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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Il Giudice, richiamato il verbale depositato in pari data, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso
Simona, in funzione di Giudice di secondo grado, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1175/2021 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 86/2021, emessa nel procedimento n. 3022/2019 di R.G. dal Giudice di Pace di Caserta (CE), depositata in data 10.7.2020, non notificata,
TRA
rappresentato e difeso giusta procura agli atti Parte_1 dall'Avv. Pasquale Mastellone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recale (CE) in via Stoppani n. 13,
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), con sede in Bergamo Controparte_1 P.IVA_1
(BG) alla via Stoppani n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Alberto Peluso, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore di seguito indicato, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, risultante dall' Email_1 elenco di cui all' art. 6 bis del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal
Registro Generale degli indirizzi elettronici, gestiti dal Controparte_2
e comunicato all' Ordine degli Avvocati di Napoli
[...]
1 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 86/2021, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Caserta rigettava la sua domanda, avanzata nei riguardi di , avente ad oggetto la restituzione delle CP_1 commissioni di assicurazione nonché di quelle “ ” e quelle CP_1 della “mandante”, relative ad un contratto di mutuo, stipulato in data
26.5.2006, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in
120 rate e trattenuta mensile pari ad Euro 247,00.
A fondamento della sua richiesta, l'attore in primo grado assumeva che per effetto dell'estinzione anticipata del contratto in oggetto, avvenuta nel 2007, avesse diritto alla restituzione della somma complessiva di euro 5.259,48 (ridotta ad euro 5.000,00 nei limiti della competenza del giudice adito) derivante dalla sommatoria dei seguenti costi: a) euro
980,74 per commissioni mandante;
b) euro 3.219,79 per commissioni
“ ” e, infine, c) euro 1.058,95 per commissioni assicurative. CP_1
Si difendeva la società convenuta eccependo in rito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine ai costi assicurativi, bancari e quelli dovuti all'agente intermediatore mentre, nel merito, deduceva la non rimborsabilità dei suddetti costi ritenendo inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 125 sexies, secondo la formulazione introdotta dal
D.lgs. 141/2010, avuto riguardo all'epoca di conclusione del contratto
(2006) ed al relativo recesso (2007).
Il Giudice di pace, in accoglimento della difesa espletata dalla convenuta, rigettava la domanda attorea, ritenendo che non potesse farsi applicazione in relazione al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB (secondo la formulazione prevista dal D.lgs. del
2010), atteso che la stessa era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto ed al relativo recesso anticipato e, per tale motivo, riteneva che l'appellante avesse diritto solo ad una equa riduzione del costo complessivo del credito come previsto dall'art. 125 tub previgente.
Dichiarava dunque infondata la domanda attorea, ritenendo già versato dalla società convenuta all'istante quanto previsto in applicazione della suddetta normativa.
2 Con l'atto di appello, debitamente notificato in data 5.2.2021, Parte_1
ha censurato la decisione del giudice di prime cure eccependo:
[...]
1) l'erroneità della decisione di primo grado nella misura in cui avrebbe escluso la rimborsabilità dei costi indicati, in ragione della inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB;
2) l'erronea affermazione del
Giudice di pace sull' infondatezza della domanda ritenuto “già versato all'istante, prima del giudizio, dalla convenuta società, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente al tempo del recesso del luglio 2007”, non essendoci agli atti alcuna prova di un rimborso;
3) la rimborsabilità di tutti costi sia up front che recurring anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (Sentenza n. C-383-18 dell'11/09/2019); 4) la piena retrocedibilità delle commissioni richieste dal per la parte non maturata;
5) in ogni caso la nullità delle Pt_1 clausole unilateralmente predisposte dall'intermediario le quali escludevano la possibilità di rimborso per la parte non maturata;
6) la mancanza di specificità nel contratto nella descrizione dei costi up front
e, pertanto, l'imputazione integrale dell'intero importo delle commissioni ai costi c.d. recurring.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi già esposti e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha resistito al gravame la società con comparsa di Controparte_1 risposta ritualmente depositata, reiterando in via preliminare: 1)
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi di agenzia per essere tenuta al rimborso l'agente , vale a dire la CP_3 società intermediaria a cui si era rivolto il cliente;
2) il difetto di legittimazione passiva in relazione ai costi assicurativi, ritenendo tenuta al rimborso la compagnia assicurativa 3) la carenza di Parte_2 legittimazione passiva dell'appellata anche in ordine alle commissioni bancarie, ritenendo legittimata esclusivamente la mandante
[...]
nel merito invece ha dedotto: 4) la specifica Parte_3 approvazione scritta da parte dell'appellante di tutti i documenti contrattuali, ivi inclusa la clausola che escludeva la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata;
5) la chiarezza del contratto in
3 ordine alla descrizione dei costi up front; 6) la non applicabilità al caso di specie sia della sentenza Lexitor sia dell'art. 125 sexies che della direttiva UE 288/48 UE, essendo entrambe intervenute successivamente all'estinzione del contratto (2007) e, in ogni caso, la non applicabilità della direttiva poiché non dotata di efficacia self executing.
La società appellata ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 07.01.2025, il Giudice subentrato sul ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che l'appello principale è ammissibile e procedibile, in quanto proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c
Passando al merito della controversia, occorre anzitutto ricostruire il rapporto in essere tra le parti in causa.
In data 25.5.2006 il stipulava il “contratto di mutuo Parte_1 contro cessione pro -solvendo di quote della stipendio” n. 92965 con per un capitale lordo di euro 29.640,00, da rimborsare in Controparte_1
120 rate mensili complessive dell'importo di euro 247,00 ciascuna.
Da tale somma venivano detratti in un'unica soluzione complessivi euro
6.452,26, trattenuti dal capitale mutuato, a titolo di commissioni ed oneri di vario tipo, espressamente elencati: b) € 1.153,82 per commissioni in favore dell'intermediario mandante;
c) commissioni per euro 3.787,99, di cui euro 2.223,00 dovuti all'agente CP_1 autorizzato;
d) euro 250,00 per spese di istruttoria;
e) 1.245,83 euro per costi assicurativi;
f) € 14,62 per oneri erariali.
Al netto degli oneri elencati e degli interessi scalari al T.A.N. del 3,40%
(pari ad euro 4.542,99 totali) il capitale netto percepito dal cliente ammontava ad euro 18.644,75.
4 In corrispondenza della scadenza della rata n. 18, il decideva di Pt_1 estinguere anticipatamente il mutuo per cui richiedeva alla società appellata il conteggio estintivo.
A seguito del conteggio estintivo inoltrato, il trasmetteva alla Pt_1
reclamo, per mezzo del suo procuratore, chiedendo che gli CP_1 venissero rimborsati tutti i costi secondo il principio del pro-rata temporis.
Rimanendo inevasa la sua richiesta, l'attore azionava il giudizio di primo grado domandando alla la restituzione delle CP_1 commissioni di cui sopra per un totale di euro 5.259,48, somma rideterminata in euro 5.000.00 nei limiti della competenza del giudice adito.
Il Giudice di pace rigettava la domanda per i motivi già evidenziati.
Innanzitutto, va premesso che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n.
3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le
Sezioni Unite Civili della Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il
5 primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Ciò premesso, l'appello deve essere accolto.
Per comodità espositiva, si provvede singolarmente a trattare i singoli motivi di appello e le eccezioni riproposte dall'appellato.
Sull'applicazione dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario nella sua formulazione originaria.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della decisione di primo grado nella misura in cui il Gdp, a suo dire, avrebbe escluso la rimborsabilità di detti costi ritenendo che non potesse farsi applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 125 sexies
TUB.
Ebbene, l'obiezione proposta dall'appellante appare fondata, sia pur per una motivazione diversa, se si considera che, alla luce dei recenti interventi normativi e della direttiva europea n. 48/2008, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Ed infatti, il Giudice di pace, nella sentenza gravata, ha correttamente ritenuto che non sia applicabile l'art. 125 sexies del TUB come aggiornato dall'art. 1 del d.lgs n. 141/2010, trattandosi di norma è entrata in vigore nel 2010, laddove il contratto di finanziamento de quo vertitur risale al 2006 e l'estinzione al 2007.
Sul punto, osserva in Tribunale che l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua attuale formulazione, introdotta dall'art. 3 D.L.gs n. 141/2010, trova applicazione solo per i soli contratti conclusi a partire dall'1.6.2011, considerata la sua portata innovativa e non dotata di efficacia retroattiva, conformemente all'art. 11 preleggi.
Anche a voler però ritenere inapplicabile tale disposizione ai contratti conclusi precedentemente alla entrata in vigore, il diritto dell'appellato al rimborso di cui al caso di specie va comunque affermato.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al
6 consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed infatti, il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall' art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019). Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE poi abrogata dalla direttiva 2008/48.
Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 nella sua
7 formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea
48/2008, hanno previsto che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7, 9 e 39 della direttiva menzionata n. 48/2008, l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso
è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000
EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita
a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una
8 corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB come modificato dal d. lgs. n. 141/2010 disponendo: Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
9 contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso:
-l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
-per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
-la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel
10 senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
-la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
-per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
-per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 Per_1
e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del
21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, Per_2 Persona_3 punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
-l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito
11 potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
-limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
-il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
-includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
-in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
12 Ora, sebbene l'art. 30 della direttiva abbia espressamente previsto che:
“la stessa non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione", va evidenziato come alla luce dell'art. 125 c. 2 TUB, ratione temporis applicabile (come già sopra evidenziato), la clausola, genericamente dedotta dall'appellato ed inserita nel contratto di finanziamento, sulla non rimborsabilità dei costi de quo vertitur in caso di estinzione anticipata - è da considerarsi nulla perché violativa del principio della causa in concreto dei contratti, dando luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore della banca non giustificato da alcuna causa e non bilanciato da alcun equivalente sacrificio in capo all'istituto di credito (cfr. sulla nullità per causa in concreto Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/05/2006 n° 10490).
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, delle clausole di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
Né può condividersi la prospettazione di , reiterata in grado di CP_1 appello, in ordine alla validità di tale clausola, in quanto munita del requisito della doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.
La clausola determina infatti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando gravosamente il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto.
Trattasi, cioè, di una clausola vessatoria, e dunque nulla perché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque contraria all'art. 125 c.2 T.U.B. Basti considerare che l'ammontare complessivo degli oneri e dei costi del finanziamento incide in maniera rilevante nell'economia del rapporto, posto che, a fronte di un finanziamento lordo di euro 29.640,00, le commissioni a favore dell'intermediario sono pari ad euro 1.153,82; le commissioni a favore di Controparte_1 ammontano ad euro 3.787,99; le spese di istruttoria ammontano ad euro 250,00; i costi assicurativi o di garanzia 1.245,83 euro;
inoltre, la banca, per garantirsi una relativa sicurezza economica anche nel caso di
13 estinzione anticipata, ha potuto trattenere le somme anticipatamente e direttamente dal capitale mutuato, esercitando una posizione di assoluta superiorità negoziale.
In altri termini la clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata e nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza un corrispettivo (si pensi agli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato), determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto;
inoltre, seppur la clausola risulti specificamente indicata col numero e con la rubrica in calce al contratto e quindi specificamente sottoscritta dalla cliente, l'intermediario non ha dato prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa (ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo).
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Monza, 22.11.2019, n. 2573) e, da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione che, in un caso in cui la normativa applicabile era proprio quella antecedente al d.lgs. 141/2010, ha ribadito che “L'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il
D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”. (Cfr. Cass. 25977/2023).
14 Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit
Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo
“margine di manovra”. Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Se ne inferisce, in conclusione, che la sentenza Unicredit Bank ha confermato la fondatezza del diverso approccio di ritenere invece
15 rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di
Torino del 20.3.2023).
Dunque, ferma la rimborsabilità di tutti i costi (siano essi up front che recurring), vanno ora risolte singolarmente le questioni reiterate da in grado di appello circa il suo difetto di legittimazione CP_1 passiva.
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1 commissioni “dell'agente mediatore”.
La società appellata ha reiterato l'eccezione, già spiegata in primo grado, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla retrocessione delle commissioni di agenzia, asserendo che legittimato sarebbe l'agente intermediario a cui si è rivolto il cliente, ovvero
[...]
, argomentando che essa avrebbe agito quale rappresentante, CP_3 trattenendo le somme alla fonte.
Tale eccezione va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre precisare che nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un evidente collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio.
Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediatore/mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla intermediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore/intermediatore (o, per contratto, possono essere direttamente da questo ultimi trattenuti).
La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto e/o da questi direttamente trattenuta non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché aggraverebbe la posizione del consumatore rispetto alle forme tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
Ciò anche considerando che, nel caso di specie le somme a titolo di commissioni di intermediazione sono state versate dal consumatore al
16 mandatario attraverso la modalità della sottrazione dal capitale mutuato (cfr. condizioni generali di contratto agli atti).
L'importo, infatti, è stato versato e/o trattenuto dal mediatore creditizio in forza evidentemente degli accordi contrattuali vigenti tra e CP_1 la IF Group spa ai quali, tuttavia, il mutuatario rimane estraneo, non essendo peraltro allegato un atto di conferimento incarico al mediatore da parte del consumatore.
Come condivisibilmente evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, “non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito.
È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del mediatore creditizio
(o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento” (cfr. ordinanza
Tribunale Torino del 20.3.2023; cfr. Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere Giudice, sentenza nr 241/2018 “…nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota di commissioni e costi assicurativi non maturate nel tempo … e che a tal fine vanno computate non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione o di agenzia ed i costi assicurativi e che al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di me-diazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.).
17 Del resto, la centralità del finanziatore è confermata dal novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Tale previsione, sicuramente irretroattiva (vedi art. 11-octies d.l.
73/2021, comma 2, primo periodo) quanto alla previsione della facoltà di regresso ex lege del finanziatore verso l'intermediario, postula però che, anche per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito è tenuto a provvedere il finanziatore.
Non avrebbe altrimenti ragion d'essere la previsione dell'azione di regresso a favore del finanziatore se si affermasse sempre il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo per le commissioni di intermediazione.
Applicando le considerazioni svolte al caso di specie, emerge che ha gestito il rapporto contrattuale per tutta la durata Controparte_1 dello stesso sino all'anticipata estinzione e ciò è reso evidente dal fatto che la predetta società ha proceduto alla redazione del conteggio estintivo ed ha incassato anche il pagamento del debito residuo (Cfr. All.
4 accluso alla produzione dell'appellante in primo grado di giudizio).
In aggiunta, si osserva che nel conteggio estintivo non figura né è mai citata la banca mandante;
anzi il conteggio estintivo fa riferimento al prestito concesso da e indica l'iban intestato alla CP_1 CP_1
e non già alla mandante) quello su cui versare l'importo risultante
[...] dal conteggio estintivo, di guisa che in quanto accipiens degli importi
(sia quale erogatore dell'importo su cui risulta la trattenuta dei costi originari, sia quale titolare del conto su cui risulta versato l'importo risultante dal conteggio estintivo) essa è legittimata passiva rispetto alla proposta azione.
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1
“commissioni bancarie”.
18 Sulla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, così come quantificate dall'appellante, la società ha nuovamente CP_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere intervenuta nell'operazione di finanziamento in qualità di mandataria di secondo quanto risultante sia dal contratto Parte_3 di finanziamento che dalla polizza allegata (Cfr. Vedasi sul punto a pag.
10 della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellato).
Tale eccezione è priva di fondamento.
Ebbene, innanzitutto si evidenzia che tale fattispecie può senz'altro essere ricondotta nell'alveo dell'indebito oggettivo.
Al riguardo la Suprema Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (cfr. Cass. n. 7871/2011, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073;
Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Fatta questa precisazione in punto di diritto, l'appellato nel caso di specie ha giustamente inteso rivolgere la propria domanda in primo grado nei confronti della soprattutto considerando che Controparte_1 essa è identificata in sede di sottoscrizione del contratto quale
“mutuante” , mandataria di , senza spendere il nome della Pt_3 mandante (Vedasi il timbro apposto sul contratto, laddove la stessa appellante figura come società mutuante del finanziamento, Cfr. All. 5 della produzione di di primo grado). CP_1 ha gestito il rapporto contrattuale per tutta la durata Controparte_1 dello stesso sino all'anticipata estinzione, procedendo alla redazione del conteggio estintivo ed incassando anche il pagamento del debito residuo
19 (Cfr. all. Produzione di parte di primo grado alla citazione in appello del
Paradiso).
Come già evidenziato, nel conteggio estintivo non figura né è mai citata la banca mandante;
anzi il conteggio estintivo fa riferimento al prestito concesso da e indica l'iban intestato alla (e CP_1 Controparte_1 non già alla mandante) quello su cui versare l'importo risultante dal conteggio estintivo, di guisa che in quanto accipiens degli importi (sia quale erogatore dell'importo su cui risulta la trattenuta dei costi originari, sia quale titolare del conto su cui risulta versato l'importo risultante dal conteggio estintivo) essa è legittimata passiva rispetto alla proposta azione.
Ne deriva che destinatario della domanda di restituzione non può che essere . CP_1
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1 commissioni assicurative.
ha, infine, reiterato anche l'eccezione, rigettata dal CP_1 precedente giudicante, inerente al proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto, asserendo che dalla polizza risulterebbe che il premio assicurativo sia stato riversato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, la Parte_4
A riprova, ha richiamato anche l'esistenza nella polizza della previsione in base a cui: “ai fini del pagamento del premio si intende operante la normativa di cui all'art. 4 delle Convenzione stipulata tra il contraente
e . Parte_2
La prospettazione è infondata.
Innanzitutto, pur non essendo revocabile in dubbio che non si applichi al rapporto in esame il d.l 2012 n. 79 (convertito in legge 221.2012), atteso che i rapporti oggetto della presente causa erano già estinti al momento della sua entrata in vigore, la rimborsabilità di tali costi è però anch'essa connessa alla previsione di cui all'art. 125, comma 2 tub applicabile ratione temporis, per le ragioni che saranno meglio appresso illustrate.
20 Ed, infatti, non può dubitarsi che nella nozione di equa riduzione del costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring. Ciò anche considerando il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Ed invero, giova rilevare che la stipula del contratto assicurativo da parte del mutuatario viene effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito (cfr. condizioni generali del contratto in atti).
Nella pratica, l'assicurato non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è il mutuante, in veste di mandatario, in qualità di contraente, a stipulare la polizza con l'assicuratore per conto del mutuatario assicurato. A tal fine, il mutuante provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore, con cui stipula solitamente una convenzione separata, come prospettato dall'appellante.
Come già detto, non può negarsi che, in questa complessiva vicenda negoziale, emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Se la parte assicurata è estranea alla convenzione tra il mutuante e l'assicuratore - avendo essa versato le somme all'istituto bancario (o al mandatario di quest'ultimo) con il quale ha concluso il finanziamento nel cui ambito sono annoverate le spese di assicurazione - il mutuante non può, quindi, sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio assicurativo che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe
21 spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale.
La responsabilità della Banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Nei confronti del consumatore, la responsabilità del finanziatore non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Ed infatti, pur nella consapevolezza che "la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante"
(cfr. Cass. n. 7871/2011), nella fattispecie occorre rilevare che l'istituto di credito (e, per esso, la sua mandataria) ha incassato direttamente dal mutuatario, il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuante ha ottenuto, a suo
22 beneficio, la copertura dei rischi di decesso o disoccupazione che fossero avvenuti prima dell'estinzione del debito.
Nel caso che ci occupa, i premi assicurativi sono espressamente previsti nel contratto stipulato dal consumatore con la sicché deve CP_1 affermarsi la sua legittimazione passiva.
Né essa ha agito, limitatamente ai premi assicurativi, quale rappresentante della compagnia assicurativa della quale non ha infatti speso il nome.
Ed invero, dal contratto di mutuo allegato non emerge il nome della compagnia assicurativa. La somma infatti rientrava nell'importo finanziato lordo che il si è obbligato a rimborsare Pt_1 esclusivamente all'istituto di credito mediante trattenute dalla retribuzione a lui spettante quale dipendente.
In sostanza, la mutuante ha incassato dal mutuatario la somma da versare come premio per la polizza assicurativa.
Oltre a ciò, dal certificato di polizza agli atti (sottoscritto unicamente dalla Net e dalla ) la società , quale mandataria CP_1 Controparte_1 di , figura come contraente e beneficiaria della polizza mentre il Pt_3
figura come Cedente. Pt_1
In sostanza, dunque, la mutuante ha incassato dal mutuatario la somma da versare come premio per la polizza assicurativa, non essendo neanche indicata nel contratto la compagnia assicurativa stipulante: come tale, è legittimata passiva rispetto alla domanda di CP_1 ripetizione d'indebito proposta in questa sede.
Né vale ad escludere la legittimazione passiva di il richiamo CP_1 operato dalla polizza ad una presunta convenzione, stipulata tra la Parte
e la nemmeno presente agli atti di causa e di cui, CP_1 pertanto, non se ne conoscono le condizioni.
Sull'erroneità della sentenza di primo grado circa la corresponsione di presunte somme già versate da e sul quantum richiesto CP_1 dall'appellante.
Dunque, ferma la restituzione di tutti i costi, siano essi recurring che up front (in ragione dell'applicazione dell'art. 125 Tub nella sua formulazione antecedente al D.lgs del 2010) e ferma la legittimazione
23 passiva di rispetto a tutti i costi dedotti, va ora esaminato CP_1
l'ultimo motivo di gravame proposto dall'appellante.
L'appellante, infine, censura la decisione del giudice di prime cure nella misura in cui quest'ultimo avrebbe erroneamente affermato l'infondatezza della domanda, anche “ritenuto quanto già versato all'istante prima del giudizio dalla convenuta società in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente al tempo del recesso del luglio 2007”.
Ed invero, a sostegno delle sue difese, l'appellante ha dedotto che non vi fosse agli atti alcuna prova di un rimborso da parte . CP_1
Il motivo è fondato.
Da una disamina degli atti di causa emerge l'assenza di prova in ordine ad eventuali somme che sarebbero state corrisposte dalla in CP_1 favore del a titolo di restituzione dei costi. Parte_1
Né dal conteggio estintivo risulta che tali importi siano stati oggetto di decurtazione.
Dunque, posto che non ha provveduto a corrispondere CP_1 alcunché al a titolo di restituzione dei costi summenzionati e, Pt_1 fermo quanto esposto sopra sulla loro rimborsabilità, dovrà CP_1 restituire all'odierna appellante la somma di euro 5.000,00, come rideterminata nella domanda di primo grado al fine di radicare la competenza del Giudice di Pace.
In conclusione.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la sentenza impugnata va riformata e, dunque, va condannata al rimborso di tutti Controparte_1
i costi richiesti in primo grado dal , per le ragioni già sopra Pt_1 esplicitate e quantificati in euro 5.259,48, rideterminati in euro
5.000,00, secondo quanto richiesto dallo stesso nel precedente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento dell' appello. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (tenendo conto dell'integrale accoglimento dell'appello) in applicazione dei valori medi (di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore fino a 5.200/00) per la fase di studio, introduttiva e decisionale,
24 e di quelli minimi per la sola fase istruttoria (trattandosi di appello, essa infatti va intesa quale fase di trattazione della causa e non già istruttoria in senso proprio).
Visto il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio (e di modificarlo laddove vi sia stata la riforma della sentenza cfr. sul punto Cass. civ.
15483/2008) e vista la richiesta di parte appellante sul punto, vanno riformate anche le spese relative al primo grado di giudizio,
Anche esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei valori medi) di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore fino a 5.200/00.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da , nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro €. 5.000,00;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro
1.265,00 per il primo grado di giudizio ed euro 2.127,00 per il secondo grado, con attribuzione al procuratore Avv. Pasquale Mastellone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
25 26 27
Il Giudice, richiamato il verbale depositato in pari data, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso
Simona, in funzione di Giudice di secondo grado, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1175/2021 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 86/2021, emessa nel procedimento n. 3022/2019 di R.G. dal Giudice di Pace di Caserta (CE), depositata in data 10.7.2020, non notificata,
TRA
rappresentato e difeso giusta procura agli atti Parte_1 dall'Avv. Pasquale Mastellone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recale (CE) in via Stoppani n. 13,
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), con sede in Bergamo Controparte_1 P.IVA_1
(BG) alla via Stoppani n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Alberto Peluso, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore di seguito indicato, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014, risultante dall' Email_1 elenco di cui all' art. 6 bis del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, nonché dal
Registro Generale degli indirizzi elettronici, gestiti dal Controparte_2
e comunicato all' Ordine degli Avvocati di Napoli
[...]
1 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 86/2021, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Caserta rigettava la sua domanda, avanzata nei riguardi di , avente ad oggetto la restituzione delle CP_1 commissioni di assicurazione nonché di quelle “ ” e quelle CP_1 della “mandante”, relative ad un contratto di mutuo, stipulato in data
26.5.2006, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in
120 rate e trattenuta mensile pari ad Euro 247,00.
A fondamento della sua richiesta, l'attore in primo grado assumeva che per effetto dell'estinzione anticipata del contratto in oggetto, avvenuta nel 2007, avesse diritto alla restituzione della somma complessiva di euro 5.259,48 (ridotta ad euro 5.000,00 nei limiti della competenza del giudice adito) derivante dalla sommatoria dei seguenti costi: a) euro
980,74 per commissioni mandante;
b) euro 3.219,79 per commissioni
“ ” e, infine, c) euro 1.058,95 per commissioni assicurative. CP_1
Si difendeva la società convenuta eccependo in rito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine ai costi assicurativi, bancari e quelli dovuti all'agente intermediatore mentre, nel merito, deduceva la non rimborsabilità dei suddetti costi ritenendo inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 125 sexies, secondo la formulazione introdotta dal
D.lgs. 141/2010, avuto riguardo all'epoca di conclusione del contratto
(2006) ed al relativo recesso (2007).
Il Giudice di pace, in accoglimento della difesa espletata dalla convenuta, rigettava la domanda attorea, ritenendo che non potesse farsi applicazione in relazione al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB (secondo la formulazione prevista dal D.lgs. del
2010), atteso che la stessa era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto ed al relativo recesso anticipato e, per tale motivo, riteneva che l'appellante avesse diritto solo ad una equa riduzione del costo complessivo del credito come previsto dall'art. 125 tub previgente.
Dichiarava dunque infondata la domanda attorea, ritenendo già versato dalla società convenuta all'istante quanto previsto in applicazione della suddetta normativa.
2 Con l'atto di appello, debitamente notificato in data 5.2.2021, Parte_1
ha censurato la decisione del giudice di prime cure eccependo:
[...]
1) l'erroneità della decisione di primo grado nella misura in cui avrebbe escluso la rimborsabilità dei costi indicati, in ragione della inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB;
2) l'erronea affermazione del
Giudice di pace sull' infondatezza della domanda ritenuto “già versato all'istante, prima del giudizio, dalla convenuta società, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente al tempo del recesso del luglio 2007”, non essendoci agli atti alcuna prova di un rimborso;
3) la rimborsabilità di tutti costi sia up front che recurring anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (Sentenza n. C-383-18 dell'11/09/2019); 4) la piena retrocedibilità delle commissioni richieste dal per la parte non maturata;
5) in ogni caso la nullità delle Pt_1 clausole unilateralmente predisposte dall'intermediario le quali escludevano la possibilità di rimborso per la parte non maturata;
6) la mancanza di specificità nel contratto nella descrizione dei costi up front
e, pertanto, l'imputazione integrale dell'intero importo delle commissioni ai costi c.d. recurring.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi già esposti e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha resistito al gravame la società con comparsa di Controparte_1 risposta ritualmente depositata, reiterando in via preliminare: 1)
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi di agenzia per essere tenuta al rimborso l'agente , vale a dire la CP_3 società intermediaria a cui si era rivolto il cliente;
2) il difetto di legittimazione passiva in relazione ai costi assicurativi, ritenendo tenuta al rimborso la compagnia assicurativa 3) la carenza di Parte_2 legittimazione passiva dell'appellata anche in ordine alle commissioni bancarie, ritenendo legittimata esclusivamente la mandante
[...]
nel merito invece ha dedotto: 4) la specifica Parte_3 approvazione scritta da parte dell'appellante di tutti i documenti contrattuali, ivi inclusa la clausola che escludeva la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata;
5) la chiarezza del contratto in
3 ordine alla descrizione dei costi up front; 6) la non applicabilità al caso di specie sia della sentenza Lexitor sia dell'art. 125 sexies che della direttiva UE 288/48 UE, essendo entrambe intervenute successivamente all'estinzione del contratto (2007) e, in ogni caso, la non applicabilità della direttiva poiché non dotata di efficacia self executing.
La società appellata ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 07.01.2025, il Giudice subentrato sul ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che l'appello principale è ammissibile e procedibile, in quanto proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c
Passando al merito della controversia, occorre anzitutto ricostruire il rapporto in essere tra le parti in causa.
In data 25.5.2006 il stipulava il “contratto di mutuo Parte_1 contro cessione pro -solvendo di quote della stipendio” n. 92965 con per un capitale lordo di euro 29.640,00, da rimborsare in Controparte_1
120 rate mensili complessive dell'importo di euro 247,00 ciascuna.
Da tale somma venivano detratti in un'unica soluzione complessivi euro
6.452,26, trattenuti dal capitale mutuato, a titolo di commissioni ed oneri di vario tipo, espressamente elencati: b) € 1.153,82 per commissioni in favore dell'intermediario mandante;
c) commissioni per euro 3.787,99, di cui euro 2.223,00 dovuti all'agente CP_1 autorizzato;
d) euro 250,00 per spese di istruttoria;
e) 1.245,83 euro per costi assicurativi;
f) € 14,62 per oneri erariali.
Al netto degli oneri elencati e degli interessi scalari al T.A.N. del 3,40%
(pari ad euro 4.542,99 totali) il capitale netto percepito dal cliente ammontava ad euro 18.644,75.
4 In corrispondenza della scadenza della rata n. 18, il decideva di Pt_1 estinguere anticipatamente il mutuo per cui richiedeva alla società appellata il conteggio estintivo.
A seguito del conteggio estintivo inoltrato, il trasmetteva alla Pt_1
reclamo, per mezzo del suo procuratore, chiedendo che gli CP_1 venissero rimborsati tutti i costi secondo il principio del pro-rata temporis.
Rimanendo inevasa la sua richiesta, l'attore azionava il giudizio di primo grado domandando alla la restituzione delle CP_1 commissioni di cui sopra per un totale di euro 5.259,48, somma rideterminata in euro 5.000.00 nei limiti della competenza del giudice adito.
Il Giudice di pace rigettava la domanda per i motivi già evidenziati.
Innanzitutto, va premesso che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n.
3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le
Sezioni Unite Civili della Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il
5 primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Ciò premesso, l'appello deve essere accolto.
Per comodità espositiva, si provvede singolarmente a trattare i singoli motivi di appello e le eccezioni riproposte dall'appellato.
Sull'applicazione dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario nella sua formulazione originaria.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della decisione di primo grado nella misura in cui il Gdp, a suo dire, avrebbe escluso la rimborsabilità di detti costi ritenendo che non potesse farsi applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 125 sexies
TUB.
Ebbene, l'obiezione proposta dall'appellante appare fondata, sia pur per una motivazione diversa, se si considera che, alla luce dei recenti interventi normativi e della direttiva europea n. 48/2008, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Ed infatti, il Giudice di pace, nella sentenza gravata, ha correttamente ritenuto che non sia applicabile l'art. 125 sexies del TUB come aggiornato dall'art. 1 del d.lgs n. 141/2010, trattandosi di norma è entrata in vigore nel 2010, laddove il contratto di finanziamento de quo vertitur risale al 2006 e l'estinzione al 2007.
Sul punto, osserva in Tribunale che l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua attuale formulazione, introdotta dall'art. 3 D.L.gs n. 141/2010, trova applicazione solo per i soli contratti conclusi a partire dall'1.6.2011, considerata la sua portata innovativa e non dotata di efficacia retroattiva, conformemente all'art. 11 preleggi.
Anche a voler però ritenere inapplicabile tale disposizione ai contratti conclusi precedentemente alla entrata in vigore, il diritto dell'appellato al rimborso di cui al caso di specie va comunque affermato.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al
6 consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed infatti, il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall' art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019). Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE poi abrogata dalla direttiva 2008/48.
Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 nella sua
7 formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea
48/2008, hanno previsto che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7, 9 e 39 della direttiva menzionata n. 48/2008, l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso
è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000
EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita
a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una
8 corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB come modificato dal d. lgs. n. 141/2010 disponendo: Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
9 contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso:
-l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
-per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
-la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel
10 senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
-la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
-per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
-per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 Per_1
e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del
21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, Per_2 Persona_3 punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
-l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito
11 potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
-limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
-il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
-includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
-in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
12 Ora, sebbene l'art. 30 della direttiva abbia espressamente previsto che:
“la stessa non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione", va evidenziato come alla luce dell'art. 125 c. 2 TUB, ratione temporis applicabile (come già sopra evidenziato), la clausola, genericamente dedotta dall'appellato ed inserita nel contratto di finanziamento, sulla non rimborsabilità dei costi de quo vertitur in caso di estinzione anticipata - è da considerarsi nulla perché violativa del principio della causa in concreto dei contratti, dando luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore della banca non giustificato da alcuna causa e non bilanciato da alcun equivalente sacrificio in capo all'istituto di credito (cfr. sulla nullità per causa in concreto Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/05/2006 n° 10490).
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, delle clausole di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
Né può condividersi la prospettazione di , reiterata in grado di CP_1 appello, in ordine alla validità di tale clausola, in quanto munita del requisito della doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.
La clausola determina infatti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando gravosamente il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto.
Trattasi, cioè, di una clausola vessatoria, e dunque nulla perché contraria all'art. 33 del codice del consumo, e comunque contraria all'art. 125 c.2 T.U.B. Basti considerare che l'ammontare complessivo degli oneri e dei costi del finanziamento incide in maniera rilevante nell'economia del rapporto, posto che, a fronte di un finanziamento lordo di euro 29.640,00, le commissioni a favore dell'intermediario sono pari ad euro 1.153,82; le commissioni a favore di Controparte_1 ammontano ad euro 3.787,99; le spese di istruttoria ammontano ad euro 250,00; i costi assicurativi o di garanzia 1.245,83 euro;
inoltre, la banca, per garantirsi una relativa sicurezza economica anche nel caso di
13 estinzione anticipata, ha potuto trattenere le somme anticipatamente e direttamente dal capitale mutuato, esercitando una posizione di assoluta superiorità negoziale.
In altri termini la clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata e nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza un corrispettivo (si pensi agli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato), determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Alla luce dell'interpretazione che precede e della normativa previgente, si ritiene che la previsione contrattuale del diniego di qualsivoglia rimborso del costo del finanziamento fosse contra legem già alla data di stipula del contratto;
inoltre, seppur la clausola risulti specificamente indicata col numero e con la rubrica in calce al contratto e quindi specificamente sottoscritta dalla cliente, l'intermediario non ha dato prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa (ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo).
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Monza, 22.11.2019, n. 2573) e, da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione che, in un caso in cui la normativa applicabile era proprio quella antecedente al d.lgs. 141/2010, ha ribadito che “L'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il
D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”. (Cfr. Cass. 25977/2023).
14 Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit
Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo
“margine di manovra”. Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Se ne inferisce, in conclusione, che la sentenza Unicredit Bank ha confermato la fondatezza del diverso approccio di ritenere invece
15 rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di
Torino del 20.3.2023).
Dunque, ferma la rimborsabilità di tutti i costi (siano essi up front che recurring), vanno ora risolte singolarmente le questioni reiterate da in grado di appello circa il suo difetto di legittimazione CP_1 passiva.
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1 commissioni “dell'agente mediatore”.
La società appellata ha reiterato l'eccezione, già spiegata in primo grado, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla retrocessione delle commissioni di agenzia, asserendo che legittimato sarebbe l'agente intermediario a cui si è rivolto il cliente, ovvero
[...]
, argomentando che essa avrebbe agito quale rappresentante, CP_3 trattenendo le somme alla fonte.
Tale eccezione va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre precisare che nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un evidente collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio.
Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediatore/mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla intermediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore/intermediatore (o, per contratto, possono essere direttamente da questo ultimi trattenuti).
La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto e/o da questi direttamente trattenuta non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché aggraverebbe la posizione del consumatore rispetto alle forme tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
Ciò anche considerando che, nel caso di specie le somme a titolo di commissioni di intermediazione sono state versate dal consumatore al
16 mandatario attraverso la modalità della sottrazione dal capitale mutuato (cfr. condizioni generali di contratto agli atti).
L'importo, infatti, è stato versato e/o trattenuto dal mediatore creditizio in forza evidentemente degli accordi contrattuali vigenti tra e CP_1 la IF Group spa ai quali, tuttavia, il mutuatario rimane estraneo, non essendo peraltro allegato un atto di conferimento incarico al mediatore da parte del consumatore.
Come condivisibilmente evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, “non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito.
È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del mediatore creditizio
(o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento” (cfr. ordinanza
Tribunale Torino del 20.3.2023; cfr. Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere Giudice, sentenza nr 241/2018 “…nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota di commissioni e costi assicurativi non maturate nel tempo … e che a tal fine vanno computate non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione o di agenzia ed i costi assicurativi e che al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di me-diazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.).
17 Del resto, la centralità del finanziatore è confermata dal novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Tale previsione, sicuramente irretroattiva (vedi art. 11-octies d.l.
73/2021, comma 2, primo periodo) quanto alla previsione della facoltà di regresso ex lege del finanziatore verso l'intermediario, postula però che, anche per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito è tenuto a provvedere il finanziatore.
Non avrebbe altrimenti ragion d'essere la previsione dell'azione di regresso a favore del finanziatore se si affermasse sempre il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo per le commissioni di intermediazione.
Applicando le considerazioni svolte al caso di specie, emerge che ha gestito il rapporto contrattuale per tutta la durata Controparte_1 dello stesso sino all'anticipata estinzione e ciò è reso evidente dal fatto che la predetta società ha proceduto alla redazione del conteggio estintivo ed ha incassato anche il pagamento del debito residuo (Cfr. All.
4 accluso alla produzione dell'appellante in primo grado di giudizio).
In aggiunta, si osserva che nel conteggio estintivo non figura né è mai citata la banca mandante;
anzi il conteggio estintivo fa riferimento al prestito concesso da e indica l'iban intestato alla CP_1 CP_1
e non già alla mandante) quello su cui versare l'importo risultante
[...] dal conteggio estintivo, di guisa che in quanto accipiens degli importi
(sia quale erogatore dell'importo su cui risulta la trattenuta dei costi originari, sia quale titolare del conto su cui risulta versato l'importo risultante dal conteggio estintivo) essa è legittimata passiva rispetto alla proposta azione.
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1
“commissioni bancarie”.
18 Sulla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, così come quantificate dall'appellante, la società ha nuovamente CP_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere intervenuta nell'operazione di finanziamento in qualità di mandataria di secondo quanto risultante sia dal contratto Parte_3 di finanziamento che dalla polizza allegata (Cfr. Vedasi sul punto a pag.
10 della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellato).
Tale eccezione è priva di fondamento.
Ebbene, innanzitutto si evidenzia che tale fattispecie può senz'altro essere ricondotta nell'alveo dell'indebito oggettivo.
Al riguardo la Suprema Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (cfr. Cass. n. 7871/2011, Cass. 15 luglio 2003, n. 11073;
Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Fatta questa precisazione in punto di diritto, l'appellato nel caso di specie ha giustamente inteso rivolgere la propria domanda in primo grado nei confronti della soprattutto considerando che Controparte_1 essa è identificata in sede di sottoscrizione del contratto quale
“mutuante” , mandataria di , senza spendere il nome della Pt_3 mandante (Vedasi il timbro apposto sul contratto, laddove la stessa appellante figura come società mutuante del finanziamento, Cfr. All. 5 della produzione di di primo grado). CP_1 ha gestito il rapporto contrattuale per tutta la durata Controparte_1 dello stesso sino all'anticipata estinzione, procedendo alla redazione del conteggio estintivo ed incassando anche il pagamento del debito residuo
19 (Cfr. all. Produzione di parte di primo grado alla citazione in appello del
Paradiso).
Come già evidenziato, nel conteggio estintivo non figura né è mai citata la banca mandante;
anzi il conteggio estintivo fa riferimento al prestito concesso da e indica l'iban intestato alla (e CP_1 Controparte_1 non già alla mandante) quello su cui versare l'importo risultante dal conteggio estintivo, di guisa che in quanto accipiens degli importi (sia quale erogatore dell'importo su cui risulta la trattenuta dei costi originari, sia quale titolare del conto su cui risulta versato l'importo risultante dal conteggio estintivo) essa è legittimata passiva rispetto alla proposta azione.
Ne deriva che destinatario della domanda di restituzione non può che essere . CP_1
Sull'asserita carenza di legittimazione passiva della per le CP_1 commissioni assicurative.
ha, infine, reiterato anche l'eccezione, rigettata dal CP_1 precedente giudicante, inerente al proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto, asserendo che dalla polizza risulterebbe che il premio assicurativo sia stato riversato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, la Parte_4
A riprova, ha richiamato anche l'esistenza nella polizza della previsione in base a cui: “ai fini del pagamento del premio si intende operante la normativa di cui all'art. 4 delle Convenzione stipulata tra il contraente
e . Parte_2
La prospettazione è infondata.
Innanzitutto, pur non essendo revocabile in dubbio che non si applichi al rapporto in esame il d.l 2012 n. 79 (convertito in legge 221.2012), atteso che i rapporti oggetto della presente causa erano già estinti al momento della sua entrata in vigore, la rimborsabilità di tali costi è però anch'essa connessa alla previsione di cui all'art. 125, comma 2 tub applicabile ratione temporis, per le ragioni che saranno meglio appresso illustrate.
20 Ed, infatti, non può dubitarsi che nella nozione di equa riduzione del costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring. Ciò anche considerando il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Ed invero, giova rilevare che la stipula del contratto assicurativo da parte del mutuatario viene effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito (cfr. condizioni generali del contratto in atti).
Nella pratica, l'assicurato non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è il mutuante, in veste di mandatario, in qualità di contraente, a stipulare la polizza con l'assicuratore per conto del mutuatario assicurato. A tal fine, il mutuante provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore, con cui stipula solitamente una convenzione separata, come prospettato dall'appellante.
Come già detto, non può negarsi che, in questa complessiva vicenda negoziale, emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Se la parte assicurata è estranea alla convenzione tra il mutuante e l'assicuratore - avendo essa versato le somme all'istituto bancario (o al mandatario di quest'ultimo) con il quale ha concluso il finanziamento nel cui ambito sono annoverate le spese di assicurazione - il mutuante non può, quindi, sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio assicurativo che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe
21 spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale.
La responsabilità della Banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Nei confronti del consumatore, la responsabilità del finanziatore non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Ed infatti, pur nella consapevolezza che "la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante"
(cfr. Cass. n. 7871/2011), nella fattispecie occorre rilevare che l'istituto di credito (e, per esso, la sua mandataria) ha incassato direttamente dal mutuatario, il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuante ha ottenuto, a suo
22 beneficio, la copertura dei rischi di decesso o disoccupazione che fossero avvenuti prima dell'estinzione del debito.
Nel caso che ci occupa, i premi assicurativi sono espressamente previsti nel contratto stipulato dal consumatore con la sicché deve CP_1 affermarsi la sua legittimazione passiva.
Né essa ha agito, limitatamente ai premi assicurativi, quale rappresentante della compagnia assicurativa della quale non ha infatti speso il nome.
Ed invero, dal contratto di mutuo allegato non emerge il nome della compagnia assicurativa. La somma infatti rientrava nell'importo finanziato lordo che il si è obbligato a rimborsare Pt_1 esclusivamente all'istituto di credito mediante trattenute dalla retribuzione a lui spettante quale dipendente.
In sostanza, la mutuante ha incassato dal mutuatario la somma da versare come premio per la polizza assicurativa.
Oltre a ciò, dal certificato di polizza agli atti (sottoscritto unicamente dalla Net e dalla ) la società , quale mandataria CP_1 Controparte_1 di , figura come contraente e beneficiaria della polizza mentre il Pt_3
figura come Cedente. Pt_1
In sostanza, dunque, la mutuante ha incassato dal mutuatario la somma da versare come premio per la polizza assicurativa, non essendo neanche indicata nel contratto la compagnia assicurativa stipulante: come tale, è legittimata passiva rispetto alla domanda di CP_1 ripetizione d'indebito proposta in questa sede.
Né vale ad escludere la legittimazione passiva di il richiamo CP_1 operato dalla polizza ad una presunta convenzione, stipulata tra la Parte
e la nemmeno presente agli atti di causa e di cui, CP_1 pertanto, non se ne conoscono le condizioni.
Sull'erroneità della sentenza di primo grado circa la corresponsione di presunte somme già versate da e sul quantum richiesto CP_1 dall'appellante.
Dunque, ferma la restituzione di tutti i costi, siano essi recurring che up front (in ragione dell'applicazione dell'art. 125 Tub nella sua formulazione antecedente al D.lgs del 2010) e ferma la legittimazione
23 passiva di rispetto a tutti i costi dedotti, va ora esaminato CP_1
l'ultimo motivo di gravame proposto dall'appellante.
L'appellante, infine, censura la decisione del giudice di prime cure nella misura in cui quest'ultimo avrebbe erroneamente affermato l'infondatezza della domanda, anche “ritenuto quanto già versato all'istante prima del giudizio dalla convenuta società in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente al tempo del recesso del luglio 2007”.
Ed invero, a sostegno delle sue difese, l'appellante ha dedotto che non vi fosse agli atti alcuna prova di un rimborso da parte . CP_1
Il motivo è fondato.
Da una disamina degli atti di causa emerge l'assenza di prova in ordine ad eventuali somme che sarebbero state corrisposte dalla in CP_1 favore del a titolo di restituzione dei costi. Parte_1
Né dal conteggio estintivo risulta che tali importi siano stati oggetto di decurtazione.
Dunque, posto che non ha provveduto a corrispondere CP_1 alcunché al a titolo di restituzione dei costi summenzionati e, Pt_1 fermo quanto esposto sopra sulla loro rimborsabilità, dovrà CP_1 restituire all'odierna appellante la somma di euro 5.000,00, come rideterminata nella domanda di primo grado al fine di radicare la competenza del Giudice di Pace.
In conclusione.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la sentenza impugnata va riformata e, dunque, va condannata al rimborso di tutti Controparte_1
i costi richiesti in primo grado dal , per le ragioni già sopra Pt_1 esplicitate e quantificati in euro 5.259,48, rideterminati in euro
5.000,00, secondo quanto richiesto dallo stesso nel precedente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento dell' appello. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (tenendo conto dell'integrale accoglimento dell'appello) in applicazione dei valori medi (di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore fino a 5.200/00) per la fase di studio, introduttiva e decisionale,
24 e di quelli minimi per la sola fase istruttoria (trattandosi di appello, essa infatti va intesa quale fase di trattazione della causa e non già istruttoria in senso proprio).
Visto il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio (e di modificarlo laddove vi sia stata la riforma della sentenza cfr. sul punto Cass. civ.
15483/2008) e vista la richiesta di parte appellante sul punto, vanno riformate anche le spese relative al primo grado di giudizio,
Anche esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei valori medi) di cui al DM 147/2022 – scaglione di valore fino a 5.200/00.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da , nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro €. 5.000,00;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro
1.265,00 per il primo grado di giudizio ed euro 2.127,00 per il secondo grado, con attribuzione al procuratore Avv. Pasquale Mastellone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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