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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/07/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2409/2023 promossa da:
(CF ). Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Lorusso, come da mandato in atti.
Attore
Contro
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Franceschini, come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Responsabilita' ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
pagina 1 di 11 All'udienza del 23/01/2025, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi che il in persona del Sindaco pro tempore, è Controparte_1
responsabile, in via esclusiva od, in subordine, in via concorsuale, dei danni sofferti da Parte_1
e, per l'effetto, condannare il primo a pagare al secondo la somma di euro 233.797,98 o quella diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce dell'espletata CTU, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (21.7.2021) al saldo;
2. Disporsi, siccome sconveniente ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione della parola
“sconcertante” contenuta nella Memoria avversaria del 25.9.2023;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. 15%, CPA 4% ed IVA 22%, tanto per la fase
giudiziale quanto per la fase ante-giudiziale, ponendosi altresì a carico del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, le spese di CTU e quelle di CTP;
4. Con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
Ci si richiama alle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc dell'8.9.2023 ed
alla sua integrazione del 9.9.2023, nonché alle opposizioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183
co. 6 n. 3) cpc del 28.9.2023, insistendo altresì, ove occorra, per l'accoglimento delle istanze del
20.2.2024 e del 13.3.2024, con le quali è stata chiesta la modifica del provvedimento di nomina del
CTU.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:“NEL MERITO:
In via principale: accertata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità di parte convenuta per quanto
occorso al signor , respingere ogni e qualsiasi avversaria domanda, con la più ampia Parte_1
vittoria di competenze e spese processuali;
pagina 2 di 11 In via subordinata: accertata la concorrente responsabilità dello stesso danneggiato nella causazione
del sinistro e graduate le colpe, liquidare il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia e,
quindi, entro tali soli limiti contenere la condanna del convenuto con compensazione delle CP_1
spese attesa la marcata differenza che il Giudice avrà modo di riscontrare tra quanto richiesto da
parte attrice e quanto, eventualmente, risulterà di giustizia dovuto. Si chiede che il Giudice all'udienza
del 23.1.2025 voglia trattenere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge massimi
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti subiti
[...]
a seguito da una caduta in bicicletta causata da una disconnessione del suolo non visibile dovuta ad una irregolarità del fondo per una griglia stradale infossata mal posizionata.
Con comparsa depositata il 22.5.2023 il ha contestato quanto esposto da parte Controparte_1
attrice con riferimento allo stato della strada al momento del sinistro, alla responsabilità del CP_1
nella causazione dell'incidente e al danno richiesto. In particolare ha eccepito che non vi è prova che la caduta sia effettivamente avvenuta sulla griglia e a causa della stessa deducendo che in ogni l'evento è
da imputarsi integralmente alla condotta dell'attore o, in subordine, al suo concorso di colpa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale nonché con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 23.1.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
*** pagina 3 di 11 a) accertamento del fatto e della responsabilità
Il presente giudizio deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 cc e, nello specifico,
alla responsabilità del in relazione alla caduta descritta dall'attore. Controparte_1
In fatto non è contestato che l'attore sia caduto mentre si trovava in bicicletta nel sottopasso rappresentato nelle fotografie sub. 2 di parte attrice. Ciò che il convenuto contesta, per CP_1
escludere la propria responsabilità, è che l'attore sia caduto a causa della griglia stradale infossata che creava una irregolarità del fondo non visibile.
Ciò premesso si ritiene opportuno ricostruire la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla luce anche dei recenti interventi della Corte di Cassazione.
Con la recente sentenza n. 11152 del 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta con l'espresso “intento
di apportare un definitivo contributo chiarificatore” sulla materia e, dopo aver ricostruito le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della stessa Corte, ha indicato i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode e segnatamente che: “la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
…il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale
o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
.. il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e
deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al pagina 4 di 11 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; … quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere
come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In forza del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale e la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame del materiale probatorio preliminarmente si osserva che il rapporto filiale del teste e la pregressa conoscenza con l'attore del teste non possono Tes_1 Tes_2
portare ad un preventivo giudizio di inattendibilità né le valutazioni espresse dal teste sulle condizioni del sottopassaggio (“per me quel sottopassaggio è una vergogna e so che ha sempre dato problemi”)
attestano un preconcetto del teste idoneo ad inficiare le dichiarazioni rese sui fatti cui ha assistito.
Le deposizioni dei testi confermano, da un lato, che l'attore è caduto nel punto dove c'è la griglia e che lo stato della sottopasso è quello rappresentato nelle fotografie dimessa dalal'ttore sub. doc. 2.
Ed invero il teste ha dichiarato di essere andato sui luoghi di causa dopo l'incidente e di aver Tes_1
scattato le fotografie poi dimesse in atti;
ha inoltre dichiarato di aver personalmente visto che dopo la pagina 5 di 11 discesa c'era un piccolo avvallamento prima della griglia e che la griglia era un po' infossata,
precisando altresì di aver toccato il dislivello creato dall'infossamento con il piede che secondo lui era di 4-5 centimetri.
Il teste è stato testimone oculare della caduta e, in udienza, ha confermato di aver visto il sig. Tes_2
balzare in avanti e cadere nel punto in cui c'è la griglia. Pt_1
I testi e entrambi dipendenti del all'epoca dei fatti hanno Tes_3 Tes_4 Controparte_1
confermato che le fotografie dimesse dall'attore, e che il teste ha dichiarato di aver fatto il Tes_1
giorno dopo l'incidente, rappresentano effettivamente lo stato dei luoghi al momento dell'incidente.
In tali fotografie si vede la griglia e si nota pure che la stessa, pur posizionata al suo posto, presenta punti di disconnessione con creazione di piccoli “gradini”.
In definitiva dall'istruttoria è emersa un avvallamento, di qualche centimetro, in prossimità della griglia con conseguente creazione, in quel punto di un piccolo gradino.
Alla luce di ciò si reputa raggiunta la prova della caduta di , nelle circostanze di tempo e Parte_1
di luogo prospettate dallo stesso prospettate a causa della presenza di sconnessioni della griglia di scolo dell'acqua, presente lungo tutta la carreggiata, che ha creato un dislivello anomalo rispetto all'asfalto.
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente la caduta di non Pt_2
essendo pertanto determinante la condotta del ciclista sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) la griglia di scolo era presente lungo l'intera carreggiata e presentava dislivelli rispetto all'asfalto; b) la sconnessione si trovava nel tratto di passaggio del ciclista e non era evitabile;
c) le disconnessioni hanno creato dei pagina 6 di 11 gradini che, ancorché non misurati oggettivamente, (il teste ha espresso una mera valutazione Tes_1
di un dislivello odi circa 4/5 cm, agli atti non c'è una relazione tecnica del , sono evincibili in CP_1
quelle fotografie che ritraggono i luoghi da vicino.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice che il convenuto non abbia dimostrato che il CP_1
comportamento del sig.ra integri il caso fortuito, ovverosia che le modalità con le quali Pt_1
conduceva la propria biciletta siano state imprevedibili, irragionevoli ed incaute al punto da aver costituito la ragione unica e determinante della caduta, così da elidere il nesso tra il fatto, causa del danno e il danno medesimo. Non risulta provato – e peraltro nemmeno dedotto - un comportamento sconsiderato, per velocità od altro tale da determinare l'interruzione del nesso causale.
Sussiste tuttavia un concorso colposo del danneggiato.
abita infatti in un paese a pochi chilometri da luoghi di causa (circostanza quest'ultima Parte_1
non contestata), non ha “contestato di conoscere la strada, mentre ha espressamente negato di essere a
conoscenza dell'insidia” (cfr. memoria di replica di parte attrice). Deve quindi presumersi che egli conoscesse la strada seppur non avesse fatto particolare attenzione allo stato della stessa sebbene “la
griglia ha sempre dato problemi (come dichiarato che ha anche precisato che lui personalmente Tes_2
scende sempre dalla bici quando deve affrontare la griglia) e dunque la situazione dei luoghi non era di recente costituzione.
In ogni caso la griglia si trova in fondo ad una discesa all'entrata del sottopasso in un punto con diversa luminosità quantomeno nei giorni sereni come quello in cui è avvenuto l'incidente dovuta all'ombra sotto il sottopasso.
La presenza di una “diversità” del manto stradale per la presenza di una griglia per lo scolo dell'acqua oltre che di sporcizia, di una diversa luminosità dei luoghi, la discreta pendenza della strada sono tutti elementi da cui inducono ritenere che nell'affrontare detto tratto stradale il ciclista non abbia agito con la diligenza normalmente esigibile in relazione allo stato dei luoghi. Tale imprudenza, ancorché non pagina 7 di 11 idonea a recidere il nesso causale per la responsabilità del convenuto, tuttavia integra un CP_1
concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 cpc, quantificabile al 50%.
b) liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale,
non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
Come accertato dal CTU, le lesioni traumatiche accertate presso il P.S. dell'ospedale di Verona
nell'immediatezza dell'evento (frattura della teca frontale destra, frattura a più rime dell'orbita destra,
dell'arcata zigomatica e del seno mascellare destro, dei processi pterigoidei e dell'osso nasale con interessamento del forame infra orbitario destro. - frattura dalla III alla IX costa destra con versamento pleurico ed addensamento polmonare omolaterale - frattura del processo trasverso destro di C6 e C7, -
frattura del corpo di D11 e del processo trasverso destro di D1, D11, D12 e L1, - Distacco posteriore del vitreo dell'occhio destro produttivo di miodesopsie) per le loro caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura contusiva e sono da ricondursi causalmente al sinistro in oggetto.
Per quanto concerne le conseguenze a carattere temporaneo, considerata la natura e l'entità delle stesse,
quali emergono dalla documentazione medica esibita e dai dati anamnestici raccolti, la CTU ha riconosciuto una invalidità temporanea di giorni 12 , parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 precisando che il grado di sofferenza soggettiva è da ritenersi di grado grave durante la degenza ospedaliera, di grado grave moderato nei successivi 30 giorni tenuto conto della parziale immobilizzazione (collare + busto) e moderato nei successivi 60 giorni. Ha infine concluso che i postumi permanenti derivati al sig. in seguito al sinistro del 21.07.2021 sono quantificabili Pt_1
nella misura del 32-33% in termini di danno biologico e che il consequenziale grado di sofferenza pagina 8 di 11 soggettiva, tenuto conto del quadro menomativo e di quanto emerso nel corso della visita di consulenza tecnica, è da ritenersi di grado moderato-lieve.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, non potendosi applicare ratione temporis il
Tabella Unica Nazionale licenziata con il PRD 15/2025, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene questo giudice di utilizzare il c.d. metodo tabellare e segnatamente le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021;
Cass. n. 20292/2022) e che, sono rivisitate, separando il "danno biologico" dal cosiddetto "incremento per sofferenza" (o "danno morale").
Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di € 115 a giorno previsto dalle tabelle è pari a € 7.417,50 e il danno da invalidità permanente, calcolato in base alla media dei punti percentuali 32-33 indicati dal CTU e all'età dell'attore al momento dell'incidente,
è pari a € 169.078,50.
Quanto all'aumento richiesto per la sofferenza soggettiva, come sopra già precisato le tabelle di Milano
applicate distinguono la componente del danno biologico e l'incremento per sofferenza e il danno liquidato comprende entrambe le componenti. Grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel giudizio, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Al
riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere pagina 9 di 11 incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. da ultimo Cass. n .5984
del 2025, Cass. 31681 del 2024; Cass. 5865 del 2021).
Nel caso di specie non sono state allegate circostanze particolare che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quella che si patisce in presenza del medesimo danno. Il livello di grado elevato indicato dal CTU per il periodo di immobilizzazione totale in ospedale e moderato grave e lievi per il successivo periodo e per l'invalidità permanente non costituiscono valutazioni che consentano di ritenere una straordinarietà della situazione.
Oltre ai danni non patrimoniali, all'attore vanno riconosciuti, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti di € 278,45, il costo della perizia di parte di € 1.422, il costo di riparazione della bici di € 90 e il costo di un nuovo paio di occhiali di € 883. Tutte le spese sopra indicate hanno trovato riscontro probatoria nelle fatture dimesse e nelle deposizioni dei testi e Tes_5 Tes_6
L'importo del danno non patrimoniale di € 176.496 (€ 7.417,50 + 169.078,50) è espresso in termini monetari correnti sicché su tale importo devalutato alla data del sinistro decorrono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo attuale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 193.427,05.
Sull'importo di € 2.673,45 compete la rivalutazione dal 21.7.2021 alla data della presente sentenza e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo finale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 3.410,42.
I danni complessivamente subiti dall'attore sono quindi pari a € 196.837,47.
pagina 10 di 11 In ragione del concorso di colpa del 50% in capo all'attore il deve essere Controparte_1
condannato a versare all'attore la somma di complessivi € 98.418,73. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Nel rapporto interno tra le parti le spese di CTU vanno poste interamente a carico delle parti al 50%
ciascuna.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va individuata in capo al il riconoscimento di CP_1
un concorso di colpa dell'attore giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite liquidazione con applicazione del dm 55/2014 per tutte le fasi del giudizio nel scaglione da € 56.000 a € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta la concorrente responsabilità al 50% ciascuno dell'attore e del per la Controparte_1
caduta per cui è causa;
condanna per l'effetto il a versare all'attore, a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1
somma complessiva di € 98.418,73 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si Controparte_1
liquidano già operata la compensazione per 1/3 in € 9.402 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e CPA;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuna
Verona 18.7.2021
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2409/2023 promossa da:
(CF ). Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Lorusso, come da mandato in atti.
Attore
Contro
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Franceschini, come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Responsabilita' ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
pagina 1 di 11 All'udienza del 23/01/2025, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi che il in persona del Sindaco pro tempore, è Controparte_1
responsabile, in via esclusiva od, in subordine, in via concorsuale, dei danni sofferti da Parte_1
e, per l'effetto, condannare il primo a pagare al secondo la somma di euro 233.797,98 o quella diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce dell'espletata CTU, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (21.7.2021) al saldo;
2. Disporsi, siccome sconveniente ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione della parola
“sconcertante” contenuta nella Memoria avversaria del 25.9.2023;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. 15%, CPA 4% ed IVA 22%, tanto per la fase
giudiziale quanto per la fase ante-giudiziale, ponendosi altresì a carico del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, le spese di CTU e quelle di CTP;
4. Con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
Ci si richiama alle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc dell'8.9.2023 ed
alla sua integrazione del 9.9.2023, nonché alle opposizioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183
co. 6 n. 3) cpc del 28.9.2023, insistendo altresì, ove occorra, per l'accoglimento delle istanze del
20.2.2024 e del 13.3.2024, con le quali è stata chiesta la modifica del provvedimento di nomina del
CTU.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:“NEL MERITO:
In via principale: accertata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità di parte convenuta per quanto
occorso al signor , respingere ogni e qualsiasi avversaria domanda, con la più ampia Parte_1
vittoria di competenze e spese processuali;
pagina 2 di 11 In via subordinata: accertata la concorrente responsabilità dello stesso danneggiato nella causazione
del sinistro e graduate le colpe, liquidare il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia e,
quindi, entro tali soli limiti contenere la condanna del convenuto con compensazione delle CP_1
spese attesa la marcata differenza che il Giudice avrà modo di riscontrare tra quanto richiesto da
parte attrice e quanto, eventualmente, risulterà di giustizia dovuto. Si chiede che il Giudice all'udienza
del 23.1.2025 voglia trattenere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge massimi
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti subiti
[...]
a seguito da una caduta in bicicletta causata da una disconnessione del suolo non visibile dovuta ad una irregolarità del fondo per una griglia stradale infossata mal posizionata.
Con comparsa depositata il 22.5.2023 il ha contestato quanto esposto da parte Controparte_1
attrice con riferimento allo stato della strada al momento del sinistro, alla responsabilità del CP_1
nella causazione dell'incidente e al danno richiesto. In particolare ha eccepito che non vi è prova che la caduta sia effettivamente avvenuta sulla griglia e a causa della stessa deducendo che in ogni l'evento è
da imputarsi integralmente alla condotta dell'attore o, in subordine, al suo concorso di colpa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale nonché con l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 23.1.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
*** pagina 3 di 11 a) accertamento del fatto e della responsabilità
Il presente giudizio deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 cc e, nello specifico,
alla responsabilità del in relazione alla caduta descritta dall'attore. Controparte_1
In fatto non è contestato che l'attore sia caduto mentre si trovava in bicicletta nel sottopasso rappresentato nelle fotografie sub. 2 di parte attrice. Ciò che il convenuto contesta, per CP_1
escludere la propria responsabilità, è che l'attore sia caduto a causa della griglia stradale infossata che creava una irregolarità del fondo non visibile.
Ciò premesso si ritiene opportuno ricostruire la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla luce anche dei recenti interventi della Corte di Cassazione.
Con la recente sentenza n. 11152 del 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta con l'espresso “intento
di apportare un definitivo contributo chiarificatore” sulla materia e, dopo aver ricostruito le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della stessa Corte, ha indicato i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode e segnatamente che: “la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per
la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
…il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale
o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
.. il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e
deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al pagina 4 di 11 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; … quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere
come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In forza del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale e la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame del materiale probatorio preliminarmente si osserva che il rapporto filiale del teste e la pregressa conoscenza con l'attore del teste non possono Tes_1 Tes_2
portare ad un preventivo giudizio di inattendibilità né le valutazioni espresse dal teste sulle condizioni del sottopassaggio (“per me quel sottopassaggio è una vergogna e so che ha sempre dato problemi”)
attestano un preconcetto del teste idoneo ad inficiare le dichiarazioni rese sui fatti cui ha assistito.
Le deposizioni dei testi confermano, da un lato, che l'attore è caduto nel punto dove c'è la griglia e che lo stato della sottopasso è quello rappresentato nelle fotografie dimessa dalal'ttore sub. doc. 2.
Ed invero il teste ha dichiarato di essere andato sui luoghi di causa dopo l'incidente e di aver Tes_1
scattato le fotografie poi dimesse in atti;
ha inoltre dichiarato di aver personalmente visto che dopo la pagina 5 di 11 discesa c'era un piccolo avvallamento prima della griglia e che la griglia era un po' infossata,
precisando altresì di aver toccato il dislivello creato dall'infossamento con il piede che secondo lui era di 4-5 centimetri.
Il teste è stato testimone oculare della caduta e, in udienza, ha confermato di aver visto il sig. Tes_2
balzare in avanti e cadere nel punto in cui c'è la griglia. Pt_1
I testi e entrambi dipendenti del all'epoca dei fatti hanno Tes_3 Tes_4 Controparte_1
confermato che le fotografie dimesse dall'attore, e che il teste ha dichiarato di aver fatto il Tes_1
giorno dopo l'incidente, rappresentano effettivamente lo stato dei luoghi al momento dell'incidente.
In tali fotografie si vede la griglia e si nota pure che la stessa, pur posizionata al suo posto, presenta punti di disconnessione con creazione di piccoli “gradini”.
In definitiva dall'istruttoria è emersa un avvallamento, di qualche centimetro, in prossimità della griglia con conseguente creazione, in quel punto di un piccolo gradino.
Alla luce di ciò si reputa raggiunta la prova della caduta di , nelle circostanze di tempo e Parte_1
di luogo prospettate dallo stesso prospettate a causa della presenza di sconnessioni della griglia di scolo dell'acqua, presente lungo tutta la carreggiata, che ha creato un dislivello anomalo rispetto all'asfalto.
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente la caduta di non Pt_2
essendo pertanto determinante la condotta del ciclista sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) la griglia di scolo era presente lungo l'intera carreggiata e presentava dislivelli rispetto all'asfalto; b) la sconnessione si trovava nel tratto di passaggio del ciclista e non era evitabile;
c) le disconnessioni hanno creato dei pagina 6 di 11 gradini che, ancorché non misurati oggettivamente, (il teste ha espresso una mera valutazione Tes_1
di un dislivello odi circa 4/5 cm, agli atti non c'è una relazione tecnica del , sono evincibili in CP_1
quelle fotografie che ritraggono i luoghi da vicino.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice che il convenuto non abbia dimostrato che il CP_1
comportamento del sig.ra integri il caso fortuito, ovverosia che le modalità con le quali Pt_1
conduceva la propria biciletta siano state imprevedibili, irragionevoli ed incaute al punto da aver costituito la ragione unica e determinante della caduta, così da elidere il nesso tra il fatto, causa del danno e il danno medesimo. Non risulta provato – e peraltro nemmeno dedotto - un comportamento sconsiderato, per velocità od altro tale da determinare l'interruzione del nesso causale.
Sussiste tuttavia un concorso colposo del danneggiato.
abita infatti in un paese a pochi chilometri da luoghi di causa (circostanza quest'ultima Parte_1
non contestata), non ha “contestato di conoscere la strada, mentre ha espressamente negato di essere a
conoscenza dell'insidia” (cfr. memoria di replica di parte attrice). Deve quindi presumersi che egli conoscesse la strada seppur non avesse fatto particolare attenzione allo stato della stessa sebbene “la
griglia ha sempre dato problemi (come dichiarato che ha anche precisato che lui personalmente Tes_2
scende sempre dalla bici quando deve affrontare la griglia) e dunque la situazione dei luoghi non era di recente costituzione.
In ogni caso la griglia si trova in fondo ad una discesa all'entrata del sottopasso in un punto con diversa luminosità quantomeno nei giorni sereni come quello in cui è avvenuto l'incidente dovuta all'ombra sotto il sottopasso.
La presenza di una “diversità” del manto stradale per la presenza di una griglia per lo scolo dell'acqua oltre che di sporcizia, di una diversa luminosità dei luoghi, la discreta pendenza della strada sono tutti elementi da cui inducono ritenere che nell'affrontare detto tratto stradale il ciclista non abbia agito con la diligenza normalmente esigibile in relazione allo stato dei luoghi. Tale imprudenza, ancorché non pagina 7 di 11 idonea a recidere il nesso causale per la responsabilità del convenuto, tuttavia integra un CP_1
concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 cpc, quantificabile al 50%.
b) liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale,
non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
Come accertato dal CTU, le lesioni traumatiche accertate presso il P.S. dell'ospedale di Verona
nell'immediatezza dell'evento (frattura della teca frontale destra, frattura a più rime dell'orbita destra,
dell'arcata zigomatica e del seno mascellare destro, dei processi pterigoidei e dell'osso nasale con interessamento del forame infra orbitario destro. - frattura dalla III alla IX costa destra con versamento pleurico ed addensamento polmonare omolaterale - frattura del processo trasverso destro di C6 e C7, -
frattura del corpo di D11 e del processo trasverso destro di D1, D11, D12 e L1, - Distacco posteriore del vitreo dell'occhio destro produttivo di miodesopsie) per le loro caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura contusiva e sono da ricondursi causalmente al sinistro in oggetto.
Per quanto concerne le conseguenze a carattere temporaneo, considerata la natura e l'entità delle stesse,
quali emergono dalla documentazione medica esibita e dai dati anamnestici raccolti, la CTU ha riconosciuto una invalidità temporanea di giorni 12 , parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 precisando che il grado di sofferenza soggettiva è da ritenersi di grado grave durante la degenza ospedaliera, di grado grave moderato nei successivi 30 giorni tenuto conto della parziale immobilizzazione (collare + busto) e moderato nei successivi 60 giorni. Ha infine concluso che i postumi permanenti derivati al sig. in seguito al sinistro del 21.07.2021 sono quantificabili Pt_1
nella misura del 32-33% in termini di danno biologico e che il consequenziale grado di sofferenza pagina 8 di 11 soggettiva, tenuto conto del quadro menomativo e di quanto emerso nel corso della visita di consulenza tecnica, è da ritenersi di grado moderato-lieve.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, non potendosi applicare ratione temporis il
Tabella Unica Nazionale licenziata con il PRD 15/2025, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene questo giudice di utilizzare il c.d. metodo tabellare e segnatamente le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021;
Cass. n. 20292/2022) e che, sono rivisitate, separando il "danno biologico" dal cosiddetto "incremento per sofferenza" (o "danno morale").
Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di € 115 a giorno previsto dalle tabelle è pari a € 7.417,50 e il danno da invalidità permanente, calcolato in base alla media dei punti percentuali 32-33 indicati dal CTU e all'età dell'attore al momento dell'incidente,
è pari a € 169.078,50.
Quanto all'aumento richiesto per la sofferenza soggettiva, come sopra già precisato le tabelle di Milano
applicate distinguono la componente del danno biologico e l'incremento per sofferenza e il danno liquidato comprende entrambe le componenti. Grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel giudizio, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Al
riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere pagina 9 di 11 incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. da ultimo Cass. n .5984
del 2025, Cass. 31681 del 2024; Cass. 5865 del 2021).
Nel caso di specie non sono state allegate circostanze particolare che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quella che si patisce in presenza del medesimo danno. Il livello di grado elevato indicato dal CTU per il periodo di immobilizzazione totale in ospedale e moderato grave e lievi per il successivo periodo e per l'invalidità permanente non costituiscono valutazioni che consentano di ritenere una straordinarietà della situazione.
Oltre ai danni non patrimoniali, all'attore vanno riconosciuti, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti di € 278,45, il costo della perizia di parte di € 1.422, il costo di riparazione della bici di € 90 e il costo di un nuovo paio di occhiali di € 883. Tutte le spese sopra indicate hanno trovato riscontro probatoria nelle fatture dimesse e nelle deposizioni dei testi e Tes_5 Tes_6
L'importo del danno non patrimoniale di € 176.496 (€ 7.417,50 + 169.078,50) è espresso in termini monetari correnti sicché su tale importo devalutato alla data del sinistro decorrono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo attuale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 193.427,05.
Sull'importo di € 2.673,45 compete la rivalutazione dal 21.7.2021 alla data della presente sentenza e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo finale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 3.410,42.
I danni complessivamente subiti dall'attore sono quindi pari a € 196.837,47.
pagina 10 di 11 In ragione del concorso di colpa del 50% in capo all'attore il deve essere Controparte_1
condannato a versare all'attore la somma di complessivi € 98.418,73. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Nel rapporto interno tra le parti le spese di CTU vanno poste interamente a carico delle parti al 50%
ciascuna.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va individuata in capo al il riconoscimento di CP_1
un concorso di colpa dell'attore giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite liquidazione con applicazione del dm 55/2014 per tutte le fasi del giudizio nel scaglione da € 56.000 a € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta la concorrente responsabilità al 50% ciascuno dell'attore e del per la Controparte_1
caduta per cui è causa;
condanna per l'effetto il a versare all'attore, a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1
somma complessiva di € 98.418,73 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si Controparte_1
liquidano già operata la compensazione per 1/3 in € 9.402 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e CPA;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuna
Verona 18.7.2021
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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