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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 86 /2025
TRIBUNALE DI RC VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 86 /2025
TRA
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
OV DI RC
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 10.00, sono comparsi mediante collegamento teams: per parte opponente l'avv. Giovanni Liguori il quale dà atto di aver depositato attestazioni di perfezionamento notifica;
si riporta al ricorso ed evidenzia che non ha depositato la prova della CP_1 notifica dei verbali;
impugna e contesta tutto quanto dedotto da parte avversaria;
nessun altro;
il giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando la parte presente, che accetta, dal presenziare alla lettura del dispositivo;
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 86 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di LI in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 86 /2025 promossa da
DA
C.F. ) con sede in Parte_2 P.IVA_1
Via Convento, elett. Domiciliato in Via Europa, 51 Sicignano degli Alburni (SA) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Liguori C.F. C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
OV DI RC (c.f. ) Provincia di LI in persona del Presidente P.IVA_2
E pt. Via S. Cristoforo, 3 13100 LI Pec presidenza. rovincia.vercelli. Email_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Controparte_1 [...] codice fiscale n. Controparte_2
e Partita Iva n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Piscopo P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caivano alla via C.F._2
Donadio n. 23, (fax:081/8309092; pec: ) Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte attrice: come da ricorso;
SO.GE.R.T.: come da comparsa di risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio la Provincia di LI nonché concessionaria del diritto di CP_1
Pagina nr. 2 riscossione delle entrate e tributi per conto della Provincia di LI, impugnando l'ingiunzione fiscale n. 760/2024, notificata in data 9/12/2024 da n relazione a sanzioni amministrative CP_1 contestate per la violazione del Codice della Strada, eccependo:
✓ l'assenza dei presupposti ex artt. 1 e 2 r.d. 639/1910 abilitanti l'emissione dell'ingiunzione e l'inammissibilità e improcedibilità della pretesa;
✓ l'illegittimità della pretesa in ragione dell'insussistenza di un potere delle concessionarie di diritto privato di procedere con ingiunzione fiscale, trattandosi di strumento riservato agli enti pubblici in senso soggettivo;
✓ l'assenza di prova che la concessionaria fosse iscritta in apposito albo dei concessionari e l'assenza di prova del rapporto contrattuale tra la concessionaria e la Provincia di LI;
✓ la mancata notifica degli atti presupposti;
✓ l'assenza di titolo esecutivo o ruolo approvato.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale per CP_1 materia del Tribunale in favore del Giudice di Pace competente per territorio. Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, dando atto di essere soggetto regolarmente iscritto all'albo dei concessionari e di avere i poteri di procedere in via esecutiva ex art. 72 bis c.p.r.
602/1973 in forza di contratto di affidamento in concessione stipulato con la Provincia di LI.
Eccepiva poi il difetto di legittimazione passiva di in relazione a contestazioni di vizi e CP_1 irregolarità inerenti agli atti impugnati non emessi dal concessionario. In via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la convenuta chiedeva di essere manlevata dalla Provincia delle spese sostenute per il giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per la Provincia di LI, regolarmente citata (cfr. Cass.
14279/2007), la quale va quindi dichiarata contumace.
All'udienza del 10/12/2025 veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'opposizione deve essere accolta.
In via preliminare si rileva la genericità dell'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta, che si è limitata a richiedere la declinatoria di competenza a favore del Giudice di Pace competente per territorio, senza indicare quale.
Come noto, in materia di violazioni del codice della strada, è competente per materia il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (ART. 7 D. LGS. 150/2011).
Parte convenuta, che eccepisce l'incompetenza, non indica in quale luogo venivano commesse le infrazioni e non si può affermare, mancando agli atti i verbali di accertamento presupposti, che le infrazioni siano state commesse in luogo attratto nella competenza del Giudice di Pace di LI e non piuttosto nella competenza di Giudice di Pace di altra città del circondario. Consegue che
Pagina nr. 3 l'eccezione di incompetenza va ritenuta inefficacemente proposta, essendo ad oggi impossibile affermare di fronte a quale Giudice di Pace del circondario riassumere il giudizio.
Ciò posto, risulta dirimente ai fini del decidere l'assenza di prova di notifica dei verbali presupposto cui fa riferimento l'ingiunzione fiscale, dovendosi quindi applicare il principio giurisprudenziale, affermato in materia tributaria, secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, inficiando il procedimento di formazione della pretesa creditoria in ragione della violazione del diritto di difesa
Significativo che neanche il concessionario abbia visionato i verbali di accertamento prima di procedere con l'ingiunzione fiscale, ammettendo infatti di aver solo ricevuto dalla Provincia delle liste di carico e/o ruolo (v. comparsa pag. 5 e 12.).
Va dunque disposta la nullità dell'ingiunzione fiscale.
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e viene decisa in base alla ragione più liquida, nello specifico contesto di causa in cui la Provincia di LI (cui fanno riferimento i verbali presupposto) non si è costituita e dopo la costituzione, non ha più attivamente CP_1 partecipato al processo, mostrando disinteresse alla reiterazione delle eccezioni già proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, in base a valori minimi ex d.m. 55/2014, stante la contumacia della Provincia e la mancanza di atti di impulso posti in essere da dopo la costituzione in giudizio, esclusa la fase istruttoria in CP_1 quanto omessa e stante l'omesso deposito di memorie. Non sussistono i presupposti per manlevare dal pagamento, in solido con la Provincia, tenuto conto dell'autonoma difesa, ritenuta CP_1 infondata, formulata da CP_1
PQM
II Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità l'ingiunzione fiscale n. 760/2024;
- condanna in solido, a corrispondere a Parte_3 [...]
a titolo di spese di lite, la somma di euro Controparte_3
4.200,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA, a favore del legale antistatario.
LI, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4
TRIBUNALE DI RC VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 86 /2025
TRA
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
OV DI RC
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 10.00, sono comparsi mediante collegamento teams: per parte opponente l'avv. Giovanni Liguori il quale dà atto di aver depositato attestazioni di perfezionamento notifica;
si riporta al ricorso ed evidenzia che non ha depositato la prova della CP_1 notifica dei verbali;
impugna e contesta tutto quanto dedotto da parte avversaria;
nessun altro;
il giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando la parte presente, che accetta, dal presenziare alla lettura del dispositivo;
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 86 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di LI in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 86 /2025 promossa da
DA
C.F. ) con sede in Parte_2 P.IVA_1
Via Convento, elett. Domiciliato in Via Europa, 51 Sicignano degli Alburni (SA) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Liguori C.F. C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
OV DI RC (c.f. ) Provincia di LI in persona del Presidente P.IVA_2
E pt. Via S. Cristoforo, 3 13100 LI Pec presidenza. rovincia.vercelli. Email_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Controparte_1 [...] codice fiscale n. Controparte_2
e Partita Iva n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Piscopo P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caivano alla via C.F._2
Donadio n. 23, (fax:081/8309092; pec: ) Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte attrice: come da ricorso;
SO.GE.R.T.: come da comparsa di risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio la Provincia di LI nonché concessionaria del diritto di CP_1
Pagina nr. 2 riscossione delle entrate e tributi per conto della Provincia di LI, impugnando l'ingiunzione fiscale n. 760/2024, notificata in data 9/12/2024 da n relazione a sanzioni amministrative CP_1 contestate per la violazione del Codice della Strada, eccependo:
✓ l'assenza dei presupposti ex artt. 1 e 2 r.d. 639/1910 abilitanti l'emissione dell'ingiunzione e l'inammissibilità e improcedibilità della pretesa;
✓ l'illegittimità della pretesa in ragione dell'insussistenza di un potere delle concessionarie di diritto privato di procedere con ingiunzione fiscale, trattandosi di strumento riservato agli enti pubblici in senso soggettivo;
✓ l'assenza di prova che la concessionaria fosse iscritta in apposito albo dei concessionari e l'assenza di prova del rapporto contrattuale tra la concessionaria e la Provincia di LI;
✓ la mancata notifica degli atti presupposti;
✓ l'assenza di titolo esecutivo o ruolo approvato.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale per CP_1 materia del Tribunale in favore del Giudice di Pace competente per territorio. Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, dando atto di essere soggetto regolarmente iscritto all'albo dei concessionari e di avere i poteri di procedere in via esecutiva ex art. 72 bis c.p.r.
602/1973 in forza di contratto di affidamento in concessione stipulato con la Provincia di LI.
Eccepiva poi il difetto di legittimazione passiva di in relazione a contestazioni di vizi e CP_1 irregolarità inerenti agli atti impugnati non emessi dal concessionario. In via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande attoree, la convenuta chiedeva di essere manlevata dalla Provincia delle spese sostenute per il giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per la Provincia di LI, regolarmente citata (cfr. Cass.
14279/2007), la quale va quindi dichiarata contumace.
All'udienza del 10/12/2025 veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'opposizione deve essere accolta.
In via preliminare si rileva la genericità dell'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta, che si è limitata a richiedere la declinatoria di competenza a favore del Giudice di Pace competente per territorio, senza indicare quale.
Come noto, in materia di violazioni del codice della strada, è competente per materia il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (ART. 7 D. LGS. 150/2011).
Parte convenuta, che eccepisce l'incompetenza, non indica in quale luogo venivano commesse le infrazioni e non si può affermare, mancando agli atti i verbali di accertamento presupposti, che le infrazioni siano state commesse in luogo attratto nella competenza del Giudice di Pace di LI e non piuttosto nella competenza di Giudice di Pace di altra città del circondario. Consegue che
Pagina nr. 3 l'eccezione di incompetenza va ritenuta inefficacemente proposta, essendo ad oggi impossibile affermare di fronte a quale Giudice di Pace del circondario riassumere il giudizio.
Ciò posto, risulta dirimente ai fini del decidere l'assenza di prova di notifica dei verbali presupposto cui fa riferimento l'ingiunzione fiscale, dovendosi quindi applicare il principio giurisprudenziale, affermato in materia tributaria, secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, inficiando il procedimento di formazione della pretesa creditoria in ragione della violazione del diritto di difesa
Significativo che neanche il concessionario abbia visionato i verbali di accertamento prima di procedere con l'ingiunzione fiscale, ammettendo infatti di aver solo ricevuto dalla Provincia delle liste di carico e/o ruolo (v. comparsa pag. 5 e 12.).
Va dunque disposta la nullità dell'ingiunzione fiscale.
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e viene decisa in base alla ragione più liquida, nello specifico contesto di causa in cui la Provincia di LI (cui fanno riferimento i verbali presupposto) non si è costituita e dopo la costituzione, non ha più attivamente CP_1 partecipato al processo, mostrando disinteresse alla reiterazione delle eccezioni già proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, in base a valori minimi ex d.m. 55/2014, stante la contumacia della Provincia e la mancanza di atti di impulso posti in essere da dopo la costituzione in giudizio, esclusa la fase istruttoria in CP_1 quanto omessa e stante l'omesso deposito di memorie. Non sussistono i presupposti per manlevare dal pagamento, in solido con la Provincia, tenuto conto dell'autonoma difesa, ritenuta CP_1 infondata, formulata da CP_1
PQM
II Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità l'ingiunzione fiscale n. 760/2024;
- condanna in solido, a corrispondere a Parte_3 [...]
a titolo di spese di lite, la somma di euro Controparte_3
4.200,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA, a favore del legale antistatario.
LI, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4