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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1140 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
EL (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Iodice, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Peruzzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 5 maggio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a Per_1
Roma il 07.09.2008 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Pt_1 occupata con contratto a tempo determinato presso “Pizzeria Valdambrini” con salario mensile netto di circa € 1.100,00, mentre il ha dichiarato di lavorare CP_1
a tempo indeterminato presso il Ministero Della Giustizia, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.900,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 1140 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione e domiciliazione preferenziale presso la madre, che ne curerà le necessità quotidiane;
B) dispone un contributo mensile per il mantenimento del minore, a carico del padre, pari ad € 550,00, corrispondente ad un importo annuo di € 6.600,00, da corrispondersi dal mese di novembre 2024 entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Sig.ra
2 quale determinazione svolta in conformità con i principi di Parte_1 proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, Sent. n. 12345/2020). Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie documentate per come identificata dal protocollo ad oggi vigente presso codesto
Tribunale;
C) disciplina il diritto di visita paterno prevedendo il pernotto del minore presso il medesimo a weekend alternati, dalle ore 12,00 di sabato alle ore 19,00 della domenica, in linea con il principio del diritto alla bigenitorialità (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 6789/2019);
D) le festività pasquali, natalizie e di Capodanno saranno alternate tra i genitori, con il primo Natale da passare presso il padre e così di seguito in avvicendamento, salva apposita calendarizzazione che le parti abbiano concordato entro il mese di febbraio di ogni anno, così assicurando al minore la continuità affettiva con entrambi i genitori.
E) il minore trascorrerà almeno 15 giorni delle vacanze estive di permanenza esclusiva con ciascun genitore, da concordarsi entro aprile di ogni anno, in conformità con le esigenze di stabilità e continuità del minore;
F) Le parti si scambiano sin da ora il consenso per il rilascio del passaporto per il figlio minore.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1140 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
EL (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Iodice, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Peruzzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 5 maggio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a Per_1
Roma il 07.09.2008 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Pt_1 occupata con contratto a tempo determinato presso “Pizzeria Valdambrini” con salario mensile netto di circa € 1.100,00, mentre il ha dichiarato di lavorare CP_1
a tempo indeterminato presso il Ministero Della Giustizia, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.900,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 1140 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione e domiciliazione preferenziale presso la madre, che ne curerà le necessità quotidiane;
B) dispone un contributo mensile per il mantenimento del minore, a carico del padre, pari ad € 550,00, corrispondente ad un importo annuo di € 6.600,00, da corrispondersi dal mese di novembre 2024 entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Sig.ra
2 quale determinazione svolta in conformità con i principi di Parte_1 proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, Sent. n. 12345/2020). Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie documentate per come identificata dal protocollo ad oggi vigente presso codesto
Tribunale;
C) disciplina il diritto di visita paterno prevedendo il pernotto del minore presso il medesimo a weekend alternati, dalle ore 12,00 di sabato alle ore 19,00 della domenica, in linea con il principio del diritto alla bigenitorialità (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 6789/2019);
D) le festività pasquali, natalizie e di Capodanno saranno alternate tra i genitori, con il primo Natale da passare presso il padre e così di seguito in avvicendamento, salva apposita calendarizzazione che le parti abbiano concordato entro il mese di febbraio di ogni anno, così assicurando al minore la continuità affettiva con entrambi i genitori.
E) il minore trascorrerà almeno 15 giorni delle vacanze estive di permanenza esclusiva con ciascun genitore, da concordarsi entro aprile di ogni anno, in conformità con le esigenze di stabilità e continuità del minore;
F) Le parti si scambiano sin da ora il consenso per il rilascio del passaporto per il figlio minore.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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