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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 2180 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Vagliviello, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]dè Conti (AN) Controparte_1
12.02.1989 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marchesi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.09.2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento Per_ e mantenimento del figlio nato Viterbo il 05.10.2009 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal 2006 al mese di dicembre del 2020 in LL AZ (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
In merito alle statuizioni economiche, l' ha dedotto di essersi trasferito CP_1 in un altro Comune per esigenze di impiego e di lavorare alle dipendenze della ditta
GIGroup percependo uno stipendio di 1.400,00 euro circa al mese, mentre la Pt_1 ha dedotto di vivere ancora in LL AZ (RM) e di svolgere lavori occasionali come collaboratrice domestica.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con provvedimento del 21.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette quindi le note depositate in data 16.12.2024 con cui i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni contenute nel ricorso congiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto Per_ conformi agli interessi delle parti e del figlio .
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 2180 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
2 1. La IG.ra e il sig. vivranno separatamente. Parte_2 Controparte_1
2. La casa familiare sita in LL AZ (RM), Via Trevignanese di proprietà dei IG.ri per il 45% e per il 55% verrà messa in vendita Parte_1 Controparte_1 ed il ricavato, detratta la quota spettante alla banca mutuante, sarà ripartita secondo le quote anzidette tra la IG.ra e il IG. Pt_1 CP_1
Per_ 3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa della madre. attualmente in LL AZ
(RM), Via Trevignanese 46.
4. Le scelte di maggiore interesse per il minore, relativamente all'istruzione, educazione, alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori. tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
5. Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà e, comunque. potrà prenderlo a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica quando lo ricondurrà nella casa della madre.
Le vacanze natalizie il figlio potrà trascorrerle con il padre ad anni alterni dal 24/12 al
30/12 o dal 31.12 al 06/01 con inizio a Natale 2024. Le vacanze pasquali sempre ad anni Per_ alterni. Nel periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre due spettinane. anche non consecutive, da stabilirsi concordemente con ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
Per_ 6. Il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore la CP_1 somma di 300,00 euro mensili comprensiva delle spese ordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia. Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, dovrà essere versata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su carta prepagata
PostePay Evolution Poste italiane intestata alla IG.ra IBAN Parte_1
[...].
Per_ 7. L'assegno unico per il minore verrà percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
con espresso assenso del IG. Pt_1 CP_1
8. Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche sostenute per il figlio, purché previamente concordate, come da protocollo del Tribunale di
Civitavecchia, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori.
3 9. Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza.
10. La IG.ra e il IG. prestano sin d'ora il consenso reciproco Parte_1 CP_1 al rilascio e\o rinnovo dei passaporti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 2180 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Vagliviello, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]dè Conti (AN) Controparte_1
12.02.1989 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marchesi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.09.2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento Per_ e mantenimento del figlio nato Viterbo il 05.10.2009 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal 2006 al mese di dicembre del 2020 in LL AZ (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
In merito alle statuizioni economiche, l' ha dedotto di essersi trasferito CP_1 in un altro Comune per esigenze di impiego e di lavorare alle dipendenze della ditta
GIGroup percependo uno stipendio di 1.400,00 euro circa al mese, mentre la Pt_1 ha dedotto di vivere ancora in LL AZ (RM) e di svolgere lavori occasionali come collaboratrice domestica.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con provvedimento del 21.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette quindi le note depositate in data 16.12.2024 con cui i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni contenute nel ricorso congiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto Per_ conformi agli interessi delle parti e del figlio .
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 2180 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
2 1. La IG.ra e il sig. vivranno separatamente. Parte_2 Controparte_1
2. La casa familiare sita in LL AZ (RM), Via Trevignanese di proprietà dei IG.ri per il 45% e per il 55% verrà messa in vendita Parte_1 Controparte_1 ed il ricavato, detratta la quota spettante alla banca mutuante, sarà ripartita secondo le quote anzidette tra la IG.ra e il IG. Pt_1 CP_1
Per_ 3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa della madre. attualmente in LL AZ
(RM), Via Trevignanese 46.
4. Le scelte di maggiore interesse per il minore, relativamente all'istruzione, educazione, alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori. tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
5. Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà e, comunque. potrà prenderlo a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica quando lo ricondurrà nella casa della madre.
Le vacanze natalizie il figlio potrà trascorrerle con il padre ad anni alterni dal 24/12 al
30/12 o dal 31.12 al 06/01 con inizio a Natale 2024. Le vacanze pasquali sempre ad anni Per_ alterni. Nel periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre due spettinane. anche non consecutive, da stabilirsi concordemente con ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
Per_ 6. Il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore la CP_1 somma di 300,00 euro mensili comprensiva delle spese ordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia. Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, dovrà essere versata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su carta prepagata
PostePay Evolution Poste italiane intestata alla IG.ra IBAN Parte_1
[...].
Per_ 7. L'assegno unico per il minore verrà percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
con espresso assenso del IG. Pt_1 CP_1
8. Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche sostenute per il figlio, purché previamente concordate, come da protocollo del Tribunale di
Civitavecchia, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori.
3 9. Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza.
10. La IG.ra e il IG. prestano sin d'ora il consenso reciproco Parte_1 CP_1 al rilascio e\o rinnovo dei passaporti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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