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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9614/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
23.09.2024, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Costantino Nardella,
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia il 4.7.2024 e notificato il 5.9.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 7.10.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza del 1 25.3.2025 per la comparizione delle parti nonché per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 4.4.2025 è stato confermato il predetto decreto ed è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
La causa è stata trattata alle udienze del 25.3.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della
2 "Agr. Agri. " dall'11.6.2025 al 31.10.2025 unitamente a buste paga dei mesi di Giugno e CP_2
Luglio 2025, per un importo netto di € 1.530,00; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA LO dal 3.1.2025 al 31.12.2025, e relativa busta paga per il mese di
Gennaio 2025, per un importo netto pari ad € 250,00; (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA AR dal 4.1.2025 al 30.4.2025, con contestuale contratto di assunzione sottoscritto il 4.1.2025 e busta paga per il mese di Gennaio 2025, per un importo netto pari ad € 599,00; (iv) certificazione unica 2025 attestante attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della "AGR. AGRI. in forza della quale è stato percepito un reddito CP_2 complessivo pari ad € 6.662,76 nel periodo ricompreso tra il 25.4.2024 e l'8.10.2024; (v) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA AR dal 16.12.2024 al 31.12.2024, con contestuale contratto di assunzione, sottoscritto il 16.12.2024, e busta paga per il mese di
Dicembre 2024, per un importo netto di € 675,92; (vi) Busta paga Agosto 2024 attestante attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Soc. "AGR. AGRI. per l'importo CP_2 netto di € 1.601,00; (vii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante l'attività prestata alle dipendenze dell'impresa individuale SA LO dal 14.12.2024 al
31.12.2024 a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo, con contestuale contratto di assunzione sottoscritto in data 14.12.2024 e busta paga per il mese di Dicembre 2024, per un importo netto di € 56,39; (viii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale RI IS dal 22.3.2024 al
31.12.2024, come risultante anche da Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da
(ix) Modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come operaio CP_3 agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 22.3.2024 al 31.12.2024, Controparte_4 come risultante anche da Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da CP_3
(x) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della “Soc. Agr. Agri. dal 25.4.2024 al 15.10.2024, come risultante anche da CP_2
Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da (xi) documentazione CP_3 lavorativa afferente al periodo ricompreso tra il 2018 e il 2023, le cui risultanze hanno trovato conferma nel modello C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da presente CP_3 in atti;
(xii) otto Certificazioni Uniche del 2019 relative all'anno 2018, tre CU del 2020 relative all'anno 2019, tre CU 2023 relative all'anno 2022, tre CU 2024 relative all'anno 2023.
3 Il modello C2, le comunicazioni UNILAV, le buste paga e, in generale, la documentazione di natura amministrativa e lavorativa sono indicativi della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da oltre sette anni, e proseguito, nel tempo, in maniera costante, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, v'è in atti contratto di sublocazione per uso abitativo di immobile sito in alla CP_1 via Lucera n. 59, sottoscritto anche dall'odierno ricorrente e debitamente registrato al n. 000804 – serie 3T, in data 1°.3.2024, da cui si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi radicato in tale realtà.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
8.10.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9614/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
23.09.2024, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Costantino Nardella,
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia il 4.7.2024 e notificato il 5.9.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 7.10.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza del 1 25.3.2025 per la comparizione delle parti nonché per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 4.4.2025 è stato confermato il predetto decreto ed è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
La causa è stata trattata alle udienze del 25.3.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della
2 "Agr. Agri. " dall'11.6.2025 al 31.10.2025 unitamente a buste paga dei mesi di Giugno e CP_2
Luglio 2025, per un importo netto di € 1.530,00; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA LO dal 3.1.2025 al 31.12.2025, e relativa busta paga per il mese di
Gennaio 2025, per un importo netto pari ad € 250,00; (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA AR dal 4.1.2025 al 30.4.2025, con contestuale contratto di assunzione sottoscritto il 4.1.2025 e busta paga per il mese di Gennaio 2025, per un importo netto pari ad € 599,00; (iv) certificazione unica 2025 attestante attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della "AGR. AGRI. in forza della quale è stato percepito un reddito CP_2 complessivo pari ad € 6.662,76 nel periodo ricompreso tra il 25.4.2024 e l'8.10.2024; (v) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale SA AR dal 16.12.2024 al 31.12.2024, con contestuale contratto di assunzione, sottoscritto il 16.12.2024, e busta paga per il mese di
Dicembre 2024, per un importo netto di € 675,92; (vi) Busta paga Agosto 2024 attestante attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della Soc. "AGR. AGRI. per l'importo CP_2 netto di € 1.601,00; (vii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante l'attività prestata alle dipendenze dell'impresa individuale SA LO dal 14.12.2024 al
31.12.2024 a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo, con contestuale contratto di assunzione sottoscritto in data 14.12.2024 e busta paga per il mese di Dicembre 2024, per un importo netto di € 56,39; (viii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale RI IS dal 22.3.2024 al
31.12.2024, come risultante anche da Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da
(ix) Modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come operaio CP_3 agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 22.3.2024 al 31.12.2024, Controparte_4 come risultante anche da Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da CP_3
(x) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della “Soc. Agr. Agri. dal 25.4.2024 al 15.10.2024, come risultante anche da CP_2
Mod. C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da (xi) documentazione CP_3 lavorativa afferente al periodo ricompreso tra il 2018 e il 2023, le cui risultanze hanno trovato conferma nel modello C2 storico n. 779332, emesso in data 18.9.2024 da presente CP_3 in atti;
(xii) otto Certificazioni Uniche del 2019 relative all'anno 2018, tre CU del 2020 relative all'anno 2019, tre CU 2023 relative all'anno 2022, tre CU 2024 relative all'anno 2023.
3 Il modello C2, le comunicazioni UNILAV, le buste paga e, in generale, la documentazione di natura amministrativa e lavorativa sono indicativi della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da oltre sette anni, e proseguito, nel tempo, in maniera costante, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, v'è in atti contratto di sublocazione per uso abitativo di immobile sito in alla CP_1 via Lucera n. 59, sottoscritto anche dall'odierno ricorrente e debitamente registrato al n. 000804 – serie 3T, in data 1°.3.2024, da cui si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi radicato in tale realtà.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
8.10.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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