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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1019 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato GENCARELLI LUCA Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1
IAZZOLINO ROBERTA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione ordinanza - ingiunzione ex artt.
22 L.689/1981 (violazione codice strada)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello sentenza n. 1063/2020 Parte_1
(cronologico n. 4478/20) emessa in data 22.09.2020 e pubblicata il 29.09.2020 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione da lui presentata avverso la sanzione amministrativa CP_1
comminatagli dalla Polizia municipale di con i verbali n. ZT1087128 (elevato il 29.10.2018) CP_1 e n. ZT1089021 (elevato il 26.11.2018 ) per violazione degli artt. 7, comma 9 e 14 del Codice della strada per aver acceduto e transitato, privo di autorizzazione, nel tratto di strada – zona a traffico limitato (ZTL) - compreso tra via Trento e Corso Mazzini.
L'appellante ha dedotto di avere in primo grado impugnato i verbali anzidetti perché notificati oltre il termine di novanta giorni, in dispregio dell'art. 201 c.d.s., per la carenza ed inidoneità della segnaletica, in quanto posta ad una distanza di avvistamento inferiore a quella di ottanta metri, prevista dall'art. 77 del Reg. al c.d.s., per l'equivocità della stessa segnaletica recante la dicitura
“varco attivo”. Ed ha, infine, censurato la sentenza gravata “per errata e omessa valutazione circa l'illegittimità del verbale impugnato per rilevazioni simultanee” essendo state effettuate le due violazioni contestate, ove ritenute sussistenti, “nel giro di pochi giorni (la prima in data 17.09.2018 e la seconda in data 24.09.2018).
Ha pertanto chiesto al Tribunale di riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, “annullare i verbali
n.ZT1087128 e ZT1089021, con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del” procuratore antistatario.
Il ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Merita, infatti, accoglimento, con efficacia assorbente, il secondo motivo d'appello.
Osserva sul punto il Tribunale che l'art. 79 reg. CdS., nei commi da 1 a 4, prevede che:
“1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Autostrade e strade extraurbane principale m 150 (segnale di pericolo) e m 250 (segnale di prescrizione);
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) m 100
(segnale di pericolo) e m 150 (segnale di prescrizione);
Altre strade m 50 (segnale di pericolo) e m 80 (segnale di prescrizione)”. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
“4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purchè il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Atteso il tenore letterale della predetta norma, risulta chiaro, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti pronunce su analoga questione, che la distanza di mt. 80 prevista per i segnali di prescrizione, quale quello qui in oggetto, è prevista quale misura minima.
Il comune - che non ha contestato la circostanza relativa al mancato rispetto della distanza minima di
80 metri, avendola anzi ammessa, con riferimento alla possibilità di ridurre lo spazio di avvistamento di cui al comma 4 - non ha fornito la prova di avere collocato precedente segnale “identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Deve concludersi pertanto, in via assorbente, per la fondatezza dell'opposizione.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, deve accogliersi il ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/2011 con annullamento dei verbali di contestazione opposti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (fino ad euro 1.100,00) a tariffa media in ragione della media difficoltà delle questioni trattate (primo grado: fase di studio euro 68,00, fase introduttiva euro 68,00, fase decisoria euro 142,00; secondo grado: fase di studio euro 131,00, fase introduttiva euro 131,00, fase decisoria euro 200,00).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i verbali di contestazione impugnati;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese legali sostenute da parte appellante che liquida in euro 70,00 ed euro 91,50 per esborsi rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, nonché in euro 278,00 per il primo ed euro 462,00 per il secondo grado di giudizio a titolo di onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 28 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo