lato, non risulta specificamente contestata dalla in Pt_1
sede di comparsa avanti al Giudice di Pace e, dall'altro, risulta confermata dallo stesso verbale degli agenti intervenuti ove, nel descrivere le parti danneggiate del veicolo, rappresentavano dell'esistenza del “paraurti staccato con peli rimasti impigliati nel colpo” (cfr. all. 5 fascicolo appellante).
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, l'odierna attrice, proprietaria del veicolo, avrebbe dovuto fornire la prova, sulla stessa gravante, che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma I, c.c. e che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà ex art. 2054 c. III c.c.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass. Civ., III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Innanzitutto, non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto da . L'attrice ha infatti allegato di percorrere la strada ad una Parte_2 velocità “moderata”, aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come pagina 6 di 8 richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza dell'elevata possibilità di presenza di animali selvatici, dell'orario notturno (erano le 18.00 del 30 gennaio) e della tipologia di strada percorsa. Vi è da aggiungere, come emerge dal verbale degli operatori intervenuti - prova documentale privilegiata - che la strada era provvista di segnali di pericolo di attraversamento di animali, prova che, da un lato, non potrebbe essere superata dalle laconiche risposte date dai testi
(evidentemente inattendibili sul punto) e, dall'altro, costituente attestazione di una maggiore colpa del conducente che, nonostante il segnale di pericolo, non riusciva comunque ad evitare l'impatto.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe ritenersi Pt_1
integrato dalla negligente condotta di guida del conducente ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei caprioli, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671) la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50% e al conducente Pt_1
in misura dell'ulteriore 50%.
Infine, passando all'esame del quinto motivo di appello, relativo all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere provato il quantum del danno, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto.
Va chiarito come, invero, a supporto dello stesso, la proprietaria del veicolo – attrice in primo grado – produceva, innanzitutto, documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo (cfr. doc. atto di citazione in primo grado), documentazione che, in sede di primo grado, non era in alcun modo contestata dalla con la conseguenza che, correttamente, il giudice di pace, poneva la stessa a Pt_1
fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Allo stesso modo, alcuna specifica contestazione, in primo grado, muoveva la avverso la cifra riportata nel preventivo di riparazione che, Pt_1
comunque, era confermato in sede di prova testimoniale dal carrozziere. Pertanto, a fronte di un pagina 7 di 8 principio di prova fornito dalla parte attrice in primo grado ed in assenza di una specifica contestazione delle cifre riportate nel preventivo da parte della bene ha fatto il giudice di pace a porre a Pt_1
fondamento della domanda i fatti allegati dall'attrice e non specificamente contestati dalla Pt_1
In conclusione, confermata la legittimazione passiva della la sentenza di primo grado Parte_1
andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà Pt_1
CP_ condannata a risarcire alla la complessiva somma di euro 537,4, pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro 1074,8).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1019 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la legittimazione passiva della per i danni cagionati da fauna selvatica;
Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna la CP_ a risarcire alla la complessiva somma di euro 537,4 oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo;
- Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 18 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
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