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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4383/2019 promossa da
(P.VA ) elettivamente domiciliata in San Romano (PI), via Parte_1 P.VA_1
Cavour 82, presso e nello studio dell'avv. Roberto Sagripanti che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P.VA ) elettivamente Controparte_1 P.VA_2 domiciliata in Pontedera, via Guerrazzi n 4, presso e nello studio dell'avv. Leonardo
Susini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(P.VA ) elettivamente domiciliata in Prato, Controparte_2 P.VA_3
Via del Ceppo Vecchio n. 5, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pinzauti che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Prato, P_ C.F._1
Via del Ceppo Vecchio n. 5, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pinzauti che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
1 (C.F. residente in [...]Controparte_4 C.F._2
(PI), 56028, Via Montanelli n. 1
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di condannare in solido tra loro la Parte_1 sig.ra e la di lei compagnia di assicurazione e il sig. Controparte_4 CP_5
e la di lui compagnia di assicurazione al pagamento a favore P_ CP_2 della società della complessiva somma di euro 232.308,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a parte attrice a causa del sinistro stradale occorso al sig. . Parte_2
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 23.06.2011 il sig. - socio rappresentante e presidente del Parte_2
Consiglio di amministrazione della società – rimaneva coinvolto in un sinistro Pt_1 stradale mentre era alla guida del veicolo (Renault Clio, tg DA686GP di proprietà del
; Controparte_6
2. Il suddetto sinistro si è verificato a causa di un tamponamento a catena che coinvolgeva altresì il veicolo AT TO (targato AF856PS, di proprietà della Sig.ra
), garantito dalla compagnia assicuratrice e il veicolo Controparte_4 CP_5
Citroen (targato DR 410 GJ di proprietà e condotto dal sig. ) garantito P_ dalla compagnia assicuratrice;
Controparte_2
3. Il sinistro si è verificato per esclusivo fatto e condotta antigiuridica concorrente della
AT TO di proprietà della Sig.ra e della Citroen di proprietà del Controparte_4 sig. ; P_
4. Il Sig. in conseguenza del sinistro ha riportato gravi lesioni Parte_2 personali e la compatibilità di tale tipologia di traumatismo con la dinamica del sinistro veniva accertata dal C.t.u. medico-legale Dr.ssa el proc. Civile n. 60736-2012, la Per_1
2 quale riconosceva al Sig. un danno biologico permanente pari all'11% una Parte_2 inabilità temporanea di complessivi giorni 140;
5. La valutazione del C.t.u. medico legale veniva ritenuta condivisibile dal Giudice il quale, con sentenza n. 1115/2017 ha accertato la responsabilità dei convenuti ( CP_5
e ) nella determinazione del sinistro;
[...] Controparte_2
6. Le lesioni riportate dal sig. in conseguenza del sinistro sono state tali da Parte_2
impedire al medesimo di recarsi a lavoro per un lungo periodo pari a 180 giorni, ovvero dal giorno 24/06/2011 al giorno 20/12/2011;
7. Durante tali mesi il Sig. non ha potuto espletare il proprio incarico e le Parte_2
mansioni che svolgeva all'interno della società quale unico responsabile del Parte_1 settore commerciale e della sezione controllo qualità dei materiali;
8. L'assenza forzata dal lavoro del Sig. durante tale periodo ha causato ingenti Parte_2 danni patrimoniali alla società il cui risarcimento veniva richiesto invano Parte_1 alle suddette compagnie di assicurazione;
9. In particolare, il sig. è stato costretto ad assentarsi dal lavoro proprio durante Parte_2
i mesi in cui la società avrebbe dovuto dare attuazione ad un importante Parte_1 progetto di ricerca denominato “Eco Hight-Tech Shoes in Tuscany”;
10. L'assenza dal lavoro del ha altresì determinato lo slittamento di un progetto Parte_2
semestrale, ossia il lancio del nuovo brand alla successiva Fiera del 4/7 marzo e tale slittamento ha dunque causato ingenti danni patrimoniali per la società Parte_1 pari a complessivi € 51.523,00;
11. Infine, l'assenza del ha causato la perdita di commesse di due importanti Parte_2
clienti esteri della società (le aziende denominate “AV NE TD” e “W Pt_1
HA NT.”) ed è quindi stata causa di danni patrimoniali per la società in termini di perdita di commesse, pari a complessivi € 175.000,00; ed ha causato altresì problemi sulla consegna delle commesse nei confronti della cliente “Designer Plus Srl”;
12. Per le suddette ragioni parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni riflessi dalla medesima patiti a causa del sinistro stradale occorso al sig. danni che ammontano a complessivi euro 232.308,00. Parte_2
3 Si è regolarmente costituita chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 delle pretese avanzate verso la comparente. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. Devono essere contestati i fatti narrati nell'atto di citazione in ordine all'assenza forzata dal lavoro del sig. alla durata della medesima e alla sua impossibilità Parte_2 di svolgere alcuna attività lavorativa durante il periodo di convalescenza;
14. Il sig. avrebbe potuto svolgere le proprie mansioni e il proprio lavoro Parte_2
intellettuale anche a distanza durante il periodo di convalescenza;
15. Inoltre, la convalescenza del ha coinciso, quanto meno per una parte Parte_2
considerevole della stessa, con il periodo feriale (luglio ed agosto);
16. Il si è occupato dell'azienda anche nel periodo di convalescenza e nei giorni Parte_2 immediatamente successivi al sinistro stradale;
17. Da tutto ciò ne derivata che non vi è prova del fatto che le lesioni riportate dal abbiano avuto incidenza sull'andamento economico della società , Parte_2 Pt_1 andamento che è stato quindi insensibile alla vicenda del sinistro stradale del
23.06.2011;
18. Le lesioni riportate dal non possono quindi aver provocato danni alla società Parte_2
; Pt_1
19. Si contestano altresì le pretese risarcitorie avanzate rispetto al quantum debeatur in quanto eccessive, pretestuose e comunque non causalmente connesse, né provate.
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_2 poiché infondata sia in punto di an debeatur che in punto di quantum debeatur.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
20. Parte attrice non ha provato né l'effettività del nocumento né il nesso di causa tra questo e l'assenza, a seguito dell'incidente subito, del sig. Parte_2
21. Manca la dimostrazione del fatto che il sig. fosse effettivamente l'unico, solo Parte_2
ed insostituibile responsabile del settore commerciale;
22. Tutti i poteri attribuiti al sig. sono esercitabili dal vicepresidente Parte_2 [...]
; Per_2
4 23. Dall'esame dei bilanci 2011-2012-2013 non emerge alcun riferimento all'incidente occorso al ed appare del tutto singolare che un evento che avrebbe avuto una Parte_2 così grave ripercussione economica sulla società non sia mai stato richiamato nei suddetti fascicoli di bilancio;
24. Il peggioramento economico della società è dovuto non già alla assenza forzata del ma a fattori commerciali e di mercato esterni;
Parte_2
25. L'indispensabilità della presenza del nello sviluppo del progetto “Eco H.t. Parte_2
Shoes in Tuscany” è smentita da alcune circostanze quali l'esistenza di un contratto di consulenza con alla quale è stata affidata la consulenza tecnica per la CP_7 realizzazione di forme e fondi per calzature;
26. La quantificazione della richiesta risarcitoria relativa allo slittamento del progetto “Eco
H.T. Shoes in Tuscany” appare non sorretta da idonea motivazione e non comprovata;
27. Anche in ordine alla perdita dei clienti “AV NE” e “W HA NT” manca la prova di una specifica delega o incarico al solo Parte_2
Si è regolarmente costituito chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare P_ improcedibile la domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la sospensione procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti la
Corte di Appello di Firenze n. 266/2018 RG e della conseguente formazione del giudicato;
sempre in via preliminare ha chiesto di accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. a seguito della formazione del giudicato del giudizio pendente P_ avanti la Corte d'Appello di Firenze n. 266/2018 RG, nel merito ha domandato di respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, condannare a manlevare il sig. per quanto fosse Controparte_2 P_ eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice in forza di polizza n.
123/00376445.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
28. Non risulta in nessun modo ascrivibile la causazione del sinistro al signor P_
;
[...]
29. Il sig. ha già ricevuto il risarcimento sulla base della sentenza n. 1115/2017 Parte_2 del 28 settembre 2017 di primo grado in quanto provvisoriamente esecutiva;
5 30. Ai fini della risarcibilità del danno non è stata data prova dello stesso ex adverso;
31. Non è stato riconosciuto il nesso causale tra la mancata percezione di indennità o utili e il sinistro: non c'è prova di un danno biologico che abbia impedito all'attore di svolgere le mansioni oggetto dell'incarico professionale;
32. Il Signor è assicurato per il sinistro de quo con con P_ Controparte_2
polizza n. 123/00376445: pertanto la è tenuta a mantenere indenne Controparte_2 il signor da qualsivoglia richiesta venga promossa da parte attrice nei suoi P_ confronti.
Pur regolarmente citato la è rimasta contumace. Controparte_4
La causa è stata interrotta in data 08.09.2022 a causa dell'intervenuto decesso dell'avv.
Patrizio Pugliese, legale di Controparte_2
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. parte attrice ha riassunto la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni e la prosecuzione del giudizio;
previa rituale notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso in riassunzione tutte le parti si sono costituite richiamando i precedenti scritti difensivi.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali – ammessa con provvedimento del 06.09.2023 – e consulenza tecnica con incarico conferito al Dott. Persona_3
All'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale nella quale è rimasto coinvolto il quale riveste – e Parte_2 rivestiva all'epoca dei fatti - il ruolo di Presidente di Amministrazione e socio legale rappresentante;
la parte, in particolare, precisa che svolgeva le mansioni a lui Parte_2 attribuite in via esclusiva, quale unico responsabile del settore commerciale – gestione fornitori e clienti – e della selezione e controllo qualità dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle calzature.
6 Pertanto, continua parte attrice – a causa dell'assenza forzata dal lavoro dal 24.06.2011 al
20.12.2011 – ha subito un danno patrimoniale pari ad € 232.308,00 determinato da una contrazione dei ricavi dovuti a:
1. Lo slittamento del progetto ECO H.T. SHOES – Eco Hight-Tech Shoes in
Tuscany – ,
2. La perdita della commessa del cliente AV NE TD
3. La perdita della commessa del cliente NE HA NT. L.p.
4. Ritardi nella consegna della commessa nei confronti della cliente Designer Plus
s.r.l.
In punto di diritto preme osservare, in via preliminare, che il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. (RISARCIMENTO DA FATTO ILLECITO “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) pone in capo all'attore l'onere di allegare – e provare – tra le altre il nesso causale tra il fanno illecito dedotto e il danno ingiusto patito;
nel caso di specie parte attrice aveva l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della domanda, tra cui il nesso causale tra il sinistro occorso a e la perdita economica patita per le ragioni di cui ai sub. 1-4 Parte_2 della motivazione, onere non soddisfatto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva che il CTU nominato, come una relazione argomentata e immune da vizi logici, nella quale ha ricostruito l'andamento economico e finanziario della società attrice nelle annualità 2010-2013 ha concluso nei seguenti termini “non risulta alcuna riduzione di redditività (concomitante o immediatamente prossima) ricollegabile all'assenza del Sig.
a seguito dell'incidente accorso per il secondo semestre 2011. Ed inoltre non risulta dimostrato il Parte_2 nesso di causalità tra l'assenza del suddetto Sig. e andamento economico della società.”; il Parte_2 consulente ha inoltre osservato che:
- “È stato importante riclassificare anche l'annualità 2010 al fine dell'analisi. Infatti, se si fosse limitata l'analisi al periodo 2011-2013 (anziché al periodo 2010-2013), si poteva desumere che il contesto economico e patrimoniale fosse andato deteriorandosi dall'anno 2011 in poi. In realtà, comprendendo anche l'anno 2010, emerge che l'anno 2011 ha rappresentato un “anno eccezionale” che, nonostante fosse viziato da ben sei mesi di assenza del sig. ha di fatto Parte_2
7 raggiunto risultati reddituali migliorativi di oltre il 140% rispetto all'anno 2010 (anno in cui il sig. è stato presente per tutti i dodici mesi); Parte_2
- “Estendendo dunque l'orizzonte temporale di riferimento anche all'anno d'imposta 2010, le peggiori performance raggiunte negli anni successivi all'incidente (2012 e 2013), appaiono in realtà motivate da un ritorno a livelli di redditività “in linea” con l'anno 2010, piuttosto che ad un declino scaturito dall'evento originatosi nel 2011. Ciò evidenzia che l'andamento della redditività risulterebbe completamente scollegato a motivazioni legate all'assenza del Sig.
Parte_2
- “Per quanto ricostruito dal sottoscritto, appare piuttosto che preoccupanti segnali di calo redditività e di peggioramento dei principali margini di struttura e liquidità, si verifichino a partire dall'anno 2013 (unico anno in cui la società fa registrare un peggioramento Parte_1 sostanziale rispetto al 2010)”.
Pertanto, dall'analisi svolta dal CTU non risulterebbe nessun peggioramento nella situazione economica/patrimoniale della parte attrice e tantomeno eventuali variazioni sarebbero imputabili all'assenza di ma al più collegate e dipendenti Parte_2 dall'andamento del mercato.
In ultimo si osserva come consulente – al pari dei convenuti – abbia evidenziato che nella nota integrativa dei bilanci presentati nel periodo di riferimento non sia mai stato fatto riferimento all'incidente occorso al a conferma della non rilevanza di tale Parte_2 evento.
In merito alla perdita di due clienti esteri AV NE TD e NE HA NT. L.p parte attrice si è limitata a constatare la mancanza di nuovi ordini successivi al sinistri di causa, asseritamente dovuti all'assenza del senza nulla produrre in merito;
le Parte_2 prove orali assunte sul punto nulla hanno spiegato in merito alle ragioni dei mancati ordini da parte dei due clienti, limitandosi i testi escussi a riferire che era l'unico Parte_2 ad occuparsi del commerciale e a parlare inglese (si vedano testimonianza di Tes_1
e ).
[...] Testimone_2
Particolare attenzione merita la testimonianza di la quale ha Testimone_3 dichiarato che:
8 1. “il referente commerciale è si è sempre occupato solo lui dei rapporti con i Parte_2
clienti.”
2. “i rapporti erano tenuti per telefono, erano telefonate prettamente in lingua inglese, io prendevo le telefonate e chiedevano di Non ricordo che questi clienti siano mai venuti in azienda. Pt_2
Gli ordini li facevano a probabilmente tutto per telefono ma preciso che io non me ne Pt_2 occupo”
3. “si chiamavo in azienda e chiedevano di lui ma a causa dell'incidente era Parte_2
irraggiungibile”
4. “Preciso che passavamo il numero di cellulare di ai clienti che chiamavano;
preciso che io Parte_2
non do il telefono del titolare ma passavo la chiamata con il trasferimento di chiamata, non so se aveva dato il suo cellulare ai clienti. Preciso inoltre di non sapere se aveva Pt_2 Pt_2 dato il suo cellulare ai clienti stranieri” – contraddicendo in parte quanto sopra riferito, nel senso che era raggiungibile telefonicamente –, Parte_2
5. “si, non hanno più fatto ordini perché non avevano più il referente commerciale da sentire”, anche se è stato confermato che lo potevano sentire telefonicamente,
6. “i clienti italiani non so se si rapportavano anche con altri soggetti dell'azienda”; la teste quindi dopo aver affermato che il referente commerciale era solo poi non ha Parte_2 saputo riferire in merito ai rapporti con i clienti italiani, non sapendo con chi si rapportassero, fermo restando la possibilità per gli stessi di recarsi in azienda,
7. era l'unico a parlare inglese fluentemente – competenza sicuramente Parte_2
ritrovabili in altri soggetti e non certo esclusiva del Pelagatti –,
8. Chi rispondeva al telefono parlava inglese scolastico e si limitava ad inoltrare la chiamata al telefono di Parte_2
Visto quanto sopra riportato, appare poco credibile che la testa possa affermare con certezza che i 2 clienti esteri AV NE TD e NE HA NT. L.p non abbiano più fatto ordini per l'impossibilità di sentire – telefonicamente raggiungibile – e Parte_2 che dall'altra parte nulla sapesse in merito ai clienti italiani, considerato che, stando alle allegazioni attoree, era l'unico referente per il settore commerciale (sia per i Parte_2 clienti italiani che stranieri) e che nessuno oltre a lui era in grado di visionare e scegliere i materiali;
non si comprende come mai non abbiano difficoltà anche i clienti italiani.
9 Appare analogamente poco credibile che non ci sia stato uno scambio di corrispondenza tra l'attrice e le ditte straniere al fine di comprendere la situazione del e cercare di Parte_2 trovare una soluzione alternativa e che nemmeno si sia tentato, da parte della , di Pt_1 trovare una persona in grado di sostituire temporaneamente la figura del Parte_2
In merito allo slittamento del progetto ECO H.T. SHOES – Eco Hight-Tech Shoes in
Tuscany – , parte attrice rinvia al doc. 18 all.to all'atto di citazione, contenente la richiesta di proroga inviata dall'attrice in data.10.08.2011. Tuttavia, nel documento depositato parte chiede alla una proroga di 6 mesi “a partire dal 15 maggio 2011, Pt_1 Parte_3 data prevista di fine progetto”, andando a smentire che il ritardo fosse dovuto al sinistro occorso a in quanto verificatori il 23 giugno, oltre un mese dopo la scadenza Parte_2 prevista;
inoltre, nelle motivazioni che hanno giustificato la variazione al piano economico non viene dato atto del sinistro occorso al Parte_2
Parte attrice ancora imputa al sinistro occorso a il mancato rispetto del termine Parte_2 del 30 giugno per la costituzione della società termine ultimo necessario Controparte_8 per lanciare il brand alla Fiera Micam di Milano che si sarebbe svolta in data CP_8
18-21.09.201; allega che la società poi è stata costituita in data 07.09.2011 con conseguente impossibilità di partecipare alla fiera di settembre e slittamento del lancio della linea a marzo 2012. CP_8
Tuttavia, nel verbale dell'adunanza dei soci del 05.03.2011 si legge che lo stesso
Presidente, intervenendo in quella sede, abbia dichiarato che “lanciare il marchio
ad ottobre rappresenta un grosso impegno per le aziende, stante tutto il lavoro da CP_8 svolgere anche per il progetto HT SHOES, comunque dichiara la propria disponibilità” e si dà atto di aver individuato quale data ultima per la costituzione della società il CP_8
30.06.2011, dando incarico al Dott. di prendere appuntamento con il Notaio Tes_1 rogante e di predisporre la documentazione necessaria;
di tale attività affidata al Dott.
preliminare alla stipula dell'atto costitutivo della società non è stata Tes_1 CP_8 depositata documentazione, così come non è stata allegata la circostanza per cui era stato fissato appuntamento notarile tra il 24.06.2011 – giorno successivo al sinistro – e il
30.06.2011 – termine ultimo per porter rispettare gli impegni presi – .
10 In merito al ritardo nel lancio la teste – all'epoca direttrice Testimone_4 commerciale della – ha dichiarato, per quello che qui interessa, “ricordo invece che CP_8 in data 7.9.2011 è stata costituita la società di cui lui era Project Manager, ed era anche CP_8 socio. Preciso che ne ero socia pure io. Preciso che il campionario di cui al cap. 33 non era pronto per uscire alla data della fiera;
abbiamo provato, io e a far uscire il campionario, ma con Parte_2 Per_4 allettato eravamo in difficoltà.” Parte_2
Considerato quanto sopra, considerato che il progetto era particolarmente ambizioso, che erano stati stipulati contratti di consulenza tecnica e stilistica con la società CP_9 con il compito di disegnare la nuova collezione e stabilire gli abbinamenti di colore, e
[...] con il Dott. per la gestione marketing, pubblicità e promozione, che Persona_5 parte attrice non ha dimostrato che le parti erano pronte per sottoscrivere l'atto costitutivo della per il 30.06.2011, si ritiene che non via sia la prova che il CP_8 sinistro occorso al abbia determinato lo slittamento del lancio del marchio Parte_2
La dichiarazione sopra riportata della teste – isolatamente CP_8 Tes_4 considerata – è inidonea e insufficiente a provare il nesso di causa tra l'evento occorso al e il danno qui lamentato. Parte_2
In ultimo la parte lamenta di aver patito un danno pari ad € 5.785,00 per “ritardi nelle consegna di n. 178 paia dis caroe color OR 5860 Dusty Clay per difetti di pellame – ovviamente non selezionati dal Sig. – che hanno indotto il cliente a rifiutare il nuovo invio”; a Parte_2 sostegno di tale deduzione la parte rinvia al doc. 26 all.to all'atto di citazione. Tuttavia, nell'e-mail allegate non emerge il rifiuto della merce e tanto emerge che il problema dei pellami erano dovuti alle scelte sbagliate da soggetti che hanno operato al posto di si tratta di una presunzione dedotta dall'attore, isolata, non suffragata da altri Parte_2 elementi e come tale inidonea a dedurre dal fatto noto – problemi al pellame – il fatto ignoto – responsabilità attribuibile all'assenza di –. Parte_2
In ragione di tutto quanto sopra, parte attrice non ha fornito la prova del nesso di causa tra il sinistro occorso a e i danni lamentati, con conseguente rigetto delle Parte_2 domande e assorbimento dell'esame degli altri elementi costitutivi dell'art. 2043 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4383/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande di parte Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre Controparte_1
15% di spese generali,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese CP_2 generali.
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_4 spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte come liquidate da separato Parte_1 provvedimento.
Pisa, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
12
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4383/2019 promossa da
(P.VA ) elettivamente domiciliata in San Romano (PI), via Parte_1 P.VA_1
Cavour 82, presso e nello studio dell'avv. Roberto Sagripanti che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P.VA ) elettivamente Controparte_1 P.VA_2 domiciliata in Pontedera, via Guerrazzi n 4, presso e nello studio dell'avv. Leonardo
Susini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(P.VA ) elettivamente domiciliata in Prato, Controparte_2 P.VA_3
Via del Ceppo Vecchio n. 5, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pinzauti che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Prato, P_ C.F._1
Via del Ceppo Vecchio n. 5, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pinzauti che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
1 (C.F. residente in [...]Controparte_4 C.F._2
(PI), 56028, Via Montanelli n. 1
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di condannare in solido tra loro la Parte_1 sig.ra e la di lei compagnia di assicurazione e il sig. Controparte_4 CP_5
e la di lui compagnia di assicurazione al pagamento a favore P_ CP_2 della società della complessiva somma di euro 232.308,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a parte attrice a causa del sinistro stradale occorso al sig. . Parte_2
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 23.06.2011 il sig. - socio rappresentante e presidente del Parte_2
Consiglio di amministrazione della società – rimaneva coinvolto in un sinistro Pt_1 stradale mentre era alla guida del veicolo (Renault Clio, tg DA686GP di proprietà del
; Controparte_6
2. Il suddetto sinistro si è verificato a causa di un tamponamento a catena che coinvolgeva altresì il veicolo AT TO (targato AF856PS, di proprietà della Sig.ra
), garantito dalla compagnia assicuratrice e il veicolo Controparte_4 CP_5
Citroen (targato DR 410 GJ di proprietà e condotto dal sig. ) garantito P_ dalla compagnia assicuratrice;
Controparte_2
3. Il sinistro si è verificato per esclusivo fatto e condotta antigiuridica concorrente della
AT TO di proprietà della Sig.ra e della Citroen di proprietà del Controparte_4 sig. ; P_
4. Il Sig. in conseguenza del sinistro ha riportato gravi lesioni Parte_2 personali e la compatibilità di tale tipologia di traumatismo con la dinamica del sinistro veniva accertata dal C.t.u. medico-legale Dr.ssa el proc. Civile n. 60736-2012, la Per_1
2 quale riconosceva al Sig. un danno biologico permanente pari all'11% una Parte_2 inabilità temporanea di complessivi giorni 140;
5. La valutazione del C.t.u. medico legale veniva ritenuta condivisibile dal Giudice il quale, con sentenza n. 1115/2017 ha accertato la responsabilità dei convenuti ( CP_5
e ) nella determinazione del sinistro;
[...] Controparte_2
6. Le lesioni riportate dal sig. in conseguenza del sinistro sono state tali da Parte_2
impedire al medesimo di recarsi a lavoro per un lungo periodo pari a 180 giorni, ovvero dal giorno 24/06/2011 al giorno 20/12/2011;
7. Durante tali mesi il Sig. non ha potuto espletare il proprio incarico e le Parte_2
mansioni che svolgeva all'interno della società quale unico responsabile del Parte_1 settore commerciale e della sezione controllo qualità dei materiali;
8. L'assenza forzata dal lavoro del Sig. durante tale periodo ha causato ingenti Parte_2 danni patrimoniali alla società il cui risarcimento veniva richiesto invano Parte_1 alle suddette compagnie di assicurazione;
9. In particolare, il sig. è stato costretto ad assentarsi dal lavoro proprio durante Parte_2
i mesi in cui la società avrebbe dovuto dare attuazione ad un importante Parte_1 progetto di ricerca denominato “Eco Hight-Tech Shoes in Tuscany”;
10. L'assenza dal lavoro del ha altresì determinato lo slittamento di un progetto Parte_2
semestrale, ossia il lancio del nuovo brand alla successiva Fiera del 4/7 marzo e tale slittamento ha dunque causato ingenti danni patrimoniali per la società Parte_1 pari a complessivi € 51.523,00;
11. Infine, l'assenza del ha causato la perdita di commesse di due importanti Parte_2
clienti esteri della società (le aziende denominate “AV NE TD” e “W Pt_1
HA NT.”) ed è quindi stata causa di danni patrimoniali per la società in termini di perdita di commesse, pari a complessivi € 175.000,00; ed ha causato altresì problemi sulla consegna delle commesse nei confronti della cliente “Designer Plus Srl”;
12. Per le suddette ragioni parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni riflessi dalla medesima patiti a causa del sinistro stradale occorso al sig. danni che ammontano a complessivi euro 232.308,00. Parte_2
3 Si è regolarmente costituita chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 delle pretese avanzate verso la comparente. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. Devono essere contestati i fatti narrati nell'atto di citazione in ordine all'assenza forzata dal lavoro del sig. alla durata della medesima e alla sua impossibilità Parte_2 di svolgere alcuna attività lavorativa durante il periodo di convalescenza;
14. Il sig. avrebbe potuto svolgere le proprie mansioni e il proprio lavoro Parte_2
intellettuale anche a distanza durante il periodo di convalescenza;
15. Inoltre, la convalescenza del ha coinciso, quanto meno per una parte Parte_2
considerevole della stessa, con il periodo feriale (luglio ed agosto);
16. Il si è occupato dell'azienda anche nel periodo di convalescenza e nei giorni Parte_2 immediatamente successivi al sinistro stradale;
17. Da tutto ciò ne derivata che non vi è prova del fatto che le lesioni riportate dal abbiano avuto incidenza sull'andamento economico della società , Parte_2 Pt_1 andamento che è stato quindi insensibile alla vicenda del sinistro stradale del
23.06.2011;
18. Le lesioni riportate dal non possono quindi aver provocato danni alla società Parte_2
; Pt_1
19. Si contestano altresì le pretese risarcitorie avanzate rispetto al quantum debeatur in quanto eccessive, pretestuose e comunque non causalmente connesse, né provate.
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_2 poiché infondata sia in punto di an debeatur che in punto di quantum debeatur.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
20. Parte attrice non ha provato né l'effettività del nocumento né il nesso di causa tra questo e l'assenza, a seguito dell'incidente subito, del sig. Parte_2
21. Manca la dimostrazione del fatto che il sig. fosse effettivamente l'unico, solo Parte_2
ed insostituibile responsabile del settore commerciale;
22. Tutti i poteri attribuiti al sig. sono esercitabili dal vicepresidente Parte_2 [...]
; Per_2
4 23. Dall'esame dei bilanci 2011-2012-2013 non emerge alcun riferimento all'incidente occorso al ed appare del tutto singolare che un evento che avrebbe avuto una Parte_2 così grave ripercussione economica sulla società non sia mai stato richiamato nei suddetti fascicoli di bilancio;
24. Il peggioramento economico della società è dovuto non già alla assenza forzata del ma a fattori commerciali e di mercato esterni;
Parte_2
25. L'indispensabilità della presenza del nello sviluppo del progetto “Eco H.t. Parte_2
Shoes in Tuscany” è smentita da alcune circostanze quali l'esistenza di un contratto di consulenza con alla quale è stata affidata la consulenza tecnica per la CP_7 realizzazione di forme e fondi per calzature;
26. La quantificazione della richiesta risarcitoria relativa allo slittamento del progetto “Eco
H.T. Shoes in Tuscany” appare non sorretta da idonea motivazione e non comprovata;
27. Anche in ordine alla perdita dei clienti “AV NE” e “W HA NT” manca la prova di una specifica delega o incarico al solo Parte_2
Si è regolarmente costituito chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare P_ improcedibile la domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la sospensione procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti la
Corte di Appello di Firenze n. 266/2018 RG e della conseguente formazione del giudicato;
sempre in via preliminare ha chiesto di accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. a seguito della formazione del giudicato del giudizio pendente P_ avanti la Corte d'Appello di Firenze n. 266/2018 RG, nel merito ha domandato di respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, condannare a manlevare il sig. per quanto fosse Controparte_2 P_ eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice in forza di polizza n.
123/00376445.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
28. Non risulta in nessun modo ascrivibile la causazione del sinistro al signor P_
;
[...]
29. Il sig. ha già ricevuto il risarcimento sulla base della sentenza n. 1115/2017 Parte_2 del 28 settembre 2017 di primo grado in quanto provvisoriamente esecutiva;
5 30. Ai fini della risarcibilità del danno non è stata data prova dello stesso ex adverso;
31. Non è stato riconosciuto il nesso causale tra la mancata percezione di indennità o utili e il sinistro: non c'è prova di un danno biologico che abbia impedito all'attore di svolgere le mansioni oggetto dell'incarico professionale;
32. Il Signor è assicurato per il sinistro de quo con con P_ Controparte_2
polizza n. 123/00376445: pertanto la è tenuta a mantenere indenne Controparte_2 il signor da qualsivoglia richiesta venga promossa da parte attrice nei suoi P_ confronti.
Pur regolarmente citato la è rimasta contumace. Controparte_4
La causa è stata interrotta in data 08.09.2022 a causa dell'intervenuto decesso dell'avv.
Patrizio Pugliese, legale di Controparte_2
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. parte attrice ha riassunto la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni e la prosecuzione del giudizio;
previa rituale notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso in riassunzione tutte le parti si sono costituite richiamando i precedenti scritti difensivi.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali – ammessa con provvedimento del 06.09.2023 – e consulenza tecnica con incarico conferito al Dott. Persona_3
All'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale nella quale è rimasto coinvolto il quale riveste – e Parte_2 rivestiva all'epoca dei fatti - il ruolo di Presidente di Amministrazione e socio legale rappresentante;
la parte, in particolare, precisa che svolgeva le mansioni a lui Parte_2 attribuite in via esclusiva, quale unico responsabile del settore commerciale – gestione fornitori e clienti – e della selezione e controllo qualità dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle calzature.
6 Pertanto, continua parte attrice – a causa dell'assenza forzata dal lavoro dal 24.06.2011 al
20.12.2011 – ha subito un danno patrimoniale pari ad € 232.308,00 determinato da una contrazione dei ricavi dovuti a:
1. Lo slittamento del progetto ECO H.T. SHOES – Eco Hight-Tech Shoes in
Tuscany – ,
2. La perdita della commessa del cliente AV NE TD
3. La perdita della commessa del cliente NE HA NT. L.p.
4. Ritardi nella consegna della commessa nei confronti della cliente Designer Plus
s.r.l.
In punto di diritto preme osservare, in via preliminare, che il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. (RISARCIMENTO DA FATTO ILLECITO “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) pone in capo all'attore l'onere di allegare – e provare – tra le altre il nesso causale tra il fanno illecito dedotto e il danno ingiusto patito;
nel caso di specie parte attrice aveva l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della domanda, tra cui il nesso causale tra il sinistro occorso a e la perdita economica patita per le ragioni di cui ai sub. 1-4 Parte_2 della motivazione, onere non soddisfatto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva che il CTU nominato, come una relazione argomentata e immune da vizi logici, nella quale ha ricostruito l'andamento economico e finanziario della società attrice nelle annualità 2010-2013 ha concluso nei seguenti termini “non risulta alcuna riduzione di redditività (concomitante o immediatamente prossima) ricollegabile all'assenza del Sig.
a seguito dell'incidente accorso per il secondo semestre 2011. Ed inoltre non risulta dimostrato il Parte_2 nesso di causalità tra l'assenza del suddetto Sig. e andamento economico della società.”; il Parte_2 consulente ha inoltre osservato che:
- “È stato importante riclassificare anche l'annualità 2010 al fine dell'analisi. Infatti, se si fosse limitata l'analisi al periodo 2011-2013 (anziché al periodo 2010-2013), si poteva desumere che il contesto economico e patrimoniale fosse andato deteriorandosi dall'anno 2011 in poi. In realtà, comprendendo anche l'anno 2010, emerge che l'anno 2011 ha rappresentato un “anno eccezionale” che, nonostante fosse viziato da ben sei mesi di assenza del sig. ha di fatto Parte_2
7 raggiunto risultati reddituali migliorativi di oltre il 140% rispetto all'anno 2010 (anno in cui il sig. è stato presente per tutti i dodici mesi); Parte_2
- “Estendendo dunque l'orizzonte temporale di riferimento anche all'anno d'imposta 2010, le peggiori performance raggiunte negli anni successivi all'incidente (2012 e 2013), appaiono in realtà motivate da un ritorno a livelli di redditività “in linea” con l'anno 2010, piuttosto che ad un declino scaturito dall'evento originatosi nel 2011. Ciò evidenzia che l'andamento della redditività risulterebbe completamente scollegato a motivazioni legate all'assenza del Sig.
Parte_2
- “Per quanto ricostruito dal sottoscritto, appare piuttosto che preoccupanti segnali di calo redditività e di peggioramento dei principali margini di struttura e liquidità, si verifichino a partire dall'anno 2013 (unico anno in cui la società fa registrare un peggioramento Parte_1 sostanziale rispetto al 2010)”.
Pertanto, dall'analisi svolta dal CTU non risulterebbe nessun peggioramento nella situazione economica/patrimoniale della parte attrice e tantomeno eventuali variazioni sarebbero imputabili all'assenza di ma al più collegate e dipendenti Parte_2 dall'andamento del mercato.
In ultimo si osserva come consulente – al pari dei convenuti – abbia evidenziato che nella nota integrativa dei bilanci presentati nel periodo di riferimento non sia mai stato fatto riferimento all'incidente occorso al a conferma della non rilevanza di tale Parte_2 evento.
In merito alla perdita di due clienti esteri AV NE TD e NE HA NT. L.p parte attrice si è limitata a constatare la mancanza di nuovi ordini successivi al sinistri di causa, asseritamente dovuti all'assenza del senza nulla produrre in merito;
le Parte_2 prove orali assunte sul punto nulla hanno spiegato in merito alle ragioni dei mancati ordini da parte dei due clienti, limitandosi i testi escussi a riferire che era l'unico Parte_2 ad occuparsi del commerciale e a parlare inglese (si vedano testimonianza di Tes_1
e ).
[...] Testimone_2
Particolare attenzione merita la testimonianza di la quale ha Testimone_3 dichiarato che:
8 1. “il referente commerciale è si è sempre occupato solo lui dei rapporti con i Parte_2
clienti.”
2. “i rapporti erano tenuti per telefono, erano telefonate prettamente in lingua inglese, io prendevo le telefonate e chiedevano di Non ricordo che questi clienti siano mai venuti in azienda. Pt_2
Gli ordini li facevano a probabilmente tutto per telefono ma preciso che io non me ne Pt_2 occupo”
3. “si chiamavo in azienda e chiedevano di lui ma a causa dell'incidente era Parte_2
irraggiungibile”
4. “Preciso che passavamo il numero di cellulare di ai clienti che chiamavano;
preciso che io Parte_2
non do il telefono del titolare ma passavo la chiamata con il trasferimento di chiamata, non so se aveva dato il suo cellulare ai clienti. Preciso inoltre di non sapere se aveva Pt_2 Pt_2 dato il suo cellulare ai clienti stranieri” – contraddicendo in parte quanto sopra riferito, nel senso che era raggiungibile telefonicamente –, Parte_2
5. “si, non hanno più fatto ordini perché non avevano più il referente commerciale da sentire”, anche se è stato confermato che lo potevano sentire telefonicamente,
6. “i clienti italiani non so se si rapportavano anche con altri soggetti dell'azienda”; la teste quindi dopo aver affermato che il referente commerciale era solo poi non ha Parte_2 saputo riferire in merito ai rapporti con i clienti italiani, non sapendo con chi si rapportassero, fermo restando la possibilità per gli stessi di recarsi in azienda,
7. era l'unico a parlare inglese fluentemente – competenza sicuramente Parte_2
ritrovabili in altri soggetti e non certo esclusiva del Pelagatti –,
8. Chi rispondeva al telefono parlava inglese scolastico e si limitava ad inoltrare la chiamata al telefono di Parte_2
Visto quanto sopra riportato, appare poco credibile che la testa possa affermare con certezza che i 2 clienti esteri AV NE TD e NE HA NT. L.p non abbiano più fatto ordini per l'impossibilità di sentire – telefonicamente raggiungibile – e Parte_2 che dall'altra parte nulla sapesse in merito ai clienti italiani, considerato che, stando alle allegazioni attoree, era l'unico referente per il settore commerciale (sia per i Parte_2 clienti italiani che stranieri) e che nessuno oltre a lui era in grado di visionare e scegliere i materiali;
non si comprende come mai non abbiano difficoltà anche i clienti italiani.
9 Appare analogamente poco credibile che non ci sia stato uno scambio di corrispondenza tra l'attrice e le ditte straniere al fine di comprendere la situazione del e cercare di Parte_2 trovare una soluzione alternativa e che nemmeno si sia tentato, da parte della , di Pt_1 trovare una persona in grado di sostituire temporaneamente la figura del Parte_2
In merito allo slittamento del progetto ECO H.T. SHOES – Eco Hight-Tech Shoes in
Tuscany – , parte attrice rinvia al doc. 18 all.to all'atto di citazione, contenente la richiesta di proroga inviata dall'attrice in data.10.08.2011. Tuttavia, nel documento depositato parte chiede alla una proroga di 6 mesi “a partire dal 15 maggio 2011, Pt_1 Parte_3 data prevista di fine progetto”, andando a smentire che il ritardo fosse dovuto al sinistro occorso a in quanto verificatori il 23 giugno, oltre un mese dopo la scadenza Parte_2 prevista;
inoltre, nelle motivazioni che hanno giustificato la variazione al piano economico non viene dato atto del sinistro occorso al Parte_2
Parte attrice ancora imputa al sinistro occorso a il mancato rispetto del termine Parte_2 del 30 giugno per la costituzione della società termine ultimo necessario Controparte_8 per lanciare il brand alla Fiera Micam di Milano che si sarebbe svolta in data CP_8
18-21.09.201; allega che la società poi è stata costituita in data 07.09.2011 con conseguente impossibilità di partecipare alla fiera di settembre e slittamento del lancio della linea a marzo 2012. CP_8
Tuttavia, nel verbale dell'adunanza dei soci del 05.03.2011 si legge che lo stesso
Presidente, intervenendo in quella sede, abbia dichiarato che “lanciare il marchio
ad ottobre rappresenta un grosso impegno per le aziende, stante tutto il lavoro da CP_8 svolgere anche per il progetto HT SHOES, comunque dichiara la propria disponibilità” e si dà atto di aver individuato quale data ultima per la costituzione della società il CP_8
30.06.2011, dando incarico al Dott. di prendere appuntamento con il Notaio Tes_1 rogante e di predisporre la documentazione necessaria;
di tale attività affidata al Dott.
preliminare alla stipula dell'atto costitutivo della società non è stata Tes_1 CP_8 depositata documentazione, così come non è stata allegata la circostanza per cui era stato fissato appuntamento notarile tra il 24.06.2011 – giorno successivo al sinistro – e il
30.06.2011 – termine ultimo per porter rispettare gli impegni presi – .
10 In merito al ritardo nel lancio la teste – all'epoca direttrice Testimone_4 commerciale della – ha dichiarato, per quello che qui interessa, “ricordo invece che CP_8 in data 7.9.2011 è stata costituita la società di cui lui era Project Manager, ed era anche CP_8 socio. Preciso che ne ero socia pure io. Preciso che il campionario di cui al cap. 33 non era pronto per uscire alla data della fiera;
abbiamo provato, io e a far uscire il campionario, ma con Parte_2 Per_4 allettato eravamo in difficoltà.” Parte_2
Considerato quanto sopra, considerato che il progetto era particolarmente ambizioso, che erano stati stipulati contratti di consulenza tecnica e stilistica con la società CP_9 con il compito di disegnare la nuova collezione e stabilire gli abbinamenti di colore, e
[...] con il Dott. per la gestione marketing, pubblicità e promozione, che Persona_5 parte attrice non ha dimostrato che le parti erano pronte per sottoscrivere l'atto costitutivo della per il 30.06.2011, si ritiene che non via sia la prova che il CP_8 sinistro occorso al abbia determinato lo slittamento del lancio del marchio Parte_2
La dichiarazione sopra riportata della teste – isolatamente CP_8 Tes_4 considerata – è inidonea e insufficiente a provare il nesso di causa tra l'evento occorso al e il danno qui lamentato. Parte_2
In ultimo la parte lamenta di aver patito un danno pari ad € 5.785,00 per “ritardi nelle consegna di n. 178 paia dis caroe color OR 5860 Dusty Clay per difetti di pellame – ovviamente non selezionati dal Sig. – che hanno indotto il cliente a rifiutare il nuovo invio”; a Parte_2 sostegno di tale deduzione la parte rinvia al doc. 26 all.to all'atto di citazione. Tuttavia, nell'e-mail allegate non emerge il rifiuto della merce e tanto emerge che il problema dei pellami erano dovuti alle scelte sbagliate da soggetti che hanno operato al posto di si tratta di una presunzione dedotta dall'attore, isolata, non suffragata da altri Parte_2 elementi e come tale inidonea a dedurre dal fatto noto – problemi al pellame – il fatto ignoto – responsabilità attribuibile all'assenza di –. Parte_2
In ragione di tutto quanto sopra, parte attrice non ha fornito la prova del nesso di causa tra il sinistro occorso a e i danni lamentati, con conseguente rigetto delle Parte_2 domande e assorbimento dell'esame degli altri elementi costitutivi dell'art. 2043 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4383/2019, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande di parte Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre Controparte_1
15% di spese generali,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese CP_2 generali.
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] liquidate in € 7.052,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_4 spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte come liquidate da separato Parte_1 provvedimento.
Pisa, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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