Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20041 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20041/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. MA Luisa Campagna per FI MA
AN; avv. Rosaria Composto per n.q. di rappresentante legale CP_1
della soc.tà ; Avv. Valentino Colosi per sulla scorta CP_2 CP_3
del provvedimento di regolamentazione dell'udienza del 21/05/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16/12/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento del 12/11/2018 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via S. Cecilia 96-98 is. 115, presso lo studio dell'avv. Campagna MA Luisa, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in Gualtieri Sicaminò, via Ospizio n. 59, presso lo studio dell'avv. Colosi Valentino, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuta-
CON L'INTERVENTO DI Pag. 1 a 14
p. iva in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro tempore , elettivamente domiciliata in Milazzo, via Cumbo CP_1
Borgia n. 122, presso lo studio dell'avv. Composto Rosaria, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-terzo interveniente-
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità - risoluzione contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2018, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere la convalida dello sfratto CP_3
per morosità ex art. 663 c.p.c. dall'immobile sito in Lipari, via V. Emanuele n. 151, individuato in Catasto al foglio 98, part. 1337 sub. 3, asseritamente detenuto dalla convenuta in forza di contratto di locazione commerciale stipulato in data
16/01/1996 tra quest'ultima ed i precedenti proprietari dello stesso, nonché la contestuale emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
Nell'ambito del predetto procedimento sommario, contrassegnato dal numero di ruolo 18/2018, si costituiva , proponendo opposizione alla CP_3
convalida dello sfratto sulla scorta della propria carenza di legittimazione passiva.
In particolare, la convenuta affermava di aver ceduto, in data 29/12/1998, la piena ed intera proprietà dell'omonima azienda di cui era titolare alla società “
[...]
, con espresso diritto di subentro della cessionaria nel contratto di Parte_2
affitto dell'immobile oggetto del presente giudizio a far data, ai fini del pagamento del relativo canone, dal mese di gennaio 1999.
La causa, inizialmente chiamata all'udienza del 28/03/2018 per la prima
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comparizione delle parti, era dapprima spostata d'ufficio alla prima data utile fissata per il 05/04/2018 – alla quale le parti comparivano ed esponevano le reciproche posizioni in merito ai fatti di causa – e, in seguito, nuovamente rinviata all'udienza del 16/04/2018, nel corso della quale, alla luce della mancata comparizione di parte attrice, veniva dichiarata con ordinanza la cessazione degli effetti dell'intimazione ai sensi dell'art. 662 c.p.c.
Successivamente, con provvedimento del 07/06/2018, il Giudice, sulla scorta del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene l'art. 662
c.p.c. applicabile al solo caso di mancata comparizione del locatore all'udienza indicata nell'atto di citazione, revocava l'anzidetta ordinanza.
Contestualmente, ordinava ex art. 665 c.p.c. all'intimato il rilascio dell'immobile entro la data del 15/09/2018 e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 22/11/2018 ed assegnando alle parti termine per l'integrazione dei rispettivi atti e per la produzione di documenti, onerando altresì “… le parti a dare avvio alla procedura obbligatoria di mediazione nel rispetto dei termini di legge”.
Con memoria integrativa del 16/10/2023, FI MA AN deduceva l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale alla luce del grave inadempimento della locataria, la quale, anche successivamente all'intimazione di sfratto, avrebbe continuato a corrispondere i canoni in misura ridotta e con sistematico ritardo, aggiungendo inoltre che quest'ultima non aveva ancora provveduto a rilasciare l'immobile.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Giudice, previa convalida dello sfratto e conferma dell'ordinanza non impugnabile di rilascio, di: “A) ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima o di chiunque altro occupi Pag. 3 a 14 R. G. n. 20041 / 2018
l'immobile all'immediato rilascio in favore di , della bottega Parte_1
sita in Lipari, via V. Emanuele n. 151, individuata un catasto al fg. 98 part. 1337 sub.
3; B) condannare la convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
C) condannare la convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata riconsegna dell'immobile nel termine fissato dal Giudice in favore dell'istante, mediante pagamento della somma di euro 474,00 mensili decorrenti dal 15 settembre 2018 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
D) condannare la convenuta al pagamento delle differenze risultanti tra il canone originario ed il canone aggiornato a far data dal mese di dicembre 2017 al mese di agosto 2018 e quantificate in euro 1.012,32 (euro 112,48 x mesi 9), oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con memoria di replica, insisteva in tutto quanto già dedotto ed CP_3
eccepito nella fase sommaria del presente giudizio, contestando altresì le motivazioni poste dal decidente a fondamento dell'ordinanza emessa all'udienza del 07/06/2018 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio di convalida dello sfratto per la mancata comparizione dell'intimante all'udienza di comparizione delle parti del 16/04/2018, per quanto esposto in narrativa;
sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e, per l'effetto, rigettare ogni avversa istanza, CP_3
difesa ed eccezione, giacché inammissibile in diritto e infondata in fatto, per quanto esposto in atti;
ritenere e dichiarare che il contratto di cessione de quo è stato accettato dal proprietario dell'immobile con effetto dalla stipula di detto atto, come documentalmente provato;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla deve la sig.ra a parte attrice con riferimento al contratto di locazione CP_3
commerciale per cui è causa.; in subordine, ritenere e dichiarare che, in virtù del
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vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero “beneficium ordinis”,
l'azione ex adverso intrapresa nei confronti della sig.ra è illegittima CP_3
in quanto avrebbe dovuto essere esperita solo dopo l'inadempimento dell'effettivo conduttore, la società e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità Parte_2
dell'avversa azione introitata direttamente nei confronti della cedente;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
Interveniva nel giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2018, la società al solo fine di sostenere le ragioni della convenuta. Parte_2
Istruita in via documentale, la causa era così rinviata all'udienza del 21.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note scritte.
Preliminarmente, va esaminata la richiesta di parte convenuta avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 16/04/2018 e la conseguente declaratoria di estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 662 c.p.c.
Al riguardo, si ritiene sufficiente il richiamo alle motivazioni poste a fondamento dell'anzidetto provvedimento e, in particolare, alla necessità di valorizzare sia la lettera della disposizione – la quale fa esplicito riferimento all'udienza “fissata nell'atto di citazione” – sia la ratio ad essa sottesa, che rimarrebbe frustrata laddove si consentisse al Giudice di dichiarare la cessazione degli effetti dell'intimazione anche nel caso in cui le parti, regolarmente comparse all'udienza fissata dall'intimante nell'atto introduttivo, abbiano ivi espresso le proprie posizioni in merito ai fatti di causa.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'istanza in esame, in quanto infondata, va rigettata.
Ciò premesso e passando all'esame della pretesa dedotta da parte attrice, occorre
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analizzare il profilo relativo all'opponibilità, nei confronti di quest'ultima, del contratto di cessione posto in essere da in Controparte_4
data 19/12/1998 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Lipari, via V. Emanuele n.
151, individuato in Catasto al foglio 98, part. 1337 sub. 3, costituendo la risoluzione di detta questione presupposto indispensabile ai fini della valutazione circa l'accoglimento, ovvero il rigetto delle domande spiegate dalla locatrice.
Sul punto, va osservato che, ai fini della ricostruzione della disciplina relativa alla cessione dei contratti di locazione, occorre far riferimento, in primo luogo, all'art. 36 della Legge n. 392/1978 – la quale regolamenta la locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso da quello di abitazione – e secondariamente, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile in materia di cessione dei contratti, con particolare riguardo all'art. 1407 c. c.
Orbene, l'art. 36 della L. n. 392/1978 statuisce che “il conduttore può sublocare
l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
L'art. 1407, comma 1 c.c., invece, stabilisce che “se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata”.
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni si evince, da un lato, che i presupposti per l'opponibilità della cessione del contratto di locazione nei confronti del locatore consistono, alternativamente, nell'invio a quest'ultimo di Pag. 6 a 14 R. G. n. 20041 / 2018
una comunicazione con la quale lo si renda edotto della stipula del negozio traslativo – sempre che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, egli non vi si opponga, adducendo gravi motivi – e nell'accettazione dell'avvenuta cessione da parte dello stesso locatore, la quale non necessita di forme solenni, potendo essere integrata anche da una condotta che si ponga inequivocabilmente in contrasto con la volontà di opporvisi;
dall'altro, che, a differenza di quanto previsto dalle regole generali in materia di cessione dei contratti, la comunicazione dell'avvenuta cessione o l'accettazione della stessa da parte del locatore non hanno come effetto l'automatico subentro del cessionario nella posizione giuridica del cedente, bensì la creazione di un vincolo di responsabilità sussidiaria tra questi ultimi, in forza del quale il locatore potrà agire nei confronti del secondo per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, ma soltanto dopo che avrà fatto valere le sue ragioni contro il primo.
Nel caso che ci occupa, sebbene appaia pacifica la mancata comunicazione della cessione del contratto di locazione da parte dell'odierna convenuta, risulta dai documenti versati in atti da quest'ultima non soltanto che i precedenti proprietari dell'immobile de quo ne erano perfettamente a conoscenza, ma anche che essi l'avevano accettata (sulla rilevanza della conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito “aliunde”, si veda, ex multis, Cass. Civ., n. 17545 del 04/07/2018:
“ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione operata dal conduttore in occasione della cessione dell'azienda esercitata all'interno dell'immobile concesso in locazione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto;
tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione del rapporto tra conduttore cedente e terzo
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cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quanto la comunicazione non avvenga e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni. Ne consegue che la conoscenza “aliunde” della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c.).
Non può dubitarsi, infatti, che tanto le ricevute di pagamento rilasciate da e (precedenti proprietari dell'immobile Controparte_5 Controparte_6
concesso in locazione) in favore della società quanto le Parte_2
ricevute di versamento dell'imposta di registro relativa al contratto di locazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, le quali riportano i dati anagrafici della predetta società in veste di conduttrice, costituiscano elementi idonei a dimostrare non soltanto che gli originari locatori erano consapevoli dell'avvenuta cessione, ma anche che essi vi avevano manifestato – seppur per facta concludentia – il proprio consenso.
Ne deriva che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 della L. n.
392/1978 e 1407 c.c., l'odierna attrice avrebbe dovuto preventivamente chiedere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto locatizio al cessionario, ostando all'accoglimento della domanda proposta nel presente procedimento il beneficium ordinis previsto in favore del cedente (Cass. Civ., n. 4405 del
19/02/2024:“In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamene al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della L. n. 392 del 1978, ciò che rileva è
l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente ed esperire l'azione giudiziale;
tale atto può essere anche costituito dalla domanda di Pag. 8 a 14 R. G. n. 20041 / 2018
mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese – in funzione del successivo giudizio – anche al cessionario, atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario”).
A tali conclusioni è doveroso pervenire ove si consideri che, nel caso di specie, non solo l'attrice ha omesso di far valere le proprie ragioni, in via preventiva, contro la cessionaria, ma, successivamente all'intervento di quest'ultima nel presente procedimento, ha ritenuto di non estendere la propria domanda nei confronti della medesima.
Inoltre la mancata formulazione della richiesta di adempimento nei riguardi della cessionaria, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la quale il locatore faccia valere i diritti nascenti dal contratto di locazione ovvero ne deduca la risoluzione, implica l'impossibilità di pronunciarsi sul merito della controversia.
Peraltro a ciò osterebbe anche la mancata mediazione svolta verso la parte convenuta che al di là della questione sostanziale sulla opponibilità della cessione del contratto era già parte “ad adiuvandum” di parte convenuta nel processo e che doveva essere coinvolta nella mediazione stessa.
Ma, dedotta la conoscenza ad opera di parte attrice della cessione del contratto da parte del conduttore, non vi è prova che il locatore, oggi parte attrice, abbia liberato il conduttore dai suoi obblighi.
Ed infatti “"... In caso di cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, qualora il locatore non abbia liberato il cedente, tra quest'ultimo e il cessionario si instaura un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzato dal beneficium ordinis, che
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consente al locatore di agire nei confronti del cedente solo dopo che si sia verificato l'inadempimento del cessionario, previa messa in mora di quest'ultimo.
..." (cfr. TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 10106/2022 del 18-06-2022).
Ciò giustifica e legittima parte attrice a rivolgere le proprie domande solo nei riguardi della conduttrice-cedente.
Quindi, vanno innanzitutto rigettate le istanze istruttorie articolate da Parte_2
nei propri atti e reiterate da ultimo nelle note scritte depositate in data
[...]
20/05/2025, poiché inconducenti al fine.
Relativamente poi alle domande attoree, va confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile emessa il 07/06/2018, sussistendone – sulla scorta dei documenti versati in atti dall'attrice e, in particolare, dei bonifici attestanti il sistematico ritardo nel pagamento dei canoni da parte della conduttrice – i presupposti ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ma non solo.
Ed infatti alla sua revoca ostano anche le seguenti ulteriori motivazioni.
La prima, riferita al recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, cui si aderisce, secondo il quale “…l'ordinanza di rilascio mantiene le sue caratteristiche di esecutività anche se la causa non sia conclusa da una sentenza…”, (cfr sent, trib. Milano n. 5466 del 19.09.2020, ripresa da Trib. Brescia
n. 1780/21) ispirate dalle sentenze 1382 del 14.2.1997 e n. 3730 del 29.03.1995 della Corte di Cassazione, secondo cui “nel procedimento di convalida di sfratto, qualora sia stata emessa ordinanza di rilascio con riserva dell'eccezioni del convenuto, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 667 c.p.c. non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza”. In tal modo è stato sancito dalla giurisprudenza il principio per il quale l'ordinanza provvisoria di rilascio debba essere qualificata come provvedimento di condanna
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con riserva delle eccezioni del convenuto ed ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio i cui effetti, cioè la cessazione della locazione e conseguente diritto al rilascio dell'immobile, restano validi fino a quando non siano eventualmente annullati a conclusione del giudizio di cognizione dalla sentenza di merito.
Inoltre, a rafforzare il convincimento che la ordinanza de qua vada confermata, soccorre il principio per il quale “la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione
(nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9899).
Risultando, pertanto, ex actis che la suddetta morosità non sia stata sanata né dalla convenuta - la quale non ha contestato il profilo in esame, limitandosi a sostenere di non essere tenuta al pagamento dei canoni - né dalla terza intervenuta che nulla sul punto ha dedotto, si ritiene che, per le medesime ragioni che hanno condotto alla conferma del summenzionato provvedimento, debbano ritenersi sussistenti i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto de quo, stante il persistente grave inadempimento tanto della cedente quanto della cessionaria che, nelle rispettive posizioni, non si sono adoperate a provvedervi.
Ed infatti giova evidenziare che la intervenuta si sia limitata a sostenere la posizione della convenuta di carenza di legittimazione passiva, senza però nulla dire -neanche per contestarla- sulla eccepita morosità.
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Nè sussiste ragione per la quale possa essere giustificato il mancato pagamento dei canoni il cui obbligo, nel caso di specie per quanto motivato in ordine al rapporto principale di locazione e quello derivato di sub locazione e/o cessione del contratto, permane anche nei confronti del conduttore.
È noto che, secondo la Cassazione, (da ultimo cfr. sez. III, ordinanza 22 giugno
2020, n. 12103), la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone solo nel caso in cui l'inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore, poiché finché gode del bene anche solo parzialmente, il conduttore non può saltare il pagamento dei canoni (cfr. Corte di App. Palermo, sent. n. 336/2021).
Consegue, quindi, l'accoglimento anche della domanda attorea di condannare la convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, oltre che quelli maturati e maturandi fino al rilascio dell'immobile, con interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, previa escussione nei riguardi del cessionario per quanto sopra motivato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9899).
Infine, avuto riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta – azione che, come noto, va inquadrata entro lo schema della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle condizioni richieste per il suo positivo esperimento ed al relativo regime probatorio – va osservato, in primo luogo, che non risulta soddisfatta la condizione prevista dal primo comma della summenzionata disposizione, ovvero l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti la domanda è stata rivolta.
Secondariamente, va evidenziata l'assenza, nel caso di specie, di elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, Pag. 12 a 14 R. G. n. 20041 / 2018
individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
Sulle spese.
Le superiori statuizioni giustificano la compensazione parziale delle spese relative al presente giudizio nella misura di un terzo che rimangono a carico, nella parte residua dei due terzi, di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €. 5200 delle tariffe vigenti ex DM 247/2022.
Nulla verso la parte intervenuta in considerazione della volontarietà della sua partecipazione in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 20041/2018 R.G., così provvede:
- CONFERMA l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Lipari, Via V. Emanuele
n. 151, individuato in Catasto al foglio 98, part. 1337 sub. 3, emessa in data
07/06/2018;
- DICHIARA la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 16/01/1996 intercorso fra le parti, disponendone il rilascio anche per tale motivo;
- CONDANNA il conduttore al pagamento, in favore di parte attrice, di tutti i canoni di locazione maturati e maturandi fino alla data di rilascio dell'immobile con interessi dalle single scadenze, nei limiti indicati in motivazione e, ad oggi, non corrisposti;
Pag. 13 a 14 R. G. n. 20041 / 2018
- DICHIARA inammissibili le rimanenti domande proposte da parte attrice verso la convenuta;
- COMPENSA un terzo delle spese di giudizio e condanna parte convenuta al pagamento dei residui due terzi verso parte attrice che quantifica secondo i criteri indicati in €. 852,00, oltre spese esenti che, mancando specifica nota, si liquidano in €. 65,00, spese generali e oneri fiscali;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata da . CP_3
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 21/06/2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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