Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 2170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2170/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da: Parte 1 nato il [...] ad [...]
e
Parte 2 nata il [...] a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DAVIDE GATTI
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione con ricorso depositato telematicamente in data 20/06/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
308/2024 pubblicata il 18/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale sita in Asti, Salita Jacopone da Todi n.10, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio ed intestata alla figlia per l'importo di euro 140.000,00 con Persona 1
di mutuo fondiario per l'importo di euroaccensione, a carico della stessa Persona 1
85.000,00 con rate mensili di euro 600,00 circa e residuo mutuo alla data odierna di circa 68.000,00
euro, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra insieme alla figlia convivente, in Parte 2 virtù dell'uso da costei concessole, la quale ultima allo stato è impiegata con contratto di apprendistato e percepisce lo stipendio mensile di circa euro 1.100,00 circa, dandosi atto che ivi vive altresì la madre della Sig.ra Parte 2 la Sig.ra Parte_3 la quale percepisce una pensione di circa 1.200,00 euro al mese, attraverso cui, anche in considerazione dell'ospitalità offertale, contribuisce al mantenimento della figlia;
2) L'appartamento, sito in Asti, Via Borrelli n.12, consistente in alloggio al piano primo (2°
f.t.).distinto con il numero interno 3, composto di ingresso, disimpegno, gabinetto con bagno, cucina, due camere e salone, confinante con l'alloggio n.4, il vano scala, spazio condominiale a tre lati;
oltre a cantina a piano interrato, distinta con il numero interno 3, confinante con muro perimetrale, cantina n.4, vano scala e cantina n.2, proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, ai sensi di legge e regolamento condominiale censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Asti
(AT), esattamente intestato, Sez. AT, Foglio 81 (ottantuno), n.1111 (millecentoundici) sub 40
(quaranta) ex Foglio 81 n.665 sub 3 ed ex Foglio 81 n.662 sub 40; via Borrelli n.12, P-1, z.c.1,
Cat.A/2, cl.1, vani 5, RC euro 322,79 (variazione per modifica identificativo allineamento mappe) in comproprietà al 50% dei coniugi – acquistato dai predetti a seguito atto di Notaio del Persona 2
-
12.1.2006 numero 133562 di Repertorio - Numero 12131 di Raccolta - Registrato in Asti il 19.1.2006
N.227 1 Trascritto il 20.1.2006 ove il Sig. Parte 1 ha già trasferito la propria residenza, viene assegnata in abitazione al medesimo che ne acquisirà la integrale proprietà mediante successivo atto notarile costituente attuazione e formalizzazione delle condizioni pattuite nell'ambito del presente ricorso ovvero il trasferimento della quota di proprietà della Sig.ra Parte_2
avverrà in favore del Sig. con il versamento dell'importo di euro 26.000 Parte 1
(ventiseimila) nei confronti della moglie ed accollo integrale in capo al predetto e pienamente liberatorio nei confronti della Sig.ra Parte_2 del residuo mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto; precisandosi che la determinazione di tale importo trova giustificazione causale nella complessiva definizione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, considerandosi altresì che la provvista per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di tale immobile è stata fornita prevalentemente dal Sig. tramite gli accrediti dei propri stipendi sulParte 1 conto corrente cointestato su cui era appoggiato il mutuo;
3) Le parti danno entrambe atto di aver provveduto alla divisione di tutti i beni mobili ed i valori mobiliari di comune proprietà e pertanto di non aver alcuna ragione di credito o debito connessa alla vita matrimoniale e quindi di nulla aver a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo connesso anche ad obbligazioni contratte nella vita coniugale, ad eccezione di quanto concordato nel punto che precede che residua unicamente attuazione mediante atto notarile, assumendo il Sig. Parte 1 già con la sottoscrizione del presente atto l'impegno a continuare ad onorare in via esclusiva le prossime rate di mutuo, e spese condominiali, dandosi atto le parti che il medesimo già dal luglio 2023 si è fatto integralmente carico di dette rate e spese, rinunciando il medesimo a pretendere dalla Sig.ra le relative quote-parti alla Parte 2
condizione del perfezionamento dell'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile de quo nel termine di mesi tre dall'avvenuta pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Ancorché allo stato la Sig.ra sia impiegata con contratto a tempo determinato, Parte 2
la medesima, in ragione di tutte le condizioni con le quali complessivamente si sono regolamentati tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, dà atto di non richiedere qualsivoglia contributo diretto al mantenimento in proprio favore, ritenendo la definizione nel suo complesso pienamente satisfattiva in quanto disciplinata in considerazione delle attuali situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i ricorrenti;
5) Ciascun coniuge conserverà la proprietà della autovettura a sé in uso od altro diritto di utilizzo della stessa;
6) Il Sig. Parte_1 si accollerà il pagamento del 50% della quota mensile per il mutuo acceso dalla figlia Persona 1 per l'acquisto della dimora sita in Asti, Salita Jacopone da
Todi n.10, fino all'estinzione del mutuo stesso, mentre la residua quota continuerà a gravare sulla predetta;
7) Spese compensate";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
'nato ad [...] il [...] e da Parte_2 nata il Parte 1
5/09/1968 a CANELLI (AT), celebrato in Cassinasco in data 19/07/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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