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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
8741/2024
TRA
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Nunzio
IZ e MA IZ, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Crispi n.
107
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 mandato allegato alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Marcello D'ON e US M. DA, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 156
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 e ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 28.11.2024 con cui gli Avv.ti Marcello
D'ON e US M. DA, nella qualità di procuratori dell'Ing. NS EL le intimavano il pagamento della somma di € 10.098,20, in ragione del Verbale di Conciliazione di
Controversia di Lavoro n.149/2024 sottoscritto il 1 ottobre 2024 innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sez. Lavoro Giud. Dott.ssa V. Ricchezza, nel giudizio rubricato al N.R.G. 7156/2023 proposto dall'Ing. NS EL nei confronti della , con il quale impugnava il Parte_1 proprio trasferimento alla in quanto comportante una sua dequalificazione Controparte_2 professionale rispetto alle mansioni in precedenza espletate e chiedeva altresì il risarcimento danni per tale dequalificazione. A sostegno della domanda deduceva la insussistenza del titolo esecutivo.
In particolare, negava che sarebbe stata convenuta la conciliazione con il versamento della somma di euro 35.000,00 al netto degli oneri fiscali. Deduceva l'infondatezza della pretesa dell'ing. NS
EL di porre a carico della società le imposte afferenti all'importo di euro 35.000,00 di cui alla detta conciliazione giudiziaria. Assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, e come desumibile dall'inciso di cui all'art. 3 del verbale di conciliazione, il pagamento doveva riguardare l'importo convenuto, detratte dallo stesso le ritenute fiscali. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento della proposta opposizione dichiarando la insussistenza di qualsiasi diritto dell'ing.
NS EL a procedere alla esecuzione per la somma di cui al precetto opposto, da essa società versata al Fisco per le imposte dovute per la conciliazione del 1° ottobre 2024. Vinte le spese.
Si costituiva l'opposto ing. NS EL eccependo l'infondatezza della domanda evidenziando che l'importo di € 35.000,00 è l'importo che il lavoratore effettivamente percepisce e può utilizzare, dopo le ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro. Chiedeva, pertanto,
l'integrale rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato, attesa l'assoluta inesistenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto a supporto della domanda proposta. Vinte le spese.
Rinviata per la discussione a seguito della comparizione delle parti, la causa veniva decisa lette le note di trattazione in sostituzione. .
*****
Il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'interpretazione del verbale di conciliazione avente ad oggetto il riconoscimento delle somme in favore dell'opposto quali nette e, quindi, con onere delle ritenute fiscali in capo al datore di lavoro “oltre” l'importo convenzionalmente dovuto.
Parte opponente ricorrendo in tale sede ritiene che sia illegittima la somma richiesta in sede di precetto avente ad oggetto le ritenute fiscali, trattenute legittimamente dall'importo indicato in transazione.
Al di là dell'interpretazione del contenuto del verbale di conciliazione e, in particolare, di quale fosse il significato letterale della locuzione “al netto” è necessario ricostruire sul punto il quadro normativo di riferimento in ordine agli obblighi che gravano sul datore di lavoro quale “sostituto d'imposta”.
L'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 cit., intitolato "ritenuta sui redditi di lavoro dipendente" stabilisce che i datori di lavoro che corrispondono somme o valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".
La norma, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, granitica al riguardo (cfr. Cass.
6910/2024), impone al “datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, il duplice obbligo di operare la ritenuta prelevandola direttamente dall'importo corrisposto al dipendente, e di procedere, poi, alla rivalsa“.
In forza di tale meccanismo, quindi, la legge, per agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi, individua il debitore dell'imposta nel sostituto, tenuto in proprio a versare al fisco quanto dovuto dal sostituito, ma riequilibra poi il rapporto interno, attraverso la "rivalsa" intesa non come una facoltà, bensì come un vero e proprio obbligo di estinguere il proprio debito, pagando al sostituito una somma decurtata dell'importo versato all'erario. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento osserva la giudicante che, nella specie, l'opponente si è conformato del tutto al dato normativo che, peraltro, non può ritenersi derogabile stante il carattere pubblicistico della normativa.
Peraltro a diverse conclusioni non si potrebbe giungere se si considera la vicenda complessiva.
L'opponente aveva manifestato in sede transattiva la volontà di transigere per la somma di euro
20000,00 mentre l'Ufficio aveva formulato la proposta di euro 30000,00 a fronte di una richiesta di euro 1000.000,00 dell'odierno opposto. E', dunque, verosimile che, proprio considerati gli oneri fiscali, l'opponente abbia “migliorato” l'importo rispetto alla somma indicata dal Tribunale portandolo ad euro 35000,00, per cui del tutto difforme sia al dato normativo che all'interpretazione complessiva dell'atto deve intendersi la volontà dell'opposto. Del resto, peraltro, è pacifico che le somme cui è tenuto il datore di lavoro, in caso di condanna, debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali (sul punto ex multis Cass. 16668/2020).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e le somme indicate nel precetto non sono dovute.
Le spese di lite considerata la novità delle questioni giuridiche affrontate e la controvertibilità delle stese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui al precetto per le causali di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
8741/2024
TRA
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.ta e difesa, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Nunzio
IZ e MA IZ, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Crispi n.
107
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 mandato allegato alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Marcello D'ON e US M. DA, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 156
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 e ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 28.11.2024 con cui gli Avv.ti Marcello
D'ON e US M. DA, nella qualità di procuratori dell'Ing. NS EL le intimavano il pagamento della somma di € 10.098,20, in ragione del Verbale di Conciliazione di
Controversia di Lavoro n.149/2024 sottoscritto il 1 ottobre 2024 innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sez. Lavoro Giud. Dott.ssa V. Ricchezza, nel giudizio rubricato al N.R.G. 7156/2023 proposto dall'Ing. NS EL nei confronti della , con il quale impugnava il Parte_1 proprio trasferimento alla in quanto comportante una sua dequalificazione Controparte_2 professionale rispetto alle mansioni in precedenza espletate e chiedeva altresì il risarcimento danni per tale dequalificazione. A sostegno della domanda deduceva la insussistenza del titolo esecutivo.
In particolare, negava che sarebbe stata convenuta la conciliazione con il versamento della somma di euro 35.000,00 al netto degli oneri fiscali. Deduceva l'infondatezza della pretesa dell'ing. NS
EL di porre a carico della società le imposte afferenti all'importo di euro 35.000,00 di cui alla detta conciliazione giudiziaria. Assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, e come desumibile dall'inciso di cui all'art. 3 del verbale di conciliazione, il pagamento doveva riguardare l'importo convenuto, detratte dallo stesso le ritenute fiscali. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento della proposta opposizione dichiarando la insussistenza di qualsiasi diritto dell'ing.
NS EL a procedere alla esecuzione per la somma di cui al precetto opposto, da essa società versata al Fisco per le imposte dovute per la conciliazione del 1° ottobre 2024. Vinte le spese.
Si costituiva l'opposto ing. NS EL eccependo l'infondatezza della domanda evidenziando che l'importo di € 35.000,00 è l'importo che il lavoratore effettivamente percepisce e può utilizzare, dopo le ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro. Chiedeva, pertanto,
l'integrale rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato, attesa l'assoluta inesistenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto a supporto della domanda proposta. Vinte le spese.
Rinviata per la discussione a seguito della comparizione delle parti, la causa veniva decisa lette le note di trattazione in sostituzione. .
*****
Il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è l'interpretazione del verbale di conciliazione avente ad oggetto il riconoscimento delle somme in favore dell'opposto quali nette e, quindi, con onere delle ritenute fiscali in capo al datore di lavoro “oltre” l'importo convenzionalmente dovuto.
Parte opponente ricorrendo in tale sede ritiene che sia illegittima la somma richiesta in sede di precetto avente ad oggetto le ritenute fiscali, trattenute legittimamente dall'importo indicato in transazione.
Al di là dell'interpretazione del contenuto del verbale di conciliazione e, in particolare, di quale fosse il significato letterale della locuzione “al netto” è necessario ricostruire sul punto il quadro normativo di riferimento in ordine agli obblighi che gravano sul datore di lavoro quale “sostituto d'imposta”.
L'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 cit., intitolato "ritenuta sui redditi di lavoro dipendente" stabilisce che i datori di lavoro che corrispondono somme o valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".
La norma, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, granitica al riguardo (cfr. Cass.
6910/2024), impone al “datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, il duplice obbligo di operare la ritenuta prelevandola direttamente dall'importo corrisposto al dipendente, e di procedere, poi, alla rivalsa“.
In forza di tale meccanismo, quindi, la legge, per agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi, individua il debitore dell'imposta nel sostituto, tenuto in proprio a versare al fisco quanto dovuto dal sostituito, ma riequilibra poi il rapporto interno, attraverso la "rivalsa" intesa non come una facoltà, bensì come un vero e proprio obbligo di estinguere il proprio debito, pagando al sostituito una somma decurtata dell'importo versato all'erario. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento osserva la giudicante che, nella specie, l'opponente si è conformato del tutto al dato normativo che, peraltro, non può ritenersi derogabile stante il carattere pubblicistico della normativa.
Peraltro a diverse conclusioni non si potrebbe giungere se si considera la vicenda complessiva.
L'opponente aveva manifestato in sede transattiva la volontà di transigere per la somma di euro
20000,00 mentre l'Ufficio aveva formulato la proposta di euro 30000,00 a fronte di una richiesta di euro 1000.000,00 dell'odierno opposto. E', dunque, verosimile che, proprio considerati gli oneri fiscali, l'opponente abbia “migliorato” l'importo rispetto alla somma indicata dal Tribunale portandolo ad euro 35000,00, per cui del tutto difforme sia al dato normativo che all'interpretazione complessiva dell'atto deve intendersi la volontà dell'opposto. Del resto, peraltro, è pacifico che le somme cui è tenuto il datore di lavoro, in caso di condanna, debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali (sul punto ex multis Cass. 16668/2020).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e le somme indicate nel precetto non sono dovute.
Le spese di lite considerata la novità delle questioni giuridiche affrontate e la controvertibilità delle stese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui al precetto per le causali di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza