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Articolo 15 della Legge 6 luglio 1949, n. 466
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Legge 6 luglio 1949, n. 466
Articolo 15 della Legge 6 luglio 1949, n. 466
Versione
20 agosto 1949
Art. 15.
E' abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1949
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