Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice AU DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30925 del registro di segreteria, proposto da R. B., nata a [...] il MI (C.F. MI), residente in MI (MI), Via MI n. MI, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente unitamente al presente atto, dall’avvocato Roberta Palotti (C.F. [...]) del foro di Milano - telefax 02/700505811; pec: roberta.palotti@milano.pecavvocati.it -, con studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliata
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in data 4 luglio 2025, ha proposto ricorso chiedendo di «accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra B. R. alla rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento con valorizzazione del corso di laurea (4 anni) riscattato; conseguentemente condannare Inps a riliquidare il trattamento pensionistico, nonché a corrispondere gli arretrati di pensione a far data dal 01.09.2019 e/o dalla diversa individuanda data, oltre gli interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con ogni provvedimento consequenziale». Ha chiesto, altresì, la condanna alle «spese, diritti ed onorari di causa in favore dell’avvocato antistatario».
Il ricorso è stato regolarmente notificato in data 9 luglio 2025.
L’INPS si è costituita in giudizio chiedendo di «dichiarare la cessazione della materia del contendere (con compensazione di spese e onorari di causa) o respingere il ricorso (con vittoria di spese e onorari di causa), a seconda della posizione che vorrà assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento dell’I.N.P.S.».
Nell’odierna udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente non contesta il merito del decreto di riliquidazione del trattamento pensionistico adottato dall’INPS e, quindi, prende atto della cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il difensore della ricorrente insiste per la condanna alle spese di lite con distrazione in suo favore.
Il difensore dell’INPS si riporta agli atti, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che, quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla liquidazione delle spese, il ricorrente insiste nella condanna.
Questo Giudice osserva che risulta agli atti che l’INPS era stato più volte (rispettivamente il 7 aprile 2023 e l’11 novembre 2024) sollecitato nel procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico (doc. nn. 4 e 5 allegati al ricorso). Nonostante ciò, l’INPS si è adeguato solo in questa fase contenziosa e non ha addotto ragioni che possano giustificare il ritardo nell’adempimento della richiesta. Ne consegue che l’INPS deve essere condannata alla refusione delle spese del presente giudizio.
Spese liquidate come in dispositivo. Nella quantificazione delle spese di lite si tiene conto del comportamento collaborativo tenuto dall’INPS che, comunque, ha proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico non solo inserendo nel ricalcolo il riscatto degli anni di laurea (come richiesto dalla ricorrente) ma anche, seppur non espressamente richiesto dalla medesima ricorrente, adeguandolo al rinnovo del CCNL.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio.
Condanna l’INPS alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 650,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico AU De EN
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 21/01/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente