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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/07/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Simona Delle Site PRESIDENTE dott.ssa Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Alessandria, Piazza Garibaldi n.13, presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE-
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alessandria, Controparte_1 C.F._2
Piazza Garibaldi n.13, presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccapalumba (PA) in data
9.10.1993 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica
e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere
a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
3. spese della procedura compensate tra le parti.” Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Roccapalumba il 9.10.1993. Pt_1 CP_1
Dall'unione matrimoniale sono nate il 7.7.1994 e il 22.3.1996. Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2024 il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine ex art. 127- ter c.p.c., al fine di consentire il deposito della documentazione mancante ex art. 473-bis.12 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del
25.6.2024, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto del Tribunale di Novara n.6177/2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Vi è accordo economico.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere trasmessa, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccapalumba il 9.10.1193 da e , atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1993;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
3. prende atto delle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe che si intendono qui ritrascritte;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roccapalumba di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27.6.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Francesca Iaquinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Simona Delle Site PRESIDENTE dott.ssa Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Alessandria, Piazza Garibaldi n.13, presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE-
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alessandria, Controparte_1 C.F._2
Piazza Garibaldi n.13, presso lo studio dell'avv. Gloria Biundo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccapalumba (PA) in data
9.10.1993 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica
e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere
a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
3. spese della procedura compensate tra le parti.” Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Roccapalumba il 9.10.1993. Pt_1 CP_1
Dall'unione matrimoniale sono nate il 7.7.1994 e il 22.3.1996. Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2024 il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine ex art. 127- ter c.p.c., al fine di consentire il deposito della documentazione mancante ex art. 473-bis.12 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del
25.6.2024, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto del Tribunale di Novara n.6177/2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Vi è accordo economico.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere trasmessa, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccapalumba il 9.10.1193 da e , atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1993;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
3. prende atto delle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe che si intendono qui ritrascritte;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roccapalumba di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27.6.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Francesca Iaquinta