CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 10088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10088 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AR AD, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità de ricorso. Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 10088 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/02/2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 17/11/2021 dal Tribunale di Bari, con la quale SS AR AD era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 4, comma 4bis e comma 1 primo periodo, art 5 I 401/1989 e condannata alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SS AR AD, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 401/1989 , 546 e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva considerato che la società Centurion Bet, società per conto della quale operava la ricorrente, era stata illegittimamente esclusa dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, non avendo partecipato al Bando Monti del 2012 per la sussistenza di clausole discriminatorie (obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali all'atto di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione). Tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla emissione di una senl:enza assoluzione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza della sentenza impugnata. 3. Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. La Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, correttamente richiamando il principio di diril:to secondo cui, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 legge n. 40111989 occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.39561 del 20/07/2017,Rv.270895 - 01; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario stesso-; ha, quindi, rilevato non vi era prova che l'imputata avesse chiesto la licenza ex art. 88 TULPS e che la richiesta fosse stata rigettata per subita discriminazione da parte dell'operatore estero. 2 3. Il motivo di ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità de ricorso. Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 10088 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/02/2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 17/11/2021 dal Tribunale di Bari, con la quale SS AR AD era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 4, comma 4bis e comma 1 primo periodo, art 5 I 401/1989 e condannata alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SS AR AD, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 401/1989 , 546 e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva considerato che la società Centurion Bet, società per conto della quale operava la ricorrente, era stata illegittimamente esclusa dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, non avendo partecipato al Bando Monti del 2012 per la sussistenza di clausole discriminatorie (obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali all'atto di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione). Tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla emissione di una senl:enza assoluzione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza della sentenza impugnata. 3. Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. La Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, correttamente richiamando il principio di diril:to secondo cui, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 legge n. 40111989 occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.39561 del 20/07/2017,Rv.270895 - 01; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario stesso-; ha, quindi, rilevato non vi era prova che l'imputata avesse chiesto la licenza ex art. 88 TULPS e che la richiesta fosse stata rigettata per subita discriminazione da parte dell'operatore estero. 2 3. Il motivo di ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/02/2024