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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL VA, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3222/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7407 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Ricorrente/Appellante: Inammissibilità e/o rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 14659/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Sezione n. 26 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI n. 7407, relativo all'anno di imposta 2017 ed emesso dal Comune di Roma - Capitale. L'ente impositore ha interposto gravame eccependo motivazione per relationem della pronuncia impugnata, nonché difetto del presupposto oggettivo per il legittimo ottenimento dell'esenzione dalla TASI. Ha, altresì, invocato l'esistenza di alcuni precedenti favorevoli per altre annualità sebbene non ancora irrevocabili perché impugnate in appello da controparte. Si è costituito l'appellato prospettando, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame. In subordine, ne ha chiesto il rigetto. Alle controdeduzioni ha fatto seguito memoria illustrativa con cui, nel rilevare l'esistenza di Resistente_1giudicati favorevoli alla per altre annualità, è stato anche evidenziato che la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma, di cui l'appellante ha lamentato essere stata integralmente trascritta nella pronuncia oggetto del presente giudizio ed avente ad oggetto la stessa annualità 2017 a titolo di IMU (n. 12004/2023), era stata confermata in appello (sentenza n. 3700/2025). Con ordinanza interlocutoria n. 209/2026 del 22 gennaio 2026, la Corte ha rinviato all'udienza del 5 febbraio 2026, assegnando all'appellante il termine di giorni dieci, per conoscere se la sentenza n. 3700/2025 sez. 1, depositata l'11 giugno 2025, era stata impugnata o meno per Cassazione. L'ente ha comunicato che avverso la sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 3700/01/2025, emessa in data 25.02.2025 e depositata in data 11.06.2025, non era stato proposto ricorso per Cassazione. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni pregiudiziali, sollevate da parte appellata, sull'inammissibilità del gravame devono essere disattese. La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria il 12 dicembre 2023; il termine di impugnazione della stessa sentenza scadeva, pertanto, il 12 giugno 2024. A norma del combinato disposto degli artt. 51 e 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso in appello deve essere notificato a mezzo pec entro sei mesi dal deposito della sentenza, se non notificata. L'Ufficio, quindi, ha notificato l'atto di appello all'odierna appellata (presso il domicilio eletto dei difensori innanzi la C.G.T. di Primo Grado di Roma – già C.T.P.) a mezzo pec, in data 11 giugno 2024. La contribuente, ritualmente costituitasi, ha confermato di aver ricevuto l'appello l'11 giugno 2024 e, in ogni caso, l'ente ha depositato le ricevute di accettazione e di consegna, nonché l'attestazione del suo protocollo di posta. Non è ravvisabile alcuna nullità della notifica dell'appello ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e del D. lgs. n. 82/2005. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. civ., n. 18684/2023). Pertanto, egli è tenuto ad evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro. La mancata iscrizione in un pubblico registro della casella pec utilizzata non costituisce elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione (Cass. civ., SS.UU. n. 14916/2016), per poi consolidare il proprio orientamento sull'esclusione della nullità della notifica. Devono essere respinte anche le ulteriori eccezioni pregiudiziali prospettate da parte appellata come riferite alla nullità della notifica dell'appello ex art. 53, comma 2, dell'art. 22, comma 1, ed art. 16 bis del D.lgs. n. 546/1992, attesa la rituale notifica del gravame;
alla inammissibilità dell'appello per acquiescenza circa lo statuito difetto di motivazione dall'avviso di accertamento non risultando affatto che l'ente abbia prestato acquiescenza al capo sul difetto di motivazione, stante che l'eccezione sul rinvio per relationem ad altra pronuncia si estende anche alla carenza motivazionale;
né ricorre carenza di specificità dei motivi che sono stati formulati dal Comune, né tantomeno l'ente ha prospettato nuove eccezioni o nuovi motivi. Nel merito, l'appello del Comune di Roma-Capitale non può essere accolto. Quanto al primo motivo, l'ente deduce che il primo giudice non avrebbe elaborato una giustificazione autonoma, ma si sarebbe esclusivamente servito del rinvio alla motivazione contenuta in altra sentenza, segnatamente quella rilasciata inter partes nell'ambito del giudizio avverso avviso IMU 2017, trascritta integralmente. La doglianza non può essere accolta perché, sibbene la sentenza in questione (C.G.T. di primo grado di Roma n. 12004/2023) non fosse ancora passata in giudicato, la stessa è comunque divenuta irrevocabile nel corso del presente giudizio. Quanto al secondo motivo, il Comune eccepisce che la controparte ha inteso dimostrare la ricorrenza del requisito oggettivo, essenziale ai fini riconoscimento dell'esenzione ex art. 7 D.lgs. n. 504/1992, affermando che gli immobili accertati sarebbero utilizzati conformemente alle finalità sociali dell'Ente statutariamente previste, supportando quindi la propria tesi facendo riferimento a una serie di convenzioni stipulate in data 1 gennaio 2012 con altrettanti Enti Morali ed aventi a oggetto la cooperazione e la collaborazione nella promozione delle attività educative, formative e culturali da svolgere negli immobili in oggetto. Rileva come non sia sufficiente la produzione di relazioni tecniche, che recando la descrizione dei luoghi, tuttavia, non forniscono di per sé la prova necessaria ai fini invocati dall'appellata, non essendo a tal fine sufficiente che le stesse risultino firmate anche dai rappresentanti degli enti con i quali la ricorrente ha collaborato nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, elemento dal quale il giudice adito nella gravata sentenza farebbe discendere una sorta di asseverazione delle relazioni medesime in quanto documenti provenienti da parti terze. Dette relazioni non potrebbero rivestire alcun valore probatorio in quanto redatte su incarico della stessa parte in giudizio. Inoltre si evidenzia che, pur volendo soprassedere sulla mancanza di efficacia probatoria, nel processo tributario, delle autocertificazioni, nella più ampia accezione del termine, in quanto introduttive di un mezzo di prova costituito fuori dal processo ed equipollente a quello vietato dalla legge (Cass., sez. tributaria, 13 gennaio 2017, n. 701 e 4 novembre 2016, n. 22413) è comunque noto che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento (e non è questo il caso) “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n. 27297/2020; Cass. n. 2063/2010; Cass. n. 282/2009). Parimenti, le Convenzioni stipulate tra l'Associazione Resistente_1 ed il Associazione_1
, tra l'Associazione Resistente_1 ed il Associazione_2 e quella tra Resistente_1 Associazione_3l'Associazione e l' , sarebbero documenti con valenza puramente aprioristica, dunque privi di efficacia istruttoria, che non forniscono la prova dello svolgimento di determinate attività in relazione specifica alle unità tassate. La censura non può essere condivisa alla luce della motivazione della sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 3700/01/2025, emessa in data 25.02.2025 e depositata in data 11.06.2025, la quale, come da comunicazione dell'ente impositore giusta ordinanza interlocutoria del Collegio n. 209/2026 del 22 gennaio 2026, non è stata impugnata per Cassazione. Di conseguenza, atteso che trattasi di decisione resa fra le stesse parti, per la medesima annualità (2017) e che la disciplina di IMU e TASI è analoga, ricorre nella specie giudicato esterno. Il Collegio ritiene che non ricorra giudicato esterno in riferimento ai precedenti giudiziali prodotti da ambedue le parti perché riferiti ad altre annualità precedenti a titolo di IMU o di TASI, attesa l'autonomia dei periodi di imposta per cui ogni annualità, oggetto di accertamento, deve essere considerata come autonoma e separata dalle altre, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Tuttavia, se la sentenza irrevocabile sia riferita alla medesima annualità, per imposta dello stesso tipo e per controversia pendente fra le stesse parti, ricorre giudicato esterno (Cass., Sez. V, ord. n. 5054/2025). Ogni altra questione assorbita. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per il legittimo esercizio del potere compensativo atteso che la sentenza d'appello per la medesima annualità (2017) a titolo di IMU e fra le stesse parti in causa è intervenuta in data successiva alla proposizione del gravame ed è divenuta irrevocabile nelle more dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Comune di Roma. Spese Compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL VA, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3222/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7407 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Ricorrente/Appellante: Inammissibilità e/o rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 14659/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Sezione n. 26 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI n. 7407, relativo all'anno di imposta 2017 ed emesso dal Comune di Roma - Capitale. L'ente impositore ha interposto gravame eccependo motivazione per relationem della pronuncia impugnata, nonché difetto del presupposto oggettivo per il legittimo ottenimento dell'esenzione dalla TASI. Ha, altresì, invocato l'esistenza di alcuni precedenti favorevoli per altre annualità sebbene non ancora irrevocabili perché impugnate in appello da controparte. Si è costituito l'appellato prospettando, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame. In subordine, ne ha chiesto il rigetto. Alle controdeduzioni ha fatto seguito memoria illustrativa con cui, nel rilevare l'esistenza di Resistente_1giudicati favorevoli alla per altre annualità, è stato anche evidenziato che la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma, di cui l'appellante ha lamentato essere stata integralmente trascritta nella pronuncia oggetto del presente giudizio ed avente ad oggetto la stessa annualità 2017 a titolo di IMU (n. 12004/2023), era stata confermata in appello (sentenza n. 3700/2025). Con ordinanza interlocutoria n. 209/2026 del 22 gennaio 2026, la Corte ha rinviato all'udienza del 5 febbraio 2026, assegnando all'appellante il termine di giorni dieci, per conoscere se la sentenza n. 3700/2025 sez. 1, depositata l'11 giugno 2025, era stata impugnata o meno per Cassazione. L'ente ha comunicato che avverso la sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 3700/01/2025, emessa in data 25.02.2025 e depositata in data 11.06.2025, non era stato proposto ricorso per Cassazione. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni pregiudiziali, sollevate da parte appellata, sull'inammissibilità del gravame devono essere disattese. La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria il 12 dicembre 2023; il termine di impugnazione della stessa sentenza scadeva, pertanto, il 12 giugno 2024. A norma del combinato disposto degli artt. 51 e 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso in appello deve essere notificato a mezzo pec entro sei mesi dal deposito della sentenza, se non notificata. L'Ufficio, quindi, ha notificato l'atto di appello all'odierna appellata (presso il domicilio eletto dei difensori innanzi la C.G.T. di Primo Grado di Roma – già C.T.P.) a mezzo pec, in data 11 giugno 2024. La contribuente, ritualmente costituitasi, ha confermato di aver ricevuto l'appello l'11 giugno 2024 e, in ogni caso, l'ente ha depositato le ricevute di accettazione e di consegna, nonché l'attestazione del suo protocollo di posta. Non è ravvisabile alcuna nullità della notifica dell'appello ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e del D. lgs. n. 82/2005. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. civ., n. 18684/2023). Pertanto, egli è tenuto ad evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro. La mancata iscrizione in un pubblico registro della casella pec utilizzata non costituisce elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione (Cass. civ., SS.UU. n. 14916/2016), per poi consolidare il proprio orientamento sull'esclusione della nullità della notifica. Devono essere respinte anche le ulteriori eccezioni pregiudiziali prospettate da parte appellata come riferite alla nullità della notifica dell'appello ex art. 53, comma 2, dell'art. 22, comma 1, ed art. 16 bis del D.lgs. n. 546/1992, attesa la rituale notifica del gravame;
alla inammissibilità dell'appello per acquiescenza circa lo statuito difetto di motivazione dall'avviso di accertamento non risultando affatto che l'ente abbia prestato acquiescenza al capo sul difetto di motivazione, stante che l'eccezione sul rinvio per relationem ad altra pronuncia si estende anche alla carenza motivazionale;
né ricorre carenza di specificità dei motivi che sono stati formulati dal Comune, né tantomeno l'ente ha prospettato nuove eccezioni o nuovi motivi. Nel merito, l'appello del Comune di Roma-Capitale non può essere accolto. Quanto al primo motivo, l'ente deduce che il primo giudice non avrebbe elaborato una giustificazione autonoma, ma si sarebbe esclusivamente servito del rinvio alla motivazione contenuta in altra sentenza, segnatamente quella rilasciata inter partes nell'ambito del giudizio avverso avviso IMU 2017, trascritta integralmente. La doglianza non può essere accolta perché, sibbene la sentenza in questione (C.G.T. di primo grado di Roma n. 12004/2023) non fosse ancora passata in giudicato, la stessa è comunque divenuta irrevocabile nel corso del presente giudizio. Quanto al secondo motivo, il Comune eccepisce che la controparte ha inteso dimostrare la ricorrenza del requisito oggettivo, essenziale ai fini riconoscimento dell'esenzione ex art. 7 D.lgs. n. 504/1992, affermando che gli immobili accertati sarebbero utilizzati conformemente alle finalità sociali dell'Ente statutariamente previste, supportando quindi la propria tesi facendo riferimento a una serie di convenzioni stipulate in data 1 gennaio 2012 con altrettanti Enti Morali ed aventi a oggetto la cooperazione e la collaborazione nella promozione delle attività educative, formative e culturali da svolgere negli immobili in oggetto. Rileva come non sia sufficiente la produzione di relazioni tecniche, che recando la descrizione dei luoghi, tuttavia, non forniscono di per sé la prova necessaria ai fini invocati dall'appellata, non essendo a tal fine sufficiente che le stesse risultino firmate anche dai rappresentanti degli enti con i quali la ricorrente ha collaborato nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, elemento dal quale il giudice adito nella gravata sentenza farebbe discendere una sorta di asseverazione delle relazioni medesime in quanto documenti provenienti da parti terze. Dette relazioni non potrebbero rivestire alcun valore probatorio in quanto redatte su incarico della stessa parte in giudizio. Inoltre si evidenzia che, pur volendo soprassedere sulla mancanza di efficacia probatoria, nel processo tributario, delle autocertificazioni, nella più ampia accezione del termine, in quanto introduttive di un mezzo di prova costituito fuori dal processo ed equipollente a quello vietato dalla legge (Cass., sez. tributaria, 13 gennaio 2017, n. 701 e 4 novembre 2016, n. 22413) è comunque noto che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento (e non è questo il caso) “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n. 27297/2020; Cass. n. 2063/2010; Cass. n. 282/2009). Parimenti, le Convenzioni stipulate tra l'Associazione Resistente_1 ed il Associazione_1
, tra l'Associazione Resistente_1 ed il Associazione_2 e quella tra Resistente_1 Associazione_3l'Associazione e l' , sarebbero documenti con valenza puramente aprioristica, dunque privi di efficacia istruttoria, che non forniscono la prova dello svolgimento di determinate attività in relazione specifica alle unità tassate. La censura non può essere condivisa alla luce della motivazione della sentenza della C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 3700/01/2025, emessa in data 25.02.2025 e depositata in data 11.06.2025, la quale, come da comunicazione dell'ente impositore giusta ordinanza interlocutoria del Collegio n. 209/2026 del 22 gennaio 2026, non è stata impugnata per Cassazione. Di conseguenza, atteso che trattasi di decisione resa fra le stesse parti, per la medesima annualità (2017) e che la disciplina di IMU e TASI è analoga, ricorre nella specie giudicato esterno. Il Collegio ritiene che non ricorra giudicato esterno in riferimento ai precedenti giudiziali prodotti da ambedue le parti perché riferiti ad altre annualità precedenti a titolo di IMU o di TASI, attesa l'autonomia dei periodi di imposta per cui ogni annualità, oggetto di accertamento, deve essere considerata come autonoma e separata dalle altre, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Tuttavia, se la sentenza irrevocabile sia riferita alla medesima annualità, per imposta dello stesso tipo e per controversia pendente fra le stesse parti, ricorre giudicato esterno (Cass., Sez. V, ord. n. 5054/2025). Ogni altra questione assorbita. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per il legittimo esercizio del potere compensativo atteso che la sentenza d'appello per la medesima annualità (2017) a titolo di IMU e fra le stesse parti in causa è intervenuta in data successiva alla proposizione del gravame ed è divenuta irrevocabile nelle more dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Comune di Roma. Spese Compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………