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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 955/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, P. Iva e CF , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, ed in persona del signor
[...]
(C.F. , nella qualità di Responsabile Atti Parte_2 C.F._1 introduttivi del Giudizio dell' , in Pt_3 Parte_1 virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 28/04/2022, Rep. N° 177893 Racc. n° 11776, il quale conferisce mandato a rappresentare e difendere il medesimo Ente, come da procura allegata al presente atto, l'avv. Giovanni Melillo, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._2 alla Traversa Michele Pietravalle n°11 cap. 80131, fax 081/5469437, e-mail pec: Email_1 Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
appellato-non costituito
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, C.F.
, in proprio e quale procuratore speciale (per atto Notaio P.IVA_2 [...] di Tivoli del 03.07.2014, rep. 37521/5762) della Società di Per_1 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Controparte_3
Barberini n. 47, elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Napoli Vomero, Via Guantai ad Orsolona n. 4 presso gli avvocati Francesco Falso (C.F.
- t – Fax C.F._3 Email_3
055/5364073) e (C.F. ), che lo rappresentano e Parte_4 C.F._4 difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 37590 racc. 7131 dd. 23.01.2023 per atto Notaio in Roma Persona_2
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n.5889/2022, depositata il 21.12.2022 e in pari data pubblicata,
, riferita alla causa con R.G. 8207/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 27.42023 l'
[...] ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_5 epigrafe indicata ,con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
11320199001830047000 ,notificata ad istanza del Concessionario della riscossione, in data 13.5.2019 (sottesa alla cartella di pagamento n. 11320110003168589000) , dichiarando prescritti i contributi previdenziali iscritti nei relativi atti e con condanna in via solidale delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali. A fondamento del gravame l' lamentava che il Giudice di Parte_6 primo grado aveva errato nel ritenere prescritti i crediti contributivi sul presupposto che il primo atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito fosse l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio laddove invece esso il aveva documentato CP_4
l'esistenza della notifica della cartella esattoriale n.11320110003168589000 al debitore appellato, in data 10.4.2011 e in data successiva 12.5.2014 . Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, in adesione CP_3 all'impugnazione proposta dall'Agente della riscossione, instava per il rigetto dell'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da Controparte_1
con ogni conseguenziale statuizione in punto di spese processuali. In
[...] subordine si chiedeva la compensazione delle spese del giudizio nei confronti dell'Ente previdenziale. Non si costituiva Controparte_1
Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ed infatti , contrariamente a quanto affermato dal primo giudice , ritiene la Corte che l' abbia correttamente espletato la propria attività di Parte_1 notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta , allegando e documentando che la cartella n. 11320110003168589000 è stata spedita a mezzo posta raccomandata il 25.03.2011 e la notifica validamente perfezionata il 10.04.2011, in virtù del modello 26 rimesso al contribuente in data 31.03.2011; la notifica, dunque, risulta perfezionata per compiuta giacenza decorsi infruttuosamente 10 giorni dall'invio della raccomandata a/r (nel caso de quo spedita il 25/03/2011), senza che il destinatario, debitamente informato, avesse provveduto al ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale. Inoltre la medesima cartella è stata notificata una seconda volta in data 12.05.2014, a/m posta raccomandata con consegna a “familiare convivente” il quale ha firmato l'avviso di ricevimento prodotto in atti. In tema di notifica della cartella di pagamento, la Corte di Cassazione , nel richiamare il principio affermato nell'ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, ha stabilito che “ hai sensi dell'art 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e7o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo ella cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Ord. 2856 del 31/01/2019).
La S. C. ha anche affermato che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.( Cass n 4160/2022 ; v. sentenza n. 18989/2015) Nel caso in esame, dalla relazione di notifica prodotta in giudizio dall' Parte_6
, risulta che la cartella di pagamento n 11320110003168589000è
[...] stata notificata a una seconda volta il12.5.2014 , Controparte_1 mediante consegna a “ familiare convivente “, in via Madonna del Pantano 21 in Giugliano Campania, cioè nello stesso indirizzo in cui il medesimo
[...] ha poi regolarmente ricevuto la notifica della successiva CP_1 intimazione di pagamento.
Alla luce di tale attestazione, che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c c
, nessun dubbio può sussistere sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione . Peraltro è la stessa parte opponente che nell'atto introduttivo del giudizio finisce per ammettere di aver avuto notificata la cartella in data 12.5.2014. Alla luce di tali considerazioni ,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale , essendo la stessa stata validamente interrotta dalla notifica della cartella , ad opera dell'ente concessionario, dapprima il 10/04/2011 e poi, il successivo
12/05/2014. Per completezza motivazionale si evidenzia che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella (12/05/2014), scadeva il 12/05/2014 ossia di domenica. In base al disposto dell'art. 2963 co 3 c.c., in materia di prescrizione, “se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione scadeva il lunedì
13/05/2019, data nella quale è avvenuta, con effetto interruttivo, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11320199001830047000. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da
[...]
CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure da Controparte_1
-condanna al pagamento in solido, in favore Controparte_1 dell' e dell' , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , CP_5 CP_3 quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.900,00 , oltre rimborso spese generali , iva e Cpa se dovuti. Così deciso in Napoli il giorno 13.1.2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 955/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, P. Iva e CF , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, ed in persona del signor
[...]
(C.F. , nella qualità di Responsabile Atti Parte_2 C.F._1 introduttivi del Giudizio dell' , in Pt_3 Parte_1 virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 28/04/2022, Rep. N° 177893 Racc. n° 11776, il quale conferisce mandato a rappresentare e difendere il medesimo Ente, come da procura allegata al presente atto, l'avv. Giovanni Melillo, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._2 alla Traversa Michele Pietravalle n°11 cap. 80131, fax 081/5469437, e-mail pec: Email_1 Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
appellato-non costituito
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, C.F.
, in proprio e quale procuratore speciale (per atto Notaio P.IVA_2 [...] di Tivoli del 03.07.2014, rep. 37521/5762) della Società di Per_1 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Controparte_3
Barberini n. 47, elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Napoli Vomero, Via Guantai ad Orsolona n. 4 presso gli avvocati Francesco Falso (C.F.
- t – Fax C.F._3 Email_3
055/5364073) e (C.F. ), che lo rappresentano e Parte_4 C.F._4 difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 37590 racc. 7131 dd. 23.01.2023 per atto Notaio in Roma Persona_2
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n.5889/2022, depositata il 21.12.2022 e in pari data pubblicata,
, riferita alla causa con R.G. 8207/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 27.42023 l'
[...] ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_5 epigrafe indicata ,con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
11320199001830047000 ,notificata ad istanza del Concessionario della riscossione, in data 13.5.2019 (sottesa alla cartella di pagamento n. 11320110003168589000) , dichiarando prescritti i contributi previdenziali iscritti nei relativi atti e con condanna in via solidale delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali. A fondamento del gravame l' lamentava che il Giudice di Parte_6 primo grado aveva errato nel ritenere prescritti i crediti contributivi sul presupposto che il primo atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito fosse l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio laddove invece esso il aveva documentato CP_4
l'esistenza della notifica della cartella esattoriale n.11320110003168589000 al debitore appellato, in data 10.4.2011 e in data successiva 12.5.2014 . Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, in adesione CP_3 all'impugnazione proposta dall'Agente della riscossione, instava per il rigetto dell'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da Controparte_1
con ogni conseguenziale statuizione in punto di spese processuali. In
[...] subordine si chiedeva la compensazione delle spese del giudizio nei confronti dell'Ente previdenziale. Non si costituiva Controparte_1
Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ed infatti , contrariamente a quanto affermato dal primo giudice , ritiene la Corte che l' abbia correttamente espletato la propria attività di Parte_1 notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta , allegando e documentando che la cartella n. 11320110003168589000 è stata spedita a mezzo posta raccomandata il 25.03.2011 e la notifica validamente perfezionata il 10.04.2011, in virtù del modello 26 rimesso al contribuente in data 31.03.2011; la notifica, dunque, risulta perfezionata per compiuta giacenza decorsi infruttuosamente 10 giorni dall'invio della raccomandata a/r (nel caso de quo spedita il 25/03/2011), senza che il destinatario, debitamente informato, avesse provveduto al ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale. Inoltre la medesima cartella è stata notificata una seconda volta in data 12.05.2014, a/m posta raccomandata con consegna a “familiare convivente” il quale ha firmato l'avviso di ricevimento prodotto in atti. In tema di notifica della cartella di pagamento, la Corte di Cassazione , nel richiamare il principio affermato nell'ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, ha stabilito che “ hai sensi dell'art 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e7o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo ella cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Ord. 2856 del 31/01/2019).
La S. C. ha anche affermato che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.( Cass n 4160/2022 ; v. sentenza n. 18989/2015) Nel caso in esame, dalla relazione di notifica prodotta in giudizio dall' Parte_6
, risulta che la cartella di pagamento n 11320110003168589000è
[...] stata notificata a una seconda volta il12.5.2014 , Controparte_1 mediante consegna a “ familiare convivente “, in via Madonna del Pantano 21 in Giugliano Campania, cioè nello stesso indirizzo in cui il medesimo
[...] ha poi regolarmente ricevuto la notifica della successiva CP_1 intimazione di pagamento.
Alla luce di tale attestazione, che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c c
, nessun dubbio può sussistere sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione . Peraltro è la stessa parte opponente che nell'atto introduttivo del giudizio finisce per ammettere di aver avuto notificata la cartella in data 12.5.2014. Alla luce di tali considerazioni ,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale , essendo la stessa stata validamente interrotta dalla notifica della cartella , ad opera dell'ente concessionario, dapprima il 10/04/2011 e poi, il successivo
12/05/2014. Per completezza motivazionale si evidenzia che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella (12/05/2014), scadeva il 12/05/2014 ossia di domenica. In base al disposto dell'art. 2963 co 3 c.c., in materia di prescrizione, “se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione scadeva il lunedì
13/05/2019, data nella quale è avvenuta, con effetto interruttivo, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11320199001830047000. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto e , in riforma dell'impugnata sentenza , va rigettata l'opposizione formulata in prime cure da
[...]
CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure da Controparte_1
-condanna al pagamento in solido, in favore Controparte_1 dell' e dell' , delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , CP_5 CP_3 quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.900,00 , oltre rimborso spese generali , iva e Cpa se dovuti. Così deciso in Napoli il giorno 13.1.2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.