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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 6143/2016, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9754/2016 del Tribunale di LI, II Sezione Civile, pubblicata in data 7 settembre 2016, vertente
TRA
(codice fiscale , “in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
precedente amministratore pro tempore” del Parte_2
, elettivamente domiciliato in LI (NA), alla Via G. Orsini n. 30, presso lo
[...] studio degli avv. Antonio Palma (codice fiscale pec C.F._2
e Francesco Rinaldi (codice fiscale Email_1
), che lo rappresentano e difendono in virtù della procura in C.F._3
atti -APPELLANTE-
E
il sito in LI (codice fiscale Parte_2
), in persona dell' amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Ercolano (NA), alla via G. Semmola n. 127, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giuliano (codice fiscale , che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-APPELLATO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 27 settembre 2012, notificato il 29 maggio 2012, il evocava in giudizio Parte_2
, in qualità di ex amministratore pro tempore del , Parte_1 Parte_2
lamentando la violazione di obblighi contrattuali derivanti dal mandato ad amministrare e chiedendone la condanna “a titolo di rimborso delle somme indebitamente riscosse ed imputate a bilancio (…) mai utilizzate per il pagamento delle obbligazioni condominiali” al pagamento di € 64.560,94 nonché l'ulteriore risarcimento del danno subito dal . Parte_2 I.2. Rilevando la nullità della citazione per la violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis e 164 c.p.c. (l'atto di citazione era stato notificato in data 29 maggio 2012, l'udienza era stata fissata per il 27 settembre 2012 ) non veniva effettuata la costituzione in giudizio.
I.3. Senza alcun ordine del Giudice, il nuovamente notificava Parte_2
l'atto di citazione allo in data 12 giugno 2012, ma parte attrice si Pt_1
costituiva tardivamente rispetto al termine dei 10 giorni dalla notificazione della citazione fissato dall'art. 165 c.p.c.. Alla successiva udienza del 15 gennaio
2013, veniva rilevato il mancato rispetto di detti termini ed il Giudice su richiesta dell'attore ordinava la rinnovazione della notifica per l'udienza del 18 giugno 2013.
I.4. A seguito di rinotifica, con atto di citazione per l'udienza del 18 giugno
2013, notificato in data 21 febbraio 2013, il Controparte_1
conveniva (regolarmente) in giudizio innanzi al Tribunale di LI
[...] [...]
, esponendo che: Pt_1
- “Nell'espletamento dell'incarico, il nuovo Amministratore, CP_2
, rilevava gravi irregolarità amministrative riconducibili alla "gestione
[...]
Scatola" e, dall'esame complessivo della contabilità, emergevano più che fondate preoccupazioni in ordine alla mancata finalizzazione dell'utilizzo di disponibilità finanziarie condominiali. Motivo per cui l'Amministratore, invitato formalmente il sig. alla consegna della documentazione relativa alla gestione Parte_1
condominiale, in prima battuta per le vie brevi, successivamente mediante lettera raccomandata A/r n. 13456435809 - 1, ricevuta in data 1 agosto 2009, non avendo ottenuto risposta, era costretto ad esperire un'azione d'urgenza ex art. 700 c.p.c. onde ottenere la predetta documentazione”
- “(…) il nuovo Amministratore riscontrava una esposizione debitoria del
Condominio nei confronti di diversi fornitori e/o manutentori per svariate migliaia
di euro”.
-“In particolare, l'Avv. accertava che la Ditta "S.E.M.
4. S.as. CP_2 [...]
ascensori", risultava creditore nei Controparte_3
confronti del della somma di euro 4.018,52; la ditta ", Parte_2 Parte_3
responsabile dalla manutenzione caldaie, vantava un credito di euro 1.349,40; la fornitura idrica A.R.IN. non risultava corrisposta dall'anno 1997, per un totale
di euro 4.276,05; la sig.ra , custode del Condominio, Persona_1
dall'anno 2007, prestava servizio "a nero" cioè senza corresponsione dei contributi lavorativi dovuti ai fini pensionistici all'INPS; l' Controparte_4
provvedeva al distacco della fornitura energetica a fronte di un debito di euro
36.000,00; infine, l' (già - Controparte_5 Controparte_6 [...]
aveva iscritto a ruolo in importo pari Controparte_7
ad euro 54.916,97, comprensivo di interessi moratori e compensi di riscossione
a carico del , per svariate cartelle esattoriali”. Parte_2
-“Stante la gravità della situazione, l'Amministratore sottoscriveva un piano di rateizzo con l'Ente Impositore onde procedere ad un piano di ammortamento per la dilazione del debito contratto dal Condominio”. - “Del tutto inutili le iniziative del nuovo Amministratore per ottenere chiarimenti sulla gestione e sui criteri adottati dal sig. , che ha Pt_1
semplicemente ignorato le raccomandate inviate”;
-“Dai documenti condominiali è agevole rilevare che il sig. , Pt_1
contravvenendo al disposto dell'art. 1131 c.c. non ha mai informato il
delle notifiche ricevute, né inserito all'ordine del giorno delle Parte_2
assemblee che si sono, negli anni succeduti, l'argomento; non ha mai relazionato all'Assemblea su quanto afferiva la gestione economica. la situazione degli incassi delle quote condominiali, le uscite, la ripartizione delle spese tra i
condomini.” (cfr. pagg.
1-4 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, il nell'assunto che “L'inosservanza dei doveri Parte_2
dell'Amministratore è fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1131 c. c. comma IV)” chiedeva all'adito Tribunale di:
1 “ accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, del sig.
[...]
nella gestione e/o amministrazione del Pt_1 Parte_2
”;
[...]
2 “e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1
di € 64.560,94 in favore , in persona Parte_2
dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, a titolo di rimborso delle somme che indebitamente riscosse ed imputate a bilancio. non sono mai state utilizzate per il pagamento delle obbligazioni
condominiali”;
3 “condannare, per le medesime causali. il sig. al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dal . in persona Parte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
4 “vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo il principio della soccombenza in giudizio.” (cfr. pagg.
4-5 dell'atto di citazione).
I.5. In data 6 novembre 2014 si costituiva in giudizio Parte_1
deducendo l'infondatezza delle avverse domande. In particolare, chiedeva di dichiarare nullo/estinto il giudizio (per tardiva iscrizione a ruolo della causa), accertare la nullità della notifica dell'atto di citazione e disporne la rinnovazione e nel merito dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda, con vittoria delle spese di lite.
I.6. Nel corso della istruttoria veniva prodotta documentazione, nello specifico, su ordine del giudice, parte attrice depositava il verbale assembleare del 7 novembre 2008, nel quale il condominio autorizzava l'amministratore a proporre la presente azione. Veniva, inoltre, espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. cui veniva assegnato il seguente quesito: Persona_2
“stabilire se dalla documentazione ritualmente depositata dalle parti risulti che
lo , nella qualità di amministratore di LI, , abbia Pt_1 Parte_2
riscosso dai condomini ed imputato a bilancio, la complessiva somma di €
64.560,94, mai però effettivamente utilizzata per adempiere le obbligazioni condominiali”.
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 11
maggio 2017, notificata il 16 dicembre 2016 – proponeva appello Parte_1
articolando i seguenti motivi: I.“Error in procedendo et in judicando - Nullità della citazione ex artt. 163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. –Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione
e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6
Cost)- Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello);
II. “Error in procedendo et in judicando - Nullità della citazione ex artt.
163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. –Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione
e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6
Cost)- Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)- nullità/irregolarità della notifica” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello);
III. “Error in procedendo et in judicando - Nullità della citazione ex artt.
163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. –Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione
e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6
Cost)- Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)- Nullità dell'atto di citazione per problematica identificazione dell'amministratore e legale rappresentante p.t. del attore, odierno appellato” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello); Parte_2
IV. “Nel merito Error in procedendo et in judicando - Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il
giudizio - Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 111, co. 6, Cost.) - Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
- carenza di presupposti di fatto e di diritto della domanda, per carenza di ipotesi di responsabilità del dr. nell'ambito della vicenda - Violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 1130 del cod. civ.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado qui impugnata, ricorrendone gravi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 del c.p.c”.;
“nel merito, integralmente riformare in ogni punto e statuizione la sentenza di primo grado impugnata, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, improcedibilità dell'azione, per tutte le ragioni di cui in atti”;
“nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed integrale infondatezza della domanda, per assoluta carenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” (cfr. ult. pag. atto di appello)
II.2. Con comparsa depositata il 4 maggio 2017 si costituiva in giudizio il deducendo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.c. e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 7 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 7 gennaio 2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di appello, infatti, contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.1. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicato dall'appellato , la questione Parte_2
deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. Venendo al merito, il Tribunale di LI ha accolto la domanda proposta dal , nei confronti di , con la Parte_2 Parte_1
quale, nell'assunto della responsabilità dello ai sensi dell'art. 1130 c.c., Pt_1
quale precedente amministratore dell'ente, ne chiedeva la condanna al rimborso delle somme indebitamente riscosse ed imputate al bilancio, ma non giustificate, nonché al risarcimento dei danni conseguenti. In particolare, ha condannato il convenuto a pagare al Parte_1
la somma complessiva di euro 45.067,01 a titolo di rimborso “delle Parte_2
somme che indebitamente riscosse ed imputate a bilancio non sono mai state utilizzate per il pagamento delle obbligazioni condominiali e a titolo di
risarcimento del danno; oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali”.
E tanto perché, nel valorizzare e recepire le risultanze della CTU, ha rilevato che l'ausiliario:
- nell'esaminare la documentazione ritualmente prodotta, aveva accertato
“che nel solo periodo maggio 2008/febbraio 2009 lo incassò quote Pt_1
ordinarie e straordinarie per euro 38.397,59, mentre ha documentato spese per soli euro 8.123,56. Lo non ha giustificato la differenza, che ammonta ad Pt_1
euro 30.274,03: una somma che non risulta spesa in altro modo, ed in particolare per pagare i creditori che nell'atto di citazione vengono indicati come non soddisfatti;
- inoltre lo stesso aveva acclarato che “all'assemblea del 4/3/20109, nella
quale fu nominato il nuovo amministratore in sostituzione dello , veniva Pt_1
portato in discussione "Bilanci 2007 - 2008", mentre allegato alla convocazione era il solo rendiconto del periodo 1/5/2008 28/2/2009; e dovrebbe essere stato lo , allora ancora in carica, a spedire la convocazione ai condomini. Si Pt_1
consideri che il bilancio, dal quale emerge il dato contabile rilevato dal CTU, non
risulta essere stato mai approvato dall'assemblea del Parte_4 [...]
”. (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Parte_2 Quanto alla pretesa risarcitoria di danno avanzata dall'attore, il Giudice ha ritenuto che solo in parte andasse accolta, in quanto, il danno del quale il chiedeva il risarcimento non poteva consistere “nel debito in sé, Parte_2
che è stato legittimamente contratto (e) va naturalmente pagato”, ma nelle somme aggiuntive, come interessi moratori, sanzioni o danni derivanti da interruzioni di servizi, causati da ritardi o omissioni imputabili all'amministratore, che il stesso è stato costretto a pagare. Nonostante la parte attrice Parte_2
non avesse specificato le somme da imputare alla negligenza dell'amministratore, venivano documentati interessi moratori e compensi di riscossione per un totale di € 14.792,98. Non avendo la parte convenuta contestato questo punto, il danno si considerava pacifico e lo veniva Pt_1
condannato a versare tale somma a titolo di risarcimento.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1
articolando diversi motivi, che però vanno tutti respinti per quanto appresso si dirà.
3. Con il primo -rubricato “Error in procedendo et in judicando -
Nullità della citazione ex artt. 163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. –Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6 Cost)- Violazione del diritto di difesa (art. 24
Cost.)” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)- lamenta che il Parte_1 [...]
abbia commesso una serie di irregolarità nella Parte_2
reiterazione dell'atto di citazione in primo grado, avendo, dapprima, violato i termini a comparire, e poi, operato una rinnovazione senza autorizzazione del giudice.
Le deduzioni dell'appellante non meritano apprezzamento.
Ed invero, non sussiste alcuna irregolarità nella notificazione effettuata dal , avendo esso provveduto correttamente alla relativa Parte_2
rinnovazione.
3.1.Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, qualora la citazione in appello sia viziata ma non pregiudichi il diritto di difesa del convenuto, non è necessario un provvedimento di rinnovazione dell'atto da parte del giudice. La parte che ha subito il vizio nell'atto può procedere autonomamente a riproporre la domanda. (Cass., Sez. III, sentenza n. 16437 del 2014). La Corte ha ribadito che in caso di nullità dell'atto di citazione in appello, quando il vizio non preclude la conoscenza del processo da parte del convenuto, è ammissibile la riproposizione dell'atto senza necessità di una rinnovazione formalizzata da parte del giudice. (Cass, Sez. V, sentenza n. 10461 del 2012)
Tale principio di diritto è stato affermato da SS.UU. 17352/2009, secondo cui "qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio ...". 3.2.Venendo al caso in esame, ove si ripete, a seguito della notifica eseguita in data 29 maggio 2012, di un primo atto di citazione per l'udienza del
27 settembre 2012, rilevata la nullità della citazione per la violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis e 164 c.p.c, senza alcun ordine del Giudice, il nuovamente notificava l'atto allo in data 12 giugno 2012, Parte_2 Pt_1
ma poi parte attrice si costituiva in data 19 giugno 2012 dunque tardivamente rispetto al termine dei 10 giorni dalla notificazione della citazione fissato dall'art. 165 c.p.c.. Alla successiva udienza del 15 gennaio 2013, il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica, nel rispetto del termine a comparire, per l'udienza del 18 giugno 2013, che veniva regolarmente eseguita in data 21 febbraio 2013:
dal ché, pare evidente, la diligenza del procuratore di parte attrice che, immediatamente, avvedutosi del mancato rispetto del termine a comparire, provvedeva a riattivare il procedimento notificatorio nei confronti della controparte.
4. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente - rubricato “Error in procedendo et in judicando - Nullità della
citazione ex artt. 163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. –Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6 Cost)- Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)- nullità/irregolarità della notifica” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello)- l'appellante sostiene che il non abbia effettuato la citazione dinanzi al “Giudice Parte_2
presso il quale la causa è stata incardinata”, con ciò incorrendo nella violazione del principio del contraddittorio. Anche la seconda doglianza va respinta.
In realtà, tale eccezione è stata integralmente scardinata già dal
Giudice di prime cure, il quale, correttamente, ha riconosciuto come il contraddittorio si fosse regolarmente instaurato in quanto il convenuto si è era costituito proprio dinanzi al giudice istruttore designato. Vigendo un principio di
“tipicità elastica” in materia di forme e avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo, ha così ritenuto che non fosse stato in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa del convenuto, odierno appellante.
Al riguardo, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha, reiteratamente, chiarito che un errore nella scelta del giudice competente per l'appello non comporta automaticamente la nullità dell'atto di appello, qualora la parte convenuta si presenti e svolga attività difensive, in quanto ciò implica la convalida tacita della giurisdizione del giudice errato. Il principio ribadito è che, se il convenuto si è presentato e non ha sollevato eccezioni in merito alla competenza, l'atto di appello è valido, pur in presenza di errori formali nel destinatario del ricorso (Cass., Sez. VI, sentenza n. 22798 del 2013).
Ed ancora, ha affermato che la parte convenuta non può avvalersi dell'errore di giurisdizione se ha partecipato senza riserve al processo, senza eccepire la competenza. Se la parte convenuta ha partecipato al giudizio in modo consapevole, l'errore nel designare il giudice competente non comporta la nullità dell'atto di appello (Cass., Sez. II, sentenza n. 11539 del 2018).
5. Con il terzo motivo di appello – rubricato “Error in procedendo et in judicando - Nullità della citazione ex artt. 163 bis, 164, 165, 171 e 307 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio – Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 11, co.6 Cost)- Violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.)- Nullità dell'atto di citazione per problematica identificazione
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. del attore, odierno Parte_2
appellato” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello), l'appellante lamenta che l'atto di citazione di primo grado sia invalido non consentendo una “corretta identificazione dell'amministratore p.t. del attore in primo grado”, Parte_2
perché nell'epigrafe costui viene indicato nella persona “dell'Avv. Giovanni
De Sio”, anziché “nella persona dell'Avv. ”. Controparte_2
Il motivo va respinto.
Premesso che l'art. 164 c.p.c. stabilisce: “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1
e 2 dell'articolo 163...", nel caso che ci occupa, è evidente che non si incorre in nessuna delle due ipotesi di nullità previste dalla norma, in quanto è
incontestabile che l'identità dell'amministratore pro tempore dell'odierno appellato non risulta, ivi, "né omessa, né assolutamente incerta" e, Parte_2
comunque, l'omissione di una singola lettera nel cognome dell'amministratore legale rappresentante dell'ente condominiale (peraltro sufficientemente individuato nel corpo dell'atto da notificare), precisamente la "v", sia insuscettibile di inficiare in toto la validità dell'atto processuale, peraltro dal medesimo collazionato e notificato.
A supporto si segnala il noto insegnamento della Suprema Corte,
a mente del quale l'errore nella citazione di un nome, anche se si tratta di una sola lettera mancante, non comporta la nullità dell'atto se tale errore non rende difficile o impossibile per la parte convenuta identificare la persona corretta (ex multis Cass., Sez. III, sentenza n. 18327 del 2010).
6. Con il quarto motivo di appello - rubricato “Nel merito Error in
procedendo et in judicando - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio - Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione della sentenza (Art. 111, co. 6, Cost.) -
Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)- carenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda, per carenza di ipotesi di responsabilità del dr. Pt_1
nell'ambito della vicenda-Violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 cod. civ.”
(cfr. pag. 7 dell'atto di appello) - l'appellante censura la sentenza per avere sostanzialmente riconosciuto la sua responsabilità nella gestione della amministrazione condominiale nonostante la copiosa documentazione da lui offerta e la rendicontazione richiestagli a sua discolpa.
Di contro, deduce che:
a)a dimostrazione della sua correttezza e dello spirito di collaborazione manifestato nei confronti del e della nuova Parte_2
amministrazione condominiale, aveva assunto con l' amministratore
“entrante”, accordi verbali in base ai quali egli avrebbe continuato ad emettere le bollette per il pagamento degli oneri condominiali fino al 30 aprile 2009;
b) nel mese di maggio 2009 aveva consegnato al nuovo amministratore, avv. , tutta la documentazione necessaria e rilevante CP_2 affinché quest'ultimo potesse regolarmente iniziare l'attività di gestione ordinaria;
c)quanto alle singole questioni erroneamente contestategli, la situazione debitoria del era ben nota all'Assemblea Condominiale, Parte_2
come da verbale del 7 novembre 2008, e in particolare:
-con riferimento alle morosità contestate dalla Eni Gas S.p.A., era stata concordemente richiesta dai condomini una dilazione di pagamento;
-per quanto concerne la ditta alcuna intimazione CP_8
di pagamento gli risultava pervenuta durante la sua gestione;
- per quanto riguarda la ditta l'amministrazione Parte_3
condominiale aveva ad essa correttamente corrisposto la somma di € 1.349,40 per un lavoro di carattere straordinario (la sostituzione della canna fumaria), dopo aver emesso bollette straordinarie per provvedere al pagamento;
-in merito alle bollette ARIN, la relativa documentazione era in possesso e nella disponibilità della nuova amministrazione, che durante i 4 anni di gestione non aveva provveduto in merito;
Contr
-relativamente ad una fattura dell' M094015391 emessa in data
11 marzo 2009 e con scadenza il 2 aprile 2009, per un importo di € 21.081,44, alcun addebito poteva essere mosso nei suoi confronti essendo egli cessato dalla carica in data precedente, ossia in data 4 marzo 2009;
-quanto alla reiterata doglianza di mancata consegna della documentazione, ogni documento era stato debitamente consegnato all'amministratore subentrante;
-in merito al recupero dei crediti, aveva attivato le relative procedure per quanto di sua competenza (ovvero erano stati emessi decreti ingiuntivi nei confronti dei condomini morosi per le quote lavori ed inviate le lettere di sollecito ai condomini interessati);
-per quanto riguardava il debito verso la , le relative CP_5
«cartelle», spesso non fondate, erano state precedute da regolari notifiche;
- a proposito dell'addetta alle pulizie, la «posizione» della Sig.ra era- spesso stata oggetto di forti tensioni e discussioni Persona_1
anche in ordine alla sua permanenza (la sua assunzione era avvenuta nel 1997
e nell'assemblea del 16 gennaio 2008 il Condominio aveva deciso di non rinnovarla). (cfr. pagg.
8-17 dell'atto di appello)
Ebbene le difese esposte non hanno pregio.
Nonostante le numerose giustificazioni addotte dall'appellante a dimostrazione della propria diligenza nell'espletamento del suo mandato di (ex) amministratore del , lo , in realtà, non Parte_2 Pt_1
ha compiutamente dimostrato né giustificato l'impiego delle somme riscosse dai singoli condomini per fini ed esigenze della gestione condominiale.
Difatti, i documenti prodotti non documentano né consentono di riscontrare tutti i pagamenti contestati, asseritamente dallo effettuati Pt_1
e giustificati, né presentano una corrispondenza precisa con le somme riscosse, in quanto non coprono tutte le voci in discussione né le discrepanze rilevate nelle registrazioni contabili. Al contrario, le puntuali rilevazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, il dott. nel suo elaborato, hanno evidenziato in Persona_2
modo chiaro e dettagliato le anomalie e le mancanze nei registri contabili durante la amministrazione dello , portando a un esito in cui emerge Pt_1
un'evidente discordanza tra le somme riscosse e quelle effettivamente versate o destinate al condominio. In particolare, il CTU ha acclarato che le somme dichiarate come versate non trovano riscontro nelle scritture contabili ufficiali, risultando quindi non giustificate.
A fronte dell'inadeguatezza probatoria del compendio documentale offerto dall'appellante e delle conclusioni inoppugnabili a cui è giunto il consulente tecnico di ufficio, va confermata la decisione del primo Giudice che ha riconosciuto la piena responsabilità di per essere risultato Parte_1
inadempiente ai suoi obblighi di amministratore del Parte_2
.
[...]
8. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la sua condanna al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al decisum da € 26.000,01 a € 52.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014,
aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per l'udienza Parte_1
del 11 maggio 2017, notificata il 16 dicembre 2016 nei confronti del
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore - avverso Controparte_1
la sentenza n. 9754/2016 del Tribunale di LI, II Sezione Civile, pubblicata in data 7 settembre 2016, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di appello, che liquida, in €
[...]
6.946,00 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
LI, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio