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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2024
REPUBBLICA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente,
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere,
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 2943/2024 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGGIATTI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COGGIATTI
CLAUDIO;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONTUMACE;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha impugnato la sentenza con la quale era stata parzialmente Parte_1
accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'appellato e quest'ultimo condannato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dalla opposta con il ricorso monitorio.
La parte appellata non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 12/3/25.
In tale data, l'appellante non ha depositato memorie così come stabilito con il decreto che ha disposto la trattazione scritta del procedimento ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del Controparte_1
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...]
citazione in appello.
Va, inoltre, dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 16778/2023, emessa a definizione del giudizio rubricato con numero di R.G. 67514/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 17/3/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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REPUBBLICA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente,
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere,
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 2943/2024 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGGIATTI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COGGIATTI
CLAUDIO;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONTUMACE;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha impugnato la sentenza con la quale era stata parzialmente Parte_1
accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'appellato e quest'ultimo condannato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dalla opposta con il ricorso monitorio.
La parte appellata non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 12/3/25.
In tale data, l'appellante non ha depositato memorie così come stabilito con il decreto che ha disposto la trattazione scritta del procedimento ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del Controparte_1
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...]
citazione in appello.
Va, inoltre, dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 16778/2023, emessa a definizione del giudizio rubricato con numero di R.G. 67514/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 17/3/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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