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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 10281/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10281/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Parte_1 C.F._1
DE MARTINO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore in Via Carmine n. 58 di Salerno attrice-opponente contro Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.
[...] P.IVA_1
(P. Iva e CF ) nella Controparte_2 P.IVA_2 persona del Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Controparte_3
ANZISI (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Salerno alla Via Lucio Petrone n. 77,
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
Aida GIANNATTASIO (C.F. ) elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio del difensore in Salerno alla Via F.lli De Mattia n°6 convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
interponeva, innanzi a Questo Ufficio, opposizione al preavviso di fermo Parte_1 amministrativo n. 2022/0000548369 ed alla intimazione di pagamento n. 900.2022.0000378675, cui erano sottese n. 42 cartelle di pagamento afferenti al mancato pagamento di tributi di varia specie. A sostegno della propria domanda parte attrice lamentava l'omessa notifica delle cartelle indicate dal n. 1 al n. 34, mentre per le restanti ne disconosceva la sottoscrizione apposta sui relativi avvisi, “essendovi apposta una firma apocrifa ed illeggibile, oltre al fatto che gli atti sono depositati in copia e che la ricorrente a far data dal 28/01/2016 ha la propria residenza a Roma alla Piazza Adriana n. 10 e non a Cava dè Tirreni”; per tali motivi chiedeva dichiararsi la prescrizione dei tributi. Deduceva, inoltre, che oltre alla prescrizione si era caducato anche il diritto dell'ente di agire in via esecutiva, essendo decorso il termine di due anni dalla data in cui l'ente aveva a questo consegnato il ruolo;
tale omissione, di conseguenza, aveva reso anche illegittimo l'atto che opponeva, non potendosi verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati, la cui quantificazione in ogni caso contestava. Soggiungeva che, peraltro, che non essendo indicati nelle cartelle de quibus la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati, queste erano da ritenersi nulle per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito. Ciò posto, così concludeva: “A) Accertare, da parte dell'istante, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; B) Dichiarare, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, e conseguentemente la maturata prescrizione del presunto credito riassunto nell'iscrizione ipotecaria, dichiarandolo nullo ed improduttivo di effetti giuridici ed obblighi di parte attrice di pagare la somma intimata in relazione alla stessa per omessa notifica degli avvisi;
D) Condannare in ogni caso i convenuti, solidalmente tra loro al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. La non compariva in giudizio, mentre il contraddittorio si instaurava Parte_2 regolarmente con la costituzione dell' e del Controparte_5 CP_4
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.. L'Agenzia richiedeva a Questo Giudice:
[...]
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, nella fattispecie Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Salerno, trattandosi di causa avente ad oggetto TARI, TARES e TARSU. 2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' trattandosi CP_6 di atti formati e notificati da altro concessionario della riscossione (SOGET); 3) Nel merito, per i motivi di cui alla narrativa, rigettare l'opposizione spiegata ex adverso e le domande tutte nei confronti della comparente, perché inammissibili e improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
4) con vittoria delle spese e compensi di giudizio”; mentre il Comune concludeva: “1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente territorialmente;
2) Rigettare l'opposizione per la sua tardività; 3) Rigettare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
4) Nel merito, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
5) Condannarsi, in ogni caso, l'opponente alle spese e competenze di lite in favore della;
6) Munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione Parte_2 così come per legge”. Il giudizio, di natura squisitamente documentale, perveniva all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti di termini per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
*** Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva di poter procedere alla delibazione della domanda posta in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice che la parte ha scelto di adire in opposizione (difetto, peraltro, dedotto anche dalle parti costituite in via preliminare). La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, tal che si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata al giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è munito di giurisdizione il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica. Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
2. per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione. Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione. Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo l'opponente dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precedentemente alla valida notifica del preavviso di fermo: il preavviso di fermo aveva come presupposto il mancato pagamento di varie tipologie di tributi e a cui non aveva fatto seguito - a suo dire - alcun atto interruttivo;
si può, quindi, ritenere contestata una prescrizione ante notifica e, per deduzione logica, considerare che il periodo prescrizionale considerato decorra dalla data di mancato pagamento di ciascun tributo (avuto riguardo che le cartelle, per cui è causa, interessano tributi dovuti nell'arco temporale 2013/2017). Per tale ragione va senz'altro affermata la giurisdizione del Giudice Tributario. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritenere assorbita qualsiasi ulteriore eccezione. In punto di spese di causa, attesa la natura parzialmente processuale della decisione nonché le peculiarità in fatto evidenziate, anche alla luce di ondivaghe posizioni ermeneutiche in materia, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare integralmente le stesse tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nella cui circoscrizione ha sede l'Ente che ha emesso il preavviso di fermo amministrativo n. 2022/0000548369 e la intimazione di pagamento n. 900.2022.0000378675, dinanzi alla quale il processo andrà riassunto nel termine di tre mesi;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno, 25.03.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10281/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Parte_1 C.F._1
DE MARTINO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore in Via Carmine n. 58 di Salerno attrice-opponente contro Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.
[...] P.IVA_1
(P. Iva e CF ) nella Controparte_2 P.IVA_2 persona del Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Controparte_3
ANZISI (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Salerno alla Via Lucio Petrone n. 77,
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
Aida GIANNATTASIO (C.F. ) elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio del difensore in Salerno alla Via F.lli De Mattia n°6 convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
interponeva, innanzi a Questo Ufficio, opposizione al preavviso di fermo Parte_1 amministrativo n. 2022/0000548369 ed alla intimazione di pagamento n. 900.2022.0000378675, cui erano sottese n. 42 cartelle di pagamento afferenti al mancato pagamento di tributi di varia specie. A sostegno della propria domanda parte attrice lamentava l'omessa notifica delle cartelle indicate dal n. 1 al n. 34, mentre per le restanti ne disconosceva la sottoscrizione apposta sui relativi avvisi, “essendovi apposta una firma apocrifa ed illeggibile, oltre al fatto che gli atti sono depositati in copia e che la ricorrente a far data dal 28/01/2016 ha la propria residenza a Roma alla Piazza Adriana n. 10 e non a Cava dè Tirreni”; per tali motivi chiedeva dichiararsi la prescrizione dei tributi. Deduceva, inoltre, che oltre alla prescrizione si era caducato anche il diritto dell'ente di agire in via esecutiva, essendo decorso il termine di due anni dalla data in cui l'ente aveva a questo consegnato il ruolo;
tale omissione, di conseguenza, aveva reso anche illegittimo l'atto che opponeva, non potendosi verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati, la cui quantificazione in ogni caso contestava. Soggiungeva che, peraltro, che non essendo indicati nelle cartelle de quibus la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati, queste erano da ritenersi nulle per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito. Ciò posto, così concludeva: “A) Accertare, da parte dell'istante, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; B) Dichiarare, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, e conseguentemente la maturata prescrizione del presunto credito riassunto nell'iscrizione ipotecaria, dichiarandolo nullo ed improduttivo di effetti giuridici ed obblighi di parte attrice di pagare la somma intimata in relazione alla stessa per omessa notifica degli avvisi;
D) Condannare in ogni caso i convenuti, solidalmente tra loro al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. La non compariva in giudizio, mentre il contraddittorio si instaurava Parte_2 regolarmente con la costituzione dell' e del Controparte_5 CP_4
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.. L'Agenzia richiedeva a Questo Giudice:
[...]
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, nella fattispecie Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Salerno, trattandosi di causa avente ad oggetto TARI, TARES e TARSU. 2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' trattandosi CP_6 di atti formati e notificati da altro concessionario della riscossione (SOGET); 3) Nel merito, per i motivi di cui alla narrativa, rigettare l'opposizione spiegata ex adverso e le domande tutte nei confronti della comparente, perché inammissibili e improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
4) con vittoria delle spese e compensi di giudizio”; mentre il Comune concludeva: “1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente territorialmente;
2) Rigettare l'opposizione per la sua tardività; 3) Rigettare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
4) Nel merito, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
5) Condannarsi, in ogni caso, l'opponente alle spese e competenze di lite in favore della;
6) Munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione Parte_2 così come per legge”. Il giudizio, di natura squisitamente documentale, perveniva all'udienza del 12.02.2025, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti di termini per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
*** Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva di poter procedere alla delibazione della domanda posta in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice che la parte ha scelto di adire in opposizione (difetto, peraltro, dedotto anche dalle parti costituite in via preliminare). La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, tal che si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata al giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è munito di giurisdizione il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica. Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
2. per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione. Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione. Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo l'opponente dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precedentemente alla valida notifica del preavviso di fermo: il preavviso di fermo aveva come presupposto il mancato pagamento di varie tipologie di tributi e a cui non aveva fatto seguito - a suo dire - alcun atto interruttivo;
si può, quindi, ritenere contestata una prescrizione ante notifica e, per deduzione logica, considerare che il periodo prescrizionale considerato decorra dalla data di mancato pagamento di ciascun tributo (avuto riguardo che le cartelle, per cui è causa, interessano tributi dovuti nell'arco temporale 2013/2017). Per tale ragione va senz'altro affermata la giurisdizione del Giudice Tributario. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritenere assorbita qualsiasi ulteriore eccezione. In punto di spese di causa, attesa la natura parzialmente processuale della decisione nonché le peculiarità in fatto evidenziate, anche alla luce di ondivaghe posizioni ermeneutiche in materia, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare integralmente le stesse tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nella cui circoscrizione ha sede l'Ente che ha emesso il preavviso di fermo amministrativo n. 2022/0000548369 e la intimazione di pagamento n. 900.2022.0000378675, dinanzi alla quale il processo andrà riassunto nel termine di tre mesi;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno, 25.03.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO