Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 11 febbraio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10715 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya, Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare del 31.07.2024, prot. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-di esclusione dal concorso interno straordinario per reclutamento sergenti Esercito italiano;
- dell’art. 13, punto 4, del bando di concorso indetto con Decreto Interdirigenziale del Ministero della Difesa n. M_D GMIL REG2021 05500003 del 24.12.21.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del 10 ottobre 2024, prot. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-di annullamento della nomina a Sergente e della conseguente immissione in ruolo disposta con Decreto Dirigenziale Sipad del 26.10.23 n. 5298.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento del 31.07.2024 con cui la Direzione Generale per il personale Militare – I Reparto reclutamento e disciplina - 1° Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali gli ha comunicato l’esclusione dal concorso interno straordinario per il reclutamento di 167 Sergenti dell’Esercito italiano per l’anno 2022 per mancata presentazione al corso professionale; è stato impugnato altresì nella parte d’interesse il bando di concorso.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che, dopo essere risultato vittorioso del succitato concorso essendosi collocato al -OMISSIS- posto della graduatoria, è stato nominato sergente con decorrenza giuridica dal 4 luglio 2022 e decorrenza amministrativa dal 2 agosto 2023; ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso, è stato quindi ammesso al corso di formazione, indetto con circolare del 20.06.2024 in applicazione di quanto previsto dall’art. 2197-sexies cod. ord. mil., il cui inizio era stabilito per il 22.07.2024.
Prima dell’inizio del corso, tuttavia, il ricorrente era stato collocato in aspettativa per motivi sanitari, in quanto affetto da carcinoma che, pur non determinando l’inidoneità permanente al servizio, gli imponeva la temporanea inidoneità; per tale motivo, con nota del 08.07.2024 il Comando d’appartenenza dava comunicazione Comando per la Formazione dell’Esercito che egli, essendo in aspettativa e prevedendosi un prosieguo della malattia avendo subito un intervento di laringectomia connesso a tumore maligno della laringe, non si sarebbe potuto presentare per l’inizio del corso previsto, richiedendo contestualmente l’inserimento nel primo corso successivo; da ultimo, la C.M.O. di Cagliari, con verbale del 24.07.2024, lo dichiarava “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per gg. 60.”
Il Ministero intimato, tuttavia, disattendendo la richiesta di differimento, con il provvedimento gravato procedeva ad escluderlo dal concorso ai sensi della disposizione di cui all’art. 13, comma 4, del bando di concorso secondo la quale “La Direzione Generale per il Personale Militare potrà autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, a differire la presentazione fino alla raggiungimento del periodo massimo di assenza consentito dall’eventuale corso di aggiornamento professionale istituito dalla Forza armata di appartenenza, solo in seguito a specifica richiesta da parte del Comando/Ente di servizio, da trasmettere via e-mail entro 48 ore dall’avvenuto impedimento. In tutti gli altri casi la mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dal concorso”.
Infine, con nota del 02.08.2024, il Comando d’appartenenza rappresentava alla Direzione Generale per il personale militare di avere tempestivamente comunicato lo stato di aspettativa per motivi sanitari del ricorrente e pertanto chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e l’inserimento del ricorrente nel primo corso utile; nessun atto di ritiro in autotutela veniva tuttavia adottato.
3. Il ricorso è affidato a quattro distinti motivi diritto.
Con la prima censura, il ricorrente ritiene che il provvedimento gravato sia illegittimo, da un lato, perché la mancata presentazione al corso è dovuta ad eventi oggettivi e a lui non imputabili di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto e, dall’altro lato, perché, conformemente a quanto previsto dal bando, la comunicazione della assenza per impedimento assoluto è stata inviata nei termini previsti dal Comando d’appartenenza; invero, una interpretazione del bando che non consentisse al vincitore di differire la partecipazione alla fase formativa per tutto il tempo della sua malattia sarebbe illogica ed irragionevole, anche considerando che nessun pregiudizio subirebbe l’Amministrazione dal consentire il differimento richiesto.
Con il secondo motivo di diritto, viene lamentata una violazione delle disposizioni della Costituzione, del diritto dell’Unione Europea e della CEDU che tutelano il diritto alla salute perché la scelta di escludere un candidato che non si è potuto presentare al corso di formazione per presenza di una malattia oncologica si porrebbe in contrasto con principi di ordine pubblico volti alla tutela dei malati e dei portatori di handicap.
Con il terzo motivo di diritto, si sostiene che il provvedimento di esclusione dal concorso avrebbe dovuto essere adottato con decreto ministeriale e non con provvedimento dirigenziale.
Infine, con il quarto motivo di ricorso, è stata impugnata la norma di cui all’art. 13 comma 4 del bando di concorso per come interpretata e applicata dall’Amministrazione perché idonea ad escludere dipendenti già vincitori del concorso e già immessi nel ruolo dei sergenti per l’omessa partecipazione alla fase addestrativa pur in presenza di comprovati ed oggettivi impedimenti dovuti a stato di salute.
4. Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati, è stato impugnato il provvedimento del 10.10.2024 con cui, sul presupposto dell’esclusione dal concorso, veniva decretato che “ la nomina a sergente e la conseguente immissione nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito Italiano del personale sottoelencato, di cui al Decreto Dirigenziale n. atto Sipad 5298 del 2023, è annullata a decorrere dal 4 luglio 2022…” ; l’atto gravato sarebbe viziato per illegittimità derivata.
5. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha presentato memorie con cui ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso, evidenziando, in particolare, che, in base all’art. 13, comma 4, del bando di concorso, la concessione del differimento del corso era solo una facoltà e non un obbligo e che comunque in nessun caso era prevista la possibilità di concedere un rinvio al corso successivo.
6. All’esito della camera di consiglio del 16.12.2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 18/12/2024 con cui ha accolto l’istanza cautelare ammettendo con riserva il ricorrente alla frequentazione del prossimo corso di formazione per Sergenti con la seguente motivazione “Considerato che: - non è controverso che l’evento che ha impedito al ricorrente di presentarsi al corso di formazione sia effettivamente accaduto nei termini e con gli effetti rappresentati in atti; - il ricorrente ha, inoltre, prontamente comunicato l’accaduto all’Amministrazione e la circostanza che il Comando di appartenenza abbia inviato l’istanza di differimento ad un ufficio diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni del bando non può essere di pregiudizio all’istante; - la mancata presentazione al corso deve essere considerata evento non addebitabile al ricorrente, ma ascrivibile a causa di forza maggiore, la quale costituisce scriminante ordinamentale immanente, operante anche nel caso di specie; - benché l’art. 13, comma 4, del bando di concorso prevedesse la possibilità per il vincitore, in presenza di comprovati gravi motivi, di differire la presentazione solamente fino al raggiungimento del periodo massimo di assenza consentito, deve essere evidenziato che la circolare istitutiva del corso non prevedeva un periodo massimo di assenza consentito e che, in ogni caso, in virtù della succitata scriminante ordinamentale, il ricorrente ben poteva – e doveva – essere ammesso a partecipare al successivo corso di formazione, anche considerando che tale opzione non comporta alcun pregiudizio all’Amministrazione”.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 18.02.2025 l’Amministrazione ha proceduto all’ammissione con riserva del ricorrente alla frequenza del 3° corso straordinario per sergenti, il cui inizio è previsto per il mese di luglio 2025.
7. A seguito di presentazione di apposita istanza da parte del ricorrente, è stato adottato il decreto presidenziale n. -OMISSIS-del 11.02.2025 con cui si è proceduto all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso in questione; l’ordine è stato correttamente eseguito mediante pubblicazione di tutta la documentazione riguardante il gravame in esame sul sito internet dell’Amministrazione.
8. Parte ricorrente ha depositato memorie con cui insiste per l’accoglimento del gravame.
9. All’udienza pubblica del 14.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e meritano pertanto accoglimento.
11. Il Collegio intende invero confermare quanto statuito in sede cautelare, conformandosi all’orientamento espresso da questa stessa Sezioni in fattispecie analoghe; sul punto, è possibile citare la sentenza n. 16724 del 26.09.2024 (il cui iter argomentativo è stato ripreso dalla sentenza n. 6685 02.04.2025) secondo cui:
“4.1 L'interpretazione del Ministero secondo cui l'art. 14, comma 10, del bando di concorso impone ai vincitori di presentarsi il giorno stabilito per l'arruolamento, essendo in mancanza considerati rinunciatari, non può essere condivisa nella parte in cui sostiene che ciò non possa trovare alcuna deroga ed alcuna eccezione. Questo Tribunale, con precedente da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, in fattispecie analoga ha già ritenuto che la forza maggiore, in quanto "esimente immanente dell'ordinamento", consente sempre di tenere un comportamento diverso da quello dovuto, ove quest'ultimo non risulti possibile appunto per una vis maior (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 29 gennaio 2024, n. 1602): la richiamata interpretazione è stata dunque già convincentemente smentita e, oltretutto, in questa Sede non sono stati offerti nuovi o diversi argomenti a suo sostegno. Si osserva, peraltro, che risulta non pertinente il richiamo, presente nelle difese dell'Amministrazione, alla vincolatività del bando quale lex specialis del concorso: l'attività amministrativa in rilievo, come in parte già evidenziato, avviene a valle della selezione degli aspiranti e, dunque, non si pone un problema di par condicio nella competizione concorsuale (esauritasi, si ribadisce, con l'approvazione della graduatoria). […] La forza maggiore rientra, difatti, in un'ipotesi più ampia che, secondo un principio generale dei rapporti di lavoro (privatizzati e non privatizzati) con la Pubblica Amministrazione, impone il differimento della presa di servizio, vale a dire la sussistenza di un giustificato motivo.
Tale principio si desume da una pluralità di riferimenti normativi:
- in forza dell'art. 9, comma 3, d.P.R. 3/1957, "colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina";
- l'art. 127, comma 1, lett. c), dello stesso corpus normativo commina la decadenza dall'impiego "quando, senza giustificato motivo, [l'impiegato] non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli";
- ancora, l'art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994 sancisce che "il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria";
- da ultimo, nella legislazione settoriale (nella specie scolastica), l'art. 436, comma 4, d.lgs. 287/1994 prevede che "decade [...] dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito".
Queste ipotesi non possono in alcun modo essere considerate eccezionali, tenuto conto che la giurisprudenza lavoristica di legittimità ne ha individuato la ratio nell'assicurare "trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte [consente] al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento" (Cass. civ., Sez. lav., 1 marzo 2022, n. 6743, § 5.1. delle ragioni della decisione; un'ulteriore ratio viene rinvenuta nella garanzia della "corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento": essa, tuttavia, non ha rilevanza nel caso di specie, essendo i vincitori in numero inferiore ai posti).
Trattasi di una ratio avente un chiaro fondamento costituzionale e, perciò, le regole che ne sono espressione meritano di essere estese ad ogni analoga fattispecie concreta; tuttavia, lo stesso legislatore ha individuato un bilanciamento fra questa esigenza e quella di tutela del diritto al lavoro (anch'essa di rilevanza costituzionale): la decadenza per mancata presentazione nel termine assegnato in tanto può essere comminata in quanto "non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento" (Cass. lav. n. 6743/2022, loc. ult. cit.).
Si è anche precisato che il legislatore, con le regole evocate, "rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché [...] il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa"; a tal fine, "si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità" (Cass. lav. n. 6743/2022, cit., § 7. delle ragioni della decisione).
Questo meccanismo di contemperamento fra contrapposte esigenze di rilievo costituzionale (onere di prendere servizio nel termine assegnato sotto pena di decadenza, salvo il giustificato motivo) deve, dunque, sempre operare in virtù della sua conformità ai princìpi fondamentali dell'azione amministrativa.
4.2.1. Tenuto conto del richiamato diritto vigente e vivente, l'art. 14, comma 10, del bando di concorso non necessita di essere annullato o disapplicato (come richiesto dal ricorrente), bensì è sufficiente fornirne un'interpretazione teleologicamente orientata ed in armonia con il complesso dell'ordinamento:
- laddove è previsto che "i candidati [...] che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione", deve ritenersi non che sia stata esclusa, bensì semplicemente che non sia stata contemplata l'ipotesi della ricorrenza di un giustificato motivo alla base di una richiesta di differimento;
- allora, "per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore" (art. 21 del bando stesso);
- la su-richiamata vigente normativa di settore, così come interpretata in sede giurisdizionale, impone di concedere il differimento della presa di servizio (rectius: dell'incorporazione, nel caso di specie) ove sussista un giustificato motivo.
Va peraltro rilevato che una simile interpretazione non sarebbe risultata neppure incompatibile con il tenore letterale dei provvedimenti impugnati, poiché essi dispongono che "la richiesta di differimento [...] non è accolta": l'Amministrazione, nel provvedere, non pare aver escluso in astratto l'ammissibilità della richiesta (poiché, ove così fosse stato, la formulazione del provvedimento sarebbe stata nel senso che una simile richiesta risultava in contrasto con l'art. 14, comma 10, del bando), ma si è limitata a non accoglierla in concreto, senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il vizio motivazionale denunziato dal ricorrente.
4.3. Come già anticipato, tuttavia, in questa Sede il Ministero ha chiaramente affermato che l'art. 14, comma 10, del bando non consentirebbe alcuna eccezione a considerare rinunciatario chi non si presenta per l'incorporazione, quali che ne possano essere le ragioni.
Tale affermazione risulta non condivisibile (oltre che per quanto già esposto, anche) per il suo contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità.
4.3.1. In primo luogo, va rilevato che si afferma che "le uniche eccezioni previste dal citato bando sono indicate nell'art. 10 relative, solo ed esclusivamente, ai candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le sole ipotesi ivi previste" (pag. 3 memoria dell'Avvocatura dello Stato).
Appare manifestamente irragionevole ammettere la possibilità di un differimento quando la selezione concorsuale è ancora in atto e, invece, escluderla quando la medesima si è conclusa: nel primo caso, difatti, il differimento viene accordato ad un soggetto che non si può ancora sapere se verrà selezionato e quindi tale differimento (sia pure ex post) potrebbe risultare inutiliter datum; nel secondo caso, invece, il soggetto che chiede il differimento è stato già selezionato e, quindi, tale differimento (peraltro, almeno di norma, piuttosto breve) risulterebbe senz'altro utiliter datum, dato che il soggetto, proprio perché selezionato, a seguito di esso verrebbe a prestare servizio per l'Amministrazione.
Sotto altro profilo, questa prospettazione si appalesa non ragionevole perché effettivamente contrastante anche con l'interesse pubblico: per non sopportare un onere minimo (concedere qualche giorno di differimento), l'Amministrazione andrebbe infatti a privarsi in via definitiva del servizio di un soggetto che essa stessa ha selezionato come idoneo a prestarlo.
4.3.2. Infine, una tale interpretazione dell'art. 14, comma 10, non può ritenersi necessaria (e risulta, perciò, non conforme al principio di proporzionalità) rispetto alle esigenze (obiettivamente riscontrabili) dell'Amministrazione di disporre tempestivamente delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, nonché di scongiurare il rischio che ogni vincitore di concorso pretenda di prendere servizio nella data a lui ritenuta più congeniale.
Tale risultato è comunque assicurato (almeno) da due diversi elementi.
Per un verso, come già si è detto, non è configurabile un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, ma è necessaria una valutazione dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno del giustificato motivo: valutazione che, ragionevolmente e verosimilmente, non sarà sollecitata per ragioni pretestuose o manifestamente inconsistenti.
Per altro verso, nel caso in cui venga accordato il differimento, la decorrenza economica si ha dalla data dell'effettiva instaurazione del rapporto: cfr. art. 9, comma 2, d.P.R. 3/1957, a mente del quale "la nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio", nonché art. 17, comma 3, secondo periodo, d.P.R. 487/1994, secondo cui, "qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio". Dunque, la scelta di richiedere un differimento non è "a costo zero" per l'interessato qualora lo ottenga, il che (almeno tendenzialmente) dovrebbe indurlo a non agire in tal senso se non a fronte di un effettivo e documentabile impedimento.
4.4. Il Ministero, dunque, non avrebbe dovuto negare sic et simpliciter il differimento richiesto dall'odierno ricorrente, ma avrebbe dovuto valutare la sussistenza o meno di un giustificato motivo a fondamento della richiesta. Il provvedimento, come già rilevato, risulta perciò carente di motivazione sotto tale profilo. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), secondo periodo, cod. proc. amm., non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, è però anche possibile accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.”
12. Non sussistendo, come detto, ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento, anche nella presente controversia deve essere ritenuto illegittimo il diniego all’istanza di differimento proposta dal ricorrente, dal momento che l’evento a causa del quale egli non si è potuto tempestivamente presentare al corso di formazione è da ascrivere a forza maggiore e non è in alcun modo imputabile al ricorrente; non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità in capo all’Amministrazione, è possibile accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Si conferma quindi che il ricorrente deve essere ammesso in via definitiva alla frequenza del 3° corso straordinario per sergenti, il cui inizio è previsto nel mese di luglio 2025.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.