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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MARCELLO MAGGI Presidente rel.
PA NI DI
Enrica DI TURSI DI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4813 del R.G. 2024, a cui è stato riunito il fascicolo n. 5059 del R.G. 2024, avente ad oggetto affidamento dei minori,
T R A
, rappresentato e difeso come in atti, dall' Avv. Giuseppe Chiarelli e Parte_1
dall'Avv. Cosima Raguso
RICORRENTE
E
, rappresentati e difesi come in atti, dall' Avv. Simona Sardella ed CP_1
Avv. Enrico Bruno
RESISTENTE
1 NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.11.2024, il sig. , formulava le seguenti richieste: Parte_1
1) disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e modalità di visita da parte del padre nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 19:30 alle ore 20:30; il sabato e la Domenica mattina dalle ore 10:00
alle ore 12:00 e di tenere con se la domenica pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 la
IA . Di consentire collegamenti audio/video nei giorni dispari dopo le 19:30. Al Per_1
compimento di un anno di età del figlio disporre che possa tenerlo con se la CP_2
domenica pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00; 2) disporre che al compimento dei due anni i figli possano pernottare ogni fine settimana, in maniera alternata, presso di lui e trascorrere le vacanze estive presso di se per 15 gg. dal dieci agosto al ventiquattro agosto;
mentre i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, compleanno, i minori li trascorreranno con alternanza annuale tra i genitori, con la precisazione che ove il giorno di Natale siano stati con un genitore, il Capodanno staranno con l'altro,
alternandosi l'anno successivo;
3) in merito al mantenimento disporre che il sig.
[...]
provveda a versare ogni 28 del mese alla sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
250,00 ed il 50% delle spese straordinarie, documentate, concordate ed accettate preventivamente. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura pari al 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 08.01.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra formulando le seguenti richieste: CP_1
2 “1) disporre l'affido dei figli minori secondo le modalità che si riterrà più idonee per preservare l'incolumità psico-fisica dei minori, ma pur sempre con collocazione presso la madre, previo accertamento delle condizioni di vita del sig. , con esercizio Parte_1
del diritto di visita del padre in ambiente protetto, in attesa di ogni più approfondito accertamento su eventuali dipendenze patologiche del ricorrente;
2) Disporre che il padre veda e tenga con sé i minori alla presenza di operatori del Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori e previo accertamento delle condizioni esistenziali del sig. , anche alla luce dei fatti accaduti ad ottobre Parte_1
(8-9) u.s. presso la casa familiare alla presenza dei minori, per i quali è già stata sporta denuncia dalla ricorrente, se necessario anche attraverso acquisizioni di informative su procedimenti penali a suo carico;
3) Determinare in misura che ci auspichiamo non inferiore ad euro 500,00 mensili, o in quella che si riterrà di Giustizia, il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento dei loro due figli (in ragione di euro Parte_1
250,00 ciascuno), da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, con decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre assegno unico;
4) Disporre che il sig. Parte_1
provveda, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie, tra cui quelle mediche, ludiche,
scolastiche e parascolastiche che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita per la cui classificazione e regolamentazione,
anche in punto di acquisizione dell'accordo sulle questioni di maggiore interesse della prole, si rimanda al protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale;
5) Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”
3 All'udienza del 10.10.2025, i procuratori delle parti e le stesse presenti personalmente dichiaravano di essersi riconciliate, chiedendo contestualmente dichiararsi la cessata materia del contendere con estinzione del procedimento, e compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla originaria domanda di affidamento e mantenimento dei minori e sulle domande proposte in riconvenzionale , per effetto di quanto dichiarato dalle parti presenti personalmente nel corso della udienza celebrata in data 10.10.2025 ; come è noto infatti, la declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare il giudicato sostanziale processuale (Cass., civ, sez. III., n. 3598 del 24.02.2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_3
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande principale e riconvenzionale di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_2 CP_4
per effetto di intervenuta riconciliazione tra le parti;
2) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto,
in data 13.10.2025
Il Presidente est.
dott. Marcello Maggi
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