Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 828
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzione di pagamento, precedenti intimazioni) mediante raccomandata A/R, compiuta giacenza e consegna diretta. Il disconoscimento della documentazione prodotta dalla resistente è stato ritenuto generico e privo di specificità, non essendo stata proposta querela di falso.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione del credito IMU

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, poiché gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel rispetto dei termini di legge, anche considerando le proroghe e sospensioni dovute alla normativa emergenziale COVID-19. La prescrizione quinquennale è stata ritenuta interrotta dalla notificazione degli atti presupposti e sospesa dalla normativa COVID-19, pertanto il credito non era prescritto alla data dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 828
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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