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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2980/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. CECCARELLI SONIA è presente la parte personalmente Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2980/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in VIALE AFRICA 120 ROMA, rappr. e dif. dall'Avv. CECCARELLI SONIA
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
cf. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Via Roma, n. 8 - 95045 - Misterbianco (CT) - contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
L'Avv. ha avanzato ricorso in data 21.03.2024 per ottenere i compensi per Parte_1
l'attività professionale avanzata in favore di per impugnare il giudizio finale di Controparte_1 revoca dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione Medica dell'Invalidità
Civile di Catania, posizione n. 6038793900093, tipo accertamento: revisione, dec. legale dal 10
pagina 2 di 6 giugno 2022, nel procedimento n.2949/2023 R.G. innanzi il Tribunale di Catania Sezione Lavoro.
Chiedeva, pertanto: Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. di ottenere il Parte_1
pagamento a titolo di saldo compenso professionale per l'attività di assistenza e difesa svolte nel giudizio N. R.G. 2949/2023, definito con omologa del 25 settembre 2023 dal Tribunale di Catania
e delle altre attività giudiziali e stragiudiziali dettagliate in narrativa, per la somma complessiva di 6.298,18, comprensiva di maggiorazioni, interessi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, determinata ai sensi del D.M. 55/20142 o secondo la diversa normativa applicabile in via di subordine;
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del
D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese ( in particolare
C.U. e marca da bollo per diritti di copia) o, in subordine per il caso di soccombenza, compensarle in ragione della condotta assunta dalla Controparte, dei vari tentativi di composizione bonaria attuati dal Ricorrente, nonché degli altri motivi desumibili da quanto esposto in narrativa”.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, rimanendo contumace.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal pagina 3 di 6 procedimento semplificato di cognizione monocratico regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem"
(Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ., n.4959/2012).
Inoltre, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Inoltre, in punto di diritto, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta
(Cass. Civ., n.28855/21; si veda, Cass. Civ. n.28327/23, secondo cui, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014, il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività,
pagina 4 di 6 potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma). Ai sensi delle modifiche apportate dal
D.M. 147/2022, l'art.20 prevede che: l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con
l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella
Nella specie, il ricorrente ha provato di essere stato incaricato dal resistente, depositando copia della relativa procura alle liti. Sicchè, devono applicarsi le tariffe approvate con D.M. 55/2014, come modificate con D.M. 147/2022. L'art.4 del citato Decreto prevede quali parametri generali: ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
In relazione al predetto procedimento, il ricorrente ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di copia del ricorso introduttivo, istanza di riconvocazione del c.t.u., ulteriore istanza di riconvocazione del c.t.u., relazione tecnica del c.t.u. e relativi chiarimenti, ordinanze del
G.I. e decreto di omologa del 25.09.2023.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (tabella n.3, indeterminabile basso – valore medio), nonché del pregio e dell'entità dell'attività prestata e dell'esito conseguito, i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM
55/2014 - sono i seguenti:
1. Fase di studio euro 992,00
2. Fase introduttiva euro 788,00
3. Fase istruttoria euro 1.276,00 totale: € 3.056,00
Con riguardo alla fase relativa alla negoziazione assistita, alla luce della tabella n.25 bis, secondo scaglione, valore medio, aumentato di 1/3:
pagina 5 di 6 Fase attivazione euro 378,66
Con riguardo alla liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito stragiudiziale (stesura e trasmissione all' di un sollecito di pagamento delle somme spettanti in conseguenza CP_2 dell'accertamento medico legale presupposto e di riscontro alla diffida avente ad oggetto la comunicazione di indebito spedita dall' al Sig. ), di cui all'allegato n.25, deve CP_2 Controparte_1
ritenersi che trattasi non di attività autonoma, bensì complementare e collegata al procedimento giudiziale.
Sicchè, nulla deve essere liquidato in relazione a tale attività.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al compenso per l'attività professionale espletata, come sopra indicata, pari alla complessiva somma di euro 3.434,66 (euro 3.056,00 + euro 378,66), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Sicchè, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.434,66, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, tenuto conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, in relazione al valore effettivo della controversia, stante la bassa complessità, e decurtato della fase istruttoria non espletata, nonché tenuto conto dell'aumento di cui all'art.4 comma 1 bis del citato decreto, è liquidato nella complessiva somma di euro 1.105,65 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di liquida in favore Controparte_1 dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma di complessivi euro 3.434,66, Parte_1
oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori importi;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.105,65 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.15
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2980/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. CECCARELLI SONIA è presente la parte personalmente Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2980/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in VIALE AFRICA 120 ROMA, rappr. e dif. dall'Avv. CECCARELLI SONIA
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
cf. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Via Roma, n. 8 - 95045 - Misterbianco (CT) - contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
L'Avv. ha avanzato ricorso in data 21.03.2024 per ottenere i compensi per Parte_1
l'attività professionale avanzata in favore di per impugnare il giudizio finale di Controparte_1 revoca dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione Medica dell'Invalidità
Civile di Catania, posizione n. 6038793900093, tipo accertamento: revisione, dec. legale dal 10
pagina 2 di 6 giugno 2022, nel procedimento n.2949/2023 R.G. innanzi il Tribunale di Catania Sezione Lavoro.
Chiedeva, pertanto: Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. di ottenere il Parte_1
pagamento a titolo di saldo compenso professionale per l'attività di assistenza e difesa svolte nel giudizio N. R.G. 2949/2023, definito con omologa del 25 settembre 2023 dal Tribunale di Catania
e delle altre attività giudiziali e stragiudiziali dettagliate in narrativa, per la somma complessiva di 6.298,18, comprensiva di maggiorazioni, interessi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, determinata ai sensi del D.M. 55/20142 o secondo la diversa normativa applicabile in via di subordine;
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del
D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese ( in particolare
C.U. e marca da bollo per diritti di copia) o, in subordine per il caso di soccombenza, compensarle in ragione della condotta assunta dalla Controparte, dei vari tentativi di composizione bonaria attuati dal Ricorrente, nonché degli altri motivi desumibili da quanto esposto in narrativa”.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, rimanendo contumace.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal pagina 3 di 6 procedimento semplificato di cognizione monocratico regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem"
(Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ., n.4959/2012).
Inoltre, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Inoltre, in punto di diritto, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta
(Cass. Civ., n.28855/21; si veda, Cass. Civ. n.28327/23, secondo cui, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014, il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività,
pagina 4 di 6 potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma). Ai sensi delle modifiche apportate dal
D.M. 147/2022, l'art.20 prevede che: l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con
l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella
Nella specie, il ricorrente ha provato di essere stato incaricato dal resistente, depositando copia della relativa procura alle liti. Sicchè, devono applicarsi le tariffe approvate con D.M. 55/2014, come modificate con D.M. 147/2022. L'art.4 del citato Decreto prevede quali parametri generali: ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
In relazione al predetto procedimento, il ricorrente ha documentato l'attività processuale svolta, attraverso il deposito di copia del ricorso introduttivo, istanza di riconvocazione del c.t.u., ulteriore istanza di riconvocazione del c.t.u., relazione tecnica del c.t.u. e relativi chiarimenti, ordinanze del
G.I. e decreto di omologa del 25.09.2023.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (tabella n.3, indeterminabile basso – valore medio), nonché del pregio e dell'entità dell'attività prestata e dell'esito conseguito, i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM
55/2014 - sono i seguenti:
1. Fase di studio euro 992,00
2. Fase introduttiva euro 788,00
3. Fase istruttoria euro 1.276,00 totale: € 3.056,00
Con riguardo alla fase relativa alla negoziazione assistita, alla luce della tabella n.25 bis, secondo scaglione, valore medio, aumentato di 1/3:
pagina 5 di 6 Fase attivazione euro 378,66
Con riguardo alla liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito stragiudiziale (stesura e trasmissione all' di un sollecito di pagamento delle somme spettanti in conseguenza CP_2 dell'accertamento medico legale presupposto e di riscontro alla diffida avente ad oggetto la comunicazione di indebito spedita dall' al Sig. ), di cui all'allegato n.25, deve CP_2 Controparte_1
ritenersi che trattasi non di attività autonoma, bensì complementare e collegata al procedimento giudiziale.
Sicchè, nulla deve essere liquidato in relazione a tale attività.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al compenso per l'attività professionale espletata, come sopra indicata, pari alla complessiva somma di euro 3.434,66 (euro 3.056,00 + euro 378,66), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. Sicchè, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.434,66, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, tenuto conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, in relazione al valore effettivo della controversia, stante la bassa complessità, e decurtato della fase istruttoria non espletata, nonché tenuto conto dell'aumento di cui all'art.4 comma 1 bis del citato decreto, è liquidato nella complessiva somma di euro 1.105,65 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di liquida in favore Controparte_1 dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma di complessivi euro 3.434,66, Parte_1
oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori importi;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.105,65 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.15
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 6 di 6