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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ALDO, Presidente
ET IO, Relatore
COZZOLINO US AN, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2324/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26206 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza con Studio sito in Indirizzo_1, ricorreva
contro
M.T. S.p.A. – Concessionario della Riscossione del Comune di Rende, avverso l'intimazione di pagamento n. 26206 dell'11.07.2023, notificata in data 02.10.2023. deducendone l'illegittimità per asserita mancata notificazione degli atti presupposti e per intervenuta decadenza e prescrizione del credito IMU.
Si costituiva M.T. S.p.A., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, producendo in giudizio copia degli avvisi di accertamento, degli avvisi di accertamento esecutivi, dell'ingiunzione di pagamento e delle precedenti intimazioni, nonché la documentazione attestante la regolare notificazione degli stessi, anche mediante compiuta giacenza. La resistente richiamava inoltre la normativa emergenziale COVID-19 in tema di sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo nel disconoscimento della documentazione prodotta dalla resistente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo centrale del ricorso attiene alla pretesa inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
La resistente ha prodotto in giudizio idonea documentazione attestante l'avvenuta notificazione:
-degli avvisi di accertamento per gli anni 2013, 2014 e 2015;
-degli avvisi di accertamento esecutivi per gli anni 2016–2021;
-dell'ingiunzione di pagamento n. 8237/2018;
-dell'intimazione di pagamento n. 6242/2019.
Dalla documentazione prodotta emerge che le notifiche sono avvenute:
-mediante raccomandata A/R;
-in parte con perfezionamento per compiuta giacenza, nel rispetto della normativa vigente;
-in parte con consegna diretta al destinatario, come attestato dalle ricevute sottoscritte.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione,
“la notifica a mezzo posta si perfeziona per il destinatario anche in caso di compiuta giacenza, senza necessità di prova della ricezione effettiva dell'atto”
(Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 12489/2018).
Il mero disconoscimento della documentazione prodotta, in assenza di querela di falso, non è idoneo a infirmarne la validità, trattandosi di atti assistiti da fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'agente notificatore (Cass. n. 27021/2014).
Il ricorrente ha dedotto il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica.
Tale disconoscimento deve ritenersi generico e privo di specificità, non essendo state indicate concrete difformità né proposta querela di falso. Secondo l'orientamento consolidato,
“il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l'inefficacia probatoria del documento, potendo il giudice valutarne liberamente l'attendibilità unitamente agli altri elementi di causa”
(Cass. n. 23902/2017).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla resistente appare coerente, completa e idonea a dimostrare la regolare sequenza notificatoria degli atti.
Quanto all'eccezione di decadenza, la stessa è infondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento IMU devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
Nel caso di specie:
-gli avvisi relativi alle annualità 2013–2015 risultano notificati nel 2017;
-quelli relativi alle annualità successive risultano notificati nel rispetto dei termini, anche tenendo conto delle proroghe e sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19.
La resistente ha correttamente richiamato l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e le successive disposizioni emergenziali, che hanno determinato la sospensione dei termini delle attività di riscossione e l'effetto prorogatorio dei termini decadenziali.
Il credito IMU è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la prescrizione risulta validamente interrotta dalla notificazione:
-degli avvisi di accertamento;
-dell'ingiunzione di pagamento;
-delle successive intimazioni.
Inoltre, i termini prescrizionali hanno subito una sospensione per effetto della normativa COVID-19, come correttamente evidenziato dalla resistente.
Pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (02.10.2023), il credito non risulta prescritto.
Accertata la regolare notificazione degli atti presupposti, nonché la tempestività dell'azione accertativa e la non intervenuta prescrizione del credito, l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittima e conforme alla normativa vigente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. III così dispone:
-rigetta il ricorso;
-conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 26206 dell'11.07.2023;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ALDO, Presidente
ET IO, Relatore
COZZOLINO US AN, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2324/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26206 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza con Studio sito in Indirizzo_1, ricorreva
contro
M.T. S.p.A. – Concessionario della Riscossione del Comune di Rende, avverso l'intimazione di pagamento n. 26206 dell'11.07.2023, notificata in data 02.10.2023. deducendone l'illegittimità per asserita mancata notificazione degli atti presupposti e per intervenuta decadenza e prescrizione del credito IMU.
Si costituiva M.T. S.p.A., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, producendo in giudizio copia degli avvisi di accertamento, degli avvisi di accertamento esecutivi, dell'ingiunzione di pagamento e delle precedenti intimazioni, nonché la documentazione attestante la regolare notificazione degli stessi, anche mediante compiuta giacenza. La resistente richiamava inoltre la normativa emergenziale COVID-19 in tema di sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo nel disconoscimento della documentazione prodotta dalla resistente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo centrale del ricorso attiene alla pretesa inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
La resistente ha prodotto in giudizio idonea documentazione attestante l'avvenuta notificazione:
-degli avvisi di accertamento per gli anni 2013, 2014 e 2015;
-degli avvisi di accertamento esecutivi per gli anni 2016–2021;
-dell'ingiunzione di pagamento n. 8237/2018;
-dell'intimazione di pagamento n. 6242/2019.
Dalla documentazione prodotta emerge che le notifiche sono avvenute:
-mediante raccomandata A/R;
-in parte con perfezionamento per compiuta giacenza, nel rispetto della normativa vigente;
-in parte con consegna diretta al destinatario, come attestato dalle ricevute sottoscritte.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione,
“la notifica a mezzo posta si perfeziona per il destinatario anche in caso di compiuta giacenza, senza necessità di prova della ricezione effettiva dell'atto”
(Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 12489/2018).
Il mero disconoscimento della documentazione prodotta, in assenza di querela di falso, non è idoneo a infirmarne la validità, trattandosi di atti assistiti da fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'agente notificatore (Cass. n. 27021/2014).
Il ricorrente ha dedotto il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica.
Tale disconoscimento deve ritenersi generico e privo di specificità, non essendo state indicate concrete difformità né proposta querela di falso. Secondo l'orientamento consolidato,
“il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l'inefficacia probatoria del documento, potendo il giudice valutarne liberamente l'attendibilità unitamente agli altri elementi di causa”
(Cass. n. 23902/2017).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla resistente appare coerente, completa e idonea a dimostrare la regolare sequenza notificatoria degli atti.
Quanto all'eccezione di decadenza, la stessa è infondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento IMU devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
Nel caso di specie:
-gli avvisi relativi alle annualità 2013–2015 risultano notificati nel 2017;
-quelli relativi alle annualità successive risultano notificati nel rispetto dei termini, anche tenendo conto delle proroghe e sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19.
La resistente ha correttamente richiamato l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e le successive disposizioni emergenziali, che hanno determinato la sospensione dei termini delle attività di riscossione e l'effetto prorogatorio dei termini decadenziali.
Il credito IMU è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la prescrizione risulta validamente interrotta dalla notificazione:
-degli avvisi di accertamento;
-dell'ingiunzione di pagamento;
-delle successive intimazioni.
Inoltre, i termini prescrizionali hanno subito una sospensione per effetto della normativa COVID-19, come correttamente evidenziato dalla resistente.
Pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (02.10.2023), il credito non risulta prescritto.
Accertata la regolare notificazione degli atti presupposti, nonché la tempestività dell'azione accertativa e la non intervenuta prescrizione del credito, l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittima e conforme alla normativa vigente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. III così dispone:
-rigetta il ricorso;
-conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 26206 dell'11.07.2023;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.