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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 9200/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 2285/2021 reso dal giudice designato del Tribunale di
Salerno reso il 30.09.2021;
TRA
, in persona del Direttore Generale Parte_1
e l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Lucia Fiorillo e Rosa Russo, con le quali elettivamente domicilia in , Pt_1 presso la Funzione Affari Legali dell' , in , via Nizza, n. Parte_2 Pt_1
146;
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa P.IVA_1 CP_2
, con sede in Angri (SA) alla Via Dei Goti 27, rappresentato e difeso –
[...]
giusta procura in calce – dagli Avv.ti Marcello FORTUNATO (C.F.
e Ottavio AVAGLIANO (C.F. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in alla Via SS. Pt_1
Martiri Salernitani n.31 (per comunicazioni: fax 089.2574070; pec:
.salerno.it); Email_1 CP_3
OPPOSTA Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.11.2024
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio Parte_2
innanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
in p.l.r.p.t., per spiegare opposizione avverso il d.i. di cui all'epigrafe, con cui
[...] le era stato intimato il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 55.488,00 oltre interessi legali a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuto pagamento, nonché il pagamento delle spese anche quelle generali ex art. 14 TP, diritti ed onorari del presente procedimento, a titolo di residuo non pagato del compenso dovuto per la erogazione neel 2020 di prestazioni – metodo ABA - per un importo complessivo pari ad € 143.280,00 per le quali erano state emesse regolari fatture. Part Con la spiegata opposizione l' eccepiva, in primo luogo, il difetto di sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto monitorio, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non essendo sufficienti le fatture – quali documenti di formazione unilaterale – a comprovarne l'esistenza.
L'opponente, quindi, eccepiva la improponibilità della domanda per indebito frazionamento del credito, adducendo che l'opposta aveva già agito per ottenere il pagamento degli importi richiesti per le prestazioni rese nell'ambito del percorso terapeutico assistenziale per persone affette da disturbo dello spettro autistico con decreto ingiuntivo n. 1707/2021 opposto dalla con r.g. 7720/2021. Parte_2
Nel merito, l' eccepiva che le note rese nel periodo di emergenza covid Parte_2
dal direttore del dipartimento di salute mentale non erano mai state trasfuse in atti
Part formali, dovendosi ritenere idonee ad impegnare l' olo la deliberazione n. 549 del
2019.
Tutto ciò premesso, l' concludeva come segue: “In via preliminare 1) Parte_2
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.òc.; 2) Revocare il decreto ingiuntivo opposto per accertato frazionamento del credito;
Nel merito 3) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2285/2021, notificato il 05.10.2021 per mancanza di contratto e, comunque, per l'avvenuto pagamento delle somme spettanti;
4) Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui ricostruiva la vicenda, evidenziando che, nell'ambito della gestione commissariale dell' è stato approvato il percorso Controparte_4
terapeutico assistenziale per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.
In particolare, con deliberazione n. 594 del 10.07.2019:
a – è stata prevista l'attivazione di due short list composta da professionisti esterni – tra cui la società opposta - aventi competenze specifiche nel trattamento abilitativo con metodo ABA;
b - sono state previste le seguenti tariffe e remunerazioni:
- Supervisioni = € 50,00/ora;
- Parent Training = € 27,00/ora;
- Trattamento ABA = € 28,00/ora.
Con successiva deliberazione n. 29 del 09.09.2019 è stato altresì approvato lo schema di “Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, poi regolarmente sottoscritto, nell'ambito del quale è stato espressamente convenuto che
“nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il
01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge 134/2015, le parti concordano una tariffa temporanea di €
36,00”.
Detta ultima tariffa è stata oggetto di numerose proroghe.
Il riferimento per quanto di interesse va ai seguenti atti:
– nota prot. n. 27939 del 31.01.2020 con la quale l' ha comunicato che “nelle Pt_2 more del completamento dell'iter definito dalla delibera 594/2019…si ritiene necessario dover prorogare al 29.02.2020…”;
- nota prot. n. 88220 del 21.04.2020 recante proroga delle condizioni economiche previste dalla delibera dell' n. 29/2019 fino al 31.05.2020; Pt_2
- nota di ulteriore proroga dell'applicazione della delibera n. 29/2019 fino al
30.09.2020;
- nota prot. n. 192360 del 28.09.2020, con la quale, da ultimo l' ha Parte_2 comunicato che “si prorogano le tariffe previste dall'accordo integrativo Delibera
29/2019 sino al 31.12.2020. Pt_2
Dal 01.01.2021 entreranno in vigore inderogabilmente le tariffe previste dalla delibera 594/2019”.
Narrava l'opposta che, in esecuzione di detti provvedimenti e degli impegni assunti, essa si era immediatamente attivata ai fini del corretto espletamento dei trattamenti;
invero, nell'anno 2020 ha erogato prestazioni – metodo ABA - per un importo pari ad
€ 143.280,00 per le quali ha emesso regolari fatture.
Lamentava la opposta che, però, l' ha manifestato la disponibilità a Parte_2
pagare dette prestazioni applicando tariffe inferiori a quelle convenute, infatti con nota prot. n. 19478/2021 ha comunicato ai professionisti esterni di emettere apposite note di credito per il periodo Gennaio – Dicembre 2020, precisando di
“computare le prestazioni rese in detto periodo in base alle tariffe sancite con la deliberazione n. 594/2019”, ciò in aperta violazione delle determinazioni di cui alla deliberazione n. 29 del 09.09.2019, dell'accordo integrativo e delle successive proroghe.
L'opposta, quindi, eccepiva la infondatezza della psiegata opposizione, evidenziando che l'impegno assunto dall' di pagare le prestazioni –quanto meno nei limiti Pt_2 riconosciuti ovvero secondo la tariffa di € 28,00/ora, la regolare erogazione delle prestazioni consentivano di ritenere cristallizzata la pretesa creditoria ed il diritto dell'opposta a conseguire l'intera somma di cui al decreto ingiuntivo e dunque il residuo dell'importo ancora dovuto pari ad € 5.805,00.
Quanto all'eccepito illegittimo frazionamento del credito, l'opposta ne eccepiva l'infondatezza in ragione del fatto che le pretese creditorie derivano da presupposti del tutto differenti;
invero, il decreto ingiuntivo n. 2285/2021 (oggetto del presente giudizio) attiene alle somme riconosciute dall' e derivanti dalla deliberazione Pt_2 della gestione commissariale n. 594/2019, nell'ambito del quale è stato previsto il pagamento delle prestazioni mediante applicazione della tariffa di € 28,00/ora; invece, il decreto ingiuntivo n. 1707/2021 richiamato da controparte ed oggetto di altro ed autonomo giudizio (RG. 7720/2021) attiene invece alle maggiori somme dovute in virtù della deliberazione del direttore generale n. 29/2019 e del successivo Accordo Integrativo regolarmente sottoscritto con il quale è stata univocamente convenuta la tariffa di € 36,00.
L'opposta, quanto al merito, osservava che i maggiori importi dovuti di cui alle note di credito (comunque emesse con riserva) non sono oggetto del presente giudizio ma del diverso e distinto giudizio di opposizione proposto dall' Parte_2
avverso il d.i. n. 1707/2021, con conseguente, pretesa inconferenza delle tesi Part difensive dell' L'opposta così concludeva: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito: a – rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2285 del 30.09.2021 nella misura del residuo ancora dovuto pari ad € 5.805,00; b - condannare l' al Parte_2
pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 dovuti sulle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 2285 del 30.09.2021; c - con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa perveniva, infine, alla udienza del 26.11.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di frazionamento del credito non può dirsi fondata, per non avere l'opponente versato in atti la documentazione afferente l'ulteriore procedimento monitorio, onde consentire al Tribunale la verifica della data di deposito del più antico ricorso monitorio e la verifica, quindi, della esigibilità del credito vantato in questa sede già all'epoca del deposito della prima istanza monitoria.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, da un più approfondito esame degli atti,
l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento, non avendo l'opposta dimostrato di aver pattuito in forma scritta con l' l'incremento della Parte_2 tariffa oraria da € 28,00 ad € 36,00 per l'annualità 2020.
Com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano “iure privatorum”), richiedono la forma scritta “ad substantiam”, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta “ad substantiam” è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. n. 21574/22, n. 8950/06, n. 8621/06, n. 4635/06, n. 13385/05, n.
21138/04, n. 14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed
è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale
(Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (Cass. n.
7478/20). Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata “aliunde”, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato “iure privatorum”, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero “per facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c. (ex pluribus: Cass. n. 5263/15; Cass. n.
12316/15; Cass. n. 20391/16).
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata
“utilitas” della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Tuttavia, i predetti principi sono stati in parte mitigati dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 9775/22, con cui si è statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte, che, per la valida stipulazione dei contratti della
P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con il predetto art. 17 r.d. n. 2440/1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
I principi dettati in tema di forma dei contratti stipulati dalla P.A. sono pacificamente
Parte applicabili anche nei confronti delle (Cass. n. 24640/16).
Nel caso in esame, pur aderendosi al più recente e meno restrittivo orientamento propugnato dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, non risulta che tra le parti in causa sia intercorso un accordo scritto, nel senso prima precisato, avente ad oggetto l'aumento tariffario oggetto di causa.
In proposito, ricostruendo brevemente i fatti di causa, si rileva che l'opposta svolge attività di assistenza riabilitativa, anche in relazione ai percorsi terapeutici assistenziali per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.
Il credito vantato, come si evince dalla documentazione prodotta fin dalla fase monitoria, è basato, in primo luogo, sulla deliberazione dell' n. 594 del Parte_2
10/07/19, con cui è stata prevista l'attivazione di due short list composte da professionisti esterni – tra cui l'opposta - aventi competenze specifiche nel trattamento riabilitativo con metodo ABA, ed è stata prevista, per le prestazioni con tale metodo, la remunerazione oraria di € 28,00.
Con successiva deliberazione n. 29 del 09/09/19 è stato approvato lo schema di
“Accordo integrativo per la gestione transitoria dei percorsi terapeutici”, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale è stato convenuto che “nella fase intermedia di transizione, ovvero nel periodo intercorrente tra il 01.09.2019 al 31.12.2019 e la presa in carico globale secondo le nuove metodologie coerenti con la legge
134/2015, le parti concordano una tariffa temporanea di € 36,00”.
Detta ultima tariffa, il cui pagamento è oggetto della domanda proposta dalla fondazione opposta (limitatamente, però, alla differenza di € 8,00 all'ora rispetto alla tariffa base di € 28,00), è stata oggetto di svariate proroghe, e precisamente: nota prot. Parte n. 27939 del 31/01/20 con la quale l' comunicava che “nelle more del completamento dell'iter definito dalla Delibera 594/2019…si ritiene necessario dover prorogare al 29.02.2020…” l'accordo integrativo sottoscritto in base alla delibera n.
29/2019; nota prot. n. 88220 del 21/04/20, recante proroga delle condizioni
Parte economiche previste dalla delibera dell' n. 29/2019 fino al 31/05/20; nota prot. n.
192360 del 28/09/20, con la quale l' comunicava che “si prorogano le Parte_2 tariffe previste dall'accordo integrativo Delibera 29/2019 sino al 31/12/2020. Pt_2 Dal 01/01/2021 entreranno in vigore, inderogabilmente, le tariffe previste dalla delibera 594/2019”.
Tuttavia, con nota prot. n. 19478/2021 del 21/07/21, l' chiedeva ai centri Parte_2
accreditati di emettere le note di credito per il periodo gennaio-dicembre 2020, precisando di computare “le prestazioni rese nel periodo indicato in precedenza in base alle tariffe sancite con la Deliberazione 594/2019” (e dunque senza l'incremento tariffario di cui alla delibera n. 29/2019).
Ora, anche a voler prescindere dalla disposta revoca, le predette proroghe - che hanno esteso al 2020 la maggior tariffa oraria di € 36,00 originariamente pattuita per il solo Parte 2019 - non sono state adottate con delibera a firma del direttore generale, ma
Parte sono state emesse dal direttore del dipartimento di salute mentale della stessa senza venir mai formalizzate in un apposito accordo integrativo – come quello attuativo della delibera n. 29/2019 – sottoscritto da entrambe le parti.
La delibera n. 29/2019, che di per sé non può fondare la pretesa creditoria dell'opposta in quanto temporalmente limitata al 2019, è stata infatti emessa dal Parte direttore generale dell' su proposta del direttore del dipartimento di salute mentale, che non era dunque legittimato ad impegnare direttamente l'ente senza Parte l'avallo di un'apposita delibera emessa dal legale rappresentante della stessa
Ne consegue che le proroghe invocate dall'opposta non sono idonee a fondare la pretesa creditoria da questa vantata, in quanto non sono supportate né da una apposita delibera, né da un accordo in forma scritta, che avrebbe richiesto peraltro l'attivazione di una procedura contabile di copertura del maggior impegno di spesa assunto Parte dall' e neppure, se anche volessero superarsi tali preliminari osservazioni, da un'accettazione per iscritto da parte dell'opposta che consentisse di ritenere perfezionato l'accordo negoziale relativo alla proroga della tariffa, posto che una condotta di accettazione tacita ex art. 1327 c.c., consistente nella mera esecuzione delle prestazioni, non è applicabile, come già detto, nei confronti della P.A. (Cass. n.
12316/15).
E tale ultima considerazione non è affatto smentita dalla recente pronuncia delle
Sezioni Unite n. 9775/22, dalla quale si evince che, pur non essendo necessario che il contratto con la P.A. si concretizzi in un unico documento contestualmente sottoscritto dalle parti, è pur sempre indispensabile che tanto la proposta quanto l'accettazione negoziale, che possono non essere contemporanee, mantengano la forma scritta. Non essendo stato rispettato siffatto onere formale, l'opposizione spiegata dall'
[...]
va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della Pt_2
domanda formulata dall'opposta.
Parte La novità della questione e la condotta precontrattuale tenuta dall' che con i propri atti amministrativi ha ingenerato un ragionevole affidamento dell'opposta nella proroga dell'incremento tariffario, giustificano la compensazione integrale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 2285/2021 reso dal giudice designato del Tribunale di Salerno reso il 30.09.2021;
b) rigetta la domanda di pagamento proposta dall'opposta nei confronti dell' ; Parte_2
c) compensa interamente le spese giudiziali.
Salerno, 16.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante