Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/01/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05224/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5224 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sonia Falanga, Maria Rosaria Falanga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 settembre 2020 adottato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, notificato al ricorrente in data 1° ottobre 2020;
- del provvedimento n. -OMISSIS-del 18 agosto 2011;
- nonché di tutti gli atti endoprocedimentali, presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali;
- per la declaratoria di accertamento di avvenuto transito nel ruolo civile per il silenzio assenso formatosi a seguito di istanza, con riserva di agire per il riconoscimento di differenze retributive ed indennitarie, oltre risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n.-OMISSIS- del 18 agosto 2011, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha determinato la "perdita del grado" per rimozione per motivi disciplinari a carico del ricorrente , ex appuntato dei Carabinieri, oggi transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 34 della Legge 18 ottobre 1961, n-OMISSIS-a decorrere dal 17 settembre 2009 (data in cui il militare è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri in modo assoluto), per effetto degli artt. 22 e 35 della citata Legge n. 1168/1961.
La Direzione Generale per il Personale Civile, a sua volta, con provvedimento n. -OMISSIS-in data 10 ottobre 2011, non ha accolto l'istanza di transito nei ruoli civili prodotta dal militare in data 18 settembre 2009, stante l'inapplicabilità di tale istituto al caso di specie e attesa la " necessaria persistenza di un rapporto effettivo di ruolo quale presupposto indefettibile per accedere al transito nei ruoli civili" .
Avverso le citate determinazioni, il militare ha prodotto ricorso a questo Tribunale (n.r.g. 6348/2011) che, con ordinanza n. 103/2012, depositata il 24 gennaio 2012, ha accolto la misura cautelare richiesta, sospendendo gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comando Generale e dalla Direzione Generale per il Personale Civile.
In esecuzione delle predette decisioni cautelari, il Comando Generale, con determinazione n. -OMISSIS- di prot., in data 20 febbraio 2012 ha sospeso gli effetti della sanzione della perdita del grado.
Con sentenza n. 2424/2012, depositata il 24 maggio 2012 la Sez. VI ha parzialmente accolto nel merito il ricorso, annullando il provvedimento di perdita del grado solo ed esclusivamente “nella parte in cui si dispone la retrodatazione della sanzione di stato” e, conseguentemente, il provvedimento recante il rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili, in quanto basato sull'illegittima retrodatazione contenuta nel primo, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Avverso la citata sentenza, il Comando Generale ha interposto appello al Consiglio di Stato; analogamente il militare ha interposto appello incidentale, riproponendo le censure già proposte in primo grado avverso la sanzione di stato della perdita del grado, denunciandone l’illegittimità per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, stigmatizzando, in particolare, la violazione dei tempi procedimentali, l’assenza dei presupposti e la sproporzione della sanzione.
Senonché, con decreto del Presidente della IV Sez. del Consiglio di Stato n-OMISSIS- pubblicato il 29 ottobre 2018, l’appello è stato dichiarato perento e la decisione di primo grado è passata in giudicato.
Ciò posto, il Comando Generale, venuto a conoscenza del decreto di perenzione, in data 16 settembre 2020 ha adottato il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa al fine di dare definitiva esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 2424/2012. Di conseguenza, è stata disposta la revoca degli effetti sospensivi del provvedimento di perdita del grado originariamente impugnato, disposta in connessione all’ordinanza cautelare in primo grado, ed è stata fissata la nuova decorrenza giuridica della perdita del grado "...dalla data della determinazione della rimozione per motivi disciplinari ovvero per un comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma (ex art 35, comma 2 in combinato disposto con l'art. 34, comma 1, n. 6 della L. 1168/1961, applicabile ratione temporis al caso)".
2. Avverso tale atto è insorto il ricorrente, che ha dedotto a sostegno dell’impugnativa plurimi motivi in diritto, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, lamentando che:
- il provvedimento impugnato non sarebbe qualificabile in termini di mera rettifica, non avendo corretto alcun errore materiale rispetto al provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare del 18 agosto 2011; piuttosto avrebbe disposto una illegittima prosecuzione dell’originario procedimento disciplinare, con illegittima applicazione di una sanzione di stato, quando oramai era decorso il termine di giorni sessanta, previsto per legge, per il suo rinnovo ex L. 1168/1961, in combinato disposto con l’articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;
- il procedimento non si sarebbe concluso entro il termine di 90 gg dalla data di chiusura dei lavori della Commissione di disciplina (25 maggio 2011) e la data di notifica del provvedimento impugnato, emesso 18 agosto 2011 ma notificatogli il 30 agosto 2011;
- travisamento dei fatti ed erronea valutazione del decisum; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 7 del D.M. 18 aprile 2002;
- violazione del principio di legittimo affidamento del privato nei confronti della p.a., in virtù del notevole lasso temporale intercorso tra il deposito della sentenza n. 2424/2012, avvenuto il 24 maggio 2012, e il provvedimento di destituzione, oggetto di controversia.
In via del tutto residuale, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze avverso la sanzione disciplinare che sono state ritenute assorbite con sentenza n. 2424/2012, alla cui motivazione si fa anche rinvio ex art. 73, comma 3 (con la precisazione che censure del tutto sovrapponibili erano anche state riproposte con ricorso incidentale in appello, come visto, dichiarato perento).
3. Si è costituita in resistenza per difendere la legittimità dei propri atti l’amministrazione intimata, che ha chiesto rigettarsi il gravame.
4. All’udienza di smaltimento del 24 ottobre 2024, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. Il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa risulta adottato dall’amministrazione resistente in aderenza a quanto disposto con la sentenza di questo Tribunale n. 2424/2012, depositata il 24 maggio 2012, che ha annullato l’originario provvedimento con il quale era stata comminata la sanzione di stato della perdita del grado “ ... esclusivamente nella parte in cui (aveva disposto) la retrodatazione della sanzione …” che è stata, pertanto, rideterminata, così come indicato nel citato dispositivo “...dalla data della determinazione della rimozione per motivi disciplinari ovvero per un comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma (art. 35, c 2 in combinato disposto con l'art. 34, co 1, n. 6 L. 1168/1961, applicabile ratione temporis al caso in questione)”.
A ben vedere, con l’adozione del provvedimento all’esame il Comando dei Carabinieri ha inteso dare attuazione ad una sentenza in parte qua autoesecutiva, in ragione dell’effetto di annullamento che ne era di per sé derivato. Difatti, questo Tribunale ha accolto la censura della retrodatazione della decorrenza degli effetti della perdita del grado dal 17 settembre 2009, sulla cui base era stata negata al ricorrente la possibilità di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione giacché era stato ritenuto che egli non avesse più alcun rapporto di servizio con l’amministrazione.
In particolare la sentenza, in accoglimento parziale del ricorso, ha ritenuto fondato il sesto motivo, chiarendo che “ Il regolamento approvato con decreto ministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella G.U. del 16 maggio n. 113) prevede che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento” e, al comma 7, che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Nel caso di specie, la cessazione dal servizio non è mai stata formalmente dichiarata da parte dell’amministrazione per cui non possono trovare applicazione gli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione, in quanto tali disposizioni presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio: la perdita del grado decorre dalla data della determinazione della rimozione per motivi disciplinari ovvero per un comportamento comunque contrario alle finalità dell’Arma (art. 35, comma 2 in combinato disposto con l’art. 34, comma 1 n. 6 L. 1168/1961, applicabile ratione temporis al caso in questione).
Né lo stato di malattia può essere considerato prevalente rispetto allo stato di aspettativa in cui si trovava il militare per effetto della norma sopra citata.
Pertanto, poiché la sanzione di stato - contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nella nota del 10 ottobre 2010 - non può essere fatta retroagire al 17 settembre 2009, da tale elemento discende che, al momento della determinazione negativa assunta con la nota in discorso, il rapporto di servizio tra l’amministrazione e il militare non era ancora venuto meno.
Dalla parziale illegittimità del provvedimento in data 18 agosto 2011 che ha disposto la perdita di stato, nella parte in cui ne statuisce la retrodatazione, deriva anche l’illegittimità del provvedimento n. 68727 del 10 ottobre 2011, con il quale l’amministrazione ha rigettato la domanda di passaggio nei ruoli civili dell’amministrazione sull’illegittimo assunto del venir meno del rapporto di servizio fondato sulla retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione.
In conseguenza di quanto su espresso, il ricorso (assorbite le ulteriori censure) deve essere accolto in modo parziale: per quanto concerne il provvedimento prot. n. 308460/D-2-20 del 18 agosto 2011 solo ed esclusivamente nella parte relativa alla retrodatazione della perdita del grado e, per quanto concerne il provvedimento n. 68727 del 10 ottobre 2011, a causa della illegittimità derivata in quanto basato sull’illegittima retrodatazione contenuta nel primo, salvi gli ulteriori provvedimenti ed atti che l’amministrazione intenderà assumere”.
Dunque, l’impugnato provvedimento, lungi dal procedere ad un’asserita nuova rideterminazione della sanzione disciplinare e dei suoi effetti sul piano temporale, con la stigmatizzata riapertura fuori termini del procedimento, come pervicacemente sostenuto dal ricorrente, si è piuttosto limitato a prendere atto di un effetto direttamente derivante dalla statuizione giudiziale di parziale annullamento, passata in giudicato.
Tale sentenza, difatti, ha riconosciuto la illegittimità della sanzione di stato oramai inflitta, ma solo rispetto alla ridetta diversa decorrenza, salvandola per il resto, con le importanti conseguenze caducatorie che ne sono derivate rispetto alla valutazione di diniego del transito del ricorrente nei ruoli civili, in relazione al quale sono state fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
In definitiva, alla luce di tale chiara statuizione, il provvedimento dell’amministrazione impugnato si limita ad esplicare una funzione ricognitiva di un effetto determinato dalla più volte citata pronuncia giudiziale, collocandosi fuori dal procedimento disciplinare, oramai concluso, e rispetto al quale la pronuncia di questo Tribunale, come visto in parte qua autoesecutiva, ha definito la regolamentazione sostanziale del rapporto, sulla quale si è oramai formato il giudicato e alla quale l’amministrazione non poteva che dare attuazione.
Infine, va anche chiarito che non è possibile per il ricorrente riproporre in questa sede, come pure pretenderebbe, le censure originariamente formulate, sia in primo grado che in appello, avverso la stigmatizzata sanzione, pena la violazione del divieto del ne bis idem. Detta sanzione, infatti, risulta oramai stabilizzatasi in parte qua, in ragione dell’assorbimento dei plurimi motivi di gravame dedotti dal ricorrente al fine di contestarne integralmente la legittimità, così come ritenuto da questo Tribunale con sentenza 2424/2012, passata in giudicato.
7. In conclusione il ricorso è respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.