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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6528/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC e depositato presso la segreteria di questa Corte, in data
7 ottobre 2024, la società Ricorrente_1 Società Cooperativa C.F. P.IVA_1, in persona del liquidatore p.t., per come rappresentata e difesa in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 03420240008957965000, notificata in data 25/07/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dei ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 58.211,28 a seguito dell'attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali presentate dalla società, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 - somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, sanzioni e interessi per somme dichiarate e non versate - controllo modello IVA anno 2019; controllo modello 770 anni 2019-2020; controllo modello IRAP anno 2020;
Nel proprio libello introduttivo e nelle successive memorie illustrative, la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la conseguente nullità della cartella di pagamento, articolando le proprie doglianze sui seguenti motivi di diritto
Nullità della cartella di pagamento per incompletezza, in quanto l'atto notificato sarebbe risultato mancante delle pagine nn. 5, 6, 7 e 8, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici (comunicazioni di irregolarità), vizio che determinerebbe la nullità dell'atto consequenziale.Violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 e degli artt. 36- bis, comma 3, D.P.R. 600/73 e 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/72, sostenendo che, sebbene la cartella di pagamento richiami formalmente tre comunicazioni di irregolarità (n. 46413912018 del 19/10/2022; n.
43769382011 del 12/10/2022; n. 28631112118 del 25/05/2023), tali atti non siano mai stati notificati né alla società né al legale rappresentante. Tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa della contribuente, impedendole di fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo e, soprattutto, di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo, come previsto dall'art. 2 del d.lgs. 462/1997.
Tardività della notifica della cartella e conseguente decadenza dal diritto al recupero dell'imposta per le somme relative all'anno 2019, asserendo che la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2023.
Difetto di motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, in violazione del diritto di difesa del contribuente. La cartella non permetterebbe di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per la determinazione della maggiore pretesa, in violazione dell'art. 7 della Legge
212/2000 e dell'art. 3 della Legge 241/1990.
Ha concluso, previa inibitoria, per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze riguardanti la fase propedeutica all'iscrizione a ruolo (omessa notifica dell'avviso bonario), sostenendo che tali contestazioni attengono esclusivamente all'operato dell'Ente Impositore (Agenzia delle
Entrate), unico soggetto titolare del credito e responsabile del procedimento di liquidazione della dichiarazione. Nel merito, ha difeso la validità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo
PEC/Raccomandata, respingendo le generiche contestazioni di controparte circa l'incompletezza del plico notificato e richiamando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. L'Agente della Riscossione ha inoltre dedotto che non è intervenuta alcuna decadenza dal potere di riscossione, invocando l'applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), che ha disposto la sospensione dei termini di versamento e la conseguente proroga dei termini di notifica delle cartelle per un periodo di 542 giorni, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con ordinanza n. 1755/2024, depositata il 19/11/2024, questa Corte, Sezione 6, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, stante la mancata comparizione delle parti all'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente cautelare.
In vista dell'udienza di trattazione del merito, fissata per la data odierna, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. 546/92, insistendo nelle proprie difese e richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 6207/2023) a supporto della tesi della nullità per omesso avviso bonario.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'atto per la presunta mancanza delle pagine da 5
a 8, è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la prova della spedizione tramite raccomandata genera una presunzione di arrivo del plico al destinatario e di conoscenza del suo contenuto ai sensi dell'art. 1335 c.c. Grava sul destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto o conteneva un atto diverso o incompleto. Nel caso di specie, la società ricorrente si è limitata a una generica allegazione, senza fornire alcuna prova a sostegno del proprio assunto.
In ogni caso, il motivo è superato dall'applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. La società ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza del contenuto essenziale della pretesa, avendo proposto un ricorso articolato in cui contesta puntualmente specifici aspetti dell'atto, quali la decadenza e il calcolo degli interessi. Ciò comprova che l'eventuale vizio non ha cagionato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, che è stato ampiamente e tempestivamente esercitato.
Tale motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della cartella per la mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità, quali atti presupposti. La resistente agenzia della riscossione si è opposta eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 7514/2022), il contribuente ha facoltà di impugnare la cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione deducendo anche vizi propri dell'Ente Impositore (quale l'omessa notifica dell'atto presupposto). In tal caso,
l'Agente della Riscossione ha l'onere processuale di chiamare in causa l'Ente Creditore (ex art. 39 d.lgs.
112/1999) per essere manlevato. Nel caso di specie, l'Agenzia della Riscossione non ha provveduto alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione. Di conseguenza, essa risponde legittimamente delle doglianze sollevate dalla ricorrente, ferma restando la regolazione dei rapporti interni con l'ente impositore.
Nel merito, la ricorrente lamenta la nullità della cartella per mancata notifica della comunicazione di irregolarità
(avviso bonario). Dagli atti di causa non emerge la prova dell'avvenuta notifica di tali comunicazioni preventive. Tuttavia, tale omissione non determina la nullità tout court della cartella di pagamento.
Questo Collegio intende aderire al più recente e rigoroso orientamento della Suprema Corte, ribadito con l'Ordinanza n. 20208 depositata il 19 luglio 2025. Secondo tale principio "In tema di riscossione a mezzo ruolo derivante da controllo automatizzato (artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72), l'emissione della cartella di pagamento non è condizionata alla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori materiali o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Qualora la pretesa derivi dal mero omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate dal contribuente, l'omissione della comunicazione di irregolarità costituisce una mera irregolarità non invalidante l'atto impositivo".
Nel caso de quo, i ruoli sono formati per omessi o carenti versamenti di somme (IVA, Ritenute, IRAP) che la stessa società ha esposto nelle proprie dichiarazioni. Non sussistendo, dunque, "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (art. 6, co. 5, L. 212/2000), la cartella di pagamento è valida ed efficace per quanto concerne il recupero dei tributi e dei relativi interessi.
Se è vero che l'omesso avviso bonario non invalida il recupero dell'imposta, è altrettanto vero che tale omissione procedurale ha leso un diritto soggettivo del contribuente: la possibilità di definire la pendenza in via agevolata.
L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 prevede che, a seguito dell'avviso bonario, il contribuente possa pagare le sanzioni ridotte a un terzo. La mancata notifica dell'avviso ha impedito alla ricorrente di esercitare tale facoltà, esponendola direttamente alla sanzione piena iscritta a ruolo (30%). In applicazione del principio di tutela dell'affidamento e di proporzionalità (cfr. Cass. n. 20208/2025 e prec. Confermata Cass. 2870/2019), la mera irregolarità della notifica dell'avviso non può tradursi in un danno patrimoniale per il contribuente in termini di maggiori sanzioni.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione per tardività della notifica, è infondato. La ricorrente sostiene che la notifica della cartella, avvenuta il 5/07/2024, sarebbe tardiva rispetto al termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/73 per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata nel 2020 (per l'anno d'imposta 2019). Tale calcolo non tiene conto della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il medesimo articolo, tramite il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, ha esteso tale sospensione, per un corrispondente periodo di tempo, anche ai termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Il periodo di sospensione è stato di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Pertanto, il termine di decadenza ordinario del 31/12/2023 deve essere prorogato di 542 giorni, venendo così a scadere ben oltre la data di notifica della cartella (25/07/2024). L'eccezione di decadenza è, di conseguenza, infondata e va respinta.
Anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente il presunto difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, non può trovare accoglimento. In primo luogo, vale anche per tale doglianza l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, per quanto attiene agli interessi calcolati dall'Ente impositore e iscritti a ruolo. La determinazione e la motivazione di tali somme competono esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, quale titolare della pretesa. In secondo luogo, per quanto attiene al contenuto della cartella, si osserva che, trattandosi di somme derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, l'obbligo motivazionale è attenuato. Il contribuente è già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, in quanto essa scaturisce dai dati da lui stesso indicati in dichiarazione. La cartella impugnata, come si evince dalla documentazione in atti, contiene un dettaglio delle somme dovute, distinguendo per ogni tributo e periodo d'imposta la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi, con riferimento ai codici tributo e ai quadri delle dichiarazioni. Tali elementi, unitamente al richiamo alla normativa di riferimento, sono sufficienti a porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, ricostruendo il calcolo effettuato sulla base di tassi e modalità previsti per legge. Per quanto riguarda, infine, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73, si rileva che questi non sono calcolati nell'atto, ma solo menzionati come conseguenza del mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica. La loro applicazione è solo eventuale e decorre da un momento (la data di notifica) non noto al momento della formazione dell'atto.Non vi è dunque alcun obbligo di indicarne il calcolo puntuale.
Anche tale motivo è pertanto infondato.
In definitiva , pur confermando la debenza delle imposte, le sanzioni amministrative devono essere rideterminate nella misura ridotta di un terzo (10%), come se il pagamento fosse avvenuto tempestivamente a seguito di avviso bonario.
Considerato che la ricorrente risulta soccombente sulla domanda principale (annullamento del debito d'imposta) e vittoriosa solo sulla domanda accessoria (riduzione sanzioni), sussiste una soccombenza prevalente a carico della parte privata.
Pertanto, si dispone la compensazione delle spese in ragione del 50% e la condanna della società ricorrente alla rifusione del restante 50% in favore dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese di giudizio nella misura del 50%. Condanna la società ricorrente al pagamento del residuo 50% delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che liquida per tale quota in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6528/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008957965000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC e depositato presso la segreteria di questa Corte, in data
7 ottobre 2024, la società Ricorrente_1 Società Cooperativa C.F. P.IVA_1, in persona del liquidatore p.t., per come rappresentata e difesa in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 03420240008957965000, notificata in data 25/07/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dei ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 58.211,28 a seguito dell'attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali presentate dalla società, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 - somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, sanzioni e interessi per somme dichiarate e non versate - controllo modello IVA anno 2019; controllo modello 770 anni 2019-2020; controllo modello IRAP anno 2020;
Nel proprio libello introduttivo e nelle successive memorie illustrative, la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la conseguente nullità della cartella di pagamento, articolando le proprie doglianze sui seguenti motivi di diritto
Nullità della cartella di pagamento per incompletezza, in quanto l'atto notificato sarebbe risultato mancante delle pagine nn. 5, 6, 7 e 8, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici (comunicazioni di irregolarità), vizio che determinerebbe la nullità dell'atto consequenziale.Violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 e degli artt. 36- bis, comma 3, D.P.R. 600/73 e 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/72, sostenendo che, sebbene la cartella di pagamento richiami formalmente tre comunicazioni di irregolarità (n. 46413912018 del 19/10/2022; n.
43769382011 del 12/10/2022; n. 28631112118 del 25/05/2023), tali atti non siano mai stati notificati né alla società né al legale rappresentante. Tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa della contribuente, impedendole di fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo e, soprattutto, di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo, come previsto dall'art. 2 del d.lgs. 462/1997.
Tardività della notifica della cartella e conseguente decadenza dal diritto al recupero dell'imposta per le somme relative all'anno 2019, asserendo che la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2023.
Difetto di motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, in violazione del diritto di difesa del contribuente. La cartella non permetterebbe di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per la determinazione della maggiore pretesa, in violazione dell'art. 7 della Legge
212/2000 e dell'art. 3 della Legge 241/1990.
Ha concluso, previa inibitoria, per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze riguardanti la fase propedeutica all'iscrizione a ruolo (omessa notifica dell'avviso bonario), sostenendo che tali contestazioni attengono esclusivamente all'operato dell'Ente Impositore (Agenzia delle
Entrate), unico soggetto titolare del credito e responsabile del procedimento di liquidazione della dichiarazione. Nel merito, ha difeso la validità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo
PEC/Raccomandata, respingendo le generiche contestazioni di controparte circa l'incompletezza del plico notificato e richiamando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. L'Agente della Riscossione ha inoltre dedotto che non è intervenuta alcuna decadenza dal potere di riscossione, invocando l'applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), che ha disposto la sospensione dei termini di versamento e la conseguente proroga dei termini di notifica delle cartelle per un periodo di 542 giorni, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con ordinanza n. 1755/2024, depositata il 19/11/2024, questa Corte, Sezione 6, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, stante la mancata comparizione delle parti all'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente cautelare.
In vista dell'udienza di trattazione del merito, fissata per la data odierna, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. 546/92, insistendo nelle proprie difese e richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 6207/2023) a supporto della tesi della nullità per omesso avviso bonario.
All'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'atto per la presunta mancanza delle pagine da 5
a 8, è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la prova della spedizione tramite raccomandata genera una presunzione di arrivo del plico al destinatario e di conoscenza del suo contenuto ai sensi dell'art. 1335 c.c. Grava sul destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto o conteneva un atto diverso o incompleto. Nel caso di specie, la società ricorrente si è limitata a una generica allegazione, senza fornire alcuna prova a sostegno del proprio assunto.
In ogni caso, il motivo è superato dall'applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. La società ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza del contenuto essenziale della pretesa, avendo proposto un ricorso articolato in cui contesta puntualmente specifici aspetti dell'atto, quali la decadenza e il calcolo degli interessi. Ciò comprova che l'eventuale vizio non ha cagionato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, che è stato ampiamente e tempestivamente esercitato.
Tale motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della cartella per la mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità, quali atti presupposti. La resistente agenzia della riscossione si è opposta eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 7514/2022), il contribuente ha facoltà di impugnare la cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione deducendo anche vizi propri dell'Ente Impositore (quale l'omessa notifica dell'atto presupposto). In tal caso,
l'Agente della Riscossione ha l'onere processuale di chiamare in causa l'Ente Creditore (ex art. 39 d.lgs.
112/1999) per essere manlevato. Nel caso di specie, l'Agenzia della Riscossione non ha provveduto alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione. Di conseguenza, essa risponde legittimamente delle doglianze sollevate dalla ricorrente, ferma restando la regolazione dei rapporti interni con l'ente impositore.
Nel merito, la ricorrente lamenta la nullità della cartella per mancata notifica della comunicazione di irregolarità
(avviso bonario). Dagli atti di causa non emerge la prova dell'avvenuta notifica di tali comunicazioni preventive. Tuttavia, tale omissione non determina la nullità tout court della cartella di pagamento.
Questo Collegio intende aderire al più recente e rigoroso orientamento della Suprema Corte, ribadito con l'Ordinanza n. 20208 depositata il 19 luglio 2025. Secondo tale principio "In tema di riscossione a mezzo ruolo derivante da controllo automatizzato (artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72), l'emissione della cartella di pagamento non è condizionata alla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori materiali o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Qualora la pretesa derivi dal mero omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate dal contribuente, l'omissione della comunicazione di irregolarità costituisce una mera irregolarità non invalidante l'atto impositivo".
Nel caso de quo, i ruoli sono formati per omessi o carenti versamenti di somme (IVA, Ritenute, IRAP) che la stessa società ha esposto nelle proprie dichiarazioni. Non sussistendo, dunque, "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (art. 6, co. 5, L. 212/2000), la cartella di pagamento è valida ed efficace per quanto concerne il recupero dei tributi e dei relativi interessi.
Se è vero che l'omesso avviso bonario non invalida il recupero dell'imposta, è altrettanto vero che tale omissione procedurale ha leso un diritto soggettivo del contribuente: la possibilità di definire la pendenza in via agevolata.
L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 prevede che, a seguito dell'avviso bonario, il contribuente possa pagare le sanzioni ridotte a un terzo. La mancata notifica dell'avviso ha impedito alla ricorrente di esercitare tale facoltà, esponendola direttamente alla sanzione piena iscritta a ruolo (30%). In applicazione del principio di tutela dell'affidamento e di proporzionalità (cfr. Cass. n. 20208/2025 e prec. Confermata Cass. 2870/2019), la mera irregolarità della notifica dell'avviso non può tradursi in un danno patrimoniale per il contribuente in termini di maggiori sanzioni.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione per tardività della notifica, è infondato. La ricorrente sostiene che la notifica della cartella, avvenuta il 5/07/2024, sarebbe tardiva rispetto al termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/73 per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata nel 2020 (per l'anno d'imposta 2019). Tale calcolo non tiene conto della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il medesimo articolo, tramite il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, ha esteso tale sospensione, per un corrispondente periodo di tempo, anche ai termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Il periodo di sospensione è stato di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Pertanto, il termine di decadenza ordinario del 31/12/2023 deve essere prorogato di 542 giorni, venendo così a scadere ben oltre la data di notifica della cartella (25/07/2024). L'eccezione di decadenza è, di conseguenza, infondata e va respinta.
Anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente il presunto difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, non può trovare accoglimento. In primo luogo, vale anche per tale doglianza l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, per quanto attiene agli interessi calcolati dall'Ente impositore e iscritti a ruolo. La determinazione e la motivazione di tali somme competono esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, quale titolare della pretesa. In secondo luogo, per quanto attiene al contenuto della cartella, si osserva che, trattandosi di somme derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, l'obbligo motivazionale è attenuato. Il contribuente è già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, in quanto essa scaturisce dai dati da lui stesso indicati in dichiarazione. La cartella impugnata, come si evince dalla documentazione in atti, contiene un dettaglio delle somme dovute, distinguendo per ogni tributo e periodo d'imposta la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi, con riferimento ai codici tributo e ai quadri delle dichiarazioni. Tali elementi, unitamente al richiamo alla normativa di riferimento, sono sufficienti a porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, ricostruendo il calcolo effettuato sulla base di tassi e modalità previsti per legge. Per quanto riguarda, infine, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73, si rileva che questi non sono calcolati nell'atto, ma solo menzionati come conseguenza del mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica. La loro applicazione è solo eventuale e decorre da un momento (la data di notifica) non noto al momento della formazione dell'atto.Non vi è dunque alcun obbligo di indicarne il calcolo puntuale.
Anche tale motivo è pertanto infondato.
In definitiva , pur confermando la debenza delle imposte, le sanzioni amministrative devono essere rideterminate nella misura ridotta di un terzo (10%), come se il pagamento fosse avvenuto tempestivamente a seguito di avviso bonario.
Considerato che la ricorrente risulta soccombente sulla domanda principale (annullamento del debito d'imposta) e vittoriosa solo sulla domanda accessoria (riduzione sanzioni), sussiste una soccombenza prevalente a carico della parte privata.
Pertanto, si dispone la compensazione delle spese in ragione del 50% e la condanna della società ricorrente alla rifusione del restante 50% in favore dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese di giudizio nella misura del 50%. Condanna la società ricorrente al pagamento del residuo 50% delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che liquida per tale quota in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.