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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], int. 16, con l'ausilio dell'OCC avv. Polato Paolo, per l'apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mira (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci;
rilevato che l'istante non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo già stato sottoposto a fallimento, quale titolare della società “s.d.f. Azienda Agricola di ZO PI e ZO US O” (cfr. doc.
3 prodotto con nota integrativa del 05/08/2025); considerato, al riguardo, che il fatto che la società di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento non costituisce causa ostativa al ricorso, atteso che l'art. 33, comma 1 bis,
CCI consente l'accesso alla procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi;
ritenuto che
, parimenti, non risulta preclusivo neppure il fatto che l'indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento;
considerato, infatti, che “proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità” (Cfr. sentenza del 13/06/2025 Tribunale di Verona), poiché consente al debitore di accedere all'esdebitazione non conseguita – sia per la mancanza di iniziativa da parte del debitore sia per il difetto del requisito oggettivo – all'esito della procedura di fallimento;
ritenuto che
, anche nell'astratta ipotesi in cui l'esdebitazione non fosse stata conseguita all'esito della procedura di fallimento per difetto del requisito soggettivo, non si rinverrebbero preclusioni all'apertura della liquidazione controllata atteso che l'eventuale impossibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura non costituisce ex se causa ostativa alla sua apertura;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso, dall'esame della documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, è emerso che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento (risultando l'unico componente del proprio nucleo familiare) con il proprio reddito mensile da lavoro dipendente pari ad € 1.965,00 e, al contempo, fare fronte a debiti per €
164.412,59; rilevato che l'istante non possiede beni immobili né mobili registrati;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, e la liquidazione del patrimonio verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Polato Paolo;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02
n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso. Cont Si comunichi anche all' avv. Polato Paolo.
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], int. 16, con l'ausilio dell'OCC avv. Polato Paolo, per l'apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mira (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci;
rilevato che l'istante non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo già stato sottoposto a fallimento, quale titolare della società “s.d.f. Azienda Agricola di ZO PI e ZO US O” (cfr. doc.
3 prodotto con nota integrativa del 05/08/2025); considerato, al riguardo, che il fatto che la società di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento non costituisce causa ostativa al ricorso, atteso che l'art. 33, comma 1 bis,
CCI consente l'accesso alla procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi;
ritenuto che
, parimenti, non risulta preclusivo neppure il fatto che l'indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento;
considerato, infatti, che “proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità” (Cfr. sentenza del 13/06/2025 Tribunale di Verona), poiché consente al debitore di accedere all'esdebitazione non conseguita – sia per la mancanza di iniziativa da parte del debitore sia per il difetto del requisito oggettivo – all'esito della procedura di fallimento;
ritenuto che
, anche nell'astratta ipotesi in cui l'esdebitazione non fosse stata conseguita all'esito della procedura di fallimento per difetto del requisito soggettivo, non si rinverrebbero preclusioni all'apertura della liquidazione controllata atteso che l'eventuale impossibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura non costituisce ex se causa ostativa alla sua apertura;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso, dall'esame della documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, è emerso che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento (risultando l'unico componente del proprio nucleo familiare) con il proprio reddito mensile da lavoro dipendente pari ad € 1.965,00 e, al contempo, fare fronte a debiti per €
164.412,59; rilevato che l'istante non possiede beni immobili né mobili registrati;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, e la liquidazione del patrimonio verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Polato Paolo;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02
n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso. Cont Si comunichi anche all' avv. Polato Paolo.
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo