Articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 26
Articolo 2Articolo 4
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12 febbraio 1991
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis (Indennita' di servizio penitenziario). 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennita' previste dall'articolo 39, spetta una indennita' di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennita' spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed e' pensionabile limitatamente al 50 per cento.
3. La quota pensionabile e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1991
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