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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000223/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000223/2012 di RG promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Giancaspro presso il cui studio sito Parte_1
in Altamura alla via Giusti n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Controparte_1
Angelo Petrara e Michele Marchetti presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Casale n. 38 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza odierna di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2012 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda proposta dal e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore del sig. della somma di € 50.000,00, per i motivi ed i titoli Parte_1 di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge …”
Esponeva in fatto l'attore che, nel novembre del 2003, , trovandosi nella Controparte_1
impossibilità di ottenere finanziamenti dagli Enti creditizi, gli chiedeva un prestito di €. 40.000,00, per far fronte ad alcuni impegni economici connessi allo svolgimento della propria attività di imprenditore agricolo.
Non avendo la immediata disponibilità della somma, il – su suggerimento dello Pt_1 stesso - richiedeva un “prestito agrario” di €. 40.000,00 alla Banca di Roma e, nel mese _1
di dicembre 2003, apriva il conto corrente n.651507.35 sul quale depositava le somme così ottenute.
Il successivo 19.01.2004, il prestito di €. 40.000,00 veniva concesso e, a garanzia del debito, il rilasciava alla Banca di Roma, cambiale agraria n. 030020043153001 del Parte_1
19.01.2004 con scadenza 18.01.2005, sottoscritta per avvallo, oltre che dal anche Controparte_1
da . Persona_1
Precisava il che, l'intesa raggiunta con il prevedeva il versamento del Pt_1 _1
prestito agrario sul citato conto corrente n. 651507.35 e la concessione di una delega al _1
per la gestione del medesimo conto. Il dal canto proprio, si impegnava ad estinguere la _1
debitoria alla scadenza del titolo cambiario.
Aggiungeva parte attrice che sempre in data 19.01.2004 il depositava sul predetto _1
conto corrente altre somme, ottenute – probabilmente – da altri finanziatori e gestiva in maniera esclusiva il rapporto bancario fino al 31.10.2008 data in cui il conto veniva chiuso per “passaggio a crediti risolti/scaduti”.
Inoltre, alla scadenza del 18.01.2005, il debito di cui alla cambiale agraria n.
030020043153001 non veniva onorato dal e l'importo di €. 40.000,00, maggiorato degli _1
interessi convenzionali pattuiti, in data 17.06.2005 veniva portato a debito sul conto corrente n.
651507.35.
Il intavolava trattative con la Banca di Roma ed il 28.02.2006 s'impegnava ad _1
azzerare la propria debitoria, con pagamenti rateali fino al 30.08.2007. Anche tale obbligazione, però, non veniva onorata, e con missiva del 19.04.2006, la Banca di Roma richiedeva al Pt_1
l'immediato versamento della somma di €. 38.104,92 a saldo dello scoperto di conto corrente.
Il , con nota del 22.05.2006, contestava le pretese dell'Istituto di credito e lo invitava Pt_1
a rivolgere le proprie richieste di pagamento solo nei confronti del , ma la Banca Controparte_1
di Roma, pur avendo già portato a debito sul conto corrente n. 651507.35 la cambiale agraria, azionava il titolo cambiario e notificava al , al ed al Parte_1 Controparte_1 Per_1
, atto di precetto.
[...]
L'attore assumeva di aver richiesto inutilmente al di saldare la propria debitoria. _1
In data 19.12.2007 la Banca di Roma eseguiva pignoramento immobiliare su alcune proprietà di e . Parte_1 Persona_1
Il conto corrente n. 651507.35, il successivo 31.10.2008 veniva chiuso dall'Istituto bancario per “passaggio a crediti risolti/scaduti”.
Attesa la totale inerzia del il , al fine di evitare la vendita dei _1 Parte_1
propri beni, presentava istanza di conversione del pignoramento e corrispondeva la complessiva somma di €. 45.000,00 a tacitazione e saldo di ogni pretesa vantata dalla Banca di Roma ed otteneva, così, atto di rinuncia alla intrapresa azione esecutiva.
L'attore deduceva che il c.d. “prestito agrario” di cui alla cambiale n. 030020043153001 del
19.01.2004, era stato solo formalmente da lui richiesto, atteso che in realtà esso era stato realmente ed effettivamente utilizzato dal , che aveva altresì gestito, per suo esclusivo uso Controparte_1
ed interesse, il conto corrente n. 651507.35 acceso presso la Banca di Roma.
Sulla scorta di tali precisazioni in fatto ed in diritto il rassegnava le conclusioni Pt_1
precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 13.12.2012 si costituiva in giudizio che instava per il rigetto della domanda attorea siccome inammissibile o Controparte_1 comunque infondata e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Istruita, previo espletamento dell'interrogatorio formale di (cfr. verbale Controparte_1 dell'08.07.2014), nonché prova a mezzo dei testi e (cfr. verbale Persona_1 Testimone_1
d'udienza del 20.10.2015), e (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2016) nonché sulla Testimone_2
scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa – dopo taluni rinvii - è pervenuta all'udienza del 24.06.2014 in cui è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** Tanto premesso in fatto la domanda attorea è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La fattispecie controversa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali per la configurabilità di un mutuo gratuito tra privati ai sensi dell'art. 1813 c.c..
Nella ricostruzione di parte attrice il avrebbe mutuato la somma di €. 40.000,00 al Pt_1
, richiedendo a proprio nome un “prestito agrario” di pari somma alla Banca di Controparte_1
Roma, nel mese di Dicembre 2003 ed aprendo così il conto corrente n. 651.507.35; in data 19.01.2004 veniva concesso detto mutuo ed a garanzia del debito, l'attore rilasciava alla Banca di Roma, cambiale agraria n. 030020043153001 del 19.01.2004 con scadenza 18.01.2005, sottoscritta per avvallo da e . Controparte_1 Persona_1
Il dal canto proprio, negava di aver sottoscritto un contratto di mutuo con _1
l'odierno attore, né di aver chiesto ed ottenuto il prestito oggetto di causa.
In tesi di parte convenuta, la somma di €. 40.000,00 richiesta dal a mezzo del prestito Pt_1 agrario rappresentava la somma versata dall'attore quale quota di compartecipazione societaria per i debiti contratti dalla società “Agritalia s.r.l.” costituita fra vari soci tra cui lo stesso _1
così come il stesso.
[...] Parte_1
I fondi di detta società venivano gestiti dal a tanto autorizzato da tutti i soci della _1
ridetta compagine societaria, che provvedeva a saldare i debiti a seguito di espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dei soci della società Agritalia s.r.l. e, per tale motivo, veniva concessa al convenuto la delega ad operare dal conto intestato al . Pt_1
Ebbene, riguardo alla domanda di restituzione delle somme date a titolo di mutuo/prestito il costante indirizzo della Suprema Corte ha più volte precisato che: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale si' da invertire l'onere della prova (Cass. Sez. II n. 30944/2028;
Cass. sez. II n. 6295/2013; Cass. Sez. II n. 12119/2003)” (cfr. Cass. Sez. II ord. 16332/2024).
Posto quanto innanzi, quindi, grava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato. Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui
– come quello in esame – la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul prestito/mutuo, deducendo la messa a disposizione del denaro ed il rilascio della delega ad operare sul conto intestato a parte attrice per acquistare beni e saldare i debiti contratti dalla società Agritalia s.r.l. con vari fornitori. Né i rapporti intercorrenti tra le parti possono costituire elementi idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, il titolo sul quale l'attore fonda l'obbligo di restituzione della somma in contestazione da parte del convenuto e tanto, a maggior ragione, in considerazione del rilevante importo di cui si discute.
Invero, la mancanza di qualsivoglia documento sottoscritto dalle parti nel quale sia stato formalizzato che le somme oggetto di causa costituivano un prestito in favore del con la _1 previsione dei termini e delle modalità della relativa restituzione, rileva a riprova dell'inesistenza del dedotto contratto di mutuo tra le parti.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, quindi, il Tribunale rileva come parte attrice, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, seppur ha fornito la prova della messa a disposizione del convenuto della somma per cui è causa, elemento questo non contestato, non ha tuttavia dimostrato il titolo di mutuo/prestito personale dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione di tale somma da parte del medesimo convenuto, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio di cui all'art. 2697 co. 1 c.c. che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Tanto va detto anche con riguardo all'istruttoria orale ammessa ed espletata, consistita nell'interrogatorio formale del convenuto che alcun elemento di prova ha offerto rispetto all'obbligo di restituzione assunto nei confronti dell'attore “Non confermo di aver richiesto un prestito di €.
40.000,00 al ”… “Non confermo il mio impegno ad estinguere la debitoria”. Pt_1
In egual modo dai testi escussi si è appreso che il aveva richiesto un finanziamento Pt_1 di €. 40.000,00 al Banco di Roma, a titolo di prestito agrario al fine di corrispondere le somme dovute in qualità di socio alla compagine societaria “Agritalia”, la cui gestione era affidata a _1
.
[...]
Ma nessuno dei testi ha dichiarato di essere a conoscenza dell'assunzione di un obbligo di restituzione da parte dell'odierno convenuto.
In conclusione, per le ragioni innanzi illustrate la domanda attorea è rimasta sfornita di prova e deve, pertanto, essere rigettata.
Non merita, parimenti, accoglimento la domanda di parte convenuta alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – peraltro richiesta soltanto nelle conclusioni omettendo di rappresentarne gli elementi a fondamento della stessa - non essendo emerso che l'attore abbia assunto un contegno connotato da dolo o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra €. 26.001,00 a €. 52.000,00) per i giudizi ordinari dinanzi al
Tribunale, con riconoscimento delle fasi si studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e devono essere poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
26.06.2012, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che liquida in complessivi €. 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Controparte_1
spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 06.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000223/2012 di RG promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Giancaspro presso il cui studio sito Parte_1
in Altamura alla via Giusti n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Controparte_1
Angelo Petrara e Michele Marchetti presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Casale n. 38 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza odierna di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2012 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda proposta dal e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore del sig. della somma di € 50.000,00, per i motivi ed i titoli Parte_1 di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge …”
Esponeva in fatto l'attore che, nel novembre del 2003, , trovandosi nella Controparte_1
impossibilità di ottenere finanziamenti dagli Enti creditizi, gli chiedeva un prestito di €. 40.000,00, per far fronte ad alcuni impegni economici connessi allo svolgimento della propria attività di imprenditore agricolo.
Non avendo la immediata disponibilità della somma, il – su suggerimento dello Pt_1 stesso - richiedeva un “prestito agrario” di €. 40.000,00 alla Banca di Roma e, nel mese _1
di dicembre 2003, apriva il conto corrente n.651507.35 sul quale depositava le somme così ottenute.
Il successivo 19.01.2004, il prestito di €. 40.000,00 veniva concesso e, a garanzia del debito, il rilasciava alla Banca di Roma, cambiale agraria n. 030020043153001 del Parte_1
19.01.2004 con scadenza 18.01.2005, sottoscritta per avvallo, oltre che dal anche Controparte_1
da . Persona_1
Precisava il che, l'intesa raggiunta con il prevedeva il versamento del Pt_1 _1
prestito agrario sul citato conto corrente n. 651507.35 e la concessione di una delega al _1
per la gestione del medesimo conto. Il dal canto proprio, si impegnava ad estinguere la _1
debitoria alla scadenza del titolo cambiario.
Aggiungeva parte attrice che sempre in data 19.01.2004 il depositava sul predetto _1
conto corrente altre somme, ottenute – probabilmente – da altri finanziatori e gestiva in maniera esclusiva il rapporto bancario fino al 31.10.2008 data in cui il conto veniva chiuso per “passaggio a crediti risolti/scaduti”.
Inoltre, alla scadenza del 18.01.2005, il debito di cui alla cambiale agraria n.
030020043153001 non veniva onorato dal e l'importo di €. 40.000,00, maggiorato degli _1
interessi convenzionali pattuiti, in data 17.06.2005 veniva portato a debito sul conto corrente n.
651507.35.
Il intavolava trattative con la Banca di Roma ed il 28.02.2006 s'impegnava ad _1
azzerare la propria debitoria, con pagamenti rateali fino al 30.08.2007. Anche tale obbligazione, però, non veniva onorata, e con missiva del 19.04.2006, la Banca di Roma richiedeva al Pt_1
l'immediato versamento della somma di €. 38.104,92 a saldo dello scoperto di conto corrente.
Il , con nota del 22.05.2006, contestava le pretese dell'Istituto di credito e lo invitava Pt_1
a rivolgere le proprie richieste di pagamento solo nei confronti del , ma la Banca Controparte_1
di Roma, pur avendo già portato a debito sul conto corrente n. 651507.35 la cambiale agraria, azionava il titolo cambiario e notificava al , al ed al Parte_1 Controparte_1 Per_1
, atto di precetto.
[...]
L'attore assumeva di aver richiesto inutilmente al di saldare la propria debitoria. _1
In data 19.12.2007 la Banca di Roma eseguiva pignoramento immobiliare su alcune proprietà di e . Parte_1 Persona_1
Il conto corrente n. 651507.35, il successivo 31.10.2008 veniva chiuso dall'Istituto bancario per “passaggio a crediti risolti/scaduti”.
Attesa la totale inerzia del il , al fine di evitare la vendita dei _1 Parte_1
propri beni, presentava istanza di conversione del pignoramento e corrispondeva la complessiva somma di €. 45.000,00 a tacitazione e saldo di ogni pretesa vantata dalla Banca di Roma ed otteneva, così, atto di rinuncia alla intrapresa azione esecutiva.
L'attore deduceva che il c.d. “prestito agrario” di cui alla cambiale n. 030020043153001 del
19.01.2004, era stato solo formalmente da lui richiesto, atteso che in realtà esso era stato realmente ed effettivamente utilizzato dal , che aveva altresì gestito, per suo esclusivo uso Controparte_1
ed interesse, il conto corrente n. 651507.35 acceso presso la Banca di Roma.
Sulla scorta di tali precisazioni in fatto ed in diritto il rassegnava le conclusioni Pt_1
precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 13.12.2012 si costituiva in giudizio che instava per il rigetto della domanda attorea siccome inammissibile o Controparte_1 comunque infondata e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Istruita, previo espletamento dell'interrogatorio formale di (cfr. verbale Controparte_1 dell'08.07.2014), nonché prova a mezzo dei testi e (cfr. verbale Persona_1 Testimone_1
d'udienza del 20.10.2015), e (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2016) nonché sulla Testimone_2
scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa – dopo taluni rinvii - è pervenuta all'udienza del 24.06.2014 in cui è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***** Tanto premesso in fatto la domanda attorea è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La fattispecie controversa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali per la configurabilità di un mutuo gratuito tra privati ai sensi dell'art. 1813 c.c..
Nella ricostruzione di parte attrice il avrebbe mutuato la somma di €. 40.000,00 al Pt_1
, richiedendo a proprio nome un “prestito agrario” di pari somma alla Banca di Controparte_1
Roma, nel mese di Dicembre 2003 ed aprendo così il conto corrente n. 651.507.35; in data 19.01.2004 veniva concesso detto mutuo ed a garanzia del debito, l'attore rilasciava alla Banca di Roma, cambiale agraria n. 030020043153001 del 19.01.2004 con scadenza 18.01.2005, sottoscritta per avvallo da e . Controparte_1 Persona_1
Il dal canto proprio, negava di aver sottoscritto un contratto di mutuo con _1
l'odierno attore, né di aver chiesto ed ottenuto il prestito oggetto di causa.
In tesi di parte convenuta, la somma di €. 40.000,00 richiesta dal a mezzo del prestito Pt_1 agrario rappresentava la somma versata dall'attore quale quota di compartecipazione societaria per i debiti contratti dalla società “Agritalia s.r.l.” costituita fra vari soci tra cui lo stesso _1
così come il stesso.
[...] Parte_1
I fondi di detta società venivano gestiti dal a tanto autorizzato da tutti i soci della _1
ridetta compagine societaria, che provvedeva a saldare i debiti a seguito di espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dei soci della società Agritalia s.r.l. e, per tale motivo, veniva concessa al convenuto la delega ad operare dal conto intestato al . Pt_1
Ebbene, riguardo alla domanda di restituzione delle somme date a titolo di mutuo/prestito il costante indirizzo della Suprema Corte ha più volte precisato che: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale si' da invertire l'onere della prova (Cass. Sez. II n. 30944/2028;
Cass. sez. II n. 6295/2013; Cass. Sez. II n. 12119/2003)” (cfr. Cass. Sez. II ord. 16332/2024).
Posto quanto innanzi, quindi, grava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato. Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui
– come quello in esame – la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul prestito/mutuo, deducendo la messa a disposizione del denaro ed il rilascio della delega ad operare sul conto intestato a parte attrice per acquistare beni e saldare i debiti contratti dalla società Agritalia s.r.l. con vari fornitori. Né i rapporti intercorrenti tra le parti possono costituire elementi idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, il titolo sul quale l'attore fonda l'obbligo di restituzione della somma in contestazione da parte del convenuto e tanto, a maggior ragione, in considerazione del rilevante importo di cui si discute.
Invero, la mancanza di qualsivoglia documento sottoscritto dalle parti nel quale sia stato formalizzato che le somme oggetto di causa costituivano un prestito in favore del con la _1 previsione dei termini e delle modalità della relativa restituzione, rileva a riprova dell'inesistenza del dedotto contratto di mutuo tra le parti.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, quindi, il Tribunale rileva come parte attrice, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, seppur ha fornito la prova della messa a disposizione del convenuto della somma per cui è causa, elemento questo non contestato, non ha tuttavia dimostrato il titolo di mutuo/prestito personale dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione di tale somma da parte del medesimo convenuto, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio di cui all'art. 2697 co. 1 c.c. che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Tanto va detto anche con riguardo all'istruttoria orale ammessa ed espletata, consistita nell'interrogatorio formale del convenuto che alcun elemento di prova ha offerto rispetto all'obbligo di restituzione assunto nei confronti dell'attore “Non confermo di aver richiesto un prestito di €.
40.000,00 al ”… “Non confermo il mio impegno ad estinguere la debitoria”. Pt_1
In egual modo dai testi escussi si è appreso che il aveva richiesto un finanziamento Pt_1 di €. 40.000,00 al Banco di Roma, a titolo di prestito agrario al fine di corrispondere le somme dovute in qualità di socio alla compagine societaria “Agritalia”, la cui gestione era affidata a _1
.
[...]
Ma nessuno dei testi ha dichiarato di essere a conoscenza dell'assunzione di un obbligo di restituzione da parte dell'odierno convenuto.
In conclusione, per le ragioni innanzi illustrate la domanda attorea è rimasta sfornita di prova e deve, pertanto, essere rigettata.
Non merita, parimenti, accoglimento la domanda di parte convenuta alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – peraltro richiesta soltanto nelle conclusioni omettendo di rappresentarne gli elementi a fondamento della stessa - non essendo emerso che l'attore abbia assunto un contegno connotato da dolo o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra €. 26.001,00 a €. 52.000,00) per i giudizi ordinari dinanzi al
Tribunale, con riconoscimento delle fasi si studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e devono essere poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
26.06.2012, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
che liquida in complessivi €. 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Controparte_1
spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 06.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra