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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2021 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa:
da
( ), corrente in Caraffa di Catanzaro, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Palermo n. 4, in persona del Suo Presidente, dott. nato a [...] il [...] Controparte_2
( ), difeso dall'avv. Francesco M. Cornicello;
C.F._1
parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_3 C.F._2 CP_4
nato a [...], il [...] ( ), , nato a
[...] C.F._3 Controparte_5
Soverato il 06.10.1963 ( , , nato a [...], il [...] C.F._4 CP_6
( ), , nato a [...], il [...], C.F._5 CP_7
( C.F._6 resistenti contumaci;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, con ricorso del 26.07.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità del verbale di riunione del Comitato di Presidenza di del CP_1
03/06/2021, per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto della ad CP_1 ottenere la restituzione delle somme versate ai dipendenti , e Controparte_3 Controparte_5
, pari rispettivamente ad Euro 10.720,00, Euro 10.760,00 ed Euro 10.745,00, oltre frutti CP_6 ed interessi dalla data del pagamento al soddisfo, ovvero nella diversa somma e decorrenza che saranno accertate in corso di giustizia o ritenute di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la responsabilità dei Sigg.ri e nei fatti per cui CP_7 CP_4 è causa, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri e CP_7 CP_4 al pagamento della somma di Euro 32.225,00 in favore della ,
[...] Controparte_1 ovvero della somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Non si sono costituite le parti resistenti, sebbene ritualmente citate in giudizio.
Con istanza presentata il 25.07.2025 e reiterata nelle note scritte depositate per l'odierna udienza in data 16.09.2025, parte attrice ha manifestato la volontà di rinunciare all'azione giudiziaria intrapresa e, dunque, di abbandonare il presente procedimento, essendo intervenuto in materia un accordo tra le parti. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del processo.
Ritiene il giudice che la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio determinata dalla rinuncia all'azione formulata da parte ricorrente comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte ha statuito che la rinuncia all'azione esprime la volontà dell'attore di non proseguire nella domanda proposta e presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (cfr. ord. Cass. n. 19845/2019).
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge
(art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. Essa, peraltro, non comporta l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, né l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese.
Nel merito, va dunque dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere, considerando che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente integra una vera e propria rinuncia all'azione, avendo questa manifestato, altresì, in ragione dell'intervenuto accordo con le controparti, la volontà di non avere più alcun interesse alla prosecuzione di questo giudizio.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti resistenti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) nulla sulle spese.
Catanzaro, 26.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2021 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa:
da
( ), corrente in Caraffa di Catanzaro, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Palermo n. 4, in persona del Suo Presidente, dott. nato a [...] il [...] Controparte_2
( ), difeso dall'avv. Francesco M. Cornicello;
C.F._1
parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_3 C.F._2 CP_4
nato a [...], il [...] ( ), , nato a
[...] C.F._3 Controparte_5
Soverato il 06.10.1963 ( , , nato a [...], il [...] C.F._4 CP_6
( ), , nato a [...], il [...], C.F._5 CP_7
( C.F._6 resistenti contumaci;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, con ricorso del 26.07.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità del verbale di riunione del Comitato di Presidenza di del CP_1
03/06/2021, per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto della ad CP_1 ottenere la restituzione delle somme versate ai dipendenti , e Controparte_3 Controparte_5
, pari rispettivamente ad Euro 10.720,00, Euro 10.760,00 ed Euro 10.745,00, oltre frutti CP_6 ed interessi dalla data del pagamento al soddisfo, ovvero nella diversa somma e decorrenza che saranno accertate in corso di giustizia o ritenute di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la responsabilità dei Sigg.ri e nei fatti per cui CP_7 CP_4 è causa, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri e CP_7 CP_4 al pagamento della somma di Euro 32.225,00 in favore della ,
[...] Controparte_1 ovvero della somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Non si sono costituite le parti resistenti, sebbene ritualmente citate in giudizio.
Con istanza presentata il 25.07.2025 e reiterata nelle note scritte depositate per l'odierna udienza in data 16.09.2025, parte attrice ha manifestato la volontà di rinunciare all'azione giudiziaria intrapresa e, dunque, di abbandonare il presente procedimento, essendo intervenuto in materia un accordo tra le parti. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del processo.
Ritiene il giudice che la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio determinata dalla rinuncia all'azione formulata da parte ricorrente comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte ha statuito che la rinuncia all'azione esprime la volontà dell'attore di non proseguire nella domanda proposta e presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (cfr. ord. Cass. n. 19845/2019).
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge
(art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. Essa, peraltro, non comporta l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, né l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese.
Nel merito, va dunque dichiarata tra le parti cessata la materia del contendere, considerando che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente integra una vera e propria rinuncia all'azione, avendo questa manifestato, altresì, in ragione dell'intervenuto accordo con le controparti, la volontà di non avere più alcun interesse alla prosecuzione di questo giudizio.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti resistenti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) nulla sulle spese.
Catanzaro, 26.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona