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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2927/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2927/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA LANCIANO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), (c.f. _1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(c.f. ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. ha agito nei confronti di Parte_1 _1 CP_2
, e , formulando, per le ragioni che si stanno per
[...] Controparte_3 Controparte_4 esaminare, le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella
1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq è la IG.ra nata l'[...] ad [...]
Atri (TE), c.f. . C.F._1
B. Accertare e dichiarare le parti convenute SI.ri , _1 Controparte_2 CP_3
e , come in epigrafe meglio generalizzate, hanno occupato e tutt'ora
[...] Controparte_4 occupano illegittimamente l'immobile di che trattasi.
C. Condannare, ai sensi dell'art. 948 del Codice Civile, le parti convenute i SI.ri _1
, e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà della ricorrente IG.ra . Parte_1
D. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 8.253,42 pari all'importo degli oneri Controparte_4 condominiali maturati sino al tempo del presente ricorso.
E. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 17.400,00 a titolo di indennità d'occupazione Controparte_4 dell'immobile a far data dall'apertura della successione sino alla data del presente ricorso oltre ad €
600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva ovvero alla maggiore o minor somma che sarà determinata dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni altro diritto.”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
“1. La IG.ra è proprietaria di un appartamento sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Parte_1
Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat.
A/3, 6,5 vani, 136 mq, pervenutole in via ereditaria come da lascito testamentario del IG. RS
nato a [...] al Mare il 13 giugno 1936 e deceduto in Chieti il 28 aprile 2022.
[...]
2. Più precisamente, con testamento pubblico del 15 luglio 2020 per atto del notaio dott.sa Per_2
il predetto IG. ha istituito sua erede universale la IG.ra
[...] RS Parte_1 pagina 2 di 10 lasciando in legato al figlio solo determinati beni indicati in testamento. Parte_2
Successivamente alla morte del IG. (28.4.2022) il testamento è stato registrato dal RS predetto notaio in data 4 maggio 2022 (atto di repertorio n. 11991, raccolta n. 7782).
3. La IG.ra quindi, in data 26 gennaio 2024, ha provveduto a presentare la dichiarazione Parte_1 di successione relativa a tutti i beni del de cuius con contestuale domanda di volture catastali, ivi incluso l'immobile oggetto del presente atto.
4. Attualmente l'appartamento sito in Via De Meis n. 3 a Pescara sopra meglio descritto risulta essere occupato dal IG. fratello della ricorrente, e dai SI.ri (compagna _1 Controparte_2 del predetto), e con lo stesso conviventi, rispettivamente Controparte_3 Controparte_4 madre e figlio della IG.ra . Controparte_2
5. Il IG. ha fatto ingresso in detto appartamento ad inizio del 2021 con il consenso del _1 defunto IG. e con la promessa di procedere alla stipula di un contratto di Parte_2 locazione al canone di € 500,00 mensili. Pur tuttavia dopo aver versato la prima (ed unica) mensilità relativa al mese di febbraio 2021, il IG. si è sempre rifiutato di sottoscrivere detto _1 contratto ed ha continuato ad occupare l'appartamento senza alcun titolo, trasferendovi persino la propria residenza.
6. Successivamente il IG. ha ospitato in detto appartamento anche la propria compagna e _1 convivente more uxorio IG.ra e la relativa famiglia, composta dalla di lei madre Controparte_2 IG.ra e dal figlio nato da precedente relazione, il IG. , Controparte_3 Controparte_4 divenuto nel frattempo maggiorenne. I predetti SI.ri e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, pur ancora formalmente residenti in [...] a Pescara, in verità Controparte_4 dimorano stabilmente presso l'appartamento di Via De Meis n. 3 per cui è causa mentre presso la formale residenza non vi è traccia degli stessi né sui campanelli né sulle cassette postali.
Diversamente, come si può notare dalla foto della pulsantiera citofonica posta all'ingresso del condominio di Via De Meis, sul campanello che originariamente portava il nome del IG. RS
, sbiadito ma ancora leggibile (il terzo dall'alto sulla colonna di sinistra), sono stati scritti con
[...] pennarello le parole e ” che evidentemente stanno per AC e . Per_3 Per_4 CP_3
7. Allo stato attuale quindi l'abitazione di Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, di proprietà della IG.ra è stabilmente occupata dai SI.ri Parte_1 _1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
8. Risulta alla ricorrente che dall'ingresso in detta abitazione da parte del IG. a seguire _1 pagina 3 di 10 non siano mai stati pagati gli oneri condominiali, per cui si è formata una consistente morosità che, al mese di giugno del 2024, ammontava ad 7.847,76 come da sollecito di pagamento allegato alla email dell'amministratore del 17.09.2024, somma a cui devono aggiungersi ulteriori € 135,22 al mese per complessivi € 8.253,42.
9. La serratura della porta d'ingresso all'appartamento di che trattasi è stata sostituita dal IG. _1 sin dal 2021 e quindi la IG.ra pur essendo ora proprietaria dell'appartamento per
[...] Parte_1 averlo ricevuto in eredità dal IG. , non ne è mai pervenuta in possesso né ha potuto RS mai farvi ingresso in quanto abusivamente occupato dal fratello mentre le chiavi consegnategli dal IG. prima della morte erano e sono inservibili, a causa della sostituzione della serratura. Per_1
10. A fronte della condotta del predetto IG. in data 14 luglio 2023 veniva inviata a mezzo _1 raccomandata diffida formale per la liberazione dell'immobile occupato senza titolo, che tuttavia rimaneva senza esito.
Ed ha sostenuto in diritto che:
1. Il diritto di rivendicare la cosa è diritto non autonomo bensì ricompreso e direttamente derivante dal diritto di proprietà ed, in quanto tale, imprescrittibile, come peraltro espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 948 cod. civ. secondo cui “L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
2. Legittimato attivo è il proprietario, nella fattispecie la IG.ra la quale ha Parte_1 conseguito la proprietà dell'immobile per lascito testamentario – mentre legittimato passivo è il possessore o detentore della cosa e non ha un rapporto o un titolo costituitogli dal proprietario medesimo.
3. La ricorrente IG.ra può legittimamente vantare la titolarità del diritto proprietà, in Parte_1 quanto ha ereditato il bene immobile dal precedente proprietario, il IG. , RS deceduto il 28 aprile 2022, gli attuali occupanti l'appartamento, ovvero il IG. e _1 relativi conviventi, non hanno alcun titolo per continuare a mantenere il possesso dell'immobile.
4. Il IG. ma anche i SI.ri e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
occupano e godono del tutto arbitrariamente ed abusivamente dell'immobile, CP_4 senza che sia mai esistito alcun titolo che ne riconoscesse il relativo diritto. In particolare, se il IG. è riuscito ad entrare nell'appartamento con le modalità anzidette ovvero _1 abusando della fiducia accordatagli dal IG. le SI.re Per_1 Controparte_2
pagina 4 di 10 e il IG. a loro volta hanno fatto ingresso Controparte_3 Controparte_4 nell'immobile in quanto consentito loro dal predetto IG. _1
5. Ai sensi dell'art. 948 cod. civ. la proprietaria IG.ra ha diritto a promuovere Parte_1
l'azione di rivendicazione, volta a far accertare il diritto di proprietà dalla stessa vantato sul bene immobile di che trattasi e, per l'effetto, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione ed anche al risarcimento del danno, in quanto l'occupazione sine titulo dell'immobile costituisce indiscutibilmente fonte di un danno ingiusto.
6. Tale danno subito dalla proprietaria è risarcibile in quanto lesivo della possibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera. I soggetti occupanti sono obbligati, pertanto, a corrispondere alla proprietaria del bene una indennità di occupazione che può essere commisurata a quella di un canone di locazione.
7. Va altresì disposta la condanna delle parti resistenti al pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile di cui la IG.ra non ha potuto fruire in alcun modo sino ad ora Parte_1 ma di cui hanno invece usufruito i convenuti che hanno altresì goduto dei servizi condominiali e consumato le relative utenze.
I convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che la IG.ra nata l'[...] ad [...], c.f. Parte_1
è unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Pescara alla C.F._1
Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq.
B. Accertare e dichiarare le parti convenute SI.ri , _1 Controparte_2 CP_3
e , come in epigrafe meglio generalizzate occupano illegittimamente
[...] Controparte_4
l'immobile di che trattasi.
C. Condannare, ai sensi dell'art. 948 del Codice Civile, le parti convenute i SI.ri _1
, e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà della ricorrente IG.ra . Parte_1
D. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 8.253,42 pari all'importo degli oneri Controparte_4
pagina 5 di 10 condominiali maturati sino al tempo del ricorso.
E. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 21.600,00 a titolo di indennità d'occupazione Controparte_4 dell'immobile a far data dall'apertura della successione sino alla data del presente atto oltre ad €
600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva ovvero alla maggiore o minor somma che sarà determinata dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e competenze legali, che le parti resistenti verseranno all'Erario attesa
l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”.
……………..
La domanda di rivendica formulata dalla ricorrente è fondata per i seguenti motivi.
La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell'asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l'acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all'acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l'istituto dell'usucapione, per cui l'attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso "uti dominus" protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.
Nel caso in esame, il diritto di proprietà di parte ricorrente sull'immobile in questione risulta provato in base alla seguente documentazione versata in atti, dimostrante il compimento dell'usucapione:
1. contratto di compravendita per atto di notar del 5.5.1983 rep. n. 112824 Persona_5
Racc. n. 11713, con cui il dante causa dell'odierna ricorrente, unitamente alla di lui moglie, acquistava l'immobile oggetto di causa, divenendone comproprietari per ½ ciascuno pro- indiviso.
2. Testamento pubblico della IG.ra moglie del dante causa dell'odierna Persona_6 ricorrente, ricevuto dal notaio in data 28 Novembre 1988, Rep. n. 240, attivato Persona_7 con verbale a rogito del predetto notaio in data 1° Agosto 1990, Rep. n. 34514, registrato a
Chieti il 27 Agosto 1990 al n.1667, con cui la predetta lasciava l'intera quota disponibile al marito ed alla stessa succedeva oltre al coniuge anche il figlio . Parte_2
3. Atto di divisione ereditaria per notar del 2.5.1991 Rep. n. 36112-Racc. 9003, Persona_8
pagina 6 di 10 con cui ed il figlio provvedevano alla divisione RS Parte_2 ereditaria e, nello specifico, veniva attribuita a la quota di ½ RS dell'appartamento oggetto di causa, divenendone proprietario per l'intero.
4. Testamento pubblico di del 15 luglio 2020 per atto del notaio dott.sa RS
registrato dalla stessa successivamente alla morte del in data 4 Persona_2 Per_1 maggio 2022 atto di repertorio n. 11991, raccolta n. 7782, con cui il quest'ultimo istituiva erede universale l'odierna ricorrente, lasciando in legato al figlio il diritto di usufrutto sugli immobili siti nel Comune di Francavilla al Mare.
5. Documentazione attestante gli adempimenti relativi alla successione del (doc. 3, 4, Per_1
5, 6, 8 del ricorso introduttivo).
In base alla citata documentazione può dirsi dimostrata l'acquisizione della proprietà mediante usucapione, essendo dimostrato il possesso "uti dominus" protratto ininterrottamente per vent'anni dal
1991, data della divisione ereditaria con cui il dante causa della ricorrente è divenuto proprietario dell'immobile per l'intero, ed essendo quest'ultimo deceduto in data 28.4.2022 e non essendovi stati fatti interruttivi, neanche dedotti dai convenuti, in quanto rimasti contumaci.
A fronte del diritto di proprietà della ricorrente vi è l'assenza di qualsivoglia titolo in capo ai convenuti.
Può, inoltre, ritenersi altresì dimostrata la prova dell'avvenuta occupazione dell'immobile sito Pescara alla via De Meis n. 3 da parte di , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Per quanto riguarda dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che lo _1 stesso ha trasferito la propria residenza in via De Meis n. 3 (all. 12 ricorso) e che in data 10.8.2023 gli è stata consegnata, da e proprio in via De Meis, la diffida per la liberazione dell'immobile CP_5
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (doc. 16 ricorso).
Non rilevandosi altra documentazione da cui si possa far risalire un'occupazione in epoca antecedente, deve pertanto ritenersi che il occupi l'immobile dal 10.8.2023. _1
Quanto alla alla e al , gli stessi continuano ad avere la propria CP_2 CP_3 CP_4 residenza formale in Viale Vittorio Pepe n. 163 (doc. 22, 23, 24 ricorso); tuttavia, il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione risultano consegnati tutti in Via De Meis
n. 3 nelle mani di , sia in proprio che quale convivente del della Controparte_4 _1
e della . CP_2 CP_6
pagina 7 di 10 Dunque, non rilevandosi anche in questo caso ulteriore documentazione da cui si possa far risalire un'occupazione in epoca antecedente, si deve ritenere che la la e il CP_2 CP_3 CP_4 gli stessi occupino l'immobile dall'11.10.2024, data della relata di notifica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre ordinare a , _1 Controparte_2 CP_3
e il rilascio dell'immobile oggetto di causa di proprietà della
[...] Controparte_4 ricorrente Parte_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna in solido tra loro dei SI.ri _1
, e al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
8.253,42 pari all'importo degli oneri condominiali maturati sino al tempo del ricorso, va considerato quanto segue.
Dalla documentazione prodotta, nello specifico l'e-mail contenente il sollecito di pagamento dell'amministratore di condominio indirizzata all'odierna ricorrente (doc. 15 ricorso), risultano le seguenti voci a debito: conguaglio esercizio 2022-2023 per € 6.222,17, rate condominiali 2023-2024 per € 1622,59 ed infine spese e sollecito per pagamento per € 30,00. Inoltre, nella predetta e-mail viene specificato che le rate ordinarie per i mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2023 sono pari ad € 135,22 mensili.
Ebbene, in considerazione della data di accertamento dell'occupazione dell'immobile e della domanda così come formulata dalla ricorrente, questa può essere accolta limitatamente alla condanna del Leva
e limitatamente alla somma di € 135,22 mensili, a partire dall'agosto 2023 e fino al 7.10.2024, _1 data di presentazione del ricorso, per complessivi € 1.893,08, non essendo dimostrata né rilevabile dalla documentazione in questione quale quota del conguaglio sia dovuta dal Leva _1
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di € 17.400,00 a titolo di indennità
d'occupazione dell'immobile, modificata nella comparsa conclusionale in € 21.600,00 in quanto richiesta fino alla data dell'atto in questione, oltre alla somma di € 600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva, va considerato quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 33645/2022, ha affrontato la questione, controversa in giurisprudenza, se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca o meno un danno in re ipsa e sia, dunque, autonomamente risarcibile.
Le Sezioni Unite, partendo da una fondamentale distinzione tra tutela reale, volta al ripristino dell'ordine formale violato mediante la reintegrazione del diritto leso, e tutela risarcitoria, che costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita, hanno affermato che i pagina 8 di 10 presupposti per l'azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell'azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c..
Ebbene, nel proprio ricorso introduttivo parte ricorrente ha specificamente dedotto che ha _1 fatto ingresso nel predetto appartamento con la promessa di procedere alla stipula di un contratto di locazione al canone di € 500,00 mensili, contratto che poi si è sempre rifiutato di sottoscrivere, e lamentato che detta occupazione illegittima ha determinato per la ricorrente la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera.
Ora, non vi è dubbio che detta occupazione senza titolo abbia sottratto alla Leva la disponibilità materiale del bene e si può presumere che tale condotta abbia determinato l'impossibilità per la stessa ricorrente di conseguire l'utilità correlata alla natura fruttifera del bene, mediante concessione in locazione dell'appartamento per il corrispettivo di € 500,00 mensili, come indicato in ricorso, importo conforme anche alle Tabelle OMI versate in atti. Il danno risarcibile si può, quindi, determinare in €
500 mensili dall'agosto 2023 al corrente mese, per complessivi € 11.500, oltre a € 500 per ogni ulteriore mese a partire dal luglio 2025 e fino al rilascio.
Occorre però precisare in primo luogo che il periodo temporale di riferimento per il pagamento dell'indennità in questione deve partire dal 10.8.2023, data di accertamento dell'occupazione abusiva da parte di e in secondo luogo che, secondo quanto dedotto in ricorso e in base a quanto _1 accertato proprio sull'occupazione dell'appartamento da parte del precedente all'ingresso _1 nell'unità immobiliare degli altri convenuti, è ragionevole ritenere che sia esclusivamente _1 il responsabile dell'occupazione senza titolo del bene di proprietà della ricorrente, in cui ha poi invitato a dimorare gli altri convenuti (la compagna unitamente a figlio e madre della medesima), sicchè la condanna risarcitoria deve riguardare solo _1
Le spese di lite, in considerazione della contumacia dei convenuti, che non si sono opposti ad alcuna delle domande, e dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente, è unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento Parte_1 sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al
Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq.;
2) dichiara che , e _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 occupano illegittimamente l'immobile sopradescritto;
3) condanna , e a _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rilasciare immediatamente in favore di libero da persone e cose, l'appartamento di Parte_1 cui al punto 1;
4) condanna a pagare in favore di per i titoli indicati in motivazione, la _1 Parte_1 complessiva somma di € 13.393,08, oltre a € 500 mensili dal luglio 2025 e fino al rilascio dell'appartamento di cui al punto 1;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2927/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA LANCIANO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), (c.f. _1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(c.f. ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. ha agito nei confronti di Parte_1 _1 CP_2
, e , formulando, per le ragioni che si stanno per
[...] Controparte_3 Controparte_4 esaminare, le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella
1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq è la IG.ra nata l'[...] ad [...]
Atri (TE), c.f. . C.F._1
B. Accertare e dichiarare le parti convenute SI.ri , _1 Controparte_2 CP_3
e , come in epigrafe meglio generalizzate, hanno occupato e tutt'ora
[...] Controparte_4 occupano illegittimamente l'immobile di che trattasi.
C. Condannare, ai sensi dell'art. 948 del Codice Civile, le parti convenute i SI.ri _1
, e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà della ricorrente IG.ra . Parte_1
D. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 8.253,42 pari all'importo degli oneri Controparte_4 condominiali maturati sino al tempo del presente ricorso.
E. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 17.400,00 a titolo di indennità d'occupazione Controparte_4 dell'immobile a far data dall'apertura della successione sino alla data del presente ricorso oltre ad €
600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva ovvero alla maggiore o minor somma che sarà determinata dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni altro diritto.”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
“1. La IG.ra è proprietaria di un appartamento sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Parte_1
Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat.
A/3, 6,5 vani, 136 mq, pervenutole in via ereditaria come da lascito testamentario del IG. RS
nato a [...] al Mare il 13 giugno 1936 e deceduto in Chieti il 28 aprile 2022.
[...]
2. Più precisamente, con testamento pubblico del 15 luglio 2020 per atto del notaio dott.sa Per_2
il predetto IG. ha istituito sua erede universale la IG.ra
[...] RS Parte_1 pagina 2 di 10 lasciando in legato al figlio solo determinati beni indicati in testamento. Parte_2
Successivamente alla morte del IG. (28.4.2022) il testamento è stato registrato dal RS predetto notaio in data 4 maggio 2022 (atto di repertorio n. 11991, raccolta n. 7782).
3. La IG.ra quindi, in data 26 gennaio 2024, ha provveduto a presentare la dichiarazione Parte_1 di successione relativa a tutti i beni del de cuius con contestuale domanda di volture catastali, ivi incluso l'immobile oggetto del presente atto.
4. Attualmente l'appartamento sito in Via De Meis n. 3 a Pescara sopra meglio descritto risulta essere occupato dal IG. fratello della ricorrente, e dai SI.ri (compagna _1 Controparte_2 del predetto), e con lo stesso conviventi, rispettivamente Controparte_3 Controparte_4 madre e figlio della IG.ra . Controparte_2
5. Il IG. ha fatto ingresso in detto appartamento ad inizio del 2021 con il consenso del _1 defunto IG. e con la promessa di procedere alla stipula di un contratto di Parte_2 locazione al canone di € 500,00 mensili. Pur tuttavia dopo aver versato la prima (ed unica) mensilità relativa al mese di febbraio 2021, il IG. si è sempre rifiutato di sottoscrivere detto _1 contratto ed ha continuato ad occupare l'appartamento senza alcun titolo, trasferendovi persino la propria residenza.
6. Successivamente il IG. ha ospitato in detto appartamento anche la propria compagna e _1 convivente more uxorio IG.ra e la relativa famiglia, composta dalla di lei madre Controparte_2 IG.ra e dal figlio nato da precedente relazione, il IG. , Controparte_3 Controparte_4 divenuto nel frattempo maggiorenne. I predetti SI.ri e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, pur ancora formalmente residenti in [...] a Pescara, in verità Controparte_4 dimorano stabilmente presso l'appartamento di Via De Meis n. 3 per cui è causa mentre presso la formale residenza non vi è traccia degli stessi né sui campanelli né sulle cassette postali.
Diversamente, come si può notare dalla foto della pulsantiera citofonica posta all'ingresso del condominio di Via De Meis, sul campanello che originariamente portava il nome del IG. RS
, sbiadito ma ancora leggibile (il terzo dall'alto sulla colonna di sinistra), sono stati scritti con
[...] pennarello le parole e ” che evidentemente stanno per AC e . Per_3 Per_4 CP_3
7. Allo stato attuale quindi l'abitazione di Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, di proprietà della IG.ra è stabilmente occupata dai SI.ri Parte_1 _1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
8. Risulta alla ricorrente che dall'ingresso in detta abitazione da parte del IG. a seguire _1 pagina 3 di 10 non siano mai stati pagati gli oneri condominiali, per cui si è formata una consistente morosità che, al mese di giugno del 2024, ammontava ad 7.847,76 come da sollecito di pagamento allegato alla email dell'amministratore del 17.09.2024, somma a cui devono aggiungersi ulteriori € 135,22 al mese per complessivi € 8.253,42.
9. La serratura della porta d'ingresso all'appartamento di che trattasi è stata sostituita dal IG. _1 sin dal 2021 e quindi la IG.ra pur essendo ora proprietaria dell'appartamento per
[...] Parte_1 averlo ricevuto in eredità dal IG. , non ne è mai pervenuta in possesso né ha potuto RS mai farvi ingresso in quanto abusivamente occupato dal fratello mentre le chiavi consegnategli dal IG. prima della morte erano e sono inservibili, a causa della sostituzione della serratura. Per_1
10. A fronte della condotta del predetto IG. in data 14 luglio 2023 veniva inviata a mezzo _1 raccomandata diffida formale per la liberazione dell'immobile occupato senza titolo, che tuttavia rimaneva senza esito.
Ed ha sostenuto in diritto che:
1. Il diritto di rivendicare la cosa è diritto non autonomo bensì ricompreso e direttamente derivante dal diritto di proprietà ed, in quanto tale, imprescrittibile, come peraltro espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 948 cod. civ. secondo cui “L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
2. Legittimato attivo è il proprietario, nella fattispecie la IG.ra la quale ha Parte_1 conseguito la proprietà dell'immobile per lascito testamentario – mentre legittimato passivo è il possessore o detentore della cosa e non ha un rapporto o un titolo costituitogli dal proprietario medesimo.
3. La ricorrente IG.ra può legittimamente vantare la titolarità del diritto proprietà, in Parte_1 quanto ha ereditato il bene immobile dal precedente proprietario, il IG. , RS deceduto il 28 aprile 2022, gli attuali occupanti l'appartamento, ovvero il IG. e _1 relativi conviventi, non hanno alcun titolo per continuare a mantenere il possesso dell'immobile.
4. Il IG. ma anche i SI.ri e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
occupano e godono del tutto arbitrariamente ed abusivamente dell'immobile, CP_4 senza che sia mai esistito alcun titolo che ne riconoscesse il relativo diritto. In particolare, se il IG. è riuscito ad entrare nell'appartamento con le modalità anzidette ovvero _1 abusando della fiducia accordatagli dal IG. le SI.re Per_1 Controparte_2
pagina 4 di 10 e il IG. a loro volta hanno fatto ingresso Controparte_3 Controparte_4 nell'immobile in quanto consentito loro dal predetto IG. _1
5. Ai sensi dell'art. 948 cod. civ. la proprietaria IG.ra ha diritto a promuovere Parte_1
l'azione di rivendicazione, volta a far accertare il diritto di proprietà dalla stessa vantato sul bene immobile di che trattasi e, per l'effetto, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione ed anche al risarcimento del danno, in quanto l'occupazione sine titulo dell'immobile costituisce indiscutibilmente fonte di un danno ingiusto.
6. Tale danno subito dalla proprietaria è risarcibile in quanto lesivo della possibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera. I soggetti occupanti sono obbligati, pertanto, a corrispondere alla proprietaria del bene una indennità di occupazione che può essere commisurata a quella di un canone di locazione.
7. Va altresì disposta la condanna delle parti resistenti al pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile di cui la IG.ra non ha potuto fruire in alcun modo sino ad ora Parte_1 ma di cui hanno invece usufruito i convenuti che hanno altresì goduto dei servizi condominiali e consumato le relative utenze.
I convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente e parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare che la IG.ra nata l'[...] ad [...], c.f. Parte_1
è unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Pescara alla C.F._1
Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq.
B. Accertare e dichiarare le parti convenute SI.ri , _1 Controparte_2 CP_3
e , come in epigrafe meglio generalizzate occupano illegittimamente
[...] Controparte_4
l'immobile di che trattasi.
C. Condannare, ai sensi dell'art. 948 del Codice Civile, le parti convenute i SI.ri _1
, e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà della ricorrente IG.ra . Parte_1
D. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 8.253,42 pari all'importo degli oneri Controparte_4
pagina 5 di 10 condominiali maturati sino al tempo del ricorso.
E. Condannare in solido tra loro i SI.ri , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di € 21.600,00 a titolo di indennità d'occupazione Controparte_4 dell'immobile a far data dall'apertura della successione sino alla data del presente atto oltre ad €
600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva ovvero alla maggiore o minor somma che sarà determinata dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese e competenze legali, che le parti resistenti verseranno all'Erario attesa
l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”.
……………..
La domanda di rivendica formulata dalla ricorrente è fondata per i seguenti motivi.
La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell'asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l'acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all'acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l'istituto dell'usucapione, per cui l'attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso "uti dominus" protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.
Nel caso in esame, il diritto di proprietà di parte ricorrente sull'immobile in questione risulta provato in base alla seguente documentazione versata in atti, dimostrante il compimento dell'usucapione:
1. contratto di compravendita per atto di notar del 5.5.1983 rep. n. 112824 Persona_5
Racc. n. 11713, con cui il dante causa dell'odierna ricorrente, unitamente alla di lui moglie, acquistava l'immobile oggetto di causa, divenendone comproprietari per ½ ciascuno pro- indiviso.
2. Testamento pubblico della IG.ra moglie del dante causa dell'odierna Persona_6 ricorrente, ricevuto dal notaio in data 28 Novembre 1988, Rep. n. 240, attivato Persona_7 con verbale a rogito del predetto notaio in data 1° Agosto 1990, Rep. n. 34514, registrato a
Chieti il 27 Agosto 1990 al n.1667, con cui la predetta lasciava l'intera quota disponibile al marito ed alla stessa succedeva oltre al coniuge anche il figlio . Parte_2
3. Atto di divisione ereditaria per notar del 2.5.1991 Rep. n. 36112-Racc. 9003, Persona_8
pagina 6 di 10 con cui ed il figlio provvedevano alla divisione RS Parte_2 ereditaria e, nello specifico, veniva attribuita a la quota di ½ RS dell'appartamento oggetto di causa, divenendone proprietario per l'intero.
4. Testamento pubblico di del 15 luglio 2020 per atto del notaio dott.sa RS
registrato dalla stessa successivamente alla morte del in data 4 Persona_2 Per_1 maggio 2022 atto di repertorio n. 11991, raccolta n. 7782, con cui il quest'ultimo istituiva erede universale l'odierna ricorrente, lasciando in legato al figlio il diritto di usufrutto sugli immobili siti nel Comune di Francavilla al Mare.
5. Documentazione attestante gli adempimenti relativi alla successione del (doc. 3, 4, Per_1
5, 6, 8 del ricorso introduttivo).
In base alla citata documentazione può dirsi dimostrata l'acquisizione della proprietà mediante usucapione, essendo dimostrato il possesso "uti dominus" protratto ininterrottamente per vent'anni dal
1991, data della divisione ereditaria con cui il dante causa della ricorrente è divenuto proprietario dell'immobile per l'intero, ed essendo quest'ultimo deceduto in data 28.4.2022 e non essendovi stati fatti interruttivi, neanche dedotti dai convenuti, in quanto rimasti contumaci.
A fronte del diritto di proprietà della ricorrente vi è l'assenza di qualsivoglia titolo in capo ai convenuti.
Può, inoltre, ritenersi altresì dimostrata la prova dell'avvenuta occupazione dell'immobile sito Pescara alla via De Meis n. 3 da parte di , e _1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Per quanto riguarda dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che lo _1 stesso ha trasferito la propria residenza in via De Meis n. 3 (all. 12 ricorso) e che in data 10.8.2023 gli è stata consegnata, da e proprio in via De Meis, la diffida per la liberazione dell'immobile CP_5
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (doc. 16 ricorso).
Non rilevandosi altra documentazione da cui si possa far risalire un'occupazione in epoca antecedente, deve pertanto ritenersi che il occupi l'immobile dal 10.8.2023. _1
Quanto alla alla e al , gli stessi continuano ad avere la propria CP_2 CP_3 CP_4 residenza formale in Viale Vittorio Pepe n. 163 (doc. 22, 23, 24 ricorso); tuttavia, il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione risultano consegnati tutti in Via De Meis
n. 3 nelle mani di , sia in proprio che quale convivente del della Controparte_4 _1
e della . CP_2 CP_6
pagina 7 di 10 Dunque, non rilevandosi anche in questo caso ulteriore documentazione da cui si possa far risalire un'occupazione in epoca antecedente, si deve ritenere che la la e il CP_2 CP_3 CP_4 gli stessi occupino l'immobile dall'11.10.2024, data della relata di notifica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre ordinare a , _1 Controparte_2 CP_3
e il rilascio dell'immobile oggetto di causa di proprietà della
[...] Controparte_4 ricorrente Parte_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna in solido tra loro dei SI.ri _1
, e al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
8.253,42 pari all'importo degli oneri condominiali maturati sino al tempo del ricorso, va considerato quanto segue.
Dalla documentazione prodotta, nello specifico l'e-mail contenente il sollecito di pagamento dell'amministratore di condominio indirizzata all'odierna ricorrente (doc. 15 ricorso), risultano le seguenti voci a debito: conguaglio esercizio 2022-2023 per € 6.222,17, rate condominiali 2023-2024 per € 1622,59 ed infine spese e sollecito per pagamento per € 30,00. Inoltre, nella predetta e-mail viene specificato che le rate ordinarie per i mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2023 sono pari ad € 135,22 mensili.
Ebbene, in considerazione della data di accertamento dell'occupazione dell'immobile e della domanda così come formulata dalla ricorrente, questa può essere accolta limitatamente alla condanna del Leva
e limitatamente alla somma di € 135,22 mensili, a partire dall'agosto 2023 e fino al 7.10.2024, _1 data di presentazione del ricorso, per complessivi € 1.893,08, non essendo dimostrata né rilevabile dalla documentazione in questione quale quota del conguaglio sia dovuta dal Leva _1
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di € 17.400,00 a titolo di indennità
d'occupazione dell'immobile, modificata nella comparsa conclusionale in € 21.600,00 in quanto richiesta fino alla data dell'atto in questione, oltre alla somma di € 600,00 per ogni mese di ulteriore occupazione abusiva, va considerato quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 33645/2022, ha affrontato la questione, controversa in giurisprudenza, se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca o meno un danno in re ipsa e sia, dunque, autonomamente risarcibile.
Le Sezioni Unite, partendo da una fondamentale distinzione tra tutela reale, volta al ripristino dell'ordine formale violato mediante la reintegrazione del diritto leso, e tutela risarcitoria, che costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita, hanno affermato che i pagina 8 di 10 presupposti per l'azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell'azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c..
Ebbene, nel proprio ricorso introduttivo parte ricorrente ha specificamente dedotto che ha _1 fatto ingresso nel predetto appartamento con la promessa di procedere alla stipula di un contratto di locazione al canone di € 500,00 mensili, contratto che poi si è sempre rifiutato di sottoscrivere, e lamentato che detta occupazione illegittima ha determinato per la ricorrente la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera.
Ora, non vi è dubbio che detta occupazione senza titolo abbia sottratto alla Leva la disponibilità materiale del bene e si può presumere che tale condotta abbia determinato l'impossibilità per la stessa ricorrente di conseguire l'utilità correlata alla natura fruttifera del bene, mediante concessione in locazione dell'appartamento per il corrispettivo di € 500,00 mensili, come indicato in ricorso, importo conforme anche alle Tabelle OMI versate in atti. Il danno risarcibile si può, quindi, determinare in €
500 mensili dall'agosto 2023 al corrente mese, per complessivi € 11.500, oltre a € 500 per ogni ulteriore mese a partire dal luglio 2025 e fino al rilascio.
Occorre però precisare in primo luogo che il periodo temporale di riferimento per il pagamento dell'indennità in questione deve partire dal 10.8.2023, data di accertamento dell'occupazione abusiva da parte di e in secondo luogo che, secondo quanto dedotto in ricorso e in base a quanto _1 accertato proprio sull'occupazione dell'appartamento da parte del precedente all'ingresso _1 nell'unità immobiliare degli altri convenuti, è ragionevole ritenere che sia esclusivamente _1 il responsabile dell'occupazione senza titolo del bene di proprietà della ricorrente, in cui ha poi invitato a dimorare gli altri convenuti (la compagna unitamente a figlio e madre della medesima), sicchè la condanna risarcitoria deve riguardare solo _1
Le spese di lite, in considerazione della contumacia dei convenuti, che non si sono opposti ad alcuna delle domande, e dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente, è unica titolare del diritto di proprietà dell'appartamento Parte_1 sito in Pescara alla Via Angelo Camillo De Meis n. 3, piano 3°, meglio identificato in catasto al
Foglio 27 Particella 1047, subalterno n. 18, Cat. A/3, 6,5 vani, 136 mq.;
2) dichiara che , e _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 occupano illegittimamente l'immobile sopradescritto;
3) condanna , e a _1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rilasciare immediatamente in favore di libero da persone e cose, l'appartamento di Parte_1 cui al punto 1;
4) condanna a pagare in favore di per i titoli indicati in motivazione, la _1 Parte_1 complessiva somma di € 13.393,08, oltre a € 500 mensili dal luglio 2025 e fino al rilascio dell'appartamento di cui al punto 1;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
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