Ordinanza collegiale 14 giugno 2021
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2022
Sentenza 22 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2022, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00629/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2020, proposto da
GH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 - T.U.E.L. dal Sindaco del Comune di Sannicola, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo ai fini commerciali comportanti l’afflusso di persone, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o gestisca la struttura (“Discoteca”) denominata «Quartiere Latino» sino all’eventuale positiva conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S.;
- dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Sannicola del 9 agosto 2020 di ottemperanza alla prefata ordinanza sindacale n. 96 del 30 luglio 2020;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale o presupposto e, ove occorra, della nota prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e della nota prot. n. 11824 dell'11 agosto 2020 del Responsabile del S.A.U.A.P. del Comune di Sannicola, di riscontro negativo della S.C.I.A. del 2 luglio 2020 inerente l’assenso di pubblica sicurezza per l’esercizio della predetta Discoteca nella stagione 2020 con momentanea sospensione della S.C.I.A. sino alla richiesta e rilascio del parere di agibilità della C.C.V.L.P.S.
e per la condanna
del Comune di Sannicola al risarcimento per equivalente del danno emergente, del lucro cessante e del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) in misura pari a € 201.525,89.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to R. G. Marra, avv.to G. Mormandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2020 e depositato il 2 novembre 2020 la Società ricorrente, gestrice nel territorio del Comune di Sannicola della Discoteca denominata “Quartiere Latino”, ha impugnato, domandandone l’annullamento, l'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dal Sindaco del Comune di Sannicola, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo ai fini commerciali comportanti l’afflusso di persone, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o gestisca la struttura (“Discoteca”) denominata «Quartiere Latino» sino all’eventuale positiva conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S.. Ha, poi, domandato l’annullamento dell’ordinanza sindacale prot. n. 0011735 del 9 agosto 2020 di ottemperanza alla prefata ordinanza sindacale n. 96 del 30 luglio 2020 e di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale o presupposto ai precedenti e, ove occorra, delle note prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e prot. n. 11824 dell'11 agosto 2020 del Responsabile del S.A.U.A.P. del Comune di Sannicola di riscontro negativo della S.C.I.A. del 2 luglio 2020, inerente l’assenso di pubblica sicurezza per l’esercizio della Discoteca nella stagione 2020, con momentanea sospensione della S.C.I.A. sino alla richiesta e rilascio del parere di agibilità della C.C.V.L.P.S..
Ha, altresì, chiesto la condanna del Comune di Sannicola al risarcimento per equivalente del danno emergente, del lucro cessante e del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) sofferto in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
1.1 A sostegno delle domande proposte con ricorso ha formulato le censure così rubricate:
1) violazione di legge, in particolare dell’art. 80 T.U.L.P.S. per falsa ed erronea applicazione, eccesso di potere per carente ed insufficiente istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà estrinseca, violazione di legge in particolare dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;
2) violazione di legge, in particolare dell’art. 41 Costituzione e dell’art. 54 T.U.E.L., oltre che dell’art. 80 T.U.L.P.S. per falsa ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere: carente ed insufficiente istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia, sviamento dalla causa tipica, violazione degli artt. 41 e 97 Costituzione, violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
2. Con atto notificato in data 21 dicembre 2020 e depositato lo stesso giorno la Società ricorrente ha avanzato un’espressa istanza risarcitoria, valevole anche come domanda ex art. 34 comma 3 c.p.a., chiedendo la condanna del Comune di Sannicola al risarcimento del danno emergente, del lucro cessante, del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) e da perdita di chance per un ammontare complessivo di € 201.525,89.
3. Il 12 marzo 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Sannicola eccependo l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso e della successiva istanza risarcitoria.
4. In data 20 aprile 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Nelle date, rispettivamente, del 27 aprile 2021 e del 4 maggio 2021, la Società ricorrente ed il Comune di Sannicola hanno depositato memorie in replica.
6. Ad esito dell’udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Collegio, rilevato che la causa non appariva matura per la decisione, con ordinanza collegiale n. 923 del 14 giugno 2021 ha disposto ex art. 66 c.p.a. una Verificazione affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce o suo delegato al fine di stabilire “1) i giorni di effettiva e reale chiusura (in punto di fatto) della Discoteca “Quartiere Latino”, dal momento dell’adozione degli atti comunali impugnati e sino al 16 agosto 2020 (data di adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute che ha sospeso le attività di ballo presso le Discoteche in ragione dell’ingravescenza della situazione epidemiologica da COVID-19), prendendo in considerazione le date in cui era prevista, da calendario organizzativo della stessa, l’apertura al pubblico della Discoteca “Quartiere Latino”; 2) il danno emergente consistente nelle spese vive sostenute in ragione della chiusura anticipata; 3) il lucro cessante consistente nel presumibile ammontare di ricavi e utili ritraibili nei giorni di effettiva chiusura accertati inerenti il predetto periodo temporale, tenuto conto del tipo di serate in programma e delle risultanze contabili/fiscali della Società ricorrente (anche relative all’anno 2019)”.
7. Con nota depositata in data 7 gennaio 2022 il Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò dopo aver rappresentato che “in sede di prosecuzione operazioni di verificazione si è ritenuto opportuno concedere tempo sino al 04.10.2021 per integrare la documentazione richiesta poiché quella già consegnata era incompleta”, “che la documentazione consegnata ha richiesto un attento esame” e che “è stata inviata la relazione alle parti e in data 19.12.2021 sono pervenute le osservazioni”, ha chiesto una proroga di trenta giorni per il deposito della relazione di verificazione.
8. In data 7 gennaio 2022 il Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò ha, poi, depositato la relazione di Verificazione.
9. Il 21 gennaio 2022 il Comune di Sannicola ha depositato memorie difensive.
10. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 267 del 17 febbraio 2022, ha accordato al Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò la richiesta proroga del termine fissato per il deposito della relazione finale di Verificazione fino alla data del 7 gennaio 2022 (giorno di avvenuto deposito in giudizio della medesima relazione) e ha confermato, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica del 13 aprile 2022.
11. In data 9 marzo 2022 il Comune di Sannicola ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per la reiezione del ricorso.
12. L’11 marzo 2022 anche la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
13. In data 22 marzo 2022 il Comune di Sannicola ha depositato memorie in replica.
14. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato dalla domanda risarcitoria proposta in corso di causa a mezzo di atto notificato il 21 ottobre 2020, è in parte fondato e va accolto parzialmente nei sensi e nei limiti appresso precisati.
2. Va, anzitutto, delibata, per ragioni di priorità logico-giuridica, la domanda di annullamento proposta da parte ricorrente.
2.1 In limine, occorre osservare che - certamente - permane un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente al suo accoglimento, in quanto con l'impugnata ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 - T.U.E.L. dal Sindaco del Comune di Sannicola, è stato disposto (così come già avevano fatto la nota prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e la nota prot. n. 11824 dell'11 agosto 2020 del Responsabile del S.A.U.A.P. del Comune di Sannicola, di riscontro negativo della S.C.I.A. del 2 luglio 2020 inerente l’assenso di pubblica sicurezza per l’esercizio della predetta Discoteca nella stagione 2020 con momentanea sospensione della medesima S.C.I.A.) il divieto di utilizzo ai fini commerciali comportanti l’afflusso di persone, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o gestisca la struttura (“Discoteca”) denominata «Quartiere Latino» “sino all’eventuale positiva conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S.”.
Ne consegue che detti provvedimenti conservano, allo stato, efficacia preclusiva allo svolgimento dell’attività economica de qua e, quindi, appaiono tutt’ora lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente (che, di riflesso, è in condizione di ottenere una concreta ed attuale utilità dalla rimozione dei loro effetti in conseguenza di una pronuncia di accoglimento della proposta domanda ex art. 29 c.p.a.).
2.2 Nel merito, la predetta domanda di annullamento è fondata e merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame si deduce che il provvedimento di sospensione della S.C.I.A. adottato dall’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Sannicola con nota prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e le conseguenti ordinanze contingibili ed urgenti n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 - T.U.E.L. dal Sindaco del medesimo Comune e del 9 agosto 2020 di ottemperanza alla prefata ordinanza sindacale oggetto di impugnazione si baserebbero su un macroscopico travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e, segnatamente, sulla presunta decadenza del parere favorevole all’idoneità e agibilità della struttura rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (id est il parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo rilasciato a favore della discoteca “Quartiere Latino” in data 4 agosto 1994). Si osserva, infatti, in proposito che nel sospendere la S.C.I.A., il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola ha sostenuto che “ai sensi dell’art. 80 del TULPS, per il rilascio della relativa licenza occorre presentare domanda, completa della necessaria documentazione progettuale e tecnica per la verifica della conformità del locale alla vigente normativa di sicurezza, da sottoporre all’esame della Commissione di vigilanza che dovrà esprimersi per il rinnovo del parere di competenza”, così presupponendo erroneamente
che il prefato Parere della Commissione Provinciale di Vigilanza del 1994 sia atto soggetto a decadenza e necessiti quindi di essere rinnovato.
Sotto altro profilo, si deduce, poi, la contraddittorietà degli atti impugnati con il rilascio da parte del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola di una “Licenza di pubblico intrattenimento” (prot. n. 11243 dell’8 agosto 2019) ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S., richiamante il Verbale della Commissione Provinciale dell’8 agosto 1994. Sarebbe, in particolare, irragionevole, in assenza di elementi di novità, la decisione del S.U.A.P. del Comune di Sannicola di ritenere l’agibilità riconosciuta alla struttura nel 1994 valida per il rinnovo della licenza per l’anno 2019 e non più per l’anno 2020. Ciò in quanto il suddetto parere tecnico non avrebbe una scadenza normativamente determinata con la conseguenza che lo stesso dovrebbe ritenersi valido ed efficace fino a quando non vengono realizzate significative modifiche al locale, all’impianto o alle strutture e alle dotazioni di sicurezza oggetto del parere.
Si aggiunge, in ultimo, che analoghi rilievi sono stati svolti dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce nel decreto dell’8 agosto 2020 di non convalida del sequestro preventivo di urgenza della struttura de qua disposto in via di urgenza dal P.M. per i reati di cui agli artt. 681 e 650 c.p.. In tale sede si è, infatti, osservato, ai fini della sua disapplicazione, che “Il provvedimento di sospensione dovuto alla presunta caducazione del Verbale della Commissione di Vigilanza del 4/08/1994, non appare legittimo in quanto non è dato comprendere il motivo sopravvenuto che avrebbe determinato l’invalidità di quel «titolo»”.
2.3 Le predette doglianze colgono nel segno.
Come condivisibilmente affermato dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Lecce nel prefato decreto dell’8 agosto 2020 il verbale di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza del 4 agosto 1994 conserva permanente validità ed efficacia e tanto importa l’illegittimità degli atti impugnati che, invece, presuppongono il venir meno dei suoi effetti.
È, infatti, appena il caso di notare che detto atto ha efficacia naturalmente durevole nel tempo e non ha visto l’apposizione, come elemento accidentale, di un termine finale di efficacia. Inoltre, non v’è alcuna norma di legge che impone una scadenza alla sua efficacia.
Da ciò consegue che lo stesso conserva sine die i propri effetti, salvo il potere generale dell’Amministrazione Comunale di intervenire in autotutela nelle forme della revoca del provvedimento ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
Preme, peraltro, evidenziare con riguardo a tale ultimo aspetto che non risultano apportate (o quantomeno non sono state formalmente/ufficialmente rilevate dal Comune di Sannicola) modifiche alla situazione di fatto e/o alla struttura della discoteca de qua che lascino ritenere ormai superata ed inattuale la valutazione di agibilità espressa nel verbale di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza del 4 agosto 1994. Né può assumere rilievo il generico “rischio di incidentalità stradale” e la “preoccupazione circa la possibilità di incidenti stradali determinata dall’attività da discoteca di GH”, pure menzionati nella parte motiva delle impugnate ordinanze, atteso che l’incremento del traffico veicolare in conseguenza dell’apertura della struttura, oltre a non riferirsi alle caratteristiche strutturali della stessa, non assume, almeno nella prospettazione fattane dall’Amministrazione Comunale, i tratti di una circostanza sopravvenuta rispetto al rilascio del prefato verbale del 1994 in grado di rendere inattuale la valutazione di agibilità in esso espressa.
2.4 L’accertata fondatezza del primo motivo di gravame esonera il Collegio dallo scrutinare le ulteriori censure svolte da parte ricorrente in via subordinata a sostegno della proposta domanda di annullamento.
2.5 Per le ragioni appena esposte la domanda ex art. 29 c.p.a. proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti comunali impugnati.
3. E, ora, possibile procedere allo scrutinio della domanda risarcitoria pure proposta dalla Società ricorrente a mezzo di atto notificato il 21 dicembre 2020.
3.1 La domanda è priva di giuridico fondamento e deve essere respinta.
Difetta, infatti, il presupposto rappresentato dalla sussistenza (comprovata) di un danno patrimoniale ovvero non patrimoniale alla sfera giuridica della GH S.r.l. che sia conseguenza dell’adozione dei provvedimenti comunali impugnati.
Sul punto è sufficiente richiamarsi, condividendole in toto, alle conclusioni rassegnate dal Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò nella relazione di Verificazione depositata il 7 gennaio 2022.
Da essa emerge, infatti, che, come comprovato dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal registro dei corrispettivi dell’anno 2020 (all. n. 9 alla relazione), l’attività della Discoteca “Quartiere Latino” nell’estate 2020 è stata svolta per complessivi n. 8 giorni e precisamente nelle seguenti date: 9 luglio 2020, 25 luglio 2020, 30 luglio 2020, 1 agosto 2020, 9 agosto 2020, 13 agosto 2020, 14 agosto 2020 e 15 agosto 2020. Dal 17 luglio 2020, data in cui il Comune di Sannicola ha adottato il primo degli atti comunali impugnati e fino al 16 agosto 2020, data in cui è intervenuta la sospensione ministeriale delle attività del settore causa Covid-19, la Discoteca “Quartiere Latino” è stata, invece, chiusa per un totale 4 giorni ed in particolare dal 5 agosto 2020 (data in cui è stato emesso il decreto di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Lecce) all’8 agosto 2021 (data in cui il Tribunale Ordinario di Lecce non ha convalidato il detto sequestro), periodo, peraltro, in cui era in programmazione (come risulta dal profilo del Social Network Instagram della Società ricorrente acquisito dal Verificatore) solo la serata di giovedì 6 agosto 2021.
Sicché è possibile concludere nel senso che la mancata effettuazione dell’unica serata in programma per la data del 6 agosto appare dovuto non all’esecuzione delle ordinanze sindacali o degli altri provvedimenti comunali impugnati, ma all’intervenuta emissione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza da parte della locale Procura della Repubblica, alla cui revoca ha fatto seguito il pieno ripristino della operatività della struttura, e ciò fino all’intervenuta emissione del decreto del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 (factum principis non certo imputabile all’Amministrazione Comunale resistente e che ha comportato la chiusura per ragioni sanitarie delle discoteche su tutto il territorio nazionale).
Ciò esclude, all’evidenza, la sussistenza di un danno patrimoniale, sia da mancato guadagno (anche nella forma della mera perdita di chance) che da danno emergente, che sia riferibile sul piano eziologico all’adozione dei provvedimenti comunali impugnati e, di riflesso, la configurabilità in relazione a ciò di una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. a carico del Comune di Sannicola.
3.2 Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per il pure lamentato danno non patrimoniale all’immagine della GH S.r.l. (peraltro solo genericamente allegato da parte ricorrente che, in punto di an della sussistenza di tale specifica voce di danno, non ha adempiuto all’onere probatorio pieno gravante a suo carico ex art. 64 comma 1 c.p.a.).
4. In conclusione, il ricorso, come integrato dalla domanda risarcitoria proposta in corso di causa a mezzo di atto notificato il 21 ottobre 2020, deve essere accolto solo in parte, limitatamente alla proposta domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a.. Va, invece, respinta in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 2 c.p.a..
5. Sussistono, anche in ragione della reciproca soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, ivi comprese quelle relative alla disposta Verificazione.
Si liquida, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, a titolo di compenso per l’attività espletata, in favore del Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò la somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti), la quale è posta in solido a carico delle parti costituite in misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dalla domanda risarcitoria proposta in corso di causa a mezzo di atto notificato il 21 ottobre 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti sopra indicati e, in particolare:
- accoglie la domanda di annullamento proposta dalla Società ricorrente e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati.
- respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte ricorrente ex art. 30 comma 2 c.p.a..
Spese compensate, ivi comprese quelle relative alla espletata Verificazione.
Liquida in favore del Verificatore nominato dott.ssa Lucia Rainò, a titolo di onorario per l’attività espletata, la somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre gli accessori di legge (ove dovuti) ponendola in solido a carico delle parti costituite in misura della metà ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO