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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. CC, all'esito dell'udienza del 17/9/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1709/2019, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SA RE e LU IE, come Parte_1 da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/02/2019, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che con mod. CP_ TE08 del 20/04/2010 l aveva liquidato la prestazione pensionistica cat. IR n. 31201319 con decorrenza 01/03/2005 quantificando arretrati per il periodo 1.3.2005-31.5.2010 nell'importo complessivo lordo di euro 34.436,42, di cui rispettivamente € 5.262,62 per l'anno 2005; € 6.422,39 per l'anno 2006; € 6.550,83 per l'anno 2007; € 6.662,24 per l'anno 2008; 6.875,44 per l'anno 2009 ed € CP_ 2.662,90 per l'anno 2010; che in sede di corresponsione degli arretrati l' illegittimamente operava d'ufficio delle trattenute Irpef sul conguaglio;
che, tuttavia, un simile modus operandi contrastava con i principi sanciti dalla legislazione vigente ed i più recenti approdi giurisprudenziali in materia;
che, infatti, pagina 1 di 7 i suddetti arretrati avrebbero dovuto essere considerati secondo il principio di competenza, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 12796 del 2005); che, pertanto, gli arretrati riconosciuti, da imputarsi per anno di competenza e non per cassa, non avrebbero potuto essere assoggettati a tassazione, neppure separata, giacchè, assommati all'importo del reddito dichiarato ed effettivamente percepito per le stesse annualità, non risultava superata la soglia della c.d. no tax area.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare
l'illegittimità del mod. TE08 del 20.04.2010 nelle parti e per le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto disapplicarlo al caso di specie;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di 6.097,51 oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 20.04.2010 e sino all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato le argomentazioni avverse e ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza triennale ex art. 47, terzo comma, D.P.R. n.
639/1970, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, l'improcedibilità e/o l'improponibilità del ricorso per mancanza di preventiva istanza amministrativa;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17/9/2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è proponibile.
2.1 L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'Istituto alla restituzione dell'indebita trattenuta a titolo di Irpef operata sugli arretrati della pensione categoria IR n.
31201319, riliquidata in suo favore in data 20.4.2010. Si tratta, pertanto, di una controversia tra sostituito e sostituto d'imposta, avente ad oggetto la legittimità della c.d. ritenuta alla fonte, in assenza di un atto di accertamento tributario, per la quale non ricorre l'esigenza della preventiva domanda amministrativa.
3. Va poi evidenziata l'inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 47 comma 3 DPR 639/70, riguardante l'azione giudiziaria atta ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. Difatti il ricorrente non ha contestato la misura della pensione, né
l'ammontare degli arretrati e neppure ha avanzato domanda di ricalcolo della prestazione pensionistica, bensì ha censurato il regime di tassazione adottato dall' sugli arretrati pensionistici, avvenuto CP_1 secondo l'errato criterio di cassa, alla luce della situazione reddituale del pensionato.
4. Va pure disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale articolata dall in ragione dell'invio, CP_1 da parte dell'Istituto, del mod. TE08 del 20.04.2010, da intendersi come atto di riconoscimento del debito e dunque interruttivo del termine di prescrizione - decennale - applicabile alla fattispecie.
Ed invero, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1°, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, recante
“disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica”, è intervenuto anche sulla prescrizione dei ratei e dopo pagina 2 di 7 l'art. 47 ha inserito il seguente art. 47 bis: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Come risulta implicitamente dalla medesima disposizione, il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza. Sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma
4°, secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per quel che qui rileva la lett. d) della norma citata ha aggiunto il citato art. 47 bis.
La summenzionata pronuncia di illegittimità riguarda necessariamente anche le disposizioni introdotte dall'art. 47 bis il quale, come per la decadenza, non potrà che avere applicazione per il periodo successivo al 6/7/2011.
A riguardo va richiamato quanto si legge nella medesima sentenza della Corte costituzionale che, nell'affermare l'illegittimità costituzionale della norma, sottolinea il vulnus arrecato al principio dell'affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1°, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' evidente che il nuovo più breve termine quinquennale per ratei non liquidati si applica solo per il futuro.
Deve, tuttavia, valutarsi – in linea con quanto affermato da Cass. Sez. Lav. n. 4671/2019 – che “si tratta di un istituto sostanziale e non meramente processuale. Ne deriva che deve trovare applicazione l'art. 252 disp. att. c.c. che, per giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, ha introdotto un principio generale (Cass. n. 6173/2008; Cass.
n. 29479/2008, 6705/2010, 16814/2010) valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto.
Pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale (anche per i ratei non liquidati e quindi anche per le prestazioni erogate solo parzialmente) ma con decorrenza iniziale dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina "potendo, però, detto termine...essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente" (Cass. n. 6173 del 07/03/2008, n. 4051/2014)”.
Nella specie, si discute della riliquidazione di un trattamento pensionistico avente decorrenza 1° marzo
2005 e relativo a prestazioni pensionistiche riferite agli anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010.
Ebbene, la domanda di ricostituzione della pensione è del 10.07.2002, è stata accolta solo in data
20.04.2010 con decorrenza dal 1.03.2005 (cfr. modello TE08, doc. n. 1 nel fascicolo di parte ricorrente).
Il termine di prescrizione applicabile è quindi quello decennale e, pertanto, alcuna prescrizione è
pagina 3 di 7 maturata dal 1.3.2005 al 20.04.2010 e sino alla data di notifica del presente ricorso, avvenuta il
28.08.2019.
5. Nel merito, la domanda è fondata, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, il recente arresto della Corte di Appello di Bari (sentenza n.2154/22, Cons. Est. Dott.ssa , cui adde, in Per_1 senso conforme, la sentenza n. 340 del 28.4.2025, Pres. Rel. Dott.ssa ), nonché precedenti Per_2 intervenuti nella Sezione di questo Ufficio in analoghe controversie (v., sentenze n. 203/2023 e n.
136/2025), condividendone le motivazioni espresse.
5.1. La tesi propugnata dall' si fonda sull'applicazione al caso di specie dell'art. 17 del D.P.R. 22 CP_1 dicembre 1986 n. 917, secondo cui: «
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46».
Sostiene, in particolare, l che - ai sensi di tale disposizione in combinato disposto con l'art. 49, CP_1 comma 2, che assimila «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» - gli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti (e, come nel caso di specie, a seguito di sentenza che ne ha riconosciuto il diritto) devono essere sottoposti al regime della tassazione separata, e dunque tassati nel periodo di erogazione secondo il principio di cassa;
e tanto anche se, qualora liquidati anno per anno, sarebbero rientrati nel regime della c.d. no tax area.
5.2. Secondo la ricostruzione sistematica ed interpretativa effettuata dalla Corte d'Appello di Bari nella sopra richiamata sentenza n. 2154/2022 “Tale interpretazione, tuttavia, pur richiamando l'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non tiene conto di quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 1985 che, proprio con riferimento all'omologa disposizione contenuta negli art. 12, lett. d), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sull'istituzione e disciplina dell'IRPEF), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione, anche separata, dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”.
In particolare, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del
1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni pagina 4 di 7 giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo».
Tale sentenza - nel sancire, con riferimento alla previgente disposizione, il principio dell'inapplicabilità del meccanismo della tassazione separata nelle ipotesi in cui i redditi maturati negli anni di riferimento risultino inferiori al minimo imponibile - ha anche ricordato che, a riprova degli «effetti distorsivi» provocati dalla norma censurata, «successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la riduzione dell'imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente».
In altri termini, la Corte ha riconosciuto che, seppur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 576 del 1975, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo idoneo ad escludere nei suddetti casi l'applicazione indistinta della tassazione separata, mediante il riconoscimento delle detrazioni di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Né a diverse conclusioni conduce la pronuncia della S.C. n. 10887 del 2019, “atteso che tale arresto, oltre a non tener conto della citata pronuncia costituzionale, ha comunque evidenziato, in termini confliggenti con la soluzione propugnata dall' la ratio di favore sottesa al sistema della tassazione separata, specificando che: «l'obiettivo della CP_1 disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva».
E proprio in tale ottica non può che disattendersi un'opzione ermeneutica che, eludendo la richiamata ratio di favore, finisce per assoggettare a tassazione emolumenti che - qualora ricevuti anno per anno - sarebbero stati esenti da imposizione fiscale, e tanto in considerazione della capacità contributiva del pensionato” (cfr. Corte d'Appello di Bari, sent. n.
340/2025, cit.).
5.3 Orbene, alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche è opportuno dunque tener conto delle omologhe disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), a correttivo del principio generale espresso dall'art. 17.
Ed infatti, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art. 12, lett. d), del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 104/85), è anche vero che il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
Ne consegue che la disciplina vigente, interpretata nei su esposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla pagina 5 di 7 tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva si profila, quindi, un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett b), del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai fondamentali principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
5.4 Nel caso di specie, la – premesso di essere titolare di sola pensione diretta IR e di non Pt_1 possedere redditi di altra natura, salvo per l'anno 2005 – ha dedotto di aver conseguito, per ciascuno degli anni di maturazione degli arretrati, redditi inferiori alla soglia di esenzione di cui all'art. 11 del
D.P.R. n. 917 del 1986, come documentato esclusivamente per l'anno 2007, redditi 2006 (cfr. doc. n. 4 nel fascicolo di parte ricorrente).
Rispetto a tali evidenze l resistente non ha dedotto alcunché, mancando anche di contestare in CP_1 termini specifici il mancato assolvimento, da parte della ricorrente, di eventuali oneri connessi al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
6. Ricorrendo, pertanto, pacificamente i presupposti per l'esenzione fiscale, non resta che dichiarare il diritto di alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di euro 3.736,48, oltre Parte_1 accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, ovvero dell'importo trattenuto dall' resistente CP_1 sulla complessiva somma spettante.
Infatti, a fronte della specifica contestazione dell'Istituto sull'importo correttamente dovuto, la parte resistente ha chiarito che la superiore somma di € 6.097,51 deriva dal mero calcolo aritmetico dato dal rapporto tra gli arretrati dal 2006/2009 per il 23% (regime di tassazione).
Ed invero, sommando l'importo spettante per gli anni dal 2006 al 2009 si ottiene l'importo complessivo di € 26.510,90, al quale è stata applicata l'aliquota del 23%, per un totale di € 6.097,51 (cfr. verbale di prima udienza del 2.11.2019). Le trattenute Irpef, invece, risultano di importo inferiore perché, secondo la ricostruzione attorea, alcune somme sono state trattenute sulle prestazioni temporanee reincassate in sede di liquidazione della prestazione cat. IO, perché incompatibili (cfr. verbale di prima udienza del
2.11.2019). Tuttavia, la deduzione di parte ricorrente circa l'inferiore importo trattenuto non trova alcun riscontro documentale.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta nei limiti della trattenuta Irpef operata dall' resistente, come risulta documentalmente, per l'importo di € 3.913,27 supportato da prova CP_1 documentale (cfr. cedolino giugno 2010, allegato da entrambe le parti in causa), oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
7. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione
“infra” € 5.200,00 sulla base del decisum). pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1709/2019 proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e Parte_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto di alla liquidazione in suo Parte_1 favore degli arretrati pensionistici pari ad € 3.913,27 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, agli Avv.ti CP_1
LU IE e SA RE, dichiaratisi antistatari, liquidate in € 1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali nella misura del 15%.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA IA CC)
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