Articolo 3 del Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133
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12 novembre 2014
Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici 1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all' articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 ; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 puo' essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.
2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole "i beni immobili ad uso non", e' inserita la seguente: "prevalentemente";
b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell' articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari".
2-bis. Dopo l' articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e' inserito il seguente:
"Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza".
2-ter. All' articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014".
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) .
2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , o all'integrazione territoriale di aree naturali protette gia' istituite. ((In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta)) .
2-sexies. Il ((...)) Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((comunica)) all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ((al comma)) 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a societa' di gestione dei beni da sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2 , 3 , 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . ((In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta)) .
2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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