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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/08/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1899/2012 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante della Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
MOSCHELLA LAURA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Viale G. Matteotti
7 presso il difensore;
(C.F. , in qualità di garante, Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCHELLA LAURA ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia Viale G. Matteotti 7 presso il difensore;
OPPONENTI contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. GALATI CONCETTA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via
G.Marconi 1 presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.230/2012 di CP_2 questo Tribunale emesso in data 21.06.2012 e notificato in data 21.08.12 con cui è stato ingiunto il pagamento nei confronti di , in proprio e Controparte_3 nella qualità di titolare della ditta SC ON di SC SC NT nonché, in solido, nonché di in qualità di garante la Parte_2 complessiva somma di Euro 54.581,69oltre interessi a tasso legale dal dovuto fino al soddisfo oltre alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso depositato in data 14.06.12 la esponeva di essere CP_2 creditrice della complessiva somma di euro 54.581,69 oltre interessi al tasso legale pari al residuo credito derivante da scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 acceso presso la in data 20.05.2002 nonché dalla CP_2 sospensione di pagamento delle rate di un contratto di mutuo artigiano n.3040/03 stipulato per l'erogazione della somma iniziale di euro 123.000,00 da restituire in 10 rate;
che, nello specifico, la in data 28.12.2010 provvedeva a girare a CP_2 sofferenza il saldo passivo del predetto conto corrente;
che, inoltre, CP_3 dopo aver pagato le prime 9 rate ometteva il pagamento dell'ultima rata;
che per l'esposizione debitoria vi era garanzia personale di Persona_1 rilasciata con atto di fideiussione del 11.07.2002; che, quindi, a causa delle irregolarità del rapporto, revocava gli affidamenti concessi invitando il debitore e il garante a rimborsare quanto dovuto.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_3 [...] hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il Parte_2 predetto decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione svolta, hanno eccepito la sussistenza di gravi motivi di inadempienza contrattuale di controparte sul presupposto che la CP_2
avrebbe gestito negligentemente l'istruttoria per la concessione dei
[...] contributi erogati dalla Regione Calabria ai sensi della legge n. 949/1952 omettendo di trasmettere ad la documentazione da quest'ultima richiesta, con CP_4 note rispettivamente del 4.09.2006 e del 21.11.2006, non consentendo in tal modo alla di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste e, quindi, di Controparte_1
pagina 2 di 8 far fronte al pagamento dell'ultima rata. Hanno pertanto spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento per i danni subiti a causa della condotta illecita della per la somma di euro 54.002,65 a titolo del 30% della spesa CP_2 assimilabile a fondo perduto del mutuo artigiano e di riconoscimento contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento o la diversa o maggiore somma che fosse accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Ritualmente costituitasi in giudizio l'opposta contestava in fatto ed in diritto quanto dedotto da controparte, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c.; eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e comunque ne chiedeva il rigetto inquanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente e mediante escussione dei testi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii di ufficio dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo ( a seguito di provvedimento presidenziale del 22.01.24) previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass.
18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 54.581,00 (oltre interessi e accessori) ha ad oggetto la somma dovuta - come indicato anche a seguito della diffida ad adempiere mediante lettera AR del
7.01.2011 reiterata in data 15.04.2011 - per il pagamento del debito residuo delle pagina 3 di 8 rate del mutuo artigiano n. 3040/03 e per lo scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 in relazione ai quali ha prestato garanzia fideiussoria Parte_2
La pretesa creditoria è stata suffragata attraverso la documentazione prodotta in sede monitoria, comprendente i documenti contrattuali sopra indicati, regolarmente sottoscritti dalle parti.
Al contrario, l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum del credito oggetto di ingiunzione a favore della ma si è limitato ad eccepire l'inadempimento CP_2 della e il conseguente legittimo rifiuto di adempimento del residuo della CP_2 propria obbligazione sul presupposto che la banca avrebbe negligentemente gestito la pratica istruttoria relativa alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge
949/1952. Nello specifico l'opposta avrebbe omesso di informare il della CP_3 incompletezza della documentazione dallo stesso prodotta per la concessione dei contributi ai sensi della legge n. 949/1952. E ciò nonostante la , con CP_4 note rispettivamente del 4.09.2006 e del 21.11.2006, avesse richiesto alla la CP_2 integrazione della relativa documentazione entro termini perentori pena la perdita del beneficio. Pertanto, costituendo tale inerzia pregiudizievole della una CP_2 condotta illecita, l'opponente ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per la mancata concessione della agevolazione richiesta.
Nel merito, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, dalle risultanze processuali acquisite in atti, in particolare dalle argomentazioni addotte dalla parte opponente medesima nei propri scritti difensivi, si evince chiaramente il difetto di contestazione in ordine alle somme ingiunte rispetto al titolo da cui trae origine il credito ovvero lo scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 nonché il contratto di mutuo artigiano n.
3040/0 e per gli importi ivi indicati, essendosi parte opponente limitata semplicemente a formulare in via riconvenzionale una richiesta risarcitoria per il danno subìto a causa della negligente condotta della nella gestione della CP_2 suddetta pratica istruttoria, senza neppure eccepire un'eventuale compensazione tra la somma dalla stessa dovuta e quella pretesa quale risarcimento dei danni. pagina 4 di 8 Ne consegue che il credito vantato dalla Banca opposta deve intendersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, e il decreto impugnato va confermato nella sua interezza.
Parimenti, la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Sono incontestate oltre che documentalmente suffragate le seguenti circostanze: che
, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1
p.t. della decideva di Controparte_1 acquistare una nuova attrezzatura per la propria Ditta, ricorrendo a delle agevolazioni fiscali in favore dell'artigianato e delle microimprese ai sensi della legge
949/52 che prevedeva sul costo dell'investimento in conto capitale l'importo massimo del 30% della spesa ammissibile a fondo perduto oltre al riconoscimento ad un contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento;
che, in data
17.10.2003, venivano trasmessi i preventivi di importo pari a € 123.00,00 relativi all'acquisto dell'attrezzatura; che in data 12.11.2003 veniva accolta la proposta di mutuo da parte della Banca, la quale, in data 01.12.2003, erogava la somma concordata a titolo di mutuo artigiano;
che la con nota del 4.09.2006 CP_4 aveva richiesto alla Banca opposta in relazione alla posizione n. 1000241851 ( Pt_4
A.I.A.N. VV0060984 operazione di € 123.000,00 di completarne l'istruttoria
[...] con indicazione della documentazione mancante e da integrare;
che il soggetto gestore, successivamente in data 21 novembre 2006 con un ultimo sollecito invitava nuovamente la all'integrazione della documentazione richiesta avvertendo CP_2 che, trascorsi i 30 giorni avrebbero provveduto a depennare dai propri impegni l'operazione.
Ora, a fronte della contestazione mossa dall'opponente, la ha sostenuto che la CP_2 mancata trasmissione della documentazione richiesta da non può CP_4 essere in alcun modo attribuita ad un comportamento negligente della la CP_2 quale si è più volte premurata di comunicare all'opponente che la documentazione allegata era insufficiente ai fini dell'ammissione al beneficio pubblico e che ciò
pagina 5 di 8 nonostante il ha omesso di consegnare la documentazione necessaria per CP_3
l'istruzione della pratica.
Ritiene questo Tribunale che la ha correttamente adempiuto agli obblighi su CP_2 di essa incombenti. La stessa, invero, ha adeguatamente provato di aver tempestivamente informato l'opponente della necessità di completare e integrare la documentazione richiesta.
In primo luogo, i testi escussi, sia di parte opponente che di parte opposta, hanno infatti concordemente riferito che il era perfettamente a conoscenza dell'iter Pt_1 necessario alla istruttoria della pratica per aver già partecipato ad un precedente
Bando nel 1998. Hanno inoltre confermato che il era stato convocato dalla CP_3
, sia dalla sede centrale che dalla filiale di Meisano ed era stato Controparte_5 dettagliatamente informato che la documentazione consegnata era inidonea ed insufficiente per l'ammissione al beneficio finanziario pubblico. La Teste
[...]
impiegata presso la filiale di Meisano, ha altresì evidenziato che nella Tes_1 specie, il veniva messo al corrente dei criteri e delle modalità per accedere al CP_3 finanziamento e che sia prima della presentazione della domanda sia a seguito della richiesta di integrazione della gli veniva specificato che i documenti
CP_4 presentati non fossero sufficienti dovendo essere prodotta ogni fattura con il relativo titolo di pagamento ( bonifico o assegno). Ha precisato altresì che la
CP_4 inviava le comunicazioni sia alla sia al cliente e che, nello specifico, dopo la CP_2 missiva dell' , lo stesso era stato contattato prima telefonicamente e poi
CP_4 convocato di presenza e in quella occasione gli veniva consegnata anche la copia della lettera di .
CP_4
Tale ultima circostanza, tra l'altro, trova conforto nella documentazione prodotta dallo stesso opponente ( cfr. all.2 memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) e, nella specie, nel bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della legge 559/52 e della legge regionale 40/2008 ( che, seppure riferito ad annualità successive, conferma il modus procedenti de soggetto gestore) ove al par. 5 si legge che << entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al finanziamento di contributo, il soggetto gestore comunica alla e CP_2 all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il pagina 6 di 8 responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria>>. Ancora, il par.
12 prevede che << nel caso di documentazione incompleta o insufficiente le integrazioni o i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione di cui al paragrafo 5, effettuata dal soggetto gestore>>. Orbene, alla luce dello specifico richiamo alle modalità di cui al par.5, appare evidente che la comunicazione di invito all'integrazione della documentazione, per espressa previsione del bando, viene di regola inviata non solo alla ma anche all'impresa interessata. CP_2
E comunque, quand'anche dovesse ravvisarsi in capo alla Banca la violazione dell'obbligo di informazione, difetta nella specie la prova dell'efficienza causale di detta violazione rispetto alla mancata erogazione del contributo. E, infatti, una semplice lettura della delibera della Giunta Regionale 831 del 28.10.2003 (all. memoria ex art. 183 co.6 n.1 dell'opposta) evidenzia che per ottenere l'erogazione del contributo erano previste una serie di condizioni e, nella specie, a) ammissibilità delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) che la documentazione di spesa fosse comprovata da Fatture quietanze o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Inoltre, la più volte richiamata nota del 4.09.2006, tra la documentazione mancante ai fini dell'integrazione dell'istruttoria, elenca specificatamente i titoli di pagamento con cui
è stata effettuata la spesa (bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile, cambiali, o estratto conto bancario intestato all'impresa), mentre la nota del 23.11.2006, specifica espressamente che non possono essere presi in considerazione pagamenti per contanti il cui importo superi 516 euro. Tutte circostanze queste che l'opponente non ha comprovato né adeguatamente documentato. Dunque, alla luce della mancata prova specifica del nesso di causalità
e del pregiudizio patito, la domanda di risarcimento dei danni non merita accoglimento.
Per tali ragioni l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata devono essere rigettate.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa tariffe minime considerata la ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.230/2012 di questo Tribunale emesso in data 21.06.2012 e notificato in data 21.08.12;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dagli opponenti;
- Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 29 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1899/2012 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante della Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
MOSCHELLA LAURA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Viale G. Matteotti
7 presso il difensore;
(C.F. , in qualità di garante, Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCHELLA LAURA ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia Viale G. Matteotti 7 presso il difensore;
OPPONENTI contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. GALATI CONCETTA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via
G.Marconi 1 presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.230/2012 di CP_2 questo Tribunale emesso in data 21.06.2012 e notificato in data 21.08.12 con cui è stato ingiunto il pagamento nei confronti di , in proprio e Controparte_3 nella qualità di titolare della ditta SC ON di SC SC NT nonché, in solido, nonché di in qualità di garante la Parte_2 complessiva somma di Euro 54.581,69oltre interessi a tasso legale dal dovuto fino al soddisfo oltre alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso depositato in data 14.06.12 la esponeva di essere CP_2 creditrice della complessiva somma di euro 54.581,69 oltre interessi al tasso legale pari al residuo credito derivante da scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 acceso presso la in data 20.05.2002 nonché dalla CP_2 sospensione di pagamento delle rate di un contratto di mutuo artigiano n.3040/03 stipulato per l'erogazione della somma iniziale di euro 123.000,00 da restituire in 10 rate;
che, nello specifico, la in data 28.12.2010 provvedeva a girare a CP_2 sofferenza il saldo passivo del predetto conto corrente;
che, inoltre, CP_3 dopo aver pagato le prime 9 rate ometteva il pagamento dell'ultima rata;
che per l'esposizione debitoria vi era garanzia personale di Persona_1 rilasciata con atto di fideiussione del 11.07.2002; che, quindi, a causa delle irregolarità del rapporto, revocava gli affidamenti concessi invitando il debitore e il garante a rimborsare quanto dovuto.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_3 [...] hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il Parte_2 predetto decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione svolta, hanno eccepito la sussistenza di gravi motivi di inadempienza contrattuale di controparte sul presupposto che la CP_2
avrebbe gestito negligentemente l'istruttoria per la concessione dei
[...] contributi erogati dalla Regione Calabria ai sensi della legge n. 949/1952 omettendo di trasmettere ad la documentazione da quest'ultima richiesta, con CP_4 note rispettivamente del 4.09.2006 e del 21.11.2006, non consentendo in tal modo alla di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste e, quindi, di Controparte_1
pagina 2 di 8 far fronte al pagamento dell'ultima rata. Hanno pertanto spiegato in via riconvenzionale domanda di risarcimento per i danni subiti a causa della condotta illecita della per la somma di euro 54.002,65 a titolo del 30% della spesa CP_2 assimilabile a fondo perduto del mutuo artigiano e di riconoscimento contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento o la diversa o maggiore somma che fosse accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Ritualmente costituitasi in giudizio l'opposta contestava in fatto ed in diritto quanto dedotto da controparte, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c.; eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e comunque ne chiedeva il rigetto inquanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente e mediante escussione dei testi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii di ufficio dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo ( a seguito di provvedimento presidenziale del 22.01.24) previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass.
18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 54.581,00 (oltre interessi e accessori) ha ad oggetto la somma dovuta - come indicato anche a seguito della diffida ad adempiere mediante lettera AR del
7.01.2011 reiterata in data 15.04.2011 - per il pagamento del debito residuo delle pagina 3 di 8 rate del mutuo artigiano n. 3040/03 e per lo scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 in relazione ai quali ha prestato garanzia fideiussoria Parte_2
La pretesa creditoria è stata suffragata attraverso la documentazione prodotta in sede monitoria, comprendente i documenti contrattuali sopra indicati, regolarmente sottoscritti dalle parti.
Al contrario, l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum del credito oggetto di ingiunzione a favore della ma si è limitato ad eccepire l'inadempimento CP_2 della e il conseguente legittimo rifiuto di adempimento del residuo della CP_2 propria obbligazione sul presupposto che la banca avrebbe negligentemente gestito la pratica istruttoria relativa alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge
949/1952. Nello specifico l'opposta avrebbe omesso di informare il della CP_3 incompletezza della documentazione dallo stesso prodotta per la concessione dei contributi ai sensi della legge n. 949/1952. E ciò nonostante la , con CP_4 note rispettivamente del 4.09.2006 e del 21.11.2006, avesse richiesto alla la CP_2 integrazione della relativa documentazione entro termini perentori pena la perdita del beneficio. Pertanto, costituendo tale inerzia pregiudizievole della una CP_2 condotta illecita, l'opponente ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per la mancata concessione della agevolazione richiesta.
Nel merito, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, dalle risultanze processuali acquisite in atti, in particolare dalle argomentazioni addotte dalla parte opponente medesima nei propri scritti difensivi, si evince chiaramente il difetto di contestazione in ordine alle somme ingiunte rispetto al titolo da cui trae origine il credito ovvero lo scoperto di affidamento sul conto corrente bancario n. 2/3/40005 nonché il contratto di mutuo artigiano n.
3040/0 e per gli importi ivi indicati, essendosi parte opponente limitata semplicemente a formulare in via riconvenzionale una richiesta risarcitoria per il danno subìto a causa della negligente condotta della nella gestione della CP_2 suddetta pratica istruttoria, senza neppure eccepire un'eventuale compensazione tra la somma dalla stessa dovuta e quella pretesa quale risarcimento dei danni. pagina 4 di 8 Ne consegue che il credito vantato dalla Banca opposta deve intendersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, e il decreto impugnato va confermato nella sua interezza.
Parimenti, la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Sono incontestate oltre che documentalmente suffragate le seguenti circostanze: che
, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1
p.t. della decideva di Controparte_1 acquistare una nuova attrezzatura per la propria Ditta, ricorrendo a delle agevolazioni fiscali in favore dell'artigianato e delle microimprese ai sensi della legge
949/52 che prevedeva sul costo dell'investimento in conto capitale l'importo massimo del 30% della spesa ammissibile a fondo perduto oltre al riconoscimento ad un contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento;
che, in data
17.10.2003, venivano trasmessi i preventivi di importo pari a € 123.00,00 relativi all'acquisto dell'attrezzatura; che in data 12.11.2003 veniva accolta la proposta di mutuo da parte della Banca, la quale, in data 01.12.2003, erogava la somma concordata a titolo di mutuo artigiano;
che la con nota del 4.09.2006 CP_4 aveva richiesto alla Banca opposta in relazione alla posizione n. 1000241851 ( Pt_4
A.I.A.N. VV0060984 operazione di € 123.000,00 di completarne l'istruttoria
[...] con indicazione della documentazione mancante e da integrare;
che il soggetto gestore, successivamente in data 21 novembre 2006 con un ultimo sollecito invitava nuovamente la all'integrazione della documentazione richiesta avvertendo CP_2 che, trascorsi i 30 giorni avrebbero provveduto a depennare dai propri impegni l'operazione.
Ora, a fronte della contestazione mossa dall'opponente, la ha sostenuto che la CP_2 mancata trasmissione della documentazione richiesta da non può CP_4 essere in alcun modo attribuita ad un comportamento negligente della la CP_2 quale si è più volte premurata di comunicare all'opponente che la documentazione allegata era insufficiente ai fini dell'ammissione al beneficio pubblico e che ciò
pagina 5 di 8 nonostante il ha omesso di consegnare la documentazione necessaria per CP_3
l'istruzione della pratica.
Ritiene questo Tribunale che la ha correttamente adempiuto agli obblighi su CP_2 di essa incombenti. La stessa, invero, ha adeguatamente provato di aver tempestivamente informato l'opponente della necessità di completare e integrare la documentazione richiesta.
In primo luogo, i testi escussi, sia di parte opponente che di parte opposta, hanno infatti concordemente riferito che il era perfettamente a conoscenza dell'iter Pt_1 necessario alla istruttoria della pratica per aver già partecipato ad un precedente
Bando nel 1998. Hanno inoltre confermato che il era stato convocato dalla CP_3
, sia dalla sede centrale che dalla filiale di Meisano ed era stato Controparte_5 dettagliatamente informato che la documentazione consegnata era inidonea ed insufficiente per l'ammissione al beneficio finanziario pubblico. La Teste
[...]
impiegata presso la filiale di Meisano, ha altresì evidenziato che nella Tes_1 specie, il veniva messo al corrente dei criteri e delle modalità per accedere al CP_3 finanziamento e che sia prima della presentazione della domanda sia a seguito della richiesta di integrazione della gli veniva specificato che i documenti
CP_4 presentati non fossero sufficienti dovendo essere prodotta ogni fattura con il relativo titolo di pagamento ( bonifico o assegno). Ha precisato altresì che la
CP_4 inviava le comunicazioni sia alla sia al cliente e che, nello specifico, dopo la CP_2 missiva dell' , lo stesso era stato contattato prima telefonicamente e poi
CP_4 convocato di presenza e in quella occasione gli veniva consegnata anche la copia della lettera di .
CP_4
Tale ultima circostanza, tra l'altro, trova conforto nella documentazione prodotta dallo stesso opponente ( cfr. all.2 memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) e, nella specie, nel bando per la concessione di agevolazioni su operazioni di investimento e di credito ai sensi della legge 559/52 e della legge regionale 40/2008 ( che, seppure riferito ad annualità successive, conferma il modus procedenti de soggetto gestore) ove al par. 5 si legge che << entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al finanziamento di contributo, il soggetto gestore comunica alla e CP_2 all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il pagina 6 di 8 responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria>>. Ancora, il par.
12 prevede che << nel caso di documentazione incompleta o insufficiente le integrazioni o i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione di cui al paragrafo 5, effettuata dal soggetto gestore>>. Orbene, alla luce dello specifico richiamo alle modalità di cui al par.5, appare evidente che la comunicazione di invito all'integrazione della documentazione, per espressa previsione del bando, viene di regola inviata non solo alla ma anche all'impresa interessata. CP_2
E comunque, quand'anche dovesse ravvisarsi in capo alla Banca la violazione dell'obbligo di informazione, difetta nella specie la prova dell'efficienza causale di detta violazione rispetto alla mancata erogazione del contributo. E, infatti, una semplice lettura della delibera della Giunta Regionale 831 del 28.10.2003 (all. memoria ex art. 183 co.6 n.1 dell'opposta) evidenzia che per ottenere l'erogazione del contributo erano previste una serie di condizioni e, nella specie, a) ammissibilità delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) che la documentazione di spesa fosse comprovata da Fatture quietanze o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Inoltre, la più volte richiamata nota del 4.09.2006, tra la documentazione mancante ai fini dell'integrazione dell'istruttoria, elenca specificatamente i titoli di pagamento con cui
è stata effettuata la spesa (bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile, cambiali, o estratto conto bancario intestato all'impresa), mentre la nota del 23.11.2006, specifica espressamente che non possono essere presi in considerazione pagamenti per contanti il cui importo superi 516 euro. Tutte circostanze queste che l'opponente non ha comprovato né adeguatamente documentato. Dunque, alla luce della mancata prova specifica del nesso di causalità
e del pregiudizio patito, la domanda di risarcimento dei danni non merita accoglimento.
Per tali ragioni l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata devono essere rigettate.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa tariffe minime considerata la ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.230/2012 di questo Tribunale emesso in data 21.06.2012 e notificato in data 21.08.12;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dagli opponenti;
- Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 29 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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