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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 2382/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 03.02.1952, residente in [...], Via Romana Ovest n. 9/F, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Grassi e Matteo
Massimiliano Messina, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori
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e da
(Cod. Fisc. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Seravezza (LU), il 13/03/1954, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Barberi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
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[...]
[...]
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note scritte ex art. 473 bis comma 2 ultimo inciso c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.10.2024, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno
[...] Controparte_1
adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in TR
(LU) in data 13.09.1975, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1975, al n. 10, parte II, serie A, Volume I, Ufficio II;
che dalla loro unione nasceva, in data 07/01/1977, il figlio ER
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
[...]
di essersi separati in forza di sentenza n. 35/2022 di questo stesso
Tribunale, emessa a definizione del procedimento n. 1291/2018
R.G.A.C.; che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta,
3 non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dai ricorrenti con note scritte ex art. 473 bis comma
2 ultimo inciso, in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa nel contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzioni di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione, esperito in sede di udienza, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
4 Non vi è luogo a provvedere in ordine ai rapporti economici tra i coniugi, avendo essi dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia contributo di mantenimento a carico dell'altro.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti si sono date reciprocamente atto di aver già regolato ogni rapporto economico tra le stesse già intercorso, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , Parte_1 Controparte_1
come in epigrafe generalizzati, in TR (LU) in data
13.09.1975, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1975, al n. 10, parte II, serie A, Volume
I, Ufficio II.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando entrambi all'assegno divorzile.
5 - Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del Parte_1
cognome maritale.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
20.12.2024.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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