Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n° 2469 /2024
Tribunale di Prato Sezione civile
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale,
a scioglimento della riserva per scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che con ricorso depositato ai sensi dell'art. 1168 c.c. Parte_1
, nella sua qualità di erede dell'eredità relitta da , ha chiesto all'intestato
[...] Persona_1
Tribunale di ordinare a , e l'immediata CP_1 CP_2 CP_3 reintegrazione dello stesso nel possesso dell'immobile sito in Carmignano, loc. Seano, via Don
Minzoni n. 121, con liberazione di detto immobile da persone o cose, accertata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dai resistenti e, nel merito, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta illegittima di controparte;
che a sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) di essere unico erede di , Persona_1 deceduto in Prato il 20/07/2021, in virtù dell'accettazione dell'eredità effettuata in data
04/04/2023; (2) che il de cuius era pieno proprietario dell'unità immobiliare sita in Comune di
Carmignano, località Seano, lottizzazione "Ficarello", in via Don Minzoni n. 121, già via
Campiglioli; (3) che, non avendo più alcun rapporto personale col de cuius da anni, solo a seguito dell'apertura della sua successione, il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che il predetto immobile era stato concesso in locazione ultranovennale da alla società Persona_1 CP_2
(di seguito, per brevità, “ ) e che, stante il grave inadempimento perpetrato dalla
[...] CP_2 conduttrice nel versamento del canone di locazione pattuito, il contratto era stato risolto per
“comune accordo” tra le parti, le quali avevano, altresì, concordato la riconsegna dell'immobile nelle mani del legittimo proprietario alla data del 14/04/2021; (4) che, solo in forza dell'accettazione dell'eredità del de cuius e delle indagini effettuate a mezzo Persona_1 dell'avv. Principi presso l'Agenzia delle Entrate di Prato e della Toscana, il ricorrente si è recato, alla fine del mese di gennaio 2024 e poi nel mese di marzo 2024, presso l'immobile in oggetto al fine di prenderne possesso, trovando, tuttavia, lo stesso occupato da terzi non meglio identificati in
1
(5) che, in data 18/10/2024, attivata la procedura di cui agli artt. 605 e 608
c.p.c., ha appreso dell'illegittima immissione in possesso della nell'immobile de quo, in CP_2 persona dell'unica titolare delle quote sociali al fine di trarre il profitto dei canoni di CP_1 locazione versati dagli occupanti - per circa € 6.000,00 mensili - tra cui dal sig. CP_3 esercitante illegittimamente attività artigianale nei locali posti al primo piano e destinati ad uso ufficio;
(6) che, in seguito all'opposizione promossa dalla sig.ra è stato instaurato il CP_1 giudizio rubricato al n. RGE 685/2024 innanzi all'intestato Tribunale, all'esito del quale il GE ha dichiarato l'improcedibilità della procedura di rilascio dell'immobile; (7) che il ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto giuridico né con la né con né con né, CP_2 CP_1 CP_3 tanto meno, con tutti gli altri inquilini abusivi dell'immobile de quo, immessi nel possesso dello stesso dalla con contratti di subaffitto stipulati all'insaputa del sig. ; (8) che il CP_2 Per_1 medesimo ignorava totalmente le attività artigianali e produttive svolte all'interno dell'immobile de quo; (9) che, dunque, lo spoglio del bene in oggetto è avvenuto in modo violento, contro la volontà espressa o tacita del ricorrente e del suo dante causa, in modo clandestino e nella piena consapevolezza di impedire ai legittimi possessori l'esercizio del diritto sulla cosa posseduta, come dimostrano i verbali delle autorità intervenute sul posto ed il rogito notarile del 14/04/2021; (10) che, pertanto, sussistono i presupposti giuridici per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso di cui all'art. 1168 c.c., anche in considerazione del fatto che l'avversa condotta illecita è stata scoperta da meno di un anno e che per la configurabilità dello spoglio è ritenuto sufficiente in giurisprudenza anche il mero mutamento di destinazione del bene;
(11) che l'immobile de quo ad oggi risulta gravemente danneggiato e modificato dagli occupanti, in quanto il piano primo è stato modificato nella destinazione d'uso, essendo stati ivi realizzati un dormitorio ed una cucina, come da verbale di contestazione della Polizia Municipale di Carmignano e relativo sequestro e convalida, nonché una discarica con stoccaggio di rifiuti speciali ed essendo stata ivi avviata e gestita un'attività artigianale non autorizzata in condizioni igienico sanitarie e lavorative illegittime;
(12) che all'interno dell'immobile sono stati, altresì, constatati molteplici abusi ed illegittimità tali da costituire grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., quali l'esercizio di attività contrastante con la destinazione dell'immobile e per la quale esso era stato locato, il ritrovamento all'interno dello stesso di bombole del gas, abusi edilizi interni in muratura ed in cartongesso, realizzazione di una cucina e di un dormitorio abusivi, l'esecuzione di opere murarie non autorizzate, violazioni tutte riscontrate in sede di accesso del 18/10/2024 da parte delle competenti autorità pubbliche;
(13) che tale situazione ha impedito l'esercizio del possesso del bene da parte del ricorrente, impossibilitato ad accedere all'immobile e a godere dello stesso;
2 che, respinta l'istanza di emissione del decreto inaudita altera parte e fissata udienza di comparizione delle parti, con memoria di costituzione si è costituita in giudizio CP_1
, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c., a pagare in suo favore una somma da determinarsi in via equitativa, in ogni caso con vittoria delle spese di lite;
che a sostegno delle proprie ragioni la resistente ha dedotto: (1) di non esercitare né il possesso, né la detenzione sul bene di causa;
(2) che, con un primo contratto di locazione del 01/01/2018,
ha concesso in locazione alla – di cui la è di recente diventata Persona_1 CP_2 CP_1 amministratrice e legale rappresentante – l'immobile oggetto di lite, con durata di sei anni a decorrere dal 01/01/2018, poi tacitamente rinnovata, e facoltà di sublocare l'immobile; (3) che, con un secondo contratto del 19/04/2018, il sig. ha concesso in locazione Persona_1 ultranovennale il medesimo immobile alla e, con un terzo contratto del 01/12/2019, detta CP_2 società ha concesso in sub locazione al sig. il medesimo immobile, con durata di sei anni CP_3
a decorrere dal 01/12/2019; (4) che, in data 14/04/2021, e la hanno poi Persona_1 CP_2 stipulato un atto di risoluzione consensuale del predetto contratto di locazione ultranovennale;
(5) che, in data 08/01/2025, è stato pubblicato il testamento olografo del sig. , con cui Persona_1 il de cuius ha nominato la erede di tutti i suoi beni mobili e immobili, eccettuata la quota CP_1 di legittima spettante al figlio e alla ex moglie, eredità che la stessa si riserva di accettare Pt_1 con beneficio di inventario o rinunciare;
(6) che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 1168 c.c. per promuovere l'azione di reintegrazione nel possesso da parte di Pt_1
, in quanto quest'ultimo non è mai entrato in possesso del bene immobile di Carmignano -
[...]
e, pertanto, non ha lo “ius possessionis” sullo stesso - ed inoltre sarebbe decaduto dal proporre l'azione de qua essendo già spirato il termine annuale dal presunto spoglio, che sarebbe avvenuto nel mese di aprile 2021, dopo la stipula dell'atto di risoluzione del contratto di locazione ultranovennale tra il de cuius e la e, dunque, la domanda introdotta dal ricorrente a CP_2 dicembre 2024 risulterebbe tardiva;
(7) che non è veritiera la ricostruzione fattuale della vicenda fornita da controparte in quanto il lamentato spoglio non può essere considerato “clandestino”, ai sensi dell'art. 1168 c.c., poiché l'occupazione dell'immobile oggetto di lite da parte di terzi era facilmente verificabile mediante un semplice sopralluogo e, dunque, il ricorrente poteva averne avuto conoscenza in qualsiasi momento;
(8) che il ricorrente non ha provato la tempestività dell'azione di reintegra, in quanto il termine di decadenza annuale dalla proponibilità dell'azione de qua decorre da quando il possessore sia stato nella condizione di poterne avere contezza usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, ovvero, nel caso di specie, entro la scadenza del termine di tre mesi per il deposito dell'inventario previsto dall'art. 487 c.c. (il 05/07/2023); (9) che la CP_2
3 ed il sig. etengono il magazzino artigianale oggetto della possessoria in forza di validi ed CP_3 efficaci contratti di locazione e sub locazione (rispettivamente sottoscritti in data 01/01/2018 e in data 01/12/2019); (10) che, qualora il ricorrente fosse ritenuto già possessore del bene per successione legittima al padre, ai sensi dell'art. 1146 c.c., per conseguire la restituzione dell'immobile di causa avrebbe dovuto introdurre le apposite azioni contrattuali, mentre, se non fosse ritenuto già possessore del bene, avrebbe dovuto introdurre l'azione di petizione dell'eredità prevista dall'art. 533 c.c. e, in ogni caso, non la presente azione possessoria;
(11) che anche la domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente appare infondata, in quanto, non essendoci stato alcuno spoglio del possesso, vengono a mancare i presupposti per l'asserito danno dedotto dallo e, in ogni caso, detta domanda potrà essere esaminata solo nell'eventuale Per_1 fase di merito;
(12) che il ricorrente dovrà essere condannato a corrispondere, in favore della resistente, una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. in quanto ha introdotto la presente azione possessoria dopo che il Tribunale di Prato aveva già accolto l'opposizione promossa dalla alla procedura esecutiva introdotta dal sig. , dichiarandone la CP_2 Per_1 improcedibilità; che si è, altresì, costituita in giudizio la , nella persona dell'amministratore p.t. CP_2 [...]
che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del CP_1 ricorso promosso dal sig. , nonché la tardività del predetto per intervenuta decadenza ai Per_1 sensi dell'art. 1168 c.c.; in tesi, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
che a sostegno delle proprie ragioni la società resistente ha dedotto: (1) che il ricorrente non ha mai esercitato il possesso sull'immobile di Carmignano al momento dell'asserita perpetrazione delle condotte di spoglio che, per stessa sua ammissione, sarebbe avvenuta in data 14/04/2021, quando il sig. era ancora in vita, al momento della stipula dell'atto di risoluzione Persona_1 consensuale del contratto di locazione ultranovennale sottoscritto dal de cuius e dalla (2) CP_2 che il ricorrente avrebbe potuto accertare, sin dal momento del decesso del padre e dell'accettazione dell'eredità, che il possesso della nei confronti dell'unità immobiliare in CP_2 contesa non è mai cessato, in forza del precedente contratto stipulato il 01/01/2018, mai risolto, e che il de cuius non ha mai esercitato il possesso di fatto sul bene, che è rimasto sempre nel possesso della che ha ininterrottamente continuato a condurre in locazione detto immobile anche CP_2 dopo la data di riconsegna dichiarata del 14/04/2021; (3) che il ricorso instaurato da Pt_1
è, altresì, tardivo, essendo stato introdotto solo nel mese di Dicembre 2024 quando lo
[...] spoglio si sarebbe verificato sino dal 14/04/2021 e, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto scoprire il presunto spoglio
4 (l'occupazione dell'immobile da parte di terzi soggetti) subito dopo la morte del padre avvenuta il
20/07/2021 e comunque non oltre il termine per la redazione dell'inventario (04/07/2023), per cui il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente introdurre l'azione de qua entro il mese di luglio
2024; (4) che non ricorrono neppure i presupposti per ottenere la tutela possessoria ai sensi dell'art. 1168 c.c. in quanto sia la società che il sig. come già evidenziato nel ricorso in CP_2 CP_3 opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la procedura di rilascio promossa da
ex art 605 c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale, hanno dimostrato di avere il Parte_1 possesso e l'uso dell'immobile di Carmignano in forza di regolare contratto di locazione commerciale di anni sei, stipulato in data 01/01/2018 e regolarmente registrato telematicamente presso l'agenzia delle entrate di Pescia il 24/01/2018, mentre il relativo contratto sublocazione concesso al sig. del 01/12/2019, regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate di CP_3
Prato il 17/12/2021; (5) che le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente nei confronti della sono inammissibili in quanto il sig. è l'unico soggetto che conduceva la predetta CP_2 CP_3 unità immobiliare, seppur in forza di regolare contratto di sub locazione, svolgendovi le proprie attività e, dunque, qualora dovessero emergere danni arrecati all'immobile da parte del detto inquilino, le eventuali richieste risarcitorie dovranno essere rivolte unicamente nei suoi confronti;
che il sig. non si è costituito nel presente giudizio;
CP_3 che all'udienza del 14/01/2025, il ricorrente ha rilevato la sussistenza di un problema di rappresentanza in giudizio della società in quanto la stessa è una società di diritto ceco e CP_2 dalla visura prodotta è emerso che la stessa non abbia un amministratore e sia attualmente gestita da un esecutore, poiché le quote societarie sono state totalmente pignorate;
che, alla medesima udienza, il ricorrente ha disconosciuto la firma in calce al doc. 9 della memoria di controparte perché non attribuibile a , riservandosi di proporre apposita querela Persona_1 di falso;
che con memoria autorizzata, il ricorrente ha precisato: - che la visura storica della Camera di
Commercio di Pistoia-Prato relativa alla società convenuta ha rilevato che la stessa, sino alla data del 23/10/2024, appare una società “fantasma” in quanto risulta omessa l'indicazione della pec della società, oltre che dei documenti relativi ai bilanci societari, sebbene la stessa si sia dichiarata percettrice di redditi di locazione in Italia per circa € 70.000,00 annui, di cui non è mai stata effettuata alcuna dichiarazione fiscale;
- che disconosce le firme attribuite a ed Persona_1 apposte in calce al patto di modifica ed integrazione del contratto di locazione del gennaio 2018, prodotto dalla convenuta sub doc. 8), chiedendone la produzione in originale al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni;
- che, in ogni caso, tale atto nulla può modificare in merito alla regolamentazione giuridica fornita dalle parti al rapporto di locazione, soprattutto rispetto al fatto
5 che il contratto siglato nel mese di gennaio 2018 era stato annullato e sostituito dal contratto stipulato a mezzo rogito notarile in data 19/04/2018 e poi risolto con l'ulteriore rogito notarile del
14/04/2021; - che il ricorrente si è recato presso l'immobile di Carmignano solo in data
26/01/2024, accompagnato dalla locale pattuglia dei Carabinieri di Carmignano, ed ha proceduto alla sostituzione delle chiavi di accesso del fabbricato, “così apprendendo materialmente la disponibilità dell'immobile, unendo il proprio possesso a quello del defunto genitore (come prevede l'art. 1146 c.c.)”; - di essere poi tornato in Inghilterra e, al suo rientro in Italia nel mese di marzo 2024, di aver scoperto una nuova situazione di fatto in cui, al momento, ignoti soggetti avevano provveduto ad occupare abusivamente l'immobile; - di aver lo stesso titolo e diritto al possesso del proprio dante causa in forza dell'art. 1146 c.c. e che tale situazione di fatto e di diritto è sancita dal rogito notarile del
14/04/2021 così come dal Tribunale di Prato nel richiamato provvedimento giudiziale, ora divenuto cosa giudicata formale, emesso nel giudizio R.G.E. 685/2024; - che l'autore dello spoglio risulta essere sulla base di quanto dalla stessa affermato nella pec del 19/03/2024, CP_1 prodotta anche dalla - di non aver mai affermato che lo spoglio fosse avvenuto nell'anno CP_2
2021, ma di esserne venuto a conoscenza solo al momento del primo accesso in loco in data
26/01/2024 e poi di nuovo in data 14/03/2024, quando ha preso contezza dell'intervenuta sostituzione delle chiavi di accesso, installate dal ricorrente durante il primo sopralluogo, da parte di terzi ignoti;
che, dal canto suo, la sig.ra con memoria autorizzata, si è opposta a tutte le nuove CP_1 domande avanzate dal ricorrente con la memoria del 21/01/2025 ed ha rilevato la tardività del disconoscimento operato dal sig. in ordine alle firme del padre , apposte sui vari Per_1 Per_1 atti prodotti in giudizio, che risultano già essere stati allegati nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. RGE 685/24 ed ivi mai formalmente contestati, riportandosi integralmente alle deduzioni tutte svolte con memoria difensiva;
che la ha, altresì, rilevato la pretestuosità delle nuove considerazioni in fatto addotte dal CP_1 ricorrente con memoria autorizzata, poiché l'immobile di causa non è mai stato rilasciato dai sub conduttori né in data 14/04/2021, né in data 26/01/2024 in quanto il legale rappresentante della società sub conduttrice “Civico 8 S.r.l.” ha impedito la sostituzione delle chiavi di accesso da parte del sig. , contrariamente a quanto da esso asserito;
Per_1 che anche la società convenuta con memoria autorizzata del 28/01/2025, ha contestato le CP_2 nuove considerazioni introdotte dal ricorrente con memoria del 21/01/2025, eccependo che questa abbia “stabile organizzazione” in Montecatini Terme, gestendo locazioni immobiliari sul territorio italiano per mezzo del proprio legale rappresentante (che ricopre tale carica dal CP_1 mese di agosto 2024), come risulta dalle visure camerali prodotte, dal verbale di assemblea
6 straordinaria del 01/08/2024 e dalle dichiarazioni dei redditi modello unico società di capitali dal
2018 al 2023 sub docc. 14-15-16); che la ha, altresì, contestato la tempestività dell'azione di disconoscimento della firma CP_2 apposta dal sig. sul patto di modifica ed integrazione del contratto di locazione Persona_1 del gennaio 2018 sollevata dal ricorrente solo in sede di prima udienza di comparizione parti, ribadendo che con detto patto – peraltro già depositato nel procedimento RGE 685/2024 – si modificava solamente l'art. 11 del contratto di locazione del gennaio 2018 nel seguente modo:
“Inoltre, sono a carico della società le imposte e i tributi afferenti al reddito degli immobili CP_2 nonché le spese condominiali, di qualsiasi natura esse siano”, modifica che andava pertanto a vantaggio del locatore e non certo della conduttrice CP_2 che la ha poi contestato le ulteriori considerazioni introdotte ex novo dal ricorrente con CP_2 memoria autorizzata del 21/01/2025 in ordine all'apprensione materiale della disponibilità dell'immobile da parte del sig. avvenuta per la prima volta in data 26/01/2024 Parte_1 con la sostituzione della serratura del fabbricato, al solo scopo di contrastare l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione possessoria già sollevata dalla convenuta, smentite del tutto dal contenuto delle annotazioni degli ordini di servizio redatte dai Carabinieri di Carmignano la mattina del 26/01/2024 e prodotte sub doc. 17), dalle quali emerge che, identificati i soggetti presenti all'interno dell'immobile nella persona di e , dipendenti della Persona_2 Persona_3 ditta Civico 8 pronto moda, i Carabinieri avevano invitato il sig. ad assumere informazioni Per_1 con il proprietario della predetta ditta sulla titolarità dei contratti e con chi lo avessero stipulato, spiegando, inoltre, allo stesso richiedente che non avrebbero potuto in alcun modo obbligare lo sgombero della ditta;
che, infine, la società convenuta, preso atto del documento depositato dal ricorrente con memoria autorizzata da cui si evince che il giudice delle successioni avrebbe concesso allo una Per_1 proroga per la redazione dell'inventario del de cuius al 31/01/2024, ha rilevato che nessun incombente sia stato all'uopo eseguito per ottemperarvi con diligenza, recandosi in loco per l'accesso solo in data 26/01/2024; detto ciò, si osserva quanto segue.
1. Difetto di rappresentanza della società resistente . CP_2
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la società è società di diritto CP_2 estero, con una stabile organizzazione in Italia (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e che la sig.ra
è il legale rappresentante della stessa (cfr. visura camerale in atti). Emerge, inoltre, CP_1 che la stessa sia stata nominata amministratore con atto del 1.8.2024 prodotto in giudizio con
7 relativa traduzione. Le considerazioni svolte da parte ricorrente circa il pignoramento delle quote sociali della stessa non inficiano il potere di rappresentanza della società, né può dirsi che vi è un esecutore che attualmente gestisce la società. Dalla lettura degli atti di causa emerge che la persona indicata dal ricorrente quale 'esecutore' non è altro che un ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento delle quote societarie ma non risulta da alcuna parte che vi sia un altro soggetto che rappresenta la società. Ad ogni modo, la circostanza che dalla visura camerale in atti risulta che la stessa abbia la rappresentanza legale dell'impresa dirime ogni questione sul punto.
2. Eccezione di tardività dell'azione di reintegrazione.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha allegato che il padre è deceduto in data 20.7.2021, che il medesimo ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 4.4.2023, che non aveva rapporti con il padre da molto tempo e di aver appreso, all'indomani dell'avvenuta accettazione dell'eredità
e delle indagini svolte presso l'Agenzia delle Entrate che l'immobile sito in Carmignano via Don
Minzoni 121 già via Campiglioli, di proprietà del de cuius, era stato concesso in locazione alla società e che, accertato il grave inadempimento, detto contratto veniva risolto CP_2 consensualmente in data 14.4.2021, di essersi recato alla fine del mese di gennaio 2024 e successivamente nel marzo 2024 presso l'immobile al fine di 'prendere possesso' dell'immobile ma in entrambe le occasioni si trovava impossibilitato a farlo, in quanto lo stesso risultava occupato da terzi soggetti non meglio identificati.
Nella memoria autorizzata il ricorrente, contrariamente a quanto allegato nel ricorso introduttivo, ha affermato che durante il primo accesso, avvenuto in data 26.1.2024 il medesimo ha riacquisito il possesso dell'immobile, cambiando la serratura delle chiavi del portone di accesso. Tuttavia, recatosi successivamente nel marzo 2024, ha potuto notare che la serratura era stata cambiata e che l'immobile era occupato da terze persone (“In tale data, il ricorrente, accompagnato dalla locale pattuglia dei Carabinieri di Carmignano, dallo stesso convocati, ha proceduto alla sostituzione delle chiavi di accesso al fabbricato, così apprendendo materialmente la disponibilità dell'immobile, unendo il proprio possesso a quello del defunto genitore e dante causa (come prevede l'art. 1146 c.c.).
A seguito di tale accadimento, risulta fatto certo ed incontrovertibile che né la né la (che CP_2 CP_1 poi sono all'evidenza la stessa persona considerato che la risulta società con unico socio, ossia la CP_2
abbiano opposto o contrastato giuridicamente l'operato del sig. . Risulta, però, che la CP_1 Per_1 abbia provveduto a rimuovere e sostituire le chiavi di accesso all'immobile apposte dal ricorrente, CP_1 con ciò realizzando un nuovo episodio di spoglio con l'utilizzo della forza, nonché occulto e clandestino, in quanto non palesato al legittimo proprietario.”).
I resistenti hanno eccepito la decadenza dall'azione di reintegrazione ben potendo controparte avvedersi dall'asserito spoglio dal momento dell'apertura della successione o comunque dal momento in cui il medesimo ha accettato l'eredità e redatto l'inventario della stessa.
8 L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Premesso che in base all'art. 1146 c.c. il possesso continua nell'erede con effetto dal momento dell'apertura della successione e che secondo l'art. 460 c.c. “il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.”, ritenendo, pertanto,
l'azione esperita dal ricorrente del tutto legittima, all'esito del giudizio il medesimo non ha dato prova della tempestività della proposizione dell'azione in esame.
In particolare, si osserva che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria – sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, costituendo condizione per l'esercizio della stessa il non avvenuto decorso del relativo termine (che è di decadenza, non già di prescrizione) – deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, essendo implicito, in tale ipotesi, che il termine in questione non poteva iniziare
a decorrere se non dal momento in cui fosse cessata la clandestinità e lo spossessato fosse a conoscenza dell'illecito (o avesse avuto la possibilità di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza, esigibile nella cura dei propri interessi); resta, pertanto, a carico del convenuto la dimostrazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., del fatto estintivo, vale a dire dell'intempestività dell'azione per decorso dell'indicato termine, rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.” (cfr. Cass.
1036/1995; Cass. 20228/2009). Ed ancora “in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subito l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio.” (Cass. ordinanza 23870/2021).
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha dato prova della tempestività della azione qui esperita. Risulta, infatti, che la successione si sia aperta in data 20.7.2021 e che il ricorrente abbia accettato l'eredità in data 4.4.2023. Da quel momento il medesimo ben poteva, usando la diligenza dell'uomo medio, diligenza esigibile nella cura dei propri interessi, venire a conoscenza che l'immobile caduto in successione fosse occupato da terze persone. Le circostanze addotte, circa l'assenza di rapporti tra padre e figlio e la residenza all'estero di quest'ultimo, non sono idonee di per sé ad affermare che, poiché il medesimo si è recato presso l'immobile soltanto a gennaio 2024, solo in quel momento ha scoperto dell'avvenuto spoglio. Stesse considerazioni se si considerano le tempistiche per la redazione dell'inventario dell'eredità. Se è pur vero che è stata concessa proroga per la redazione del medesimo sino al 31.1.2024 (provvedimento del 19.7.2023) può altrettanto affermarsi che già al momento della richiesta proroga il ricorrente era a conoscenza del patrimonio del de cuius nonché della presenza della società , di cui in quel procedimento si chiede CP_2
9 autorizzazione ad espletare indagini finanziarie (cfr. provvedimento F allegato in atti dal ricorrente).
Il ricorrente ben poteva, sin dal momento dell'accettazione dell'eredità recarsi in Italia e verificare il patrimonio del padre defunto, anche tenuto conto delle informazioni richieste all'Agenzia delle
Entrate con l'ausilio del legale, come scritto pacificamente nel ricorso.
Si osserva, inoltre, che di fronte a tale eccezione il ricorrente non solo non ha dimostrato di aver usato la diligenza media esigibile nella cura dei propri interessi ma nella memoria autorizzata ha modificato le circostanze di fatto allegando di essere rientrato nel possesso dell'immobile il
26.1.2024 e che nel marzo 2024 vi è stato un atto di spoglio da parte di terzi soggetti.
Tali deduzioni, oltre ad essere inammissibili, sono del tutto contrarie alla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente, posto che dal verbale di intervento redatto dai Carabinieri recatisi sul punto in data 26.1.2024 emerge che già in quel momento il ricorrente avesse rinvenuto nell'immobile de quo terze persone le quali hanno riferito di utilizzare l'immobile in forza di un contratto di affitto e, pertanto, le autorità hanno riferito al ricorrente medesimo di non poter disporre lo sgombero dei locali. Nulla si dice in ordine al cambiamento della serratura da parte del ricorrente, il quale se così fosse stato, non avrebbe avuto necessità di chiamare le forze dell'ordine.
Tanto basta per respingere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute che si liquidano in euro 5.224,00 per ciascuna per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Prato, 19/03/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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