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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10800/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 16047/2023 (ATPO) vertente
TRA nato a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Alveo Artificiale Parte_1
Terza n.21, C.F. , elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via C.F._1 Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec: ) Email_1
- ricorrente opponente- E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: CP_2
t;) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 7.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere già titolare di indennità di accompagnamento e di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e che tale prestazione le veniva revocata a seguito di visita di revisione effettuata in data 28.2.2023, ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e alla connotazione di gravità dell'handicap, chiedeva il riconoscimento dei detti benefici (indennità di accompagnamento e handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92).
Aggiungeva che visitata dalla Commissione Sanitaria in sede di revisione era stata giudicata invalida nella misura del 80% con riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'85% dalla visita di revisione senza connotazione di gravità dell'handicap, con sostanziale conferma del giudizio
“negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, limitando la domanda al riconoscimento della sola indennità di accompagnamento, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CT (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. RG
16047/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CT dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_1 7.3.2025 - che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “Sulla base dei dati clinici, dell'esame obiettivo e degli accertamenti disponibili ed esperiti, si ritiene che il ricorrente risulti affetto da un grave disturbo psicotico cronico con ideazione delirante a contenuto persecutorio, recidivante, insorto molti anni addietro (in carico fin dal mese di maggio 1991 alla U.O.S.M. del D.S. 32/33 - ASL Napoli/1 Centro) e determinante disturbi del comportamento, alterazioni dell'equilibrio psichico, disordini formali del pensiero e compromissione dell'esame di realtà; attualmente in terapia con farmaci ansiolitici, neurolettici ed antipsicotici. Tale patologia risulta accertata, ben documentata e presente alla data della visita di revisione del 28/02/2023. Non emerge, inoltre, alcuna evidenza di sopravvenute variazioni di rilievo delle condizioni cliniche del periziando in corso di causa.
Pertanto, con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 05/02/1992, la menomazione può essere equamente inquadrata con il codice 1207 = 100%. Si precisa ancora che non è possibile esprimere alcun giudizio a riguardo delle altre malattie riferite dall'istante, in quanto non risultano in alcun modo esaustivamente documentate. Tanto premesso, con riferimento alla psicosi delirante, si rimarca che il sig. risulta affetto da un Parte_1 grave deterioramento psichico che gli procura disfunzioni cognitive, comportamentali ed emotive. In particolare, manifesta turbe della forma del pensiero (alterazioni del flusso ideico), dei nessi associativi, dei suoi contenuti (ideazione prevalente e delirante) e talora della senso-percezione. I sintomi, nel caso di specie, risultano associati a profondi disturbi del comportamento, in particolare a manie persecutorie ingiustificate. In queste condizioni il soggetto può presentare sia i sintomi tipici della schizofrenia (allucinazioni, deliri, sintomi negativi), sia quelli dei disturbi dell'umore (depressione e/o mania). Nella maggior parte dei casi, i deliri persecutori sono il frutto della esasperazione di esperienze reali o di emozioni.
Tra le manifestazioni tipiche della mania di persecuzione ci sono deliri, ossessioni, irritabilità, rabbia, sentimenti di ostilità ed ansia. Questa condizione psicologica può accompagnarsi a veri e propri stati depressivi;
nei casi più gravi il paziente può avere anche delle allucinazioni, ossia una percezione assolutamente distorta della realtà e non corrispondente al vero. È necessario tener presente che il funzionamento del soggetto affetto da un disturbo psicotico-ossessivo può progressivamente deteriorarsi e che le abilità sociali
e lavorative possono venir meno. Tuttavia bisogna anche sottolineare come un adeguato trattamento farmacologico ed un appropriato supporto psichiatrico possano apportare
2 significativi miglioramenti delle condizioni cliniche di tali pazienti”. Per tali motivi il predetto CT, nella sua consulenza elaborata nella fase di opposizione ad ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo che “Pertanto, tenuto conto del grado e della natura delle patologie riscontrate, viste le infermità coesistenti ed eseguiti i calcoli riduzionistici, si reputa il sig. invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del
100% (cento/ 100) con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla data della visita di verifica del 28/02/2023. Inoltre, poiché tale disturbo psicotico costituisce una patologia complessa ed è probabilmente il risultato dell'interazione di vari fattori ambientali e genetici, la prognosi a lungo termine della malattia può essere spesso imprevedibile. Per tale motivo si ritiene corretto prevedere un'ulteriore visita di revisione a distanza di due anni dal presente accertamento”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CT effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CT ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 28.2.2023 (data di revoca della prestazione a seguito della visita di revisione). In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7.5.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Parte_1 necessità di accompagnamento a partire dal 28.2.2023, data della visita di revisione;
b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'indennità CP_2 di accompagnamento dal 28.2.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione al difensore antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CT a carico dell' . CP_2
Napoli 18.4.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10800/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 16047/2023 (ATPO) vertente
TRA nato a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Alveo Artificiale Parte_1
Terza n.21, C.F. , elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via C.F._1 Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec: ) Email_1
- ricorrente opponente- E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: CP_2
t;) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 7.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere già titolare di indennità di accompagnamento e di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e che tale prestazione le veniva revocata a seguito di visita di revisione effettuata in data 28.2.2023, ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e alla connotazione di gravità dell'handicap, chiedeva il riconoscimento dei detti benefici (indennità di accompagnamento e handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92).
Aggiungeva che visitata dalla Commissione Sanitaria in sede di revisione era stata giudicata invalida nella misura del 80% con riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'85% dalla visita di revisione senza connotazione di gravità dell'handicap, con sostanziale conferma del giudizio
“negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, limitando la domanda al riconoscimento della sola indennità di accompagnamento, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CT (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. RG
16047/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CT dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_1 7.3.2025 - che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “Sulla base dei dati clinici, dell'esame obiettivo e degli accertamenti disponibili ed esperiti, si ritiene che il ricorrente risulti affetto da un grave disturbo psicotico cronico con ideazione delirante a contenuto persecutorio, recidivante, insorto molti anni addietro (in carico fin dal mese di maggio 1991 alla U.O.S.M. del D.S. 32/33 - ASL Napoli/1 Centro) e determinante disturbi del comportamento, alterazioni dell'equilibrio psichico, disordini formali del pensiero e compromissione dell'esame di realtà; attualmente in terapia con farmaci ansiolitici, neurolettici ed antipsicotici. Tale patologia risulta accertata, ben documentata e presente alla data della visita di revisione del 28/02/2023. Non emerge, inoltre, alcuna evidenza di sopravvenute variazioni di rilievo delle condizioni cliniche del periziando in corso di causa.
Pertanto, con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 05/02/1992, la menomazione può essere equamente inquadrata con il codice 1207 = 100%. Si precisa ancora che non è possibile esprimere alcun giudizio a riguardo delle altre malattie riferite dall'istante, in quanto non risultano in alcun modo esaustivamente documentate. Tanto premesso, con riferimento alla psicosi delirante, si rimarca che il sig. risulta affetto da un Parte_1 grave deterioramento psichico che gli procura disfunzioni cognitive, comportamentali ed emotive. In particolare, manifesta turbe della forma del pensiero (alterazioni del flusso ideico), dei nessi associativi, dei suoi contenuti (ideazione prevalente e delirante) e talora della senso-percezione. I sintomi, nel caso di specie, risultano associati a profondi disturbi del comportamento, in particolare a manie persecutorie ingiustificate. In queste condizioni il soggetto può presentare sia i sintomi tipici della schizofrenia (allucinazioni, deliri, sintomi negativi), sia quelli dei disturbi dell'umore (depressione e/o mania). Nella maggior parte dei casi, i deliri persecutori sono il frutto della esasperazione di esperienze reali o di emozioni.
Tra le manifestazioni tipiche della mania di persecuzione ci sono deliri, ossessioni, irritabilità, rabbia, sentimenti di ostilità ed ansia. Questa condizione psicologica può accompagnarsi a veri e propri stati depressivi;
nei casi più gravi il paziente può avere anche delle allucinazioni, ossia una percezione assolutamente distorta della realtà e non corrispondente al vero. È necessario tener presente che il funzionamento del soggetto affetto da un disturbo psicotico-ossessivo può progressivamente deteriorarsi e che le abilità sociali
e lavorative possono venir meno. Tuttavia bisogna anche sottolineare come un adeguato trattamento farmacologico ed un appropriato supporto psichiatrico possano apportare
2 significativi miglioramenti delle condizioni cliniche di tali pazienti”. Per tali motivi il predetto CT, nella sua consulenza elaborata nella fase di opposizione ad ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo che “Pertanto, tenuto conto del grado e della natura delle patologie riscontrate, viste le infermità coesistenti ed eseguiti i calcoli riduzionistici, si reputa il sig. invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del
100% (cento/ 100) con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla data della visita di verifica del 28/02/2023. Inoltre, poiché tale disturbo psicotico costituisce una patologia complessa ed è probabilmente il risultato dell'interazione di vari fattori ambientali e genetici, la prognosi a lungo termine della malattia può essere spesso imprevedibile. Per tale motivo si ritiene corretto prevedere un'ulteriore visita di revisione a distanza di due anni dal presente accertamento”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CT effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CT ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 28.2.2023 (data di revoca della prestazione a seguito della visita di revisione). In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7.5.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile con Parte_1 necessità di accompagnamento a partire dal 28.2.2023, data della visita di revisione;
b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'indennità CP_2 di accompagnamento dal 28.2.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione al difensore antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CT a carico dell' . CP_2
Napoli 18.4.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
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