Sentenza 10 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2019, n. 12553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12553 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2019 |
Testo completo
'udienza camerale non partecipata del 6-7-2017. 4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 28 luglio 2017 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo in favore dei resistenti non costituiti, da effettuarsi entro la data del 30 novembre 2017, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo, rilevata la nullità della notifica del ricorso principale in quanto effettuata da Avvocato mero domiciliatario di Vittorio MA, nonché ritenuta sanabile la suddetta nullità e già sanata per raggiungimento dello scopo nei confronti delle parti costituite Agenzia del EM e Comune di Arquata del Tronto.
5. Con provvedimento del Presidente della Prima Sezione del 13-3-2018 veniva fissato nuovo termine per la rinnovazione della notifica all'avv. PE Senesi, in qualità di curatore di PE IO, RI IO, NC IO e MA IO.
6. Il ricorrente Vittorio MA e il Comune di Arquata del Tronto hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Sono rimasti intimati tutti gli altri controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico, articolato motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia su un punto decisivo e denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art.42 bis DPR 327/2001. Deduce il ricorrente che l'area oggetto del contendere era stata occupata in data 26-4-1979, a seguito di decreto di pubblica utilità del 23-10-1978, e l'ultimazione dei lavori da parte del Genio Civile di Ascoli Piceno era avvenuta il 7-9-1979, mediante realizzazione di un fabbricato di edilizia popolare. Tuttavia il decreto di esproprio non solo non era stato emesso entro il 26-4-1984, ossia entro il quinquennio dall'occupazione, ma non era mai stato emanato e pertanto l'occupazione dell'area era illegittima quando era stato accertato giudizialmente, con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.175/1992, il trasferimento dei beni in capo al ricorrente MA. La Corte anconetana aveva omesso di pronunciarsi sulla questione, ritualmente sollevata con l'atto di appello, relativa alla giuridica incompatibilità dell'accessione invertita con quanto disposto dell'art.43 D.P.R. n.327/2001, nonché sull'eccepita non conformità della fattispecie dell'accessione invertita ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del Diritto Comunitario, dovendosi ritenere preclusa un'espropriazione indiretta o sostanziale in assenza di idoneo titolo legale. La Corte d'appello, inoltre, in violazione del principio jura novit curia, non aveva considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.293/2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art.43 e che, a seguito di detta pronuncia, con l'art.34 del d. I. n.98/2001 convertito in I. n.111/2001, era stato introdotto l'art.42 bis del DPR n.237/2001. Detto ultimo articolo prevede che l'eventuale acquisizione della proprietà del bene occupato, secondo i nuovi criteri, non avviene retroattivamente e che la nuova disciplina si applica anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Sostiene il ricorrente che l'area oggetto di causa sia tuttora di sua proprietà, in forza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.172/1992, non avendo la P.A. disposto l'acquisizione del bene secondo i nuovi criteri. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte anconetana, non tenendo conto della disciplina sopravvenuta introdotta dal citato art.42 bis, aveva accertato l'effetto traslativo del bene a titolo originario, per accessione invertita, in capo alla P.A.. In forza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.175/1992 il MA afferma di essere tuttora legittimo proprietario dell'immobile e sostiene che la P.A. sia tenuta a restituire il bene, «comunque corrispondendo al MA il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo (art.42 bis , 3 0 comma, DPR 327/2001); ovvero, qualora lo ritenga opportuno e qualora ne sussistano le condizioni, la P.A. potrà acquisire il bene corrispondendo al MA l'indennizzo di cui all'art.42 bis, commi 1 e 3, DPR 327/2001» (così pag. 21 ricorso per cassazione).
2. Il Comune di Arquata del Tronto propone ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi, prospettati anche in via principale come eccezioni all'accoglimento del ricorso del MA per manifesta infondatezza.
2.1. Con il primo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art.42 bis del DPR 327/2001 per contrasto con gli art. 42, comma 3°, e 111, comma 1°, Cost.. Deduce che il citato art.42 bis, con riguardo alla retroattività della sua efficacia, contrasta con i principi ispiratori della «accessione invertita», come configurata dall'autorevole e razionale orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante prima dell'entrata in vigore della norma censurata.
2.2. Con il secondo motivo il Comune rileva che era acquisito al processo il dato fattuale, storico e giuridico, della validità della compravendita di cui alla scrittura privata del 5-6-1978 tra IG IO e il Comune di Arquata del Tronto. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n.17/2008, nel rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni del MA, aveva affermato che quest'ultimo non aveva provato la sussistenza di alcun diritto domenicale sul bene al momento della sua irreversibile destinazione. In particolare l'area era stata ceduta dal IO al Comune di Arquata del Tronto con scrittura privata del 5-6-1978 e l'opera era stata realizzata in data 7-9-1979, data di ultimazione dei lavori, sicché neppure poteva il MA averla acquistata in forza di prescrizione acquisitiva, avendo i terzi provato il proprio possesso dell'area esercitato mediante la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale. Deduce il Comune resistente che il MA aveva eccepito, seppur irritualmente solo nella comparsa conclusionale, l'inefficacia della citata scrittura privata, ma l'eccezione era stata disattesa implicitamente dal Tribunale. Il MA non aveva censurato, con l'appello, la chiara e perentoria affermazione del Giudice di primo grado secondo cui «l'area era stata ceduta dal IO al Comune di Arquata del Tronto con scrittura privata del 5-6-1978» e neppure aveva svolto doglianze al riguardo con il ricorso per cassazione. Pertanto il Comune resistente censura la sentenza d'appello per omessa e insufficiente motivazione in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ., per non aver la Corte anconetana preso in considerazione la questione, ampiamente trattata sia in primo che in secondo grado.
2.3. Con il terzo motivo il Comune, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., deduce che il EM era divenuto proprietario del bene ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., trattandosi di area facente parte di un fondo rustico, a far data dall'aprile 1984, ossia dopo quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.
2.4. Con il quarto motivo, il Comune resistente, con riferimento all'art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., rileva la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi del quinto comma dell'art.42 bis TU espropriazioni. Afferma che la domanda risarcitoria era stata rivolta solo nei confronti del Comune, che era rimasto totalmente estraneo all'attività di occupazione acquisitiva dell'area, ed invece il soggetto passivo nel giudizio restitutorio o risarcitorio promosso dall'espropriato individuato dal citato art.42 bis è la persona pubblica che ha commesso l'illecito.
2.5. Con il quinto motivo denuncia la carenza di legittimazione attiva del MA, in quanto vanta un titolo di proprietà - acquisto dell'area dal IO in data 7-5-1990 e sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.175 del 1992- di gran lunga posteriore alla perdita di proprietà del bene da parte del dante causa IG IO.
2.6. Con il sesto motivo il Comune resistente ripropone l'eccezione di prescrizione, che assume formulata in primo grado e ribadita in appello, del diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, decorrente dall'entrata in vigore della I. n.458/1988 (3-11-1988). Deduce che trattasi di disposizione speciale riguardante espropriazioni per finalità di edilizia residenziale pubblica e che la prescrizione è maturata, avendo il MA esercitato l'azione, proposta con domanda riconvenzionale, solo all'udienza del 21-11-1995. 3. Il ricorso principale è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'istituto dell'occupazione appropriativa, di genesi pretoria, sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di questa Corte, e successivamente variamente sviluppato e sempre applicato in giurisprudenza -in funzione di garanzia della posizione del privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un'opera pubblica e non espropriato- è stato, com'è noto, riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell'istituto, lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell'amministrazione- la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 cc. Trattandosi, dunque, sempre, di un'ipotesi d'illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (così tra le tante, in senso conforme a Cass. S.U. n.735/2015, da ultimo Cass. ord. n.22929/2017, Cass.n.10289/2018 e n.12846/2018). Dunque la riduzione dell'occupazione appropriativa al rango di illecito aquiliano di diritto comune rende superata la distinzione di essa dall'occupazione usurpativa, giacché in entrambi i casi ci si trova in presenza di una condotta illecita della P.A. che spoglia il privato della proprietà di un bene in esecuzione di una condotta materiale che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria di questa per i danni procurati.
4. La Corte d'appello non si è attenuta ai suddetti principi di diritto, invero affermatisi in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto è fondata la censura formulata dal MA con riferimento alla non conformità della fattispecie dell'accessione invertita ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del Diritto Comunitario, configurandosi, nel caso in esame, la condotta della P.A. come illecito aquiliano di diritto comune.
5. Il ricorso incidentale condizionato del Comune di Arquata del Tronto è inammissibile.
5.1. In ordine al primo motivo, con il quale è denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art.42 bis del DPR 327/2001, si osserva che la relativa questione è già stata esaminata e ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71/2015. 5.2. Il terzo motivo è stato formulato in violazione del principio di autosufficienza. Il Comune assume, denunciando il vizio di cui all'art.360, comma 1 , n.3 cod. proc. civ., che il EM sia divenuto proprietario del bene ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., trattandosi di area in zona montana e facente parte di un fondo rustico, a far data dall'aprile 1984, ma non indica in quale atto del giudizio di merito sia stata formulata la corrispondente allegazione (pag. n.11 ricorso incidentale), della quale il MA ha eccepito la novità, per essere stata la questione sollevata dal Comune per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
5.3. Con riferimento ai motivi secondo (rilevanza della scrittura privata del 5-6-1978), quarto e quinto (difetto di legittimazione passiva del Comune e attiva del MA), con i quali il Comune denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello;
quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio ( Cass. n. 574/2016, n.4472/2016, n.134/2017, 22095/2017). Questa Corte ha altresì chiarito (Cass. 28663/2013; Cass.7663/2012) che «la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande». Ciò detto, in disparte ogni considerazione sulla validità, efficacia ed opponibilità al MA della scrittura privata del 5-6-1978 tra IG IO e il Comune di Arquata del Tronto, specificatamente contestata dal medesimo MA nell'atto di appello proposto avanti alla Corte di Ancona, risulta corretta la valutazione di assorbimento delle questioni di cui si sta trattando effettuata dai Giudici d'appello. La Corte territoriale non ha preso in considerazione le suddette domande ed eccezioni del Comune di Arquata del Tronto e del MA, in quanto le parti vittoriose, e quindi anche il Comune, avevano già conseguito la tutela più piena in base ad una diversa ragione di decisione che rendeva superfluo l'esame delle domande ed eccezioni assorbite. Si è detto che la Corte d'appello, nel rigettare il gravame del MA, ha ravvisato sussistente la fattispecie dell'occupazione acquisitiva ed ha di conseguenza ritenuto che l'acquisto della proprietà in capo al EM fosse avvenuto a far data dal 1979 e in capo al Comune dal 1999, in forza di cessione gratuita del bene da parte del EM. Pertanto risultava superfluo l'esame della citata scrittura privata, ma anche quello dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del MA e di legittimazione passiva del Comune, quale soggetto tenuto alla responsabilità aquiliana per aver conservato l'occupazione dell'immobile senza titolo. Le dette domande o eccezioni, ove riproposte, potranno essere riesaminate in sede di giudizio di rinvio.
5.4. Il sesto motivo, con il quale il Comune lamenta omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto del MA al risarcimento del danno, difetta di autosufficienza. La parte che deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame dell'eccezione di prescrizione è tenuta, oltre a far riferimento al momento in cui la stessa è stata proposta ai fini della sua ritualità, a specificare - per consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se la prescrizione sia decorsa o meno, sicché non può limitarsi a censurare genericamente, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame (Cass.n.21083/2014). In disparte ogni considerazione sulla decorrenza della prescrizione in caso di condotta della P.A. integrante illecito aquiliano (Cass. S.U. 735/2015; Cass. n.4476/2015; Cass. n.22929/2017), il Comune si è limitato genericamente ad affermare di aver sollevato l'eccezione in primo grado e di averla reiterata nel grado d'appello (pag. n.13 controricorso), senza indicare in quale atto o in quale momento abbia svolto quella eccezione.
6. Dall'accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.
7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Comune di Arquata del Tronto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 200'2, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato del Comune di Arquata del Tronto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,